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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Maria Delle Donne consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2195 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 15.09.2025 e vertente TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Ugo Cardosi PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Fabrizio Bruni PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 617/2020 del Tribunale di Latina. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2016, proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1842/2016 RG n. 4252/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 23 settembre 2016 con il quale, su ricorso di _1
, si ingiungeva il pagamento della somma di € 176.550,00
[...]
a titolo di mancato pagamento assegni bancari emessi, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva di non aver avuto alcun rapporto di debito/credito diretto nei confronti del e di essersi ritrovata unitamente alla propria _1
1 famiglia coinvolta nelle vicissitudini economiche del padre
[...] rimasto vittima di un sistema usurario strutturato che Per_1 portava alla perdita del suo intero patrimonio come oggetto di indagini e procedimenti penali. Parte opponente evidenziava che il vortice usurario si era concretizzato con il meccanismo di cambio assegni o assegni per contanti con alti tassi di interesse ultralegali segnati dalla disparità di importi nel cambio. Si deduceva che l'opponente non aveva avuto mai contezza diretta di tali operazioni finanziarie gestite direttamente dal padre il quale gravemente vessato dall'usura aveva firmato e consegnato titoli propri e dei propri familiari per evitare conseguenze pregiudizievoli come anche i suoi familiari, al fine di evitare il protesto, firmavano qualsiasi documento o titolo cambiario o bancario richiesto da per coprire ON assegni in scadenza con un danno complessivo accertato di 5 milioni di lire. Parte opponente deduceva pertanto che i titoli azionati monitoriamente a sua firma erano stati consegnati in data 3 giugno 2008 privi di data e non dalla traente, mai debitrice del
a seguito di pressioni dello stesso su per _1 ON ottenere garanzie del proprio preteso credito e senza contezza alcuna da parte della emittente della effettiva consistenza e legittimità della posizione debitoria e che, solo a fronte della consegna degli stessi, il aveva consegnato assegni bancari _1 per € 65.000,00 necessari a per coprire titoli di ON propri familiari e di persone a lui vicine in scadenza in quei giorni, a fronte di una esposizione debitoria unilateralmente determinata dal creditore in € 176.550,00 senza possibilità di verifica alcuna da parte del soggetto vessato e usurato. L'opponente inoltre deduceva che a far data dal settembre 2008 ed i loro familiari avevano proceduto a ON versamenti effettuati in favore del analiticamente elencati _1
e documentati per € 181.078,00 non a fronte di un debito accertato e riconosciuto nel suo ammontare ma in conseguenza delle pressioni subite. Nell'opposizione si eccepiva inoltre il difetto della prova scritta del credito, tenuto conto del mero deposito nel fascicolo monitorio della sola copia della faccia anteriore dei titoli azionati privi di data senza alcuna certificazione di conformità e si ribadiva il rilascio per fini di garanzia degli assegni in questione, senza che l'opponente rivestisse la qualità di debitrice del che nel ricorso per ingiunzione si era invece _1 qualificato creditore nei suoi confronti, laddove come
2 documentato dalle scritture prodotte il debito risultava di
[...]
Per_1
Veniva dunque eccepita la nullità della obbligazione desumibile dai titoli anche ove dovessero considerarsi ricognizioni di debito, attesa la insussistenza del rapporto sottostante e la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso su due assegni bancari nulli per violazione di norme imperative di cui al RG n. 1763 del 1933 artt. 1 e 2 in quanto l'uno (il n. 0914069731-03) sprovvisto sia di data che del luogo di emissione e/o di pagamento e l'altro (il n . 0914069734-06) sprovvisto della data di emissione. Parte opponente deduceva inoltre la contrarietà a norme imperative di assegno rilasciato con funzione di garanzia escludendosi che gli stessi potessero valere anche solo come promesse di pagamento con conseguente nullità dello stesso e del patto di garanzia in quanto volto a sovvertire la funzione esclusivamente solutoria dell'assegno a vantaggio di finalità indebite. Tale nullità impediva secondo l'opponente che i titoli bancari in questione potessero avere funzione di mera ricognizione di debito, non potendo il riconoscimento di debito valere a sanare un contratto nullo. Quale ulteriore motivo di opposizione si deduceva in via subordinata, nella ipotesi di ritenuta sussistenza di valida obbligazione di garanzia, l'estinzione della garanzia fideiussoria per decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc stante la mancata attivazione del presunto creditore nei confronti del debitore principale. Altresì nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della posizione debitoria dell'opponente, comunque contestata nella sua entità, si eccepiva la totale estinzione del debito garantito dai titoli azionati per effetto dei pagamenti specificamente dedotti. Veniva nelle conclusioni richiesta la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo la propria estraneità alle vicende penali allegati dall'opponente; nel merito deduceva la sussistenza di una obbligazione autonoma di garanzia assunta da parte della con quanto conseguente circa la inapplicabilità dell'art. Per_1
1957 cc in tema di fideiussione e comunque la valenza dei titoli, ove venisse riconosciuto nullo il patto di garanzia, quale promessa di pagamento ex art. 1988 cc. Veniva inoltre dedotto dall'opposto che i pagamenti riferiti dalla opponente avevano riguardo al cd. cambio assegni ovvero in un pagamento con assegno o bonifico di una somma versata al debitore in contanti.
3 Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 2 maggio 2019».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna a rimborsare le spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate, in favore dell'opponente CP_1
nella somma di € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Fabrizio Bruni».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Titoli alla base del decreto ingiuntivo «L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento. Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio mentre l'opponente deve comprovare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del medesimo.
ha agito monitoriamente assumendo di essere Parte_1 creditore nei confronti della odierna opponente per la Controparte_1 somma di € 176.550,00, in virtù del mancato pagamento dell'assegno bancario n. 0914069731-03 emesso in suo favore per € 146.550,00 e dell'assegno n. 0914069734-06 emesso per € 30.000,00. Nessun riferimento viene effettuato nel ricorso al rapporto sottostante al rilascio dei titoli. A corredo della iniziativa monitoria il ha depositato la sola _1 copia fotostatica della faccia anteriore dei titoli di cui il primo privo di data e luogo di emissione e il secondo della data. A fronte della contestazione della conformità agli originali di tali copie dei titoli, parte opposta non ha mai provveduto al deposito degli originali. A fronte dei motivi svolti dall'opponente, il ha riconosciuto _1 la funzione di garanzia degli assegni rilasciati da risultando Controparte_1 documentato che la posizione debitoria, sia pure contestata dall'opponente quanto alla sua entità, fosse in capo al padre . ON Certamente per giurisprudenza costante l'assegno privo di data è affetto da nullità perché contrario alle norme imperative di cui agli artt. l e 2 del R.D. n. 1736/1933.
4 Parimenti si afferma che in tal caso esso può valere quale promessa di pagamento onde non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 58 Legge Assegni e in particolare l'onere del deposito in cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all'azione cartolare e all'azione causale. L'utilizzo del titolo quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica, infatti, l'esercizio dell'azione causale inerente al rapporto stesso e la presunzione di esistenza della "causa debendi", giustificatrice dell'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero lo specifico contenuto causale di esso, nonché l'estinzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto causale». Valore di garanzia degli assegni bancari «Nel caso di specie la causa del rilascio degli assegni risulta essere quella di garanzia per obbligazione non propria della traente. Deve al riguardo aderirsi all'orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. 19 aprile 2018 n. 9759) secondo cui la consegna l'assegno bancario in garanzia rende il patto di garanzia nullo per contrarietà a norme di legge, specificamente per violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933. Si afferma (Cass. 24 maggio 2016 n. 10710) che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. Tuttavia nel caso di specie la nullità del patto di garanzia costituito dal rilascio dell'assegno bancario con tale finalità da parte di soggetto diverso dal debitore impedisce che il credito vantato dal ricorrente in via monitoria possa essere riconosciuto in forza dell'assegno quale promessa di pagamento del traente. Risulta infatti acclarato che non sussisteva un rapporto debitorio di sottostante al rilascio degli assegni in favore del Controparte_1 _1 che dunque non può giovarsi a a tal fine del rilascio degli assegni stessi per affermarsi creditore nei confronti della odierna opponente. D'altro canto, anche nella ipotesi in cui dovesse riconoscersi tale valore al rilascio dell'assegno senza data nei confronti del terzo estraneo al rapporto debitorio e debba essere ritenuta sussistente la prestazione di una garanzia fideiussoria, l'odierna opponente dovrebbe in ogni caso ritenersi liberata per effetto della applicazione dell'art. 1957 cc e della maturazione della relativa decadenza, poiché risulta che alcuna iniziativa di recupero sia stata intrapresa nei confronti del debitore principale.
5 L'opposto ha dedotto che nel caso di specie non si tratti di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia con conseguente non applicabilità della predetta norma. Per principio pacifico (Cass. 14 giugno 2016 n. 12153), consolidatasi a partire da Cass. S.U n. 3947 del 18 febbraio 2010, il contratto autonomo di garanzia (cd. ), espressione dell'autonomia negoziale ex art. Controparte_2 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal gerente); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore» (così la citata Cass. S.U. n. 3947 del 2010). Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n. 15108). Dalla analisi della fattispecie in esame non risultano elementi dai quali si possa qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in termini incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione». Profili probatori «Va altresì rilevato che, a fronte dei documentati pagamenti effettuati al dalla e dalla sua famiglia in relazione alla presunta _1 Per_1 esposizione debitoria di per importo superiore all'importo CP_3 ingiunto, parte opposta si è limitata a dedurre, senza contestare i ricevuti pagamenti, che in tali circostanze veniva effettuato un cambio assegni ovvero
6 la dazione di somme contanti ma tale assunto è rimasto privo di dimostrazione. Ne deriva pertanto un ulteriore profilo di insussistenza della pretesa creditoria come azionata nei confronti di dovendo trovare Controparte_1 applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 cpc che impone al convenuto-opposto di prendere posizione in modo chiaro ed analitico rispetto ai fatti estintivi dedotti dall'opponente. Assolutamente tardiva al riguardo la contestazione negli scritti conclusionali da parte del nuovo difensore di parte opposta. In esito a quanto complessivamente ritenuto l'opposizione deve accogliersi e il decreto ingiuntivo revocato». Spese e domanda di condanna per lite temeraria «Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Deve essere respinta la richiesta di condanna della parte opposta per lite temeraria ex art. 96 cpc;
tale disposizione cpc è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 cc, di cui l'art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species. Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo sono la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto resistere in giudizio. Nel caso di specie una determinazione equitativa della condanna della parte opponente presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere della prova concernente l'an del pregiudizio non allegato oltre che non provato ed ulteriore».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Latina, accertare e dichiarare che le copie dei due assegni bancari azionati in via monitoria è conforme agli originali e che la promessa di pagamento effettuata con gli stessi, è ai sensi dell'art. 1988 c.c., valida ed efficace. Voglia altresì accertare e dichiarare il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza tra le parti di una fideiussione, e per l'effetto la erroneità della dichiarazione di estinzione ex art. 1957 c.c. del diritto di agire nei confronti dell'appellata, con rigetto dell'opposizione proposta.
- In via subordinata si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello, in caso di mancato accoglimento dei motivi 1, 2 e 3, di rigettare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1 c.c. e in ogni caso di condannare l'appellata al pagamento della somma
7 ancora dovuta pari ad € 128.350,00, oltre interessi moratori, per i motivi dedotti con il presente appello.
- In via di estremo subordine Voglia annullare il capo di condanna alle spese compensando le spese processuali di primo grado.
- Con vittoria di spese”.
ha resistito al gravame ed ha proposto Controparte_1 appello incidentale. Queste le conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare rigettare la domanda di inibitoria ex adverso articolata in quanto infondata e pretestuosa,
- nel merito rigettare i motivi di appello formulati da controparte in quanto inammissibili, infondati, pretestuosi così come estesamente dedotto nel presente atto con conferma della impugnata sentenza di prime cure,
- in accoglimento dello spiegato appello incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, in favore dell'odierna appellata in una somma comunque non superiore ad
€ 26.000,00. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre spese 15%) anche di questo grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 15.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I^ MOTIVO Violazione dell'art. 1988 c.c. – contraddittorietà della motivazione – validità della promessa di pagamento.
In primo luogo l'appellante censura la Sentenza di primo grado affermando la contraddittorietà della parte di motivazione in cui il Giudice esclude che, nel caso di specie, il credito vantato dall'odierno appellante possa “essere riconosciuto in forza dell'assegno quale promessa di pagamento del traente”, pur avendo precedentemente affermato l'astratta possibilità di effettuare tale deduzione.
8 Richiamando il contenuto della pronuncia della Corte di Cassazione citata dallo stesso Tribunale, la parte appellante afferma che in una fattispecie quale quella de qua, a fronte della consegna di un assegno in bianco o postdatato a garanzia di un debito, si debba ritenere nullo il patto di garanzia in tal modo realizzato, ma alla consegna dell'assegno si possa invece efficacemente attribuire il valore di promessa di pagamento. La contraddittorietà tra la premessa e la conclusione nella motivazione del Tribunale, sostiene pertanto l'appellante, sarebbe motivo per riformare la sentenza di primo grado nel senso di ritenere valida ed efficace la promessa di pagamento realizzatasi con la consegna degli assegni ai sensi dell'art. 1988 c.c.
*** Il primo motivo è fondato, anche se non decisivo per l'accoglimento della domanda spiegata in via monitoria dal
_1
Invero, il principio citato dal Tribunale secondo il quale:
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cass. n. 10710 del 24/05/2016), riguardava proprio un caso in cui l'assegno rilasciato in garanzia non era stato emesso dal debitore, ma da un terzo, il quale, appunto, garantiva con l'assegno l'adempimento da parte del terzo. Non ha pertanto fondamento l'assunto del Tribunale secondo il quale, non sussistendo un rapporto debitorio di CP_1 sottostante al rilascio degli assegni in favore del
[...] _1 questi non può giovarsi del rilascio degli assegni stessi per affermarsi creditore nei confronti della odierna opponente. È invece vero il contrario, nel senso che il può _1 valersi dell'assegno rilasciato dalla in quanto promessa Per_1
9 di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Peraltro è non contestato ed è anzi stato dedotto dalla stessa opponente che gli assegni di cui è giudizio siano stati emessi dalla a garanzia del dedotto debito del padre Controparte_1 [...] nei confronti del su richiesta di quest'ultimo. Per_1 _1
II^ MOTIVO Violazione dell'art. 2719 c.c. – Irrilevanza del disconoscimento della conformità delle copie degli assegni agli originali – Incompatibilità del disconoscimento con le eccezioni di merito sollevate. L'appellante censura la parte del provvedimento in cui il Giudice di primo grado ha dato atto della contestazione, operata dalla Controparte, della conformità delle copie dei titoli depositate agli originali, alla quale non è seguito il deposito degli originali stessi. Premettendo che non pare sia proprio il mancato deposito degli originali la ragione per cui il Tribunale ha accolto l'opposizione, ad ogni modo l'appellante evidenzia, da un lato, che “gli originali sono stati depositati dopo la chiusura dell'istruzione probatoria” e, dall'altro, che il disconoscimento non avrebbe effetto dal momento che non sono stati indicati i motivi di difformità tra le copie e l'originale dei documenti. La parte richiama poi la circostanza per cui l'appellata avrebbe eccepito la non conformità degli assegni depositati, salvo poi dichiarare di aver consegnato al sig. dei titoli corrispondenti alle copie _1 depositate”, rendendo così, secondo l'appellante, “irrilevante il disconoscimento operato”.
***
La censura è inammissibile in quanto la mancata produzione degli originali degli assegni non ha costituito la ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta dalla come Per_1 si evince dal complesso motivazionale della sentenza. Ne deriva che il motivo di appello non è idoneo ad intaccare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, in quanto incentrato su un aspetto (mancata produzione degli originali), che pur rilevato in motivazione, è stato all'evidenza ritenuto non rilevate ai fini della decisione. III^ MOTIVO Violazione del combinato disposto degli artt. 1988 e 2697 c.c. – Mancata prova del contratto di fideiussione – Conseguente falsa applicazione dell'art. 1957 c.c.
10 L'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui, ritenendo sussistente una garanzia fideiussoria, si afferma che l'appellata “dovrebbe in ogni caso ritenersi liberata per effetto della applicazione dell'art. 1957 cc”. Afferma, invero, l'appellante che, gravando sull'odierna parte appellata l'onere di tale prova, la fideiussione non sarebbe stata provata e, pertanto, la sentenza avrebbe violato il combinato disposto dell'art.1988 - 2697 c.c. Gli unici elementi utilizzabili, infatti, sarebbero gli assegni bancari rilasciati dalla parte appellata e “la incontestata esistenza di un debito esigibile a quella data del ”, con la ON conseguenza, secondo la parte, che la volontà della controparte dev'essere necessariamente ricondotta ad una promessa unilaterale di pagamento, anche per la “non configurabilità di una fideiussione prestata dopo la scadenza del debito garantito e dopo l'inadempimento dell'obbligato principale”. Conseguentemente, secondo l'appellante, doveva accogliersi la tesi prospettata dal in primo grado, secondo la quale il rapporto in forza del _1 quale erano stati rilasciati gli assegni in contestazione doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
*** Il motivo va respinto. Invero l'elemento che caratterizza il contratto autonomo rispetto alla fideiussione non è quello relativo all'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, quanto l'impossibilità per il garante di opporre le eccezioni relative al rapporto principale al creditore, ossia la deroga alla regola di cui all'articolo 1945 cc in tema di fideiussione. Come giustamente evidenziato dal tribunale, detta caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia non risulta in alcun modo pattuita, di talché non vi è ragione per ritenere che la garanzia assunta dall'odierna appellata si discosti dalla fideiussione, così come regolata dal codice civile. L'appellante introduce in appello una nuova difesa, consistente nell'assunto che, alla data di rilascio degli assegni, il 03.06.2008, i debiti del padre dell'opponente erano già scaduti e pertanto, secondo l'appellante, è evidente che non può configurarsi la fideiussione ma, più semplicemente, la mera volontà di soddisfare senza condizioni un debito altrui. Osserva in proposito la Corte che l'assunto non comprova affatto la diversa qualificazione sostenuta dall'appellante, ossia quella del contratto autonomo di garanzia. Ed infatti, anche a voler
11 ricondurre la fattispecie in questione nell'ambito di applicazione dell'anzidetta figura contrattuale, non sarebbe allora parimenti ravvisabile un contratto autonomo di garanzia in relazione a debiti già scaduti e, dunque, a fronte di un dedotto inadempimento del debitore principale già verificatosi. In realtà, appare evidente che il motivo di appello tenda a superare anche la qualificazione dell'obbligo della come Per_1 garanzia dell'adempimento da parte del padre, sostenendosi in sostanza che il rilascio degli assegni costituirebbe l'assunzione dell'obbligo del pagamento da parte del terzo. Tuttavia, detta diversa prospettazione risulta inammissibile, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, la difesa del è stata incentrata sulla _1 qualificazione dell'obbligo della come contratto Per_1 autonomo di garanzia, né tale qualificazione risulta mutata entro il termine della memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., che non risulta essere stata depositata dall'odierno appellante. Pertanto, sotto il menzionato profilo, la censura risulta inammissibile, in quanto volta ad introdurre una qualificazione del rapporto nuova, rispetto a quella prospettata in primo grado entro i termini previsti per la fissazione del thema decidendum. IV^ MOTIVO (subordinato) Violazione dell'art. 1957 comma 1 c.c. – Insussistenza della decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dell'appellata. Assume l'appellante che gli assegni venivano rilasciati dalla
, per sua stessa deduzione, in data 03.06.2008. Controparte_1
All'epoca il debito del era già scaduto. Ciò è ON dimostrato dalla scrittura privata del 04.04.2008 con la quale aveva ceduto un preliminare di vendita al Controparte_1
al prezzo di € 25.000,00, interamente compensato Parte_1 con un equivalente credito del verso Parte_1 Per_1
(doc. 17 fascicolo dell'opponente), nonché dal
[...] riconoscimento di debito di € 174.000,00 di cui alla scrittura del 29.04.2008 (doc. 16 fascicolo dell'opponente). L'appellante rileva altresì che a p. 13 dell'opposizione, testualmente, l'opponente dichiarava che “gli assegni bancari dovevano garantire l'esposizione pretesa dal alla data del _1
03.06.2008 e sino all'importo di € 176.550,00”. Essendo la data di rilascio degli assegni successiva alla data di scadenza dell'obbligazione principale, e – volendo accedere all'ipotesi della fideiussione - avendo gli stessi la funzione di garantire il soddisfacimento del credito del la durata della ipotetica _1 fideiussione era correlata non già alla intervenuta scadenza
12 dell'obbligazione, ma, necessariamente, all'integrale adempimento da parte dell'obbligato principale. Il motivo sarebbe fondato, ove fosse provata la sussistenza dell'inadempimento da parte di in data anteriore ON all'emissione degli assegni di cui è giudizio. Si applica, infatti il principio più volte affermato dalla S.C. secondo il quale:
“Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” Cass. n. 16836 del 13/08/2015. Tuttavia non risulta superata, con il V^ MOTIVO intitolato Violazione dell'art. 1188 c.c. – Mancato pagamento dell'obbligazione l'ulteriore ed autonoma ratio decidendi sulla quale il primo giudice ha fondato l'accoglimento dell'opposizione a d.i., secondo la quale, a fronte dei documentati pagamenti effettuati al dalla e dalla sua famiglia in relazione _1 Per_1 alla presunta esposizione debitoria di per importo CP_3 superiore all'importo ingiunto, parte opposta si è limitata a dedurre, senza contestare i ricevuti pagamenti, che in tali circostanze veniva effettuato un cambio assegni ovvero la dazione di somme contanti, ma tale assunto era rimasto privo di dimostrazione. Il giudice di primo grado ha altresì rilevato che doveva pertanto trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. che impone al convenuto-opposto di prendere posizione in modo chiaro ed analitico rispetto ai fatti estintivi dedotti dall'opponente e che doveva considerarsi assolutamente tardiva al riguardo la contestazione negli scritti conclusionali da parte del nuovo difensore di parte opposta. In effetti il costituitosi nel giudizio di primo grado, _1 aveva così contestato in comparsa di costituzione e risposta l'assunto dell'opponente dell'avvenuto integrale pagamento del debito maturato da nei confronti del ON _1
13 Sempre sulla tesi dal “cambio assegni” a fronte di prestiti in contanti, sono fondati i capitoli di prova orale articolati dall'opposto nelle memorie di cui all'art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. Solo con la comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore del avvenuta due giorni prima dell'udienza di _1 precisazione delle conclusioni del 2.5.2019, l'opposto ha contestato che: “controparte non ha dimostrato per molti degli assegni prodotti né che provenissero dal e dalla ON
, né che fungessero da acconto sul debito per Controparte_1 cui si procede. Alcuni risultano addirittura a favore della Pt_2
evidentemente con uno scopo solutorio diverso da quello
[...] per cui si procede”. In comparsa conclusionale, poi, il contesta _1 specificatamente i singoli assegni e bonifici che l'opponente asserisce essere stati pagati in favore dell'opposto, rilevandone, per taluni, la diversa causale e beneficiario (Reale Mutua Assicurazioni), per un assegno la mancanza di provenienza da parte di o per tre assegni la prova che gli Per_1 Controparte_1 stessi siano stati incassati e, riconosciuto l'avvenuto pagamento di alcuni specifici assegni, riduce la pretesa creditoria a euro 127.445,20. Nell'atto di appello, infine, il riprende la specifica _1 contestazione dei singoli titoli prodotti dall'opponente in base ai quali la aveva fondato la tesi dell'avvenuta estinzione del Per_1 debito maturato da nei confronti dell'odierno ON appellante e sostiene pertanto che risulta un residuo debitorio a carico dell'appellata di € 128.350,00. Pare al Collegio che il motivo sia inammissibile.
14 Infatti, come rilevato dal giudice di primo grado, solo con la costituzione del nuovo difensore avvenuta ad istruttoria ormai chiusa, la difesa dell'opposto, odierno appellante, è passata dalla tesi del “cambio assegni” a fronte di erogazioni di somme in contanti, genericamente riferita a tutti i titoli prodotti dall'opponente, alla diversa tesi, specificamente volta a dimostrare la diversa causale, ovvero la diversa provenienza, ovvero il mancato incasso dei titoli prodotti da controparte. È evidente che la scansione dei tempi processuali dedicati alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum sia risultata del tutto stravolta, con grave violazione del principio del contraddittorio a danno dell'opponente. Quest'ultima, infatti, a fronte dell'iniziale difesa, secondo la quale i titoli prodotti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo erano emessi a fronte di contestuali erogazioni in contanti per le stesse somme, non ha potuto né replicare né provare che i titoli di diversa provenienza erano stati consegnati al dal né che gli _1 ON assegni relativi alla copertura assicurativa rilasciati in favore dell'agenzia assicurativa “Fabiana Maietti Sas” fossero in realtà diretti a coprire il debito di nei confronti del ON _1 attraverso pagamenti in favore di soggetti a quest'ultimo riconducibili, né l'avvenuto incasso dei titoli che l'appellante deduce essere rimasti impagati. Né infine, considerata la riduzione dell'originaria domanda da euro 176.550,00 ad euro 127.445,20 (somma che in appello è stata ulteriormente modificata in euro 128.350,00) l'opponente ha potuto rilevare, in tempo utile per la disposizione di una eventuale CTU contabile da parte del Giudice, l'incertezza nel quantum della pretesa creditoria vantata dall'opposto. Né vale richiamare il principio formulato dalla S.C. secondo il quale “la mancata contestazione di un dato fattuale può escludere il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza
o inesistenza in base alle risultanze istruttorie altrimenti acquisite” Cass. Cass. 4 aprile 2012, n. 5363. Invero, nel caso in questione la contestazione dell'opposto vi era stata, e consisteva nell'affermazione che tutti i titoli prodotti dall'opponente erano stati rilasciati a fronte di altrettante erogazioni in contanti, di talché l'eventuale sviluppo istruttorio avrebbe necessariamente dovuto ricalcare questa impostazione. Le nuove contestazioni dell'opposto, oggi appellante, se fossero state formulate entro i termini previsti per la fissazione del thema decidendum e del thema probandum, avrebbero consentito
15 all'opponente di prendere posizione sulle specifiche contestazioni relative ai singoli titoli prodotti ed avrebbero altresì consentito alla medesima di articolare prove atte a confutare le suddette contestazioni. Altresì, il giudice di primo grado avrebbe focalizzato l'attenzione sul quantum della pretesa azionata in via monitoria. In conclusione, va confermata la motivazione del giudice di primo grado in relazione al profilo in questione. Il VI^ MOTIVO Violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. – Soccombenza reciproca - Mancata compensazione totale o parziale delle spese di giudizio, con il quale l'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, stante il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente, va respinta. In proposito, deve infatti darsi applicazione al principio secondo il quale: “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” Cass. n. 9532 del 12/04/2017.
§ 5. — L'appello incidentale proposto dall'appellata sulla statuizione di rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c., fondato sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'art. 96 non integra una species di responsabilità extracontrattuale e non richiede una specifica prova del danno subito, va respinto. Esso si fonda su alcune pronunce di merito e sull'assunto che “La previsione de qua ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso” Cass. n. 10524 del 03/06/2020. Il Collegio non condivide i principi enunciati dai giudici di merito citati dall'appellata e rileva che la pronuncia della Cassazione sopra citata si riferisce all'ipotesi di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. Si osserva, altresì, che sul tema la S.C. ha affermato il principio secondo il quale: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare
16 gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” Cass. n. 15175 del 30/05/2023. Nel proporre l'appello incidentale l'appellata avrebbe dovuto indicare in quali atti difensivi, non considerati dal primo giudice, erano state dedotte le conseguenze pregiudizievoli subite,
-al di fuori delle spese anticipate per la propria difesa-, per effetto dell'iniziativa giudiziaria promossa dal con indicazione _1 degli elementi fattuali idonei ad orientare il giudice nella liquidazione equitativa del danno. Ed invece, l'appellata si è limitata ad affermare il principio secondo il quale, in caso di responsabilità aggravata, il danno sarebbe, in sostanza, in re ipsa, avendo affermato che: “La condotta della parte processuale - reiterata in sede di appello, stante la palese pretestuosità ed inammissibilità dei motivi formulati - volta a generare un contenzioso inutile è sganciata dalla prova di un danno causalmente derivato e può essere determinato secondo equità”. Il Collegio non condivide la tesi del danno in re ipsa e non ravvisa i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. neppure nel fatto risultante “per tabulas” dell'avvenuto deposito, da parte della difesa del degli originali degli assegni _1 rilasciati da in data 23.7.2019, ossia dopo che Controparte_1 erano scaduti i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e nel passaggio di tali assegni in originale in Corte d'appello in data 3.11.2020, dopo la prima udienza di trattazione del 19.10.2020, nella quale si era dato atto che detti assegni non risultavano allegati al fascicolo d'ufficio di primo grado e neppure al fascicolo di parte opposta. Invero, la produzione, del tutto irrituale stante la tardività, degli assegni in originale, non ha avuto alcun riflesso sulla decisione di primo grado, né ha comportato un maggiore sforzo della difesa dell'appellata nel presente giudizio di appello, se non per contestare la tardività della produzione. Invero, come si evince dalla sentenza di primo grado, il primo giudice non ha ritenuto preclusiva all'accoglimento della domanda del la mancata produzione degli assegni in _1 originali, nonostante la contestazione della della non Per_1 conformità delle copie depositate con il ricorso per d.i., avendo qualificato la domanda avanzata in via monitoria nell'ambito della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e non risultando specificamente contestata la difformità della firma e degli importi
17 risultanti dalle copie degli assegni depositati in copia dal _1 tenuto anche conto della difesa dell'opponente, che non ha negato di aver emesso gli assegni in questione. Anche le modalità attraverso le quali gli assegni in originale sono pervenuti alla Cancelleria della Corte d'appello non ha costituito una questione processuale dibattuta tra le parti, tale da richiedere un maggior sforzo di difesa, essendo pacifico, per ammissione dello stesso appellante, che detti assegni in originale sono stati tardivamente prodotti in primo grado, di talché, ai fini della presente decisione, essi, o meglio, la loro produzione, deve considerarsi del tutto irrilevante.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale, da considerarsi del tutto prevalente, rispetto al rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellata. In proposito, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice può (e non deve) compensare in tutto o in parte le spese nel caso di soccombenza reciproca. Nel caso in questione, il rigetto dell'appello principale non riguarda un aspetto particolare della domanda proposta, ma la fondatezza della pretesa creditoria, mentre l'appello incidentale ha riguardato un aspetto accessorio del processo. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, tratto dalla quantificazione della domanda proposta, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello principale;
2. — rigetta l'appello incidentale;
3. — condanna al rimborso, in favore di Parte_1
, delle spese sostenute per questo grado del Controparte_1 giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti, appellante principale ed appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13,
18 fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 15.09.2025. Il presidente estensore
19
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Ugo Cardosi PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Fabrizio Bruni PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 617/2020 del Tribunale di Latina. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2016, proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1842/2016 RG n. 4252/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 23 settembre 2016 con il quale, su ricorso di _1
, si ingiungeva il pagamento della somma di € 176.550,00
[...]
a titolo di mancato pagamento assegni bancari emessi, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva di non aver avuto alcun rapporto di debito/credito diretto nei confronti del e di essersi ritrovata unitamente alla propria _1
1 famiglia coinvolta nelle vicissitudini economiche del padre
[...] rimasto vittima di un sistema usurario strutturato che Per_1 portava alla perdita del suo intero patrimonio come oggetto di indagini e procedimenti penali. Parte opponente evidenziava che il vortice usurario si era concretizzato con il meccanismo di cambio assegni o assegni per contanti con alti tassi di interesse ultralegali segnati dalla disparità di importi nel cambio. Si deduceva che l'opponente non aveva avuto mai contezza diretta di tali operazioni finanziarie gestite direttamente dal padre il quale gravemente vessato dall'usura aveva firmato e consegnato titoli propri e dei propri familiari per evitare conseguenze pregiudizievoli come anche i suoi familiari, al fine di evitare il protesto, firmavano qualsiasi documento o titolo cambiario o bancario richiesto da per coprire ON assegni in scadenza con un danno complessivo accertato di 5 milioni di lire. Parte opponente deduceva pertanto che i titoli azionati monitoriamente a sua firma erano stati consegnati in data 3 giugno 2008 privi di data e non dalla traente, mai debitrice del
a seguito di pressioni dello stesso su per _1 ON ottenere garanzie del proprio preteso credito e senza contezza alcuna da parte della emittente della effettiva consistenza e legittimità della posizione debitoria e che, solo a fronte della consegna degli stessi, il aveva consegnato assegni bancari _1 per € 65.000,00 necessari a per coprire titoli di ON propri familiari e di persone a lui vicine in scadenza in quei giorni, a fronte di una esposizione debitoria unilateralmente determinata dal creditore in € 176.550,00 senza possibilità di verifica alcuna da parte del soggetto vessato e usurato. L'opponente inoltre deduceva che a far data dal settembre 2008 ed i loro familiari avevano proceduto a ON versamenti effettuati in favore del analiticamente elencati _1
e documentati per € 181.078,00 non a fronte di un debito accertato e riconosciuto nel suo ammontare ma in conseguenza delle pressioni subite. Nell'opposizione si eccepiva inoltre il difetto della prova scritta del credito, tenuto conto del mero deposito nel fascicolo monitorio della sola copia della faccia anteriore dei titoli azionati privi di data senza alcuna certificazione di conformità e si ribadiva il rilascio per fini di garanzia degli assegni in questione, senza che l'opponente rivestisse la qualità di debitrice del che nel ricorso per ingiunzione si era invece _1 qualificato creditore nei suoi confronti, laddove come
2 documentato dalle scritture prodotte il debito risultava di
[...]
Per_1
Veniva dunque eccepita la nullità della obbligazione desumibile dai titoli anche ove dovessero considerarsi ricognizioni di debito, attesa la insussistenza del rapporto sottostante e la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso su due assegni bancari nulli per violazione di norme imperative di cui al RG n. 1763 del 1933 artt. 1 e 2 in quanto l'uno (il n. 0914069731-03) sprovvisto sia di data che del luogo di emissione e/o di pagamento e l'altro (il n . 0914069734-06) sprovvisto della data di emissione. Parte opponente deduceva inoltre la contrarietà a norme imperative di assegno rilasciato con funzione di garanzia escludendosi che gli stessi potessero valere anche solo come promesse di pagamento con conseguente nullità dello stesso e del patto di garanzia in quanto volto a sovvertire la funzione esclusivamente solutoria dell'assegno a vantaggio di finalità indebite. Tale nullità impediva secondo l'opponente che i titoli bancari in questione potessero avere funzione di mera ricognizione di debito, non potendo il riconoscimento di debito valere a sanare un contratto nullo. Quale ulteriore motivo di opposizione si deduceva in via subordinata, nella ipotesi di ritenuta sussistenza di valida obbligazione di garanzia, l'estinzione della garanzia fideiussoria per decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc stante la mancata attivazione del presunto creditore nei confronti del debitore principale. Altresì nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della posizione debitoria dell'opponente, comunque contestata nella sua entità, si eccepiva la totale estinzione del debito garantito dai titoli azionati per effetto dei pagamenti specificamente dedotti. Veniva nelle conclusioni richiesta la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo la propria estraneità alle vicende penali allegati dall'opponente; nel merito deduceva la sussistenza di una obbligazione autonoma di garanzia assunta da parte della con quanto conseguente circa la inapplicabilità dell'art. Per_1
1957 cc in tema di fideiussione e comunque la valenza dei titoli, ove venisse riconosciuto nullo il patto di garanzia, quale promessa di pagamento ex art. 1988 cc. Veniva inoltre dedotto dall'opposto che i pagamenti riferiti dalla opponente avevano riguardo al cd. cambio assegni ovvero in un pagamento con assegno o bonifico di una somma versata al debitore in contanti.
3 Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 2 maggio 2019».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna a rimborsare le spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate, in favore dell'opponente CP_1
nella somma di € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Fabrizio Bruni».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Titoli alla base del decreto ingiuntivo «L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento. Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio mentre l'opponente deve comprovare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del medesimo.
ha agito monitoriamente assumendo di essere Parte_1 creditore nei confronti della odierna opponente per la Controparte_1 somma di € 176.550,00, in virtù del mancato pagamento dell'assegno bancario n. 0914069731-03 emesso in suo favore per € 146.550,00 e dell'assegno n. 0914069734-06 emesso per € 30.000,00. Nessun riferimento viene effettuato nel ricorso al rapporto sottostante al rilascio dei titoli. A corredo della iniziativa monitoria il ha depositato la sola _1 copia fotostatica della faccia anteriore dei titoli di cui il primo privo di data e luogo di emissione e il secondo della data. A fronte della contestazione della conformità agli originali di tali copie dei titoli, parte opposta non ha mai provveduto al deposito degli originali. A fronte dei motivi svolti dall'opponente, il ha riconosciuto _1 la funzione di garanzia degli assegni rilasciati da risultando Controparte_1 documentato che la posizione debitoria, sia pure contestata dall'opponente quanto alla sua entità, fosse in capo al padre . ON Certamente per giurisprudenza costante l'assegno privo di data è affetto da nullità perché contrario alle norme imperative di cui agli artt. l e 2 del R.D. n. 1736/1933.
4 Parimenti si afferma che in tal caso esso può valere quale promessa di pagamento onde non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 58 Legge Assegni e in particolare l'onere del deposito in cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all'azione cartolare e all'azione causale. L'utilizzo del titolo quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica, infatti, l'esercizio dell'azione causale inerente al rapporto stesso e la presunzione di esistenza della "causa debendi", giustificatrice dell'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero lo specifico contenuto causale di esso, nonché l'estinzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto causale». Valore di garanzia degli assegni bancari «Nel caso di specie la causa del rilascio degli assegni risulta essere quella di garanzia per obbligazione non propria della traente. Deve al riguardo aderirsi all'orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. 19 aprile 2018 n. 9759) secondo cui la consegna l'assegno bancario in garanzia rende il patto di garanzia nullo per contrarietà a norme di legge, specificamente per violazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933. Si afferma (Cass. 24 maggio 2016 n. 10710) che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. Tuttavia nel caso di specie la nullità del patto di garanzia costituito dal rilascio dell'assegno bancario con tale finalità da parte di soggetto diverso dal debitore impedisce che il credito vantato dal ricorrente in via monitoria possa essere riconosciuto in forza dell'assegno quale promessa di pagamento del traente. Risulta infatti acclarato che non sussisteva un rapporto debitorio di sottostante al rilascio degli assegni in favore del Controparte_1 _1 che dunque non può giovarsi a a tal fine del rilascio degli assegni stessi per affermarsi creditore nei confronti della odierna opponente. D'altro canto, anche nella ipotesi in cui dovesse riconoscersi tale valore al rilascio dell'assegno senza data nei confronti del terzo estraneo al rapporto debitorio e debba essere ritenuta sussistente la prestazione di una garanzia fideiussoria, l'odierna opponente dovrebbe in ogni caso ritenersi liberata per effetto della applicazione dell'art. 1957 cc e della maturazione della relativa decadenza, poiché risulta che alcuna iniziativa di recupero sia stata intrapresa nei confronti del debitore principale.
5 L'opposto ha dedotto che nel caso di specie non si tratti di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia con conseguente non applicabilità della predetta norma. Per principio pacifico (Cass. 14 giugno 2016 n. 12153), consolidatasi a partire da Cass. S.U n. 3947 del 18 febbraio 2010, il contratto autonomo di garanzia (cd. ), espressione dell'autonomia negoziale ex art. Controparte_2 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal gerente); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore» (così la citata Cass. S.U. n. 3947 del 2010). Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n. 15108). Dalla analisi della fattispecie in esame non risultano elementi dai quali si possa qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in termini incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione». Profili probatori «Va altresì rilevato che, a fronte dei documentati pagamenti effettuati al dalla e dalla sua famiglia in relazione alla presunta _1 Per_1 esposizione debitoria di per importo superiore all'importo CP_3 ingiunto, parte opposta si è limitata a dedurre, senza contestare i ricevuti pagamenti, che in tali circostanze veniva effettuato un cambio assegni ovvero
6 la dazione di somme contanti ma tale assunto è rimasto privo di dimostrazione. Ne deriva pertanto un ulteriore profilo di insussistenza della pretesa creditoria come azionata nei confronti di dovendo trovare Controparte_1 applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 cpc che impone al convenuto-opposto di prendere posizione in modo chiaro ed analitico rispetto ai fatti estintivi dedotti dall'opponente. Assolutamente tardiva al riguardo la contestazione negli scritti conclusionali da parte del nuovo difensore di parte opposta. In esito a quanto complessivamente ritenuto l'opposizione deve accogliersi e il decreto ingiuntivo revocato». Spese e domanda di condanna per lite temeraria «Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Deve essere respinta la richiesta di condanna della parte opposta per lite temeraria ex art. 96 cpc;
tale disposizione cpc è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 cc, di cui l'art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species. Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo sono la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto resistere in giudizio. Nel caso di specie una determinazione equitativa della condanna della parte opponente presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere della prova concernente l'an del pregiudizio non allegato oltre che non provato ed ulteriore».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Latina, accertare e dichiarare che le copie dei due assegni bancari azionati in via monitoria è conforme agli originali e che la promessa di pagamento effettuata con gli stessi, è ai sensi dell'art. 1988 c.c., valida ed efficace. Voglia altresì accertare e dichiarare il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza tra le parti di una fideiussione, e per l'effetto la erroneità della dichiarazione di estinzione ex art. 1957 c.c. del diritto di agire nei confronti dell'appellata, con rigetto dell'opposizione proposta.
- In via subordinata si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello, in caso di mancato accoglimento dei motivi 1, 2 e 3, di rigettare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1 c.c. e in ogni caso di condannare l'appellata al pagamento della somma
7 ancora dovuta pari ad € 128.350,00, oltre interessi moratori, per i motivi dedotti con il presente appello.
- In via di estremo subordine Voglia annullare il capo di condanna alle spese compensando le spese processuali di primo grado.
- Con vittoria di spese”.
ha resistito al gravame ed ha proposto Controparte_1 appello incidentale. Queste le conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare rigettare la domanda di inibitoria ex adverso articolata in quanto infondata e pretestuosa,
- nel merito rigettare i motivi di appello formulati da controparte in quanto inammissibili, infondati, pretestuosi così come estesamente dedotto nel presente atto con conferma della impugnata sentenza di prime cure,
- in accoglimento dello spiegato appello incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, in favore dell'odierna appellata in una somma comunque non superiore ad
€ 26.000,00. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre spese 15%) anche di questo grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 15.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I^ MOTIVO Violazione dell'art. 1988 c.c. – contraddittorietà della motivazione – validità della promessa di pagamento.
In primo luogo l'appellante censura la Sentenza di primo grado affermando la contraddittorietà della parte di motivazione in cui il Giudice esclude che, nel caso di specie, il credito vantato dall'odierno appellante possa “essere riconosciuto in forza dell'assegno quale promessa di pagamento del traente”, pur avendo precedentemente affermato l'astratta possibilità di effettuare tale deduzione.
8 Richiamando il contenuto della pronuncia della Corte di Cassazione citata dallo stesso Tribunale, la parte appellante afferma che in una fattispecie quale quella de qua, a fronte della consegna di un assegno in bianco o postdatato a garanzia di un debito, si debba ritenere nullo il patto di garanzia in tal modo realizzato, ma alla consegna dell'assegno si possa invece efficacemente attribuire il valore di promessa di pagamento. La contraddittorietà tra la premessa e la conclusione nella motivazione del Tribunale, sostiene pertanto l'appellante, sarebbe motivo per riformare la sentenza di primo grado nel senso di ritenere valida ed efficace la promessa di pagamento realizzatasi con la consegna degli assegni ai sensi dell'art. 1988 c.c.
*** Il primo motivo è fondato, anche se non decisivo per l'accoglimento della domanda spiegata in via monitoria dal
_1
Invero, il principio citato dal Tribunale secondo il quale:
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cass. n. 10710 del 24/05/2016), riguardava proprio un caso in cui l'assegno rilasciato in garanzia non era stato emesso dal debitore, ma da un terzo, il quale, appunto, garantiva con l'assegno l'adempimento da parte del terzo. Non ha pertanto fondamento l'assunto del Tribunale secondo il quale, non sussistendo un rapporto debitorio di CP_1 sottostante al rilascio degli assegni in favore del
[...] _1 questi non può giovarsi del rilascio degli assegni stessi per affermarsi creditore nei confronti della odierna opponente. È invece vero il contrario, nel senso che il può _1 valersi dell'assegno rilasciato dalla in quanto promessa Per_1
9 di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Peraltro è non contestato ed è anzi stato dedotto dalla stessa opponente che gli assegni di cui è giudizio siano stati emessi dalla a garanzia del dedotto debito del padre Controparte_1 [...] nei confronti del su richiesta di quest'ultimo. Per_1 _1
II^ MOTIVO Violazione dell'art. 2719 c.c. – Irrilevanza del disconoscimento della conformità delle copie degli assegni agli originali – Incompatibilità del disconoscimento con le eccezioni di merito sollevate. L'appellante censura la parte del provvedimento in cui il Giudice di primo grado ha dato atto della contestazione, operata dalla Controparte, della conformità delle copie dei titoli depositate agli originali, alla quale non è seguito il deposito degli originali stessi. Premettendo che non pare sia proprio il mancato deposito degli originali la ragione per cui il Tribunale ha accolto l'opposizione, ad ogni modo l'appellante evidenzia, da un lato, che “gli originali sono stati depositati dopo la chiusura dell'istruzione probatoria” e, dall'altro, che il disconoscimento non avrebbe effetto dal momento che non sono stati indicati i motivi di difformità tra le copie e l'originale dei documenti. La parte richiama poi la circostanza per cui l'appellata avrebbe eccepito la non conformità degli assegni depositati, salvo poi dichiarare di aver consegnato al sig. dei titoli corrispondenti alle copie _1 depositate”, rendendo così, secondo l'appellante, “irrilevante il disconoscimento operato”.
***
La censura è inammissibile in quanto la mancata produzione degli originali degli assegni non ha costituito la ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta dalla come Per_1 si evince dal complesso motivazionale della sentenza. Ne deriva che il motivo di appello non è idoneo ad intaccare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, in quanto incentrato su un aspetto (mancata produzione degli originali), che pur rilevato in motivazione, è stato all'evidenza ritenuto non rilevate ai fini della decisione. III^ MOTIVO Violazione del combinato disposto degli artt. 1988 e 2697 c.c. – Mancata prova del contratto di fideiussione – Conseguente falsa applicazione dell'art. 1957 c.c.
10 L'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui, ritenendo sussistente una garanzia fideiussoria, si afferma che l'appellata “dovrebbe in ogni caso ritenersi liberata per effetto della applicazione dell'art. 1957 cc”. Afferma, invero, l'appellante che, gravando sull'odierna parte appellata l'onere di tale prova, la fideiussione non sarebbe stata provata e, pertanto, la sentenza avrebbe violato il combinato disposto dell'art.1988 - 2697 c.c. Gli unici elementi utilizzabili, infatti, sarebbero gli assegni bancari rilasciati dalla parte appellata e “la incontestata esistenza di un debito esigibile a quella data del ”, con la ON conseguenza, secondo la parte, che la volontà della controparte dev'essere necessariamente ricondotta ad una promessa unilaterale di pagamento, anche per la “non configurabilità di una fideiussione prestata dopo la scadenza del debito garantito e dopo l'inadempimento dell'obbligato principale”. Conseguentemente, secondo l'appellante, doveva accogliersi la tesi prospettata dal in primo grado, secondo la quale il rapporto in forza del _1 quale erano stati rilasciati gli assegni in contestazione doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
*** Il motivo va respinto. Invero l'elemento che caratterizza il contratto autonomo rispetto alla fideiussione non è quello relativo all'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, quanto l'impossibilità per il garante di opporre le eccezioni relative al rapporto principale al creditore, ossia la deroga alla regola di cui all'articolo 1945 cc in tema di fideiussione. Come giustamente evidenziato dal tribunale, detta caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia non risulta in alcun modo pattuita, di talché non vi è ragione per ritenere che la garanzia assunta dall'odierna appellata si discosti dalla fideiussione, così come regolata dal codice civile. L'appellante introduce in appello una nuova difesa, consistente nell'assunto che, alla data di rilascio degli assegni, il 03.06.2008, i debiti del padre dell'opponente erano già scaduti e pertanto, secondo l'appellante, è evidente che non può configurarsi la fideiussione ma, più semplicemente, la mera volontà di soddisfare senza condizioni un debito altrui. Osserva in proposito la Corte che l'assunto non comprova affatto la diversa qualificazione sostenuta dall'appellante, ossia quella del contratto autonomo di garanzia. Ed infatti, anche a voler
11 ricondurre la fattispecie in questione nell'ambito di applicazione dell'anzidetta figura contrattuale, non sarebbe allora parimenti ravvisabile un contratto autonomo di garanzia in relazione a debiti già scaduti e, dunque, a fronte di un dedotto inadempimento del debitore principale già verificatosi. In realtà, appare evidente che il motivo di appello tenda a superare anche la qualificazione dell'obbligo della come Per_1 garanzia dell'adempimento da parte del padre, sostenendosi in sostanza che il rilascio degli assegni costituirebbe l'assunzione dell'obbligo del pagamento da parte del terzo. Tuttavia, detta diversa prospettazione risulta inammissibile, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, la difesa del è stata incentrata sulla _1 qualificazione dell'obbligo della come contratto Per_1 autonomo di garanzia, né tale qualificazione risulta mutata entro il termine della memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., che non risulta essere stata depositata dall'odierno appellante. Pertanto, sotto il menzionato profilo, la censura risulta inammissibile, in quanto volta ad introdurre una qualificazione del rapporto nuova, rispetto a quella prospettata in primo grado entro i termini previsti per la fissazione del thema decidendum. IV^ MOTIVO (subordinato) Violazione dell'art. 1957 comma 1 c.c. – Insussistenza della decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dell'appellata. Assume l'appellante che gli assegni venivano rilasciati dalla
, per sua stessa deduzione, in data 03.06.2008. Controparte_1
All'epoca il debito del era già scaduto. Ciò è ON dimostrato dalla scrittura privata del 04.04.2008 con la quale aveva ceduto un preliminare di vendita al Controparte_1
al prezzo di € 25.000,00, interamente compensato Parte_1 con un equivalente credito del verso Parte_1 Per_1
(doc. 17 fascicolo dell'opponente), nonché dal
[...] riconoscimento di debito di € 174.000,00 di cui alla scrittura del 29.04.2008 (doc. 16 fascicolo dell'opponente). L'appellante rileva altresì che a p. 13 dell'opposizione, testualmente, l'opponente dichiarava che “gli assegni bancari dovevano garantire l'esposizione pretesa dal alla data del _1
03.06.2008 e sino all'importo di € 176.550,00”. Essendo la data di rilascio degli assegni successiva alla data di scadenza dell'obbligazione principale, e – volendo accedere all'ipotesi della fideiussione - avendo gli stessi la funzione di garantire il soddisfacimento del credito del la durata della ipotetica _1 fideiussione era correlata non già alla intervenuta scadenza
12 dell'obbligazione, ma, necessariamente, all'integrale adempimento da parte dell'obbligato principale. Il motivo sarebbe fondato, ove fosse provata la sussistenza dell'inadempimento da parte di in data anteriore ON all'emissione degli assegni di cui è giudizio. Si applica, infatti il principio più volte affermato dalla S.C. secondo il quale:
“Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” Cass. n. 16836 del 13/08/2015. Tuttavia non risulta superata, con il V^ MOTIVO intitolato Violazione dell'art. 1188 c.c. – Mancato pagamento dell'obbligazione l'ulteriore ed autonoma ratio decidendi sulla quale il primo giudice ha fondato l'accoglimento dell'opposizione a d.i., secondo la quale, a fronte dei documentati pagamenti effettuati al dalla e dalla sua famiglia in relazione _1 Per_1 alla presunta esposizione debitoria di per importo CP_3 superiore all'importo ingiunto, parte opposta si è limitata a dedurre, senza contestare i ricevuti pagamenti, che in tali circostanze veniva effettuato un cambio assegni ovvero la dazione di somme contanti, ma tale assunto era rimasto privo di dimostrazione. Il giudice di primo grado ha altresì rilevato che doveva pertanto trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. che impone al convenuto-opposto di prendere posizione in modo chiaro ed analitico rispetto ai fatti estintivi dedotti dall'opponente e che doveva considerarsi assolutamente tardiva al riguardo la contestazione negli scritti conclusionali da parte del nuovo difensore di parte opposta. In effetti il costituitosi nel giudizio di primo grado, _1 aveva così contestato in comparsa di costituzione e risposta l'assunto dell'opponente dell'avvenuto integrale pagamento del debito maturato da nei confronti del ON _1
13 Sempre sulla tesi dal “cambio assegni” a fronte di prestiti in contanti, sono fondati i capitoli di prova orale articolati dall'opposto nelle memorie di cui all'art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. Solo con la comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore del avvenuta due giorni prima dell'udienza di _1 precisazione delle conclusioni del 2.5.2019, l'opposto ha contestato che: “controparte non ha dimostrato per molti degli assegni prodotti né che provenissero dal e dalla ON
, né che fungessero da acconto sul debito per Controparte_1 cui si procede. Alcuni risultano addirittura a favore della Pt_2
evidentemente con uno scopo solutorio diverso da quello
[...] per cui si procede”. In comparsa conclusionale, poi, il contesta _1 specificatamente i singoli assegni e bonifici che l'opponente asserisce essere stati pagati in favore dell'opposto, rilevandone, per taluni, la diversa causale e beneficiario (Reale Mutua Assicurazioni), per un assegno la mancanza di provenienza da parte di o per tre assegni la prova che gli Per_1 Controparte_1 stessi siano stati incassati e, riconosciuto l'avvenuto pagamento di alcuni specifici assegni, riduce la pretesa creditoria a euro 127.445,20. Nell'atto di appello, infine, il riprende la specifica _1 contestazione dei singoli titoli prodotti dall'opponente in base ai quali la aveva fondato la tesi dell'avvenuta estinzione del Per_1 debito maturato da nei confronti dell'odierno ON appellante e sostiene pertanto che risulta un residuo debitorio a carico dell'appellata di € 128.350,00. Pare al Collegio che il motivo sia inammissibile.
14 Infatti, come rilevato dal giudice di primo grado, solo con la costituzione del nuovo difensore avvenuta ad istruttoria ormai chiusa, la difesa dell'opposto, odierno appellante, è passata dalla tesi del “cambio assegni” a fronte di erogazioni di somme in contanti, genericamente riferita a tutti i titoli prodotti dall'opponente, alla diversa tesi, specificamente volta a dimostrare la diversa causale, ovvero la diversa provenienza, ovvero il mancato incasso dei titoli prodotti da controparte. È evidente che la scansione dei tempi processuali dedicati alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum sia risultata del tutto stravolta, con grave violazione del principio del contraddittorio a danno dell'opponente. Quest'ultima, infatti, a fronte dell'iniziale difesa, secondo la quale i titoli prodotti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo erano emessi a fronte di contestuali erogazioni in contanti per le stesse somme, non ha potuto né replicare né provare che i titoli di diversa provenienza erano stati consegnati al dal né che gli _1 ON assegni relativi alla copertura assicurativa rilasciati in favore dell'agenzia assicurativa “Fabiana Maietti Sas” fossero in realtà diretti a coprire il debito di nei confronti del ON _1 attraverso pagamenti in favore di soggetti a quest'ultimo riconducibili, né l'avvenuto incasso dei titoli che l'appellante deduce essere rimasti impagati. Né infine, considerata la riduzione dell'originaria domanda da euro 176.550,00 ad euro 127.445,20 (somma che in appello è stata ulteriormente modificata in euro 128.350,00) l'opponente ha potuto rilevare, in tempo utile per la disposizione di una eventuale CTU contabile da parte del Giudice, l'incertezza nel quantum della pretesa creditoria vantata dall'opposto. Né vale richiamare il principio formulato dalla S.C. secondo il quale “la mancata contestazione di un dato fattuale può escludere il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza
o inesistenza in base alle risultanze istruttorie altrimenti acquisite” Cass. Cass. 4 aprile 2012, n. 5363. Invero, nel caso in questione la contestazione dell'opposto vi era stata, e consisteva nell'affermazione che tutti i titoli prodotti dall'opponente erano stati rilasciati a fronte di altrettante erogazioni in contanti, di talché l'eventuale sviluppo istruttorio avrebbe necessariamente dovuto ricalcare questa impostazione. Le nuove contestazioni dell'opposto, oggi appellante, se fossero state formulate entro i termini previsti per la fissazione del thema decidendum e del thema probandum, avrebbero consentito
15 all'opponente di prendere posizione sulle specifiche contestazioni relative ai singoli titoli prodotti ed avrebbero altresì consentito alla medesima di articolare prove atte a confutare le suddette contestazioni. Altresì, il giudice di primo grado avrebbe focalizzato l'attenzione sul quantum della pretesa azionata in via monitoria. In conclusione, va confermata la motivazione del giudice di primo grado in relazione al profilo in questione. Il VI^ MOTIVO Violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. – Soccombenza reciproca - Mancata compensazione totale o parziale delle spese di giudizio, con il quale l'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, stante il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente, va respinta. In proposito, deve infatti darsi applicazione al principio secondo il quale: “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” Cass. n. 9532 del 12/04/2017.
§ 5. — L'appello incidentale proposto dall'appellata sulla statuizione di rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c., fondato sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'art. 96 non integra una species di responsabilità extracontrattuale e non richiede una specifica prova del danno subito, va respinto. Esso si fonda su alcune pronunce di merito e sull'assunto che “La previsione de qua ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso” Cass. n. 10524 del 03/06/2020. Il Collegio non condivide i principi enunciati dai giudici di merito citati dall'appellata e rileva che la pronuncia della Cassazione sopra citata si riferisce all'ipotesi di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. Si osserva, altresì, che sul tema la S.C. ha affermato il principio secondo il quale: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare
16 gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” Cass. n. 15175 del 30/05/2023. Nel proporre l'appello incidentale l'appellata avrebbe dovuto indicare in quali atti difensivi, non considerati dal primo giudice, erano state dedotte le conseguenze pregiudizievoli subite,
-al di fuori delle spese anticipate per la propria difesa-, per effetto dell'iniziativa giudiziaria promossa dal con indicazione _1 degli elementi fattuali idonei ad orientare il giudice nella liquidazione equitativa del danno. Ed invece, l'appellata si è limitata ad affermare il principio secondo il quale, in caso di responsabilità aggravata, il danno sarebbe, in sostanza, in re ipsa, avendo affermato che: “La condotta della parte processuale - reiterata in sede di appello, stante la palese pretestuosità ed inammissibilità dei motivi formulati - volta a generare un contenzioso inutile è sganciata dalla prova di un danno causalmente derivato e può essere determinato secondo equità”. Il Collegio non condivide la tesi del danno in re ipsa e non ravvisa i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. neppure nel fatto risultante “per tabulas” dell'avvenuto deposito, da parte della difesa del degli originali degli assegni _1 rilasciati da in data 23.7.2019, ossia dopo che Controparte_1 erano scaduti i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e nel passaggio di tali assegni in originale in Corte d'appello in data 3.11.2020, dopo la prima udienza di trattazione del 19.10.2020, nella quale si era dato atto che detti assegni non risultavano allegati al fascicolo d'ufficio di primo grado e neppure al fascicolo di parte opposta. Invero, la produzione, del tutto irrituale stante la tardività, degli assegni in originale, non ha avuto alcun riflesso sulla decisione di primo grado, né ha comportato un maggiore sforzo della difesa dell'appellata nel presente giudizio di appello, se non per contestare la tardività della produzione. Invero, come si evince dalla sentenza di primo grado, il primo giudice non ha ritenuto preclusiva all'accoglimento della domanda del la mancata produzione degli assegni in _1 originali, nonostante la contestazione della della non Per_1 conformità delle copie depositate con il ricorso per d.i., avendo qualificato la domanda avanzata in via monitoria nell'ambito della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e non risultando specificamente contestata la difformità della firma e degli importi
17 risultanti dalle copie degli assegni depositati in copia dal _1 tenuto anche conto della difesa dell'opponente, che non ha negato di aver emesso gli assegni in questione. Anche le modalità attraverso le quali gli assegni in originale sono pervenuti alla Cancelleria della Corte d'appello non ha costituito una questione processuale dibattuta tra le parti, tale da richiedere un maggior sforzo di difesa, essendo pacifico, per ammissione dello stesso appellante, che detti assegni in originale sono stati tardivamente prodotti in primo grado, di talché, ai fini della presente decisione, essi, o meglio, la loro produzione, deve considerarsi del tutto irrilevante.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale, da considerarsi del tutto prevalente, rispetto al rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellata. In proposito, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice può (e non deve) compensare in tutto o in parte le spese nel caso di soccombenza reciproca. Nel caso in questione, il rigetto dell'appello principale non riguarda un aspetto particolare della domanda proposta, ma la fondatezza della pretesa creditoria, mentre l'appello incidentale ha riguardato un aspetto accessorio del processo. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, tratto dalla quantificazione della domanda proposta, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello principale;
2. — rigetta l'appello incidentale;
3. — condanna al rimborso, in favore di Parte_1
, delle spese sostenute per questo grado del Controparte_1 giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti, appellante principale ed appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13,
18 fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 15.09.2025. Il presidente estensore
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