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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1483/2024 R.G. promossa da , (rappr. e dif. dagli Parte_1
Avv.ti M. Sudano e P. Latino) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano) avente ad oggetto: CP_1 opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
che , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione meglio descritta Parte_1 in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica, annullando CP_1 dunque l'ordinanza ingiunzione opposta ed archiviando il procedimento sanzionatorio;
chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
che l'opponente si è associato alla declaratoria invocata dall'Istituto, insistendo tuttavia per la refusione delle spese di lite;
che le spese vanno poste a carico dell' (tenuto conto del mancato svolgimento della fase CP_1 decisionale) in base al principio di soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
1.500,00, oltre € 43.00 per c.u., IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 6 dicembre 2025. Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1483/2024 R.G. promossa da , (rappr. e dif. dagli Parte_1
Avv.ti M. Sudano e P. Latino) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano) avente ad oggetto: CP_1 opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
che , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione meglio descritta Parte_1 in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica, annullando CP_1 dunque l'ordinanza ingiunzione opposta ed archiviando il procedimento sanzionatorio;
chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
che l'opponente si è associato alla declaratoria invocata dall'Istituto, insistendo tuttavia per la refusione delle spese di lite;
che le spese vanno poste a carico dell' (tenuto conto del mancato svolgimento della fase CP_1 decisionale) in base al principio di soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
1.500,00, oltre € 43.00 per c.u., IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 6 dicembre 2025. Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano