Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4960/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4960/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. TINTI ELENA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e facoltà di fissare la propria residenza ove ognuno di essi riterrà opportuno;
gli stessi coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di
2) i coniugi si danno reciprocamente atto che la sig.ra , con il Parte_1 consenso del marito, si è già traferita insieme ai figli nell'abitazione sita in
RA (MO), via Vicolo Greco n. 3, e che la stessa ha già prelevato tutti i propri effetti personali, oltre a un mobile TV, dalla casa familiare;
3) la casa coniugale di proprietà comune sita in RA (MO), via Isonzo n.
20/22, con ogni arredo e pertinenza, rimarrà assegnata in abitazione al marito, il quale si farà carico di tutti i costi relativi (utenze, oneri condominiali, imposte ecc.), in dipendenza del godimento esclusivo dell'immobile;
4) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Parte_1 Per_1 entrambi i genitori, con collazione prevalente presso la madre nella sua abitazione di residenza, attualmente in RA (MO) via Vicolo Greco n. 3;
5) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli quando vuole, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e agli impegni dei figli stessi. Il tutto previo accordo (anche mediante sms) con la madre in merito agli orari e alle modalità di visita.
In particolare, tenuto conto degli impegni dei figli minori e dei genitori, gli stessi concordano che la gestione di e venga suddivisa Parte_1 Per_1 fra loro come segue:
- la settimana in cui la sig.ra farà il turno della mattina (dalle ore Parte_1
6,00 alle ore 14,00), i bambini rimarranno a dormire presso il padre, che li accompagnerà a scuola e verranno prelavati dalla nonna materna all'uscita da scuola, la quale li terrà presso di sé finché la madre non andrà a prenderli entro le ore 17,00 e li porterà a casa sua. Qui il padre verrà a prelevarli entro le ore 21,00 e li porterà a casa sua per la notte.
- la settimana in cui la sig.ra farà il turno del pomeriggio, la stessa Parte_1 porterà i bambini a scuola e li preleverà alle ore 13,00 circa, quindi li porterà dal padre ove rimarranno fino a sera, quando la madre andrà a prenderli e li porterà a casa sua. Qui dormiranno e al mattino la sig.ra li porterà Parte_1 di nuovo a scuola;
- nel caso in cui entrambi i genitori siano addetti al turno del pomeriggio, la madre porterà i bambini a scuola e li preleverà all'uscita da scuola, quindi li porterà dalla nonna materna ove rimarranno fino alle ore 21,00 circa, quando la madre andrà a prenderli e li porterà a casa con sé, portandoli a scuola il mattino seguente.
- quanto ai periodi di vacanza, le parti convengono quanto segue:
a) il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive nei mesi estivi, da concordare con la madre entro il 15 aprile di ogni anno;
b) e trascorreranno ciascun anno il giorno di Natale con Parte_1 Per_1 un genitore e Pasqua con l'atro e viceversa l'anno successivo;
Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei figli e comunque sempre nel più completo rispetto dei loro desideri e della loro volontà.
6) ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi in cui saranno presso di loro. Attesa la collocazione di e Parte_1
presso la madre, le parti concordano che la sig.ra Per_1 Parte_1 continuerà a percepire interamente l'assegno unico per i figli versato dall'INPS, attualmente pari a circa €. 500,00, con espressa rinuncia da parte del sig. a qualsiasi richiesta di rimborso o altro a tale titolo. Parte_2
La sig.ra si curerà di informare tempestivamente il signor Parte_1 riguardo ad eventuali modifiche dell'assegno unico. In caso Parte_2 di riduzione o revoca dell'assegno percepito dalla sig.ra , per Parte_1 qualsiasi motivo, il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, le somme necessarie fino alla concorrenza di €. 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT delle famiglie di operai e impiegati, fino a quando i figli non raggiungeranno la propria indipendenza economica;
7) le parti sosterranno in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ricreative) necessarie ed opportune per i figli, come meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di Modena secondo lo schema di seguito riportato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, ad eccezione di quelle che i figli trascorreranno con ciascun genitore, il cui costo rimarrà interamente a carico del medesimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto l'esborso.
8) con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si Parte_1 obbliga a trasferire al marito sig. che si obbliga ad Parte_2 acquistare, la sua quota di proprietà, pari ad una metà, della casa coniugale posta in RA (MO), via Isonzo n. 20/22, costituita da appartamento al piano terra con annessa cantina, meglio identificata al
N.C.E.U. del Comune di RA al Foglio 110, Particella 21, Sub. 11, Cat.
A/2, Classe 2, vani 5, Rendita €. 464,81 e Particella 21, Sub. 18, Cat. C/2,
Classe 9, 2 mq, Rendita €. 5,99; le parti si obbligano ed effettuare detto trasferimento entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, avanti a Notaio scelto dal sig. Parte_2
, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui art. 19, L. n.74/1987 e
[...] successive modifiche, i coniugi dichiarano che il trasferimento de quo è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare;
la spesa del rogito notarile, di imposte e ogni eventuale altra connessa al trasferimento di proprietà della quota della moglie al marito saranno integralmente a carico del sig. Parte_2
9) il sig. a definizione di tutti i reciproci rapporti economici e Parte_2 patrimoniali, si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 complessiva somma di €. 10.00,00 (diecimila/00), entro la data di stipula dell'atto di trasferimento indicato al punto precedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , presso Parte_1 [...]
Giacomo Roncole (MO), alle seguenti coordinate IBAN CP_1 CP_2
[...];
10) il conto corrente già in essere presso , ufficio di RA CP_1
(MO), cointestato ad entrambi i coniugi, è stato chiuso e le somme ivi presenti alla data della chiusura sono rimaste e rimarranno di competenza esclusiva della signora;
Parte_1
11) L'autovettura OPEL Astra, targata EH912CB, intestata alla sig.ra
, resterà di proprietà esclusiva della stessa, mentre le Parte_1 autovetture OPEL Astra targata CB054GA e C3 targata EJ141KV, Pt_3 intestate al signor resteranno di proprietà esclusiva di Parte_2 quest'ultimo;
12) con l'adempimento delle condizioni sopra pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale fra gli stessi pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza della presente separazione. Dichiarano, altresì, di essere al momento occupati in attività lavorativa che consente a ciascuno di essi di provvedere integralmente al proprio mantenimento, onde rinunciano, per ora, ad avanzare richieste espressamente l'uno nei confronti dell'altra a pretendere somme di denaro a tale titolo;
13) i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso al fine del rilascio di documenti valevoli per l'espatrio ed ogni altro documento amministrativo necessario per i figli minori;
14) Le spese del presente procedimento sono a carico dei coniugi in parti uguali.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma
1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
RA (MO) il 12/12/1977 e nato a [...]
CO (MT) il 06/05/1981
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n.23, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente Dott. Riccardo Di Pasquale