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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2025, n. 10066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10066 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI FF, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Davide Vigna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10066 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall'imputato FF SI avverso la sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, il 16 giugno 2016 dal Tribunale di Palmi, in riforma della decisione, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato confermando la sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla coltivazione, produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marihuana pari a grammi 42.373,176 di sostanza utilizzabile dalla quale si possono ricavare 3.851.357,1 mg. di THC puro, pari a 154.054,3 dosi medie singole. Con l'aggravante dell'ingente quantitativo. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 87 D.P.R. n. 309/90, 360 e 364 cod. proc. pen. in relazione alla eccepita nullità dell'accertamento tecnico di polizia giudiziaria nell'analisi del campione di stupefacente selezionato per omesso avviso al difensore in relazione allo svolgimento dell'accertamento tecnico irripetibile volta alla determinazione del quantitativo di principio attivo, essendosi limitato l'avviso al difensore dell'epoca dell'effettuazione delle operazioni di constatazione, pesatura e campionamento, effettuate il 6 ottobre 2015, diverse dall'analisi sul campione, effettuata un mese dopo, inaudita altera parte. Cosicché il relativo risultato non può essere utilizzato ai fini della proiezione scientifica in relazione alla complessiva quantità di stupefacente in sequestro. 2.2. Con il secondo motivo illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, D.P.R. n. 309/90. La prima sentenza, pur non dialogando correttamente con la consulenza tecnica prodotta dalla difesa, aveva comunque ammesso la sua fondatezza - ancorché erroneamente rigettando la tesi difensiva in ordine alla non ricorrenza della aggravante - riconoscendo la ricavabilità dallo stupefacente sequestrato di THC pari a 1,6 Kg., erroneamente ritenuto superiore al limite stabilito in sede di legittimità (pari a 2 kg.). La sentenza impugnata reitera l'errore interpretativo, richiamando comunque il già condiviso valore stimato dal consulente tecnico pari a kg. 1,6. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto la relativa questione è assorbita dall'accesso al rito abbreviato, non trattandosi di nullità patologica e secondo il condiviso orientamento per il quale la richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagli avvisi alle parti (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256106) 3. Il secondo motivo è fondato. La prima sentenza ha mostrato di condividere le prospettazioni della consulenza tecnica di parte, segnatamente nella parte in cui si andava a quantificare la complessiva quantità di stupefacente utilizzabile, al netto delle parti non utilizzabili (fusto, rami, foglie e semi - pari al 35°h del totale nonché individui di sesso maschile - pari al 33,3%), pari a kg. 18,3 con una quantità complessiva - esito della proiezione di quella rinvenuta nel campione repertato e analizzato - di THC puro pari a Kg. 1,651, affermando erroneamente essere superiore al limite stabilito dalle Sezioni Unite individuato in Kg. 1 (500 mg X 2.000). La sentenza impugnata rettifica il limite-soglia - correttamente richiamando SU Polito - indicandolo in quello di Kg 2 (500 mg X 4.000) di THC puro. Tuttavia, nell'esaminare il caso concreto (v. pg. 6 della sentenza), mentre fa riferimento all'originario totale utilizzabile pari a 42.273,176 grammi, ovvero il 26% del totale iniziale, tenendo altresì conto del naturale processo di essiccazione, considera poi il THC puro ricavato dal "totale della sostanza correttamente campionata" pari a 31.176 mg., ritenendolo superiore al valore soglia individuato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo gli stessi criteri di calcolo adottati dal primo giudice, che - come prima detto - aveva tuttavia indicato il complessivo quantitativo di THC puro in 1.651.643,00 mg. In sintesi, mentre il primo Giudice, aveva erroneamente parametrato il THC puro al limite-soglia di 1 Kg., la Corte di appello, pur adottando il corretto limite- soglia di 2 kg. di THC puro, non ha tenuto conto - non smentendolo - del diverso peso complessivo considerato dalla prima decisione e del conseguente quantitativo di THC puro da questa considerato, contraddittoriamente ritenendo senz'altro superato il limite soglia correttamente indicato. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla aggravante dell'art. 80, secondo comma, D.P.R. n. 309/90 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 04/02/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Davide Vigna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10066 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall'imputato FF SI avverso la sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, il 16 giugno 2016 dal Tribunale di Palmi, in riforma della decisione, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato confermando la sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla coltivazione, produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marihuana pari a grammi 42.373,176 di sostanza utilizzabile dalla quale si possono ricavare 3.851.357,1 mg. di THC puro, pari a 154.054,3 dosi medie singole. Con l'aggravante dell'ingente quantitativo. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 87 D.P.R. n. 309/90, 360 e 364 cod. proc. pen. in relazione alla eccepita nullità dell'accertamento tecnico di polizia giudiziaria nell'analisi del campione di stupefacente selezionato per omesso avviso al difensore in relazione allo svolgimento dell'accertamento tecnico irripetibile volta alla determinazione del quantitativo di principio attivo, essendosi limitato l'avviso al difensore dell'epoca dell'effettuazione delle operazioni di constatazione, pesatura e campionamento, effettuate il 6 ottobre 2015, diverse dall'analisi sul campione, effettuata un mese dopo, inaudita altera parte. Cosicché il relativo risultato non può essere utilizzato ai fini della proiezione scientifica in relazione alla complessiva quantità di stupefacente in sequestro. 2.2. Con il secondo motivo illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, D.P.R. n. 309/90. La prima sentenza, pur non dialogando correttamente con la consulenza tecnica prodotta dalla difesa, aveva comunque ammesso la sua fondatezza - ancorché erroneamente rigettando la tesi difensiva in ordine alla non ricorrenza della aggravante - riconoscendo la ricavabilità dallo stupefacente sequestrato di THC pari a 1,6 Kg., erroneamente ritenuto superiore al limite stabilito in sede di legittimità (pari a 2 kg.). La sentenza impugnata reitera l'errore interpretativo, richiamando comunque il già condiviso valore stimato dal consulente tecnico pari a kg. 1,6. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto la relativa questione è assorbita dall'accesso al rito abbreviato, non trattandosi di nullità patologica e secondo il condiviso orientamento per il quale la richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagli avvisi alle parti (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256106) 3. Il secondo motivo è fondato. La prima sentenza ha mostrato di condividere le prospettazioni della consulenza tecnica di parte, segnatamente nella parte in cui si andava a quantificare la complessiva quantità di stupefacente utilizzabile, al netto delle parti non utilizzabili (fusto, rami, foglie e semi - pari al 35°h del totale nonché individui di sesso maschile - pari al 33,3%), pari a kg. 18,3 con una quantità complessiva - esito della proiezione di quella rinvenuta nel campione repertato e analizzato - di THC puro pari a Kg. 1,651, affermando erroneamente essere superiore al limite stabilito dalle Sezioni Unite individuato in Kg. 1 (500 mg X 2.000). La sentenza impugnata rettifica il limite-soglia - correttamente richiamando SU Polito - indicandolo in quello di Kg 2 (500 mg X 4.000) di THC puro. Tuttavia, nell'esaminare il caso concreto (v. pg. 6 della sentenza), mentre fa riferimento all'originario totale utilizzabile pari a 42.273,176 grammi, ovvero il 26% del totale iniziale, tenendo altresì conto del naturale processo di essiccazione, considera poi il THC puro ricavato dal "totale della sostanza correttamente campionata" pari a 31.176 mg., ritenendolo superiore al valore soglia individuato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo gli stessi criteri di calcolo adottati dal primo giudice, che - come prima detto - aveva tuttavia indicato il complessivo quantitativo di THC puro in 1.651.643,00 mg. In sintesi, mentre il primo Giudice, aveva erroneamente parametrato il THC puro al limite-soglia di 1 Kg., la Corte di appello, pur adottando il corretto limite- soglia di 2 kg. di THC puro, non ha tenuto conto - non smentendolo - del diverso peso complessivo considerato dalla prima decisione e del conseguente quantitativo di THC puro da questa considerato, contraddittoriamente ritenendo senz'altro superato il limite soglia correttamente indicato. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla aggravante dell'art. 80, secondo comma, D.P.R. n. 309/90 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 04/02/2025.