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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1273 del R.G.A.C. per l'anno
2021 e promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4
domiciliati presso lo studio dell'avvocato PUTZU PAOLO SALVATORE
C.F._5
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 della P.I. procuratrice della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
P.I. con il patrocinio dell'avv. MAURIZI GEMMA Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 71 07100 SASSARI presso il difensore avv. MAURIZI GEMMA
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
All'udienza del 06/02/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per gli opponenti
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) In via preliminare e/o pregiudiziale accertare per quanto in espositiva la carenza di legittimazione attiva della società opposta, dichiarando, per effetto, la nullità dell'atto di precetto impugnato;
2) Nel merito in via gradata a) Previo accertamento, in via di mera eccezione, della nullità dei contratti di fideiussione in data 15.10.2010 e 29.8.2012, con particolare riferimento alle clausole n° 2, 6, e 8 degli stessi, per l'effetto, accertare e dichiarare altresì, la decadenza della opposta dal diritto di agire ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti degli opponenti, in forza dei titoli azionati, e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
b) accertare per quanto in espositiva, la carenza di definitiva esecutorietà dei decreti opposti, dichiarando per l'effetto la nullità dell'atto di precetto impugnato
3) In ogni caso
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con condanna della parte convenuta ex art. 96 secondo comma cpc .
Per l'opposto
NEL MERITO :
1) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata e per lo effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1193-2015 e il decreto ingiuntivo n. 1195 – 2015 del Tribunale di Sassari
2) Con condanna alle spese di lite ai sensi del DM 2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
2 Con atto di citazione in opposizione a precetto Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
esponevano che la nella sua Parte_4 Controparte_3
qualità di cessionaria dei crediti del Banco di Sardegna spa, con atto di precetto notificato in data 1/4/2021 aveva intimato agli opponenti, nella loro qualità di garanti della fallita il Controparte_4
pagamento della complessiva somma di € 3.203.686,68 per capitale oltre € 594,00 per compensi, spese e successive occorrende, il tutto in forza dei Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Sassari n° 1195/2015 per
€ 2.633.000,00 e n° 1193/2015 per € 570.686,86.
I decreti erano stati emessi su richiesta del cedente Banco di Sardegna spa, anche nei confronti degli odierni opponenti, quali garanti della anzidetta società fallita nei limiti delle fideiussioni sottoscritte rispettivamente in data 25.02.2011 ed in data 28.08.2012.
Secondo le allegazioni dell'opposto i decreti ingiuntivi, erano divenuti esecutivi in data 15.03.2021, a seguito della mancata riassunzione, nei termini di rito, dei giudizi di opposizione ai detti decreti ingiuntivi
(RG 77/2016 – RG 76/2016), interrotti dal Tribunale a seguito della dichiarazione dell'avvenuto fallimento della obbligata principale.
Gli opponenti contestavano tali difese e deducevano che per quanto attiene al DI n° 1195/2015 per l'importo di € 2.633.000,00 e relativo giudizio di opposizione RG 75/2016, il Tribunale di Sassari, con provvedimento in data 09.05.2016 aveva sospeso la provvisoria esecutorietà del titolo opposto e tale disposta cautela, in assenza di una pronuncia finale in relazione ai giudizi di opposizione in questione, doveva intendersi ancora attuale ed efficace .
Per quanto attiene invece al DI n° 1193/2015, lo stesso seppur richiesto provvisoriamente esecutivo, era rilasciato in forma
“ordinaria” per poi concedersi, nel giudizio di opposizione RG
3 76/2016, la provvisoria esecutorietà con provvedimento in data
20.06.2016, senza mai pervenirsi, analogamente come il decreto precedente, ad una definitiva e formale pronuncia in merito alla dispiegata opposizione.
Precisava inoltre che le dichiarazioni di interruzione del giudizio non potevano valere nei confronti dei coobbligati ma solo nei confronti del fallito.
Concludeva sostenendo che operando un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., previa separazione dei giudizi, il procedimento di opposizione già incardinato sarebbe dovuto proseguire nei confronti delle altre parti processuali non colpite dall'evento interruttivo (fideiussori opponenti) fino a giungersi alla statuizione definitiva.
Esponeva inoltre che il giudizio promosso nanti il Tribunale di Roma
– Sezione Specializzata Imprese (RG 21979/2020 – dagli odierni opponenti e volto a far accertare la nullità delle fideiussioni a suo tempo rilasciate al cedente Banco di Sardegna spa, si era concluso in senso favorevole ai fideiussori con dichiarazione di nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus del 28 luglio 2008 n. 4037829, n.
3484907 del 15 ottobre 2020 per euro 1.133.000 e n. 3551307 del 25 febbraio 2011 per 2.633.000.
Eccepiva infine la carenza di legittimazione attiva di 4 e CP_5 [...]
non essendo provata la cessione del credito. Controparte_1
Concludevano come in atti.
Si costituiva in giudizio ed esponeva quanto segue: CP_1
originarie parti dei rapporti contrattuali erano il Banco di Sardegna spa, gli odierni opponenti in qualità di garanti e debitori solidali e la n qualità di debitore principale e ciò in virtu' Controparte_4
dei seguenti titoli:
4 DECRETO INGIUNTIVO N. 1195/2015 T. Sassari
1)Il BANCO DI SARDEGNA spa è creditore nei confronti di
, Parte_1 Parte_4 Parte_2
e , della somma di Euro 2.633.000,00 in
[...] Parte_3
virtu' di Decreto Ingiuntivo recante n. 1195/2015 del 13.11.2015 –RG
4161/2015 del Tribunale di Sassari e avente come titolo il contratto di garanzia stipulato in data 25 febbraio 2011 recante n. 3551307 in favore della fallita. Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mani in data 30.11.2015 con formula esecutiva rilasciata ai sensi dell'art. 642 cpc in data
23.11.2015.
Avverso il decreto è stata proposta causa di opposizione da tutte le parti debitorie ed è stata instaurata la causa recante numero di RG
77/2016 del Tribunale di Sassari, dichiarata interrotta con provvedimento in data 03/10/2019 e non riassunta nei termini di rito.
Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo con provvedimento del
15/03/2021 su istanza della 4 cessionaria del Controparte_6
credito
DECRETO INGIUNTIVO N. 1193/2015 T. Sassari
2) Il BANCO DI SARDEGNA spa è creditore nei confronti di
, Parte_1 Parte_4 Parte_2
della somma di Euro 570.686,86
[...] Parte_3
oltre interessi convenzionali maturati e maturandi e fino alla concorrenza della garanzia prestata pari a Euro 750.000,00 in virtù di
Decreto Ingiuntivo recante n. 1193/2015 del 13.11.2015 –RG
4060/2015 del Tribunale di Sassari e avente come titolo il contratto di garanzia stipulato in data 28 agosto 2012 recante n. 3758264 in favore della fallita, con procedura n. 64/2018 del Controparte_4
Tribunale di Sassari. Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mani in
5 data 30.11.2015 con formula esecutiva rilasciata ai sensi dell'art. 648 cpc in data 18.7.2016 .
Avverso il decreto è stata proposta causa di opposizione da tutte le parti debitorie ed è stata instaurata la causa recante numero di RG
76/2016 del Tribunale di Sassari, dichiarata interrotta con provvedimento in data 11/02/2020 e non riassunta nei termini di rito.
Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo in data 15/03/2021.
Secondo l'opposto le difese degli opponenti relative all'inefficacia del provvedimento di sospensione del giudizio di opposizione nei confronti dei soggetti differenti rispetto alla società fallita erano infondate.
E infatti, sosteneva l'opposto, l'ordinanza di interruzione non era stata in alcun modo contestata con la conseguenza che, anche ove emessa in assenza dei presupposti di cui all'art 300 cpc, le parti (tutte) avrebbero dovuto procedere alla riassunzione.
Poiché nessuno aveva chiesto la riassunzione nel termine, il giudizio si era estinto e ai decreti ingiuntivi era stata correttamente apposta la dichiarazione di esecutorietà.
Contestava il comportamento processuale degli opponenti che avevano eccepito la legittimità dei contratti di fideiussione solo nanti il Tribunale di Roma, mentre nelle opposizioni proposte nanti il
Tribunale di Sassari alcuna contestazione in ordine al contratto di fideiussione era stata presentata.
In sostanza secondo l'opposta erano state duplicate le azioni e ciò in contrasto con i generali principi in tema di giusto processo.
4 Controparte_7 Controparte_6
allegava la dichiarazione resa dal Banco di Sardegna con cui dichiarava di aver ceduto i crediti di cui ai decreti opposti a 4
[...]
CP_6
6 Concludeva come in atti.
In diritto
La domanda è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Si deve premettere che, pacificamente, il precetto cui è riferita la presente opposizione è stato notificato in forza di due decreti ingiuntivi muniti di decreto di esecutorietà, che non risulta contestato in alcun modo prima del presente giudizio.
Fatta questa considerazione si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide, l'opposizione a precetto in caso di esecuzione minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale " non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte…” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/06/2001, n. 8331).
In altri termini, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del
7 procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 18/2/2015, n. 3277, Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Pertanto, qualora alla base dell'azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi inammissibile l'eccezione relativa alla nullità delle fideiussioni poiché tale contestazione doveva essere valutata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e in quel giudizio la contestazione non è stata proposta.
Né, del resto, rileva sostenere che il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità di due dei contratti di fideiussione omnibus posti a base del giudizio monitorio, poiché tale pronuncia non influisce sul titolo giudiziale, non costituendo un fatto estintivo o modificativo del credito portato dal titolo detto.
E infatti il Tribunale di Roma si limita ad accertare la nullità senza revocare i decreti ingiuntivi che, dunque, allo stato, devono essere considerati efficaci.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva di 4
[...]
si rileva che la cessione del credito deve ritenersi provata CP_6
con la produzione della dichiarazione della cedente Banco di
Sardegna.
8 Quanto alla contestazione relativa all'efficacia dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia ex art 642 cpc, si osserva che il decreto ingiuntivo con apposizione dell'esecutorietà costituisce il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, dunque, supera e sostituisce i provvedimenti interlocutori resi nel corso del giudizio.
Quanto alle contestazioni sul decreto di esecutorietà si richiamano le considerazioni svolte in ordine all'oggetto del giudizio di opposizione a precetto in caso di titoli di formazione giudiziale e si precisa che il decreto di interruzione del processo non è mai stato contestato con la conseguenza che le norme sulla riassunzione dovevano trovare applicazione anche con riferimento ai fideiussori.
Pacifico che il giudizio non è stato riassunto, si deve concludere che correttamente il decreto è stato dichiarato esecutivo ex art 647 cpc.
Per tutti i motivi detti l'opposizione a precetto deve essere respinta.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta l'opposizione a precetto.
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali che liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.893,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.568,00
9 Fase decisionale, valore minimo: € 6.771,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 13.232,00 oltre spese Iva e
Cpa come per legge.
Sassari li 22/09/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1273 del R.G.A.C. per l'anno
2021 e promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4
domiciliati presso lo studio dell'avvocato PUTZU PAOLO SALVATORE
C.F._5
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 della P.I. procuratrice della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
P.I. con il patrocinio dell'avv. MAURIZI GEMMA Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 71 07100 SASSARI presso il difensore avv. MAURIZI GEMMA
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
All'udienza del 06/02/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per gli opponenti
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) In via preliminare e/o pregiudiziale accertare per quanto in espositiva la carenza di legittimazione attiva della società opposta, dichiarando, per effetto, la nullità dell'atto di precetto impugnato;
2) Nel merito in via gradata a) Previo accertamento, in via di mera eccezione, della nullità dei contratti di fideiussione in data 15.10.2010 e 29.8.2012, con particolare riferimento alle clausole n° 2, 6, e 8 degli stessi, per l'effetto, accertare e dichiarare altresì, la decadenza della opposta dal diritto di agire ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti degli opponenti, in forza dei titoli azionati, e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
b) accertare per quanto in espositiva, la carenza di definitiva esecutorietà dei decreti opposti, dichiarando per l'effetto la nullità dell'atto di precetto impugnato
3) In ogni caso
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con condanna della parte convenuta ex art. 96 secondo comma cpc .
Per l'opposto
NEL MERITO :
1) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata e per lo effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1193-2015 e il decreto ingiuntivo n. 1195 – 2015 del Tribunale di Sassari
2) Con condanna alle spese di lite ai sensi del DM 2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
2 Con atto di citazione in opposizione a precetto Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
esponevano che la nella sua Parte_4 Controparte_3
qualità di cessionaria dei crediti del Banco di Sardegna spa, con atto di precetto notificato in data 1/4/2021 aveva intimato agli opponenti, nella loro qualità di garanti della fallita il Controparte_4
pagamento della complessiva somma di € 3.203.686,68 per capitale oltre € 594,00 per compensi, spese e successive occorrende, il tutto in forza dei Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Sassari n° 1195/2015 per
€ 2.633.000,00 e n° 1193/2015 per € 570.686,86.
I decreti erano stati emessi su richiesta del cedente Banco di Sardegna spa, anche nei confronti degli odierni opponenti, quali garanti della anzidetta società fallita nei limiti delle fideiussioni sottoscritte rispettivamente in data 25.02.2011 ed in data 28.08.2012.
Secondo le allegazioni dell'opposto i decreti ingiuntivi, erano divenuti esecutivi in data 15.03.2021, a seguito della mancata riassunzione, nei termini di rito, dei giudizi di opposizione ai detti decreti ingiuntivi
(RG 77/2016 – RG 76/2016), interrotti dal Tribunale a seguito della dichiarazione dell'avvenuto fallimento della obbligata principale.
Gli opponenti contestavano tali difese e deducevano che per quanto attiene al DI n° 1195/2015 per l'importo di € 2.633.000,00 e relativo giudizio di opposizione RG 75/2016, il Tribunale di Sassari, con provvedimento in data 09.05.2016 aveva sospeso la provvisoria esecutorietà del titolo opposto e tale disposta cautela, in assenza di una pronuncia finale in relazione ai giudizi di opposizione in questione, doveva intendersi ancora attuale ed efficace .
Per quanto attiene invece al DI n° 1193/2015, lo stesso seppur richiesto provvisoriamente esecutivo, era rilasciato in forma
“ordinaria” per poi concedersi, nel giudizio di opposizione RG
3 76/2016, la provvisoria esecutorietà con provvedimento in data
20.06.2016, senza mai pervenirsi, analogamente come il decreto precedente, ad una definitiva e formale pronuncia in merito alla dispiegata opposizione.
Precisava inoltre che le dichiarazioni di interruzione del giudizio non potevano valere nei confronti dei coobbligati ma solo nei confronti del fallito.
Concludeva sostenendo che operando un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., previa separazione dei giudizi, il procedimento di opposizione già incardinato sarebbe dovuto proseguire nei confronti delle altre parti processuali non colpite dall'evento interruttivo (fideiussori opponenti) fino a giungersi alla statuizione definitiva.
Esponeva inoltre che il giudizio promosso nanti il Tribunale di Roma
– Sezione Specializzata Imprese (RG 21979/2020 – dagli odierni opponenti e volto a far accertare la nullità delle fideiussioni a suo tempo rilasciate al cedente Banco di Sardegna spa, si era concluso in senso favorevole ai fideiussori con dichiarazione di nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus del 28 luglio 2008 n. 4037829, n.
3484907 del 15 ottobre 2020 per euro 1.133.000 e n. 3551307 del 25 febbraio 2011 per 2.633.000.
Eccepiva infine la carenza di legittimazione attiva di 4 e CP_5 [...]
non essendo provata la cessione del credito. Controparte_1
Concludevano come in atti.
Si costituiva in giudizio ed esponeva quanto segue: CP_1
originarie parti dei rapporti contrattuali erano il Banco di Sardegna spa, gli odierni opponenti in qualità di garanti e debitori solidali e la n qualità di debitore principale e ciò in virtu' Controparte_4
dei seguenti titoli:
4 DECRETO INGIUNTIVO N. 1195/2015 T. Sassari
1)Il BANCO DI SARDEGNA spa è creditore nei confronti di
, Parte_1 Parte_4 Parte_2
e , della somma di Euro 2.633.000,00 in
[...] Parte_3
virtu' di Decreto Ingiuntivo recante n. 1195/2015 del 13.11.2015 –RG
4161/2015 del Tribunale di Sassari e avente come titolo il contratto di garanzia stipulato in data 25 febbraio 2011 recante n. 3551307 in favore della fallita. Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mani in data 30.11.2015 con formula esecutiva rilasciata ai sensi dell'art. 642 cpc in data
23.11.2015.
Avverso il decreto è stata proposta causa di opposizione da tutte le parti debitorie ed è stata instaurata la causa recante numero di RG
77/2016 del Tribunale di Sassari, dichiarata interrotta con provvedimento in data 03/10/2019 e non riassunta nei termini di rito.
Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo con provvedimento del
15/03/2021 su istanza della 4 cessionaria del Controparte_6
credito
DECRETO INGIUNTIVO N. 1193/2015 T. Sassari
2) Il BANCO DI SARDEGNA spa è creditore nei confronti di
, Parte_1 Parte_4 Parte_2
della somma di Euro 570.686,86
[...] Parte_3
oltre interessi convenzionali maturati e maturandi e fino alla concorrenza della garanzia prestata pari a Euro 750.000,00 in virtù di
Decreto Ingiuntivo recante n. 1193/2015 del 13.11.2015 –RG
4060/2015 del Tribunale di Sassari e avente come titolo il contratto di garanzia stipulato in data 28 agosto 2012 recante n. 3758264 in favore della fallita, con procedura n. 64/2018 del Controparte_4
Tribunale di Sassari. Il decreto ingiuntivo è stato notificato a mani in
5 data 30.11.2015 con formula esecutiva rilasciata ai sensi dell'art. 648 cpc in data 18.7.2016 .
Avverso il decreto è stata proposta causa di opposizione da tutte le parti debitorie ed è stata instaurata la causa recante numero di RG
76/2016 del Tribunale di Sassari, dichiarata interrotta con provvedimento in data 11/02/2020 e non riassunta nei termini di rito.
Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo in data 15/03/2021.
Secondo l'opposto le difese degli opponenti relative all'inefficacia del provvedimento di sospensione del giudizio di opposizione nei confronti dei soggetti differenti rispetto alla società fallita erano infondate.
E infatti, sosteneva l'opposto, l'ordinanza di interruzione non era stata in alcun modo contestata con la conseguenza che, anche ove emessa in assenza dei presupposti di cui all'art 300 cpc, le parti (tutte) avrebbero dovuto procedere alla riassunzione.
Poiché nessuno aveva chiesto la riassunzione nel termine, il giudizio si era estinto e ai decreti ingiuntivi era stata correttamente apposta la dichiarazione di esecutorietà.
Contestava il comportamento processuale degli opponenti che avevano eccepito la legittimità dei contratti di fideiussione solo nanti il Tribunale di Roma, mentre nelle opposizioni proposte nanti il
Tribunale di Sassari alcuna contestazione in ordine al contratto di fideiussione era stata presentata.
In sostanza secondo l'opposta erano state duplicate le azioni e ciò in contrasto con i generali principi in tema di giusto processo.
4 Controparte_7 Controparte_6
allegava la dichiarazione resa dal Banco di Sardegna con cui dichiarava di aver ceduto i crediti di cui ai decreti opposti a 4
[...]
CP_6
6 Concludeva come in atti.
In diritto
La domanda è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Si deve premettere che, pacificamente, il precetto cui è riferita la presente opposizione è stato notificato in forza di due decreti ingiuntivi muniti di decreto di esecutorietà, che non risulta contestato in alcun modo prima del presente giudizio.
Fatta questa considerazione si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide, l'opposizione a precetto in caso di esecuzione minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale " non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte…” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/06/2001, n. 8331).
In altri termini, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del
7 procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 18/2/2015, n. 3277, Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Pertanto, qualora alla base dell'azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi inammissibile l'eccezione relativa alla nullità delle fideiussioni poiché tale contestazione doveva essere valutata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e in quel giudizio la contestazione non è stata proposta.
Né, del resto, rileva sostenere che il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità di due dei contratti di fideiussione omnibus posti a base del giudizio monitorio, poiché tale pronuncia non influisce sul titolo giudiziale, non costituendo un fatto estintivo o modificativo del credito portato dal titolo detto.
E infatti il Tribunale di Roma si limita ad accertare la nullità senza revocare i decreti ingiuntivi che, dunque, allo stato, devono essere considerati efficaci.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva di 4
[...]
si rileva che la cessione del credito deve ritenersi provata CP_6
con la produzione della dichiarazione della cedente Banco di
Sardegna.
8 Quanto alla contestazione relativa all'efficacia dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia ex art 642 cpc, si osserva che il decreto ingiuntivo con apposizione dell'esecutorietà costituisce il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, dunque, supera e sostituisce i provvedimenti interlocutori resi nel corso del giudizio.
Quanto alle contestazioni sul decreto di esecutorietà si richiamano le considerazioni svolte in ordine all'oggetto del giudizio di opposizione a precetto in caso di titoli di formazione giudiziale e si precisa che il decreto di interruzione del processo non è mai stato contestato con la conseguenza che le norme sulla riassunzione dovevano trovare applicazione anche con riferimento ai fideiussori.
Pacifico che il giudizio non è stato riassunto, si deve concludere che correttamente il decreto è stato dichiarato esecutivo ex art 647 cpc.
Per tutti i motivi detti l'opposizione a precetto deve essere respinta.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta l'opposizione a precetto.
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali che liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.893,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.568,00
9 Fase decisionale, valore minimo: € 6.771,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 13.232,00 oltre spese Iva e
Cpa come per legge.
Sassari li 22/09/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
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