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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda Sez. Civile
R.G. 6622/2022
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in persona del GU dott. ssa Silvia BARISON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
in proprio appellante e
C.F. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. OLGA BRIGHENTI e l'avv. LUCA FILIPPINI appellato avente ad oggetto: contratto d'opera intellettuale posta in decisione sulle CONCLUSIONI precisate ex art. 127 ter c.p.c. nel termine del 9.10.2024 per
• l'appellante, che ha chiesto: -“in riforma della sentenza n° 80/2022 pronunciata il giorno 19 Aprile 2022 dall'Ufficio del Giudice di pace di San Donà di Piave … 1) in via principale condannarsi il sig.
a pagare all'avv. la somma di € 599,51, CP_1 Parte_1 oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
• l'appellato, che ha chiesto: -“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione proposta dall'appellante, dichiararsi infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dall'avv.to Pt_1
avverso l'impugnata sentenza n. 80/2022 del 5 aprile 2022
[...]
pronunciata dal Giudice di Pace di San Donà di Piave, dott.ssa
Michela Girardi, nell'ambito del giudizio RG 479/2020, confermandosi in ogni sua parte la stessa sentenza impugnata”; per le seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante in epigrafe promuoveva il presente giudizio per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di San Donà di Piave di data 5 aprile 2022, depositata il 19 aprile
2022 nel giudizio R.G. 479/2020, fondandolo su un unico motivo di appello, costituito dal ritenuto travisamento di un fatto documentato in quella causa e sull'errata applicazione dell'art. 97 comma 4° c.p.p. e dell'art. 102 c.p.p. e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna avversaria a pagargli la somma di € 599,51, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con comparsa di data 21 dicembre 2022 si costituiva in giudizio l'appellato, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, prodotto e chiesto e chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 2/7 Istruita documentalmente, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate, con i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va accolto.
In diritto, va ricordato che l'art. 97, 4° comma, c.p.p., prevede che
“Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio … non è comparso … il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 [c.p.p.]”.
Ed il richiamato art. 102, 2° comma, c.p.p., prevede che “Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore”: anche, all'evidenza, il diritto ad essere retribuito per l'attività svolta, desumibile dagli artt. 116,
117 e 118 D.p.r. n° 115/2002, ed anche gli artt. 31 e 32 disp. att. c.p.p.
In particolare, l'art. 31, cit. sancisce che “… l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”. L'inciso “in ogni caso” non ha solo portata oggettiva, ma anche soggettiva, estendendosi a contemplare tutti i difensori (nominati) d'ufficio, in contrapposizione a quelli cc.dd. di fiducia, nominati dall'interessato. Per contro, è irrilevante quando e per quale fase essi siano nominati, trattandosi comunque di professionisti che svolgono un'attività di rilevanza pubblicistica, ma nell'interesse del solo privato che ne beneficia.
Si tratta invero di un'obbligazione e lege che va adempiuta dal soggetto – debitore, essendo volta a realizzare un interesse – presupposto (quello alla difesa, costituzionalmente consacrato nell'art. 24 Cost.) che a lui, e solo a lui fa capo.
pag. 3/7 Nella specie, è documentato dal verbale d'udienza davanti al Giudice di
Sorveglianza di Venezia che l'avv. abbia svolto attività Pt_1
professionale quale difensore d'ufficio nominato dal Tribunale di
Sorveglianza di Venezia ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p. (docc. 1 e 8 appellante).
Egli non ha operato quale delegato dal difensore di fiducia, come erroneamente ha ritenuto il provvedimento impugnato.
Nel verbale d'udienza si legge infatti “avv. di Ve ex art. 97 Parte_1
4° co c.p.p.” (loc. ult. cit.).
Dunque, il Giudice di prime cure ha travisato i fatti, ritenendo erroneamente che l'avv. fosse stato nominato dal difensore di Pt_1
fiducia del sig. uale suo sostituto, e che quale delegato di questi sia CP_1
comparso all'udienza.
Correlativamente, è errato è il riferimento di parte appellata all'art. 2238
c.c., in quanto è stato il Tribunale di Sorveglianza a nominare l'avv. Pt_1
quale difensore in udienza, non il difensore fiduciario del sig. CP_1
Questi peraltro, pur ribadendo di non aver conferito alcun incarico all'avv.
ha pure eccepito che il diritto di credito del professionista si sarebbe Pt_1
prescritto per il decorso del termine triennale previsto dall'art. 2956 c.c.
Com'è noto, infatti, le prescrizioni rinvengono la propria ragion d'essere in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta.
Ciò trova costante conferma nella giurisprudenza, secondo la quale “La prescrizione presuntiva del compenso dell'avvocato non opera se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta” (v. e pluribus C. Cass. sent. 763/2017).
pag. 4/7 Inoltre, la prescrizione presuntiva, ex art. 2956 c.c. non si fonda tanto sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come accade per la prescrizione ordinaria), quanto piuttosto sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto” (Cass. n° 23751/2018, vedi pure Cass. n°
2977/2016, Trib. Milano, sez. lavoro, n° 1993/2014).
Di conseguenza, come stabilito dall'art. 2959 c.c. l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Nella specie, l'odierno appellato ha scritto nei propri atti di primo grado e dichiarato nell'interpello davanti al GdP di aver pagato solamente il difensore di fiducia, asserendo di non aver mai nominato l'avv. e Pt_1
quindi di non avergli pagato nulla.
Tale impostazione difensiva è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, la quale presuppone, come detto, che il debito sia stato pagato.
L'avv. per quanto sopra esposto ha dunque diritto di ricevere dal Pt_1
sig. l pagamento dei compensi per l'attività svolta. CP_1
Ai fini della quantificazione, si può fare riferimento a quella attorea, le cui voci corrispondono alle fasi svolte e rilevanti ex D.M. 55/2014, così come sono sono corretti i relativi importi, peraltro tutti indicati nella misura minima.
Pertanto, in riforma della sentenza n° 80/2022 pronunciata il giorno 19
Aprile 2022 dall'Ufficio del Giudice di pace di San Donà di Piave, il sig. va dichiarato tenuto e condannato a pagare all'avv. CP_1 Pt_1
pag. 5/7 – per compenso professionale – la somma di € 599,51, oltre agli Pt_1
interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale id est notifica della citazione davanti al GdP, al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta – sia per il primo grado che per il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 80/2022 pronunciata il 19 Aprile 2022 dal Giudice di pace di
San Donà di Piave, condanna a pagare all'avv. – per compenso CP_1 Parte_1
professionale – la somma di € 599,51 oltre agli interessi legali ex art. 1284,
4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Pt_1
, delle spese legali, che liquida – per entrambi i gradi di giudizio –
[...]
in complessivi € 1000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in data 07/05/2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice dott. ssa Silvia Barison
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda Sez. Civile
R.G. 6622/2022
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in persona del GU dott. ssa Silvia BARISON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
in proprio appellante e
C.F. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. OLGA BRIGHENTI e l'avv. LUCA FILIPPINI appellato avente ad oggetto: contratto d'opera intellettuale posta in decisione sulle CONCLUSIONI precisate ex art. 127 ter c.p.c. nel termine del 9.10.2024 per
• l'appellante, che ha chiesto: -“in riforma della sentenza n° 80/2022 pronunciata il giorno 19 Aprile 2022 dall'Ufficio del Giudice di pace di San Donà di Piave … 1) in via principale condannarsi il sig.
a pagare all'avv. la somma di € 599,51, CP_1 Parte_1 oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
• l'appellato, che ha chiesto: -“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione proposta dall'appellante, dichiararsi infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dall'avv.to Pt_1
avverso l'impugnata sentenza n. 80/2022 del 5 aprile 2022
[...]
pronunciata dal Giudice di Pace di San Donà di Piave, dott.ssa
Michela Girardi, nell'ambito del giudizio RG 479/2020, confermandosi in ogni sua parte la stessa sentenza impugnata”; per le seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante in epigrafe promuoveva il presente giudizio per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di San Donà di Piave di data 5 aprile 2022, depositata il 19 aprile
2022 nel giudizio R.G. 479/2020, fondandolo su un unico motivo di appello, costituito dal ritenuto travisamento di un fatto documentato in quella causa e sull'errata applicazione dell'art. 97 comma 4° c.p.p. e dell'art. 102 c.p.p. e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna avversaria a pagargli la somma di € 599,51, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con comparsa di data 21 dicembre 2022 si costituiva in giudizio l'appellato, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, prodotto e chiesto e chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 2/7 Istruita documentalmente, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate, con i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va accolto.
In diritto, va ricordato che l'art. 97, 4° comma, c.p.p., prevede che
“Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio … non è comparso … il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 [c.p.p.]”.
Ed il richiamato art. 102, 2° comma, c.p.p., prevede che “Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore”: anche, all'evidenza, il diritto ad essere retribuito per l'attività svolta, desumibile dagli artt. 116,
117 e 118 D.p.r. n° 115/2002, ed anche gli artt. 31 e 32 disp. att. c.p.p.
In particolare, l'art. 31, cit. sancisce che “… l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”. L'inciso “in ogni caso” non ha solo portata oggettiva, ma anche soggettiva, estendendosi a contemplare tutti i difensori (nominati) d'ufficio, in contrapposizione a quelli cc.dd. di fiducia, nominati dall'interessato. Per contro, è irrilevante quando e per quale fase essi siano nominati, trattandosi comunque di professionisti che svolgono un'attività di rilevanza pubblicistica, ma nell'interesse del solo privato che ne beneficia.
Si tratta invero di un'obbligazione e lege che va adempiuta dal soggetto – debitore, essendo volta a realizzare un interesse – presupposto (quello alla difesa, costituzionalmente consacrato nell'art. 24 Cost.) che a lui, e solo a lui fa capo.
pag. 3/7 Nella specie, è documentato dal verbale d'udienza davanti al Giudice di
Sorveglianza di Venezia che l'avv. abbia svolto attività Pt_1
professionale quale difensore d'ufficio nominato dal Tribunale di
Sorveglianza di Venezia ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p. (docc. 1 e 8 appellante).
Egli non ha operato quale delegato dal difensore di fiducia, come erroneamente ha ritenuto il provvedimento impugnato.
Nel verbale d'udienza si legge infatti “avv. di Ve ex art. 97 Parte_1
4° co c.p.p.” (loc. ult. cit.).
Dunque, il Giudice di prime cure ha travisato i fatti, ritenendo erroneamente che l'avv. fosse stato nominato dal difensore di Pt_1
fiducia del sig. uale suo sostituto, e che quale delegato di questi sia CP_1
comparso all'udienza.
Correlativamente, è errato è il riferimento di parte appellata all'art. 2238
c.c., in quanto è stato il Tribunale di Sorveglianza a nominare l'avv. Pt_1
quale difensore in udienza, non il difensore fiduciario del sig. CP_1
Questi peraltro, pur ribadendo di non aver conferito alcun incarico all'avv.
ha pure eccepito che il diritto di credito del professionista si sarebbe Pt_1
prescritto per il decorso del termine triennale previsto dall'art. 2956 c.c.
Com'è noto, infatti, le prescrizioni rinvengono la propria ragion d'essere in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta.
Ciò trova costante conferma nella giurisprudenza, secondo la quale “La prescrizione presuntiva del compenso dell'avvocato non opera se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta” (v. e pluribus C. Cass. sent. 763/2017).
pag. 4/7 Inoltre, la prescrizione presuntiva, ex art. 2956 c.c. non si fonda tanto sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come accade per la prescrizione ordinaria), quanto piuttosto sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto” (Cass. n° 23751/2018, vedi pure Cass. n°
2977/2016, Trib. Milano, sez. lavoro, n° 1993/2014).
Di conseguenza, come stabilito dall'art. 2959 c.c. l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Nella specie, l'odierno appellato ha scritto nei propri atti di primo grado e dichiarato nell'interpello davanti al GdP di aver pagato solamente il difensore di fiducia, asserendo di non aver mai nominato l'avv. e Pt_1
quindi di non avergli pagato nulla.
Tale impostazione difensiva è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, la quale presuppone, come detto, che il debito sia stato pagato.
L'avv. per quanto sopra esposto ha dunque diritto di ricevere dal Pt_1
sig. l pagamento dei compensi per l'attività svolta. CP_1
Ai fini della quantificazione, si può fare riferimento a quella attorea, le cui voci corrispondono alle fasi svolte e rilevanti ex D.M. 55/2014, così come sono sono corretti i relativi importi, peraltro tutti indicati nella misura minima.
Pertanto, in riforma della sentenza n° 80/2022 pronunciata il giorno 19
Aprile 2022 dall'Ufficio del Giudice di pace di San Donà di Piave, il sig. va dichiarato tenuto e condannato a pagare all'avv. CP_1 Pt_1
pag. 5/7 – per compenso professionale – la somma di € 599,51, oltre agli Pt_1
interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale id est notifica della citazione davanti al GdP, al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta – sia per il primo grado che per il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 80/2022 pronunciata il 19 Aprile 2022 dal Giudice di pace di
San Donà di Piave, condanna a pagare all'avv. – per compenso CP_1 Parte_1
professionale – la somma di € 599,51 oltre agli interessi legali ex art. 1284,
4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Pt_1
, delle spese legali, che liquida – per entrambi i gradi di giudizio –
[...]
in complessivi € 1000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in data 07/05/2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice dott. ssa Silvia Barison
pag. 6/7 pag. 7/7