Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11411 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Silvia Migliori giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice rel ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli effetti SENTENZA civili del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a [...]1945 N.
3 - SAN GIORGIO DI PIANO
e
Parte_2 nato a [...] il [...] residente a [...]N. 33 - SAN CESARIO SUL
PANARO elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 43 - BOLOGNA presso l'avv. BONORA SILVIA ( ) che lo rappresenta e difende C.F._1 giusto mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
* * *
Oggetto del processo: <cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art.473-bis.51 cpc
***
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 30/09/2024 ; rilevato che non sono pervenute le conclusioni del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo
1
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 09.04.2007), ad oggi minorenne;
Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civli del matrimonio tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 celebrato con rito concordatario a norma del codice civile a BOSCOREALE (NA) il 14.05.2005
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2004, atto n. 11 , p. II,
Serie A – uff.1;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento principale Per_1 presso la madre Parte_1
2) considerando l'età del trà decidere in autonomia quando recarsi a casa del padre e i tempi di permanenza presso di lui, mettendosi a tal fine d'accordo direttamente con il genitore, anche per i periodi di vacanza (natalizi, pasquali ed estivi);
3) entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio e dovranno collaborare fra loro, in ogni caso favorendo il rapporto del figlio con l'altro genitore, senza tacere nessuna circostanza all'altro che riguardi lo stesso;
4) il sig. corrisponderà, mensilmente, alla sig.ra l'importo di € 300,00 Pt_2 Pt_1
(trecen a titolo di contribuzione per il manten el figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese;
2 5) le spese straordinarie, come indicate nel Protocollo redatto in accordo tra il Tribunale di Bologna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (che si intende integralmente richiamato e trascritto), sono a carico di entrambi i genitori in misura del 50%;
6) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo ogni altro rapporto già stato regolato virgola e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente. Con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23/12/2024
Il giudice est.
Rossella Materia
Il Presidente
Stefano Giusberti
3