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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 07/01/2025, assunto in decisione in data 05/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1991, con l'Avvocato CHIERICI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato FOSSATI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi danno atto che a far data dal 1 dicembre 2024 il SI. di comune accordo, ha lasciato Pt_2 la casa coniugale;
3) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e gli Persona_1 Persona_2 stessi manterranno l'attuale residenza anagrafica in Nova Milanese (MB) via Sabotino n. 11.
Le decisioni di maggiore interesse relative ai figli concernenti la loro salute, educazione ed istruzione verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, verranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza dei minori con sé.
- il padre trascorrerà con i figli due fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio quando li preleverà da scuola al lunedì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico dagli stessi frequentato;
- il padre tutte le settimane starà con i figli dal martedì pomeriggio quando li preleverà da scuola al giovedì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico dagli stessi frequentato;
- il padre trascorrerà durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive con i figli previo accordo sulle date da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- il padre durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dal 23.12 al 30.12
(compreso) e dal 31.12 al 6.01 (compreso), fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
- il padre trascorrerà con i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
4) I SI.ri e rovvederanno al mantenimento diretto dei figli e per Parte_1 Pt_2 Per_1 Per_2 quanto riguarda le spese del vitto;
- quanto alle spese ordinarie (eccezione fatta per il vitto): il SI. a far data dall'estinzione del Pt_2 mutuo della casa coniugale (entro il 28.02.2025), provvederà a versare entro il giorno 5 di ogni mese su un conto corrente che i coniugi si impegnano ad aprire e agli stessi cointestato la somma mensile di €
250,00 per un anno.
- a far data dal secondo anno - con decorrenza dall'estinzione del mutuo - i SI.ri Pt_2 Parte_1 provvederanno a versare sul predetto conto corrente cointestato entro il giorno 5 di ogni mese rispettivamente le somme mensili di € 170,00 (centosettanta/00) e € 80,00 (ottanta/00) per un totale di €
250,00 (duecentocinquanta/00).
La suindicata somma mensile di € 250,00 verrà utilizzata dai coniugi per il pagamento delle spese ordinarie dei figli (quali la mensa scolastica, il materiale didattico) e per il pagamento di talune spese straordinarie
(e, più precisamente, le gite scolastiche della durata di un giorno, il catechismo, il parrucchiere e l'abbigliamento intimo dei bambini);
Le somme versate potranno essere utilizzate solo mediante pagamenti tracciabili e pertanto non sarà consentito ai coniugi effettuare prelevamenti in contanti.
- Quanto alle altre spese straordinarie: le spese scolastiche, per le attività ricreative e sportive nonché le spese mediche non mutuabili documentate e previamente concordate saranno sostenute da ambo i genitori nella misura del 60% il SI. nella misura del 40% la SI.ra , in ossequio alle Pt_2 Parte_1 seguenti linee guida stilate dal Tribunale di Monza: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, nei limiti di un costo medio di mercato;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, spese per acquisto di dispositivi di assistenza protesica se prescritte dallo specialista, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportive rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Itali e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione per gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es.: pittura, teatro, boy-scout); f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e, quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza;
5) I coniugi potranno dedurre le spese per i figli in base alla quota in cui le stesse sono a carico di ognuno di loro secondo quanto indicato nella dichiarazione dei redditi;
6) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli, di cui al D. l.vo 21 dicembre 2021, n. 230, attualmente percepito dal SI. venga assegnato integralmente alla SI.ra . Pt_2 Parte_1
7) Il IG. si impegna a compiere presso l' entro 30 giorni dalla pubblicazione della Pt_2 CP_1 sentenza di separazione, tutti gli adempimenti necessari affinché il predetto Assegno Unico venga corrisposto integralmente alla IG.ra . Parte_1
8) Il SI. i impegna a trasferire alla SI.ra e quest'ultima si impegna ad acquistare la Pt_2 Parte_1 quota di metà del diritto di piena proprietà della casa coniugale sita in Nova Milanese (MB) via Sabotino
n. 11, costituita da un appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno, guardaroba e tre balconi al piano primo, cantina e pertinenziale autorimessa al piano sottostrada primo, il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 6, via Sabotino 11, particella numero 40 subalterni:
- 710, P 1-S1, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 6 vani, rendita euro 480,30;
- 725, P S1, Categoria C/6, Classe 4, consistenza 28 mq, rendita euro 67,97.
Coerenze nell'ordine iniziando da nord e proseguendo in senso orario (con riferimento al Fg. 6):
- dell'appartamento: ragioni alla particella 40, subalterni 705, 711, spazio aereo a più lati e ragioni alla particella 40 subalterno 713;
- della cantina: ragioni alla particella 40 subalterno 709, terrapieno, ragioni alla particella 40 subalterni 735,
714 e 705;
- dell'autorimessa: terrapieno, ragioni alla particella 40 subalterni 722, 723, 724, 705 e 726.
Nella cessione è compresa anche la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dello stabile come meglio indicato nell'atto di provenienza.
Il prezzo pattuito per il trasferimento della quota di proprietà è pari a € 75.000,00 (settantacinquemila/00).
Il predetto importo verrà corrisposto dalla SI.ra in favore del SI. l momento del Parte_1 Pt_2 rogito da stipularsi entro e non oltre il 30 settembre 2025 avanti un notaio scelto dalla SI.ra . Parte_1
Le parti chiedono l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e di ogni altra tassa di cui all'art. 19 legge 74/1987.
La SI.ra si impegna a trasferire entro e non oltre il 28 febbraio 2025 al SI. a liquidità Parte_1 Pt_2 necessaria per l'estinzione del mutuo ammontante al corrente mese di dicembre 2024 a € 34.000,00
(trentaquattromila/00) circa.
Le parti concordano che il suindicato trasferimento immobiliare è subordinato all'ottenimento del mutuo da parte della SI.ra . Parte_1 La SI.ra , nel caso di non ottenimento del mutuo, si impegna - ora per allora - ad acquistare la Parte_1 quota di proprietà della casa coniugale entro e non oltre il 30 settembre 2025
9) Il IG. si impegna ad effettuare in favore della IG.ra il passaggio di proprietà Pt_2 Parte_1 dell'autoveicolo Kia NG targato FD 116 JZ già in uso alla stessa. I costi del passaggio di proprietà verranno sostenuti dalla SI.ra ; Parte_1
10) La SI.ra si impegna a restituire al SI. ntro e non oltre il 28.02.2025 la somma Parte_1 Pt_2 di € 5.000,00 (cinquemila/00) da quest'ultimo mutuata alla moglie nel corso dell'anno 2021 mediante versamento sul conto corrente intestato al SI. Pt_2
11) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio dei minori. La presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo degli stessi;
12) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
13) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 08.05.2015 a Muggiò (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (18.10.2015) e (24.02.2018); Persona_1 Persona_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 07/01/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Muggiò (MB) in data 08.05.2015 (Atto Parte_2
n.8, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 06/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 07/01/2025, assunto in decisione in data 05/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1991, con l'Avvocato CHIERICI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato FOSSATI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi danno atto che a far data dal 1 dicembre 2024 il SI. di comune accordo, ha lasciato Pt_2 la casa coniugale;
3) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e gli Persona_1 Persona_2 stessi manterranno l'attuale residenza anagrafica in Nova Milanese (MB) via Sabotino n. 11.
Le decisioni di maggiore interesse relative ai figli concernenti la loro salute, educazione ed istruzione verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, verranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza dei minori con sé.
- il padre trascorrerà con i figli due fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio quando li preleverà da scuola al lunedì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico dagli stessi frequentato;
- il padre tutte le settimane starà con i figli dal martedì pomeriggio quando li preleverà da scuola al giovedì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico dagli stessi frequentato;
- il padre trascorrerà durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive con i figli previo accordo sulle date da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- il padre durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dal 23.12 al 30.12
(compreso) e dal 31.12 al 6.01 (compreso), fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
- il padre trascorrerà con i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
4) I SI.ri e rovvederanno al mantenimento diretto dei figli e per Parte_1 Pt_2 Per_1 Per_2 quanto riguarda le spese del vitto;
- quanto alle spese ordinarie (eccezione fatta per il vitto): il SI. a far data dall'estinzione del Pt_2 mutuo della casa coniugale (entro il 28.02.2025), provvederà a versare entro il giorno 5 di ogni mese su un conto corrente che i coniugi si impegnano ad aprire e agli stessi cointestato la somma mensile di €
250,00 per un anno.
- a far data dal secondo anno - con decorrenza dall'estinzione del mutuo - i SI.ri Pt_2 Parte_1 provvederanno a versare sul predetto conto corrente cointestato entro il giorno 5 di ogni mese rispettivamente le somme mensili di € 170,00 (centosettanta/00) e € 80,00 (ottanta/00) per un totale di €
250,00 (duecentocinquanta/00).
La suindicata somma mensile di € 250,00 verrà utilizzata dai coniugi per il pagamento delle spese ordinarie dei figli (quali la mensa scolastica, il materiale didattico) e per il pagamento di talune spese straordinarie
(e, più precisamente, le gite scolastiche della durata di un giorno, il catechismo, il parrucchiere e l'abbigliamento intimo dei bambini);
Le somme versate potranno essere utilizzate solo mediante pagamenti tracciabili e pertanto non sarà consentito ai coniugi effettuare prelevamenti in contanti.
- Quanto alle altre spese straordinarie: le spese scolastiche, per le attività ricreative e sportive nonché le spese mediche non mutuabili documentate e previamente concordate saranno sostenute da ambo i genitori nella misura del 60% il SI. nella misura del 40% la SI.ra , in ossequio alle Pt_2 Parte_1 seguenti linee guida stilate dal Tribunale di Monza: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, nei limiti di un costo medio di mercato;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, spese per acquisto di dispositivi di assistenza protesica se prescritte dallo specialista, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportive rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Itali e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione per gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es.: pittura, teatro, boy-scout); f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e, quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza;
5) I coniugi potranno dedurre le spese per i figli in base alla quota in cui le stesse sono a carico di ognuno di loro secondo quanto indicato nella dichiarazione dei redditi;
6) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli, di cui al D. l.vo 21 dicembre 2021, n. 230, attualmente percepito dal SI. venga assegnato integralmente alla SI.ra . Pt_2 Parte_1
7) Il IG. si impegna a compiere presso l' entro 30 giorni dalla pubblicazione della Pt_2 CP_1 sentenza di separazione, tutti gli adempimenti necessari affinché il predetto Assegno Unico venga corrisposto integralmente alla IG.ra . Parte_1
8) Il SI. i impegna a trasferire alla SI.ra e quest'ultima si impegna ad acquistare la Pt_2 Parte_1 quota di metà del diritto di piena proprietà della casa coniugale sita in Nova Milanese (MB) via Sabotino
n. 11, costituita da un appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno, guardaroba e tre balconi al piano primo, cantina e pertinenziale autorimessa al piano sottostrada primo, il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 6, via Sabotino 11, particella numero 40 subalterni:
- 710, P 1-S1, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 6 vani, rendita euro 480,30;
- 725, P S1, Categoria C/6, Classe 4, consistenza 28 mq, rendita euro 67,97.
Coerenze nell'ordine iniziando da nord e proseguendo in senso orario (con riferimento al Fg. 6):
- dell'appartamento: ragioni alla particella 40, subalterni 705, 711, spazio aereo a più lati e ragioni alla particella 40 subalterno 713;
- della cantina: ragioni alla particella 40 subalterno 709, terrapieno, ragioni alla particella 40 subalterni 735,
714 e 705;
- dell'autorimessa: terrapieno, ragioni alla particella 40 subalterni 722, 723, 724, 705 e 726.
Nella cessione è compresa anche la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dello stabile come meglio indicato nell'atto di provenienza.
Il prezzo pattuito per il trasferimento della quota di proprietà è pari a € 75.000,00 (settantacinquemila/00).
Il predetto importo verrà corrisposto dalla SI.ra in favore del SI. l momento del Parte_1 Pt_2 rogito da stipularsi entro e non oltre il 30 settembre 2025 avanti un notaio scelto dalla SI.ra . Parte_1
Le parti chiedono l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e di ogni altra tassa di cui all'art. 19 legge 74/1987.
La SI.ra si impegna a trasferire entro e non oltre il 28 febbraio 2025 al SI. a liquidità Parte_1 Pt_2 necessaria per l'estinzione del mutuo ammontante al corrente mese di dicembre 2024 a € 34.000,00
(trentaquattromila/00) circa.
Le parti concordano che il suindicato trasferimento immobiliare è subordinato all'ottenimento del mutuo da parte della SI.ra . Parte_1 La SI.ra , nel caso di non ottenimento del mutuo, si impegna - ora per allora - ad acquistare la Parte_1 quota di proprietà della casa coniugale entro e non oltre il 30 settembre 2025
9) Il IG. si impegna ad effettuare in favore della IG.ra il passaggio di proprietà Pt_2 Parte_1 dell'autoveicolo Kia NG targato FD 116 JZ già in uso alla stessa. I costi del passaggio di proprietà verranno sostenuti dalla SI.ra ; Parte_1
10) La SI.ra si impegna a restituire al SI. ntro e non oltre il 28.02.2025 la somma Parte_1 Pt_2 di € 5.000,00 (cinquemila/00) da quest'ultimo mutuata alla moglie nel corso dell'anno 2021 mediante versamento sul conto corrente intestato al SI. Pt_2
11) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio dei minori. La presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo degli stessi;
12) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
13) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 08.05.2015 a Muggiò (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (18.10.2015) e (24.02.2018); Persona_1 Persona_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 07/01/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Muggiò (MB) in data 08.05.2015 (Atto Parte_2
n.8, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 06/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona