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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 31907 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. BALDI JACOPO ) Parte_1 ricorrente contro
(avv. CIPRIANI GIUSEPPE ) CP_1 resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 12/10/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della revoca della prestazione di Cat. AS disposta dall' a partire dal 01.01.2023, di cui alla nota del CP_1
12.12.2022, in quanto infondata.
Conseguentemente
1 CONDANNARE l' al ripristino della prestazione Cat. AS, con CP_1 restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione risultano tutti per tabulas.
Il ricorrente è stato sollecitato dall' alla presentazione dei CP_1 redditi per l'anno 2020, ai fini della fruizione del beneficio assistenziale in atto, ma non ha comunicato gli stessi entro il termine perentorio del 28.02.23, previsto nell'avviso di sospensione del
12.12.2022. Tale circostanza ha causato la revoca definitiva della prestazione per l'anno 2020.
A seguito della trasmissione tardiva del Mod. RED, avvenuta in data
7/3/2023, la prestazione è stata rispristinata con ricostituzione del
09.10.23 ma senza possibilità di riattribuzione dell'annualità 2020 in ragione della tardiva trasmissione della Dichiarazione Red trasmessa solo il 07.03.23.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova certa dell'intervenuta trasmissione della dichiarazione nella asserita precedente data del
27.2.2023 (vi è solo una nota inserita dall'interessato nella successiva comunicazione, priva di altri riscontri).
Tanto premesso, in linea di diritto, la questione giuridica posta è stata definita dalla Corte d'appello di Roma, nelle sentenze allegate dalla stessa parte convenuta e la soluzione interpretativa seguita viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, si riportano in particolare, alcuni passaggi della sentenza n. 251/2023, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c
2 «Il comma 10 bis dell'art. 35 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma 1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione
3 per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta (non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art. 2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019). E' incontestato che l'appellante non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione per gli anni in questione, talché l' ha CP_1 correttamente proceduto alla sospensione prima e alla revoca poi della prestazione, procedendo al recupero ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata.
Trattasi di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito e, pertanto, non assoggettabile alla medesima disciplina….
Del tutto irrilevante è, infine, il mancato superamento dei limiti reddituali.
Giova all'uopo ripetere che il comma 10 bis dell'art.35 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del
2009 (art. 13 co. 6, lett. c) del decreto-legge n. 78 del 2010) impone all'assistito di provvedere alla trasmissione della dichiarazione dei redditi all' ». CP_1
Condividendosi da parte di questo giudice le argomentazioni sopra riportate, stante la precisa previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione del modello RED per l'anno 2020, l' ha CP_1 correttamente proceduto alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, ha revocato la prestazione. Sulla base di quanto sopra chiarito,
l' è tenuto per legge a tale adempimento, anche quando il CP_1 pensionato non ha in ipotesi superato i limiti reddituali e non ha presentato dichiarazioni al fisco, dovendosi ritenere che nella fattispecie in esame il dolo del pensionato sia presunto per legge.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata in ricorso.
4 Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Roma, 11/03/2025
Si comunichi
P.Q.M.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 31907 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. BALDI JACOPO ) Parte_1 ricorrente contro
(avv. CIPRIANI GIUSEPPE ) CP_1 resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 12/10/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della revoca della prestazione di Cat. AS disposta dall' a partire dal 01.01.2023, di cui alla nota del CP_1
12.12.2022, in quanto infondata.
Conseguentemente
1 CONDANNARE l' al ripristino della prestazione Cat. AS, con CP_1 restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione risultano tutti per tabulas.
Il ricorrente è stato sollecitato dall' alla presentazione dei CP_1 redditi per l'anno 2020, ai fini della fruizione del beneficio assistenziale in atto, ma non ha comunicato gli stessi entro il termine perentorio del 28.02.23, previsto nell'avviso di sospensione del
12.12.2022. Tale circostanza ha causato la revoca definitiva della prestazione per l'anno 2020.
A seguito della trasmissione tardiva del Mod. RED, avvenuta in data
7/3/2023, la prestazione è stata rispristinata con ricostituzione del
09.10.23 ma senza possibilità di riattribuzione dell'annualità 2020 in ragione della tardiva trasmissione della Dichiarazione Red trasmessa solo il 07.03.23.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova certa dell'intervenuta trasmissione della dichiarazione nella asserita precedente data del
27.2.2023 (vi è solo una nota inserita dall'interessato nella successiva comunicazione, priva di altri riscontri).
Tanto premesso, in linea di diritto, la questione giuridica posta è stata definita dalla Corte d'appello di Roma, nelle sentenze allegate dalla stessa parte convenuta e la soluzione interpretativa seguita viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, si riportano in particolare, alcuni passaggi della sentenza n. 251/2023, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c
2 «Il comma 10 bis dell'art. 35 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma 1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione
3 per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta (non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art. 2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019). E' incontestato che l'appellante non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione per gli anni in questione, talché l' ha CP_1 correttamente proceduto alla sospensione prima e alla revoca poi della prestazione, procedendo al recupero ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata.
Trattasi di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito e, pertanto, non assoggettabile alla medesima disciplina….
Del tutto irrilevante è, infine, il mancato superamento dei limiti reddituali.
Giova all'uopo ripetere che il comma 10 bis dell'art.35 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del
2009 (art. 13 co. 6, lett. c) del decreto-legge n. 78 del 2010) impone all'assistito di provvedere alla trasmissione della dichiarazione dei redditi all' ». CP_1
Condividendosi da parte di questo giudice le argomentazioni sopra riportate, stante la precisa previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione del modello RED per l'anno 2020, l' ha CP_1 correttamente proceduto alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, ha revocato la prestazione. Sulla base di quanto sopra chiarito,
l' è tenuto per legge a tale adempimento, anche quando il CP_1 pensionato non ha in ipotesi superato i limiti reddituali e non ha presentato dichiarazioni al fisco, dovendosi ritenere che nella fattispecie in esame il dolo del pensionato sia presunto per legge.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata in ricorso.
4 Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Roma, 11/03/2025
Si comunichi
P.Q.M.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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