Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 285/2024 RG lavoro
TRA
- in persona del legale Parte_1
rappr.te p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Antonio Cimmino,
Floro Flori, Susanna Mazzaferri e Silvana Mariotti
Appellante principale-appellato incidentale
E
, rappr.to e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Andrea Strozzieri e CP_1
Natalino Antonini
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 luglio 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda di intesa ad ottenere la ricostituzione della CP_1 pensione cat. VO liquidatagli dall' con decorrenza 1.12.2020, mediante ricalcolo della stessa in Pt_1
virtù del riscatto integrale dei contributi versati al soppresso Fondo GAS per 14 anni con liquidazione diretta in suo favore;
per l'effetto, condannava l' a corrispondere al ricorrente, al Pt_1 titolo in questione, la pensione integrativa ai sensi dell'art. 16, comma 2 prima parte, della legge n.1084/1971, da calcolarsi sugli anni di contribuzione integrativa, oltre rivalutazione dalla data della relativa soppressione al saldo ed interessi legali, quindi compensava le spese di lite tra le parti.
n.252/2005; ha evidenziato, in proposito, in primo luogo la disattenzione del Tribunale rispetto al profilo di improponibilità delle domande giudiziali spiegate dal ricorrente in assenza di preventiva domanda amministrativa diretta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico del fondo gas, ovvero il trasferimento o il riscatto della posizione pensionistica maturata presso il Fondo Gas, posto che le sole domande amministrative presentate avevano avuto ad oggetto la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, nonchè la ricostituzione della pensione per motivi contributivi;
nel merito, ha dedotto che, con la soppressione del Fondo Gas, il Legislatore aveva inteso dettare una disciplina speciale ( artt. 7, commi 9 septies, octies, novies, decies undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies e quinqueisdecies D.L.n.78/2015) espressamente intesa a vietare l'erogazione di nuove prestazioni a carico del Fondo Gas, quindi disciplinante in modo puntuale il trattamento previdenziale per gli iscritti al Fondo che al 30/11/2015 non avessero ancora maturato il diritto alle prestazioni, ponendo a carico dei datori di lavoro un preciso onere economico rapportato agli anni di iscrizione al Fondo stesso degli interessati. A tal fine, ha rimarcato che il ricorrente aveva cessato l'attività lavorativa il
14 Febbraio 2015, aveva compiuto sessant'anni di età l'8/6/2016 ed era stato iscritto alla gestione obbligatoria Fondo Gas dall' 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2004 e alla gestione integrativa Fondo
Gas dall'1 gennaio 1991 al 31 dicembre 2004; che la contribuzione obbligatoria versata al Fondo
Gas era stata utilizzata per la liquidazione della pensione di vecchiaia VO n. 10058380, avente decorrenza dal 1 dicembre 2020, come da TE08 del 18 dicembre 2020; che al momento della cessazione dal servizio, in data 14 Febbraio 2015, il ricorrente aveva maturato nel fondo integrativo esclusivamente 14 anni di contributi, senza possibilità di conseguire il diritto al trattamento pensionistico;
che, quanto alla pensione di invalidità, la stessa avrebbe potuto essere riconosciuta dopo 5 anni di contribuzione, solo dietro presentazione della relativa domanda entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
che a tal fine non poteva considerarsi utile la domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. L'appellante ha quindi, ribadito che il
Legislatore, nel disciplinare la soppressione del Fondo Gas, aveva espressamente escluso la possibilità di trasferire ad altra forma pensionistica l'intera posizione previdenziale maturata presso il Fondo Gas, e che le statuizioni del Tribunale si ponevano in insanabile contrasto con le disposizioni inerenti agli accantonamenti degli importi previsti dal citato art. 7, comma undecies, a carico del datore di lavoro. L'appellante ha, altresì, denunciato la violazione della disciplina sul cumulo di interessi e rivalutazione in materia previdenziale, quindi ha insistito per la riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alla propria istanza di rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado, in tal senso impugnando anche il capo di sentenza inerente alla compensazione delle spese di lite del primo grado.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto;
in via incidentale, ha chiesto CP_1 riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva condannato l' anche al Pt_1
pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale ha motivato il positivo accertamento del diritto controverso richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 252/2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421/1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema c.d. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita (così Cass. S.U. n. 12209 del 2022, che ha ribadito quanto già espresso da Cass.
S.U. n. 477 del 2015 con riguardo alla previsione di cui all'art. 10, d.lgs. n. 252/2005).
In tal modo, il primo giudice ha fatto applicazione di una regola che in alcun modo si attaglia al caso di specie.
Invero, come condivisibilmente chiarito in seno alla motivazione della recente Ordinanza
n. 2634 resa dalla Suprema Corte il 4 febbraio 2025, la c.d. “portabilità della posizione previdenziale” è funzionale alla possibilità di conseguire la “…prestazione promessa dal fondo di previdenza complementare…” ma non è finalizzata alla creazione di una “posizione previdenziale individuale” che possa essere oggetto di liquidazione o di riscatto, al fine di incrementare la misura del trattamento pensionistico obbligatorio.
Quanto detto innanzi, del resto, si evince in modo chiaro dal dettato dell'art.20, quinto comma, del d.lgs.n. 252/2005 (consacrante la disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui recita: “….Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio….”.
In definitiva, anche alle luce delle disposizioni legislative dettate in occasione della soppressione del Fondo Gas dal D.L. n. 78/2015, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, si può affermare che il diritto alla portabilità della posizione previdenziale complementare costituita nel preesistente fondo è concepito esclusivamente in funzione della possibilità di percepire la pensione complementare, per essersene già realizzate le condizioni alla data della sua soppressione, grazie all'avvenuta maturazione dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione al Fondo stesso, ovvero perché il lavoratore abbia aderito ad un'altra forma di previdenza complementare, così mostrando di volerne percepire in futuro il relativo trattamento pensionistico.
Non esiste, viceversa, un diritto alla portabilità o al trasferimento dei contributi maturati nel fondo complementare, finalizzato alla ricostituzione del trattamento pensionistico obbligatorio, mediante utilizzo della versata contribuzione complementare per aumentare la misura di quella ordinaria.
Ed infatti, il Legislatore, nel disciplinare la soppressione del Fondo Gas, oltre a porre il divieto di nuove prestazioni (cfr. art 7, comma 9 septies), ha espressamente contemplato la situazione degli iscritti al Fondo non aventi diritto a prestazioni, offrendo loro la duplice possibilità, di aderire o meno ad un altro fondo di previdenza complementare: nel primo caso, i versamenti - posti a carico dei datori di lavoro dall'art. 7, nono comma undecies, del d.l.n.78/2015 - sono destinati al fondo oggetto della nuova adesione;
nel secondo caso, i predetti versamenti sono accantonati dai datori di lavoro, per essere erogati al momento della risoluzione del rapporto.
Oltre siffatta specifica destinazione dei versamenti futuri a carico della parte datoriale, nulla
è stato previsto dal legislatore, così che deve operare il principio, di formazione giurisprudenziale, dell'acquisizione alla gestione previdenziale di appartenenza dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico.
Al riguardo, è opportuno ricordare che “….nel nostro ordinamento, alla base della contribuzione non vi è necessariamente un principio di corrispettività tra contributi e pensioni, ma un dovere di solidarietà ex art. 38 Cost., con conseguente inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati per i quali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale. (così
Ordinanza Cass.n. 29910 del 29/12/2011); sul punto, si veda anche Cass., Sez. Lav.
Ordinanza n. 21895 del 09/10/2020, la cui massima recita: “In tema di contributi volontari, il diritto alla restituzione sancito dall'art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971 concerne esclusivamente i contributi indebiti, come individuati dalla norma, sicchè non può estendersi a quelli semplicemente inutilizzati in concreto”.
In conclusione, i versamenti contributivi effettuati alle gestioni previdenziali obbligatorie per i lavoratori dipendenti sono soggetti al principio della restituzione per la sola ipotesi dell'indebito, laddove i versamenti legittimamente effettuati, ma insufficienti, restano acquisiti allo Stato per il principio solidaristico ex art. 38 Cost;
tale principio è senza dubbio derogabile in melius da specifiche disposizioni di legge, che però nel caso di specie non risultano adottate.
Le suesposte considerazioni, di carattere assorbente rispetto alla sollevata questione circa l'improponibilità della domanda giudiziale per difetto di preventiva istanza amministrativa, consentono di escludere, altresì, il diritto dell'originario ricorrente alla restituzione dei contributi a suo tempo legittimamente versati all'ormai soppresso Fondo Gas, ma non inutilizzabili dal momento che, alla data di soppressione di detto Fondo, il ricorrente non vi era più iscritto, per essere l'adesione allo stesso cessata nel lontano 2004, né intese iscriversi ad altra forma di previdenza complementare ed integrativa.
La novità e problematicità della questione affrontata, nonché la sua natura squisitamente interpretativa, consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti, così assorbita anche la questione sollevata con l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da , così assorbito l'appello CP_1
incidentale; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente