Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2024, proposto da
Comune di Piedimonte Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lucio Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SU CO Generali s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Aliquò, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Gustavo Vagliasindi, n. 9;
nei confronti
Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’accertamento
- dell’inadempimento di SU CO Generali s.r.l. in liquidazione alle obbligazioni assunte con la convenzione per la realizzazione di un programma integrato nel Comune di Piedimonte Etneo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità e di SU CO Generali s.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa UE UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.D.G. n. 2963 del 31 ottobre 2012, l’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità approvava il bando pubblico “ per l’accesso ai contributi per i Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città ”.
Il Comune di Piedimonte Etneo partecipava all’iniziativa, approvando con deliberazione n. 59 del 15 maggio 2013 la proposta di programma integrato presentata dalla società “SU CO Generali s.r.l.”, riguardante:
- l’acquisizione e il recupero di uno scheletro di edificio ubicato nel Comune, in Via Monsignor Cannavò, con realizzazione di n. 12 alloggi da immettere sul mercato a canone sostenibile e/o da locare alle categorie sociali “svantaggiate” di cui all’art. 11 della l. n. 133/2008;
- la riqualificazione di IA TT, da utilizzare quale spazio polivalente per incontri, manifestazioni a carattere temporaneo e simili.
Con D.D.G. n. 336 del 13 marzo 2014, l’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità approvava la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento, tra cui quello proposto dal Comune di Piedimonte Etneo per un importo complessivo di € 2.714.233,60, con contributo pubblico pari ad € 1.285.693,60.
In data 24 aprile 2017, il Comune di Piedimonte Etneo e la società “SU CO Generali s.r.l.” precisavano i contenuti del progetto da realizzare nonché gli impegni reciproci, sottoscrivendo all’uopo “ Convenzione per la realizzazione di un programma integrato nel Comune di Piedimonte Etneo ”.
Seguiva, in data 4 luglio 2017, la conclusione di un protocollo d’intesa tra l’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità e il Comune, relativo alle modalità attuative del programma integrato finanziato.
In data 28 dicembre 2017 avveniva la consegna dei lavori, che avrebbero dovuto essere stati ultimati entro il 25 giugno 2019 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2019).
A seguito di riorganizzazione aziendale, la società “SU CO Generali s.r.l.” sospendeva i lavori, dandone comunicazione all’Amministrazione durante la riunione del 28 maggio 2019, dichiarandosi, al contempo, “ disponibile, nel momento in cui si concluda il processo di riorganizzazione aziendale, a riprendere immediatamente i lavori ”.
In data 30 ottobre 2019, la società entrava in gestione liquidatoria volontaria e, con contratto del 29 maggio 2020, concedeva in affitto alla società “ST M&B s.r.l.” il ramo di azienda inerente ai lavori pubblici conseguiti e/o da conseguire in appalto, tra cui l’iniziativa imprenditoriale col Comune di Piedimonte Etneo.
Con comunicazione del 14 dicembre 2020, la società “ST M&B s.r.l.” dichiarava di non poter riprendere l’esecuzione dei lavori, non essendo l’intervento realizzabile in quanto “ il mancato rispetto dell’altezza minima dei locali di cui è composto il fabbricato da ristrutturare in violazione delle vigenti norme urbanistiche e tanto impedisce il conseguimento della S.C.A. ”.
Non riuscendo a concordare una soluzione per superare le criticità riscontrate, con atto di citazione del 7 aprile 2021, la società “ST M&B s.r.l.” conveniva in giudizio il Comune di Piedimonte Etneo e la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” per la declaratoria di nullità della convenzione pubblica del 24 luglio 2017 relativa alla realizzazione del programma integrato.
Nelle more della definizione del giudizio, con D.D.G. n. 2099 del 23 agosto 2023, l’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità revocava il finanziamento, ordinando al Comune di Piedimonte Etneo la restituzione della somma di € 771.416,16, già corrisposta quale quota parte del cofinanziamento regionale e statale.
Con sentenza non definitiva n. 4217 del 19 ottobre 2023, il Tribunale civile di Catania dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di nullità e annullamento della convenzione e su quella di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo.
Con successiva sentenza n. 2151 del 2 maggio 2024, lo stesso Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine alle domande riconvenzionali proposte dal Comune di Piedimonte Etneo afferenti al completamento degli interventi previsti nella convenzione, alla eliminazione dei vizi delle opere realizzate e al risarcimento del danno connesso.
Non avendo “ST M&B s.r.l.” riassunto il giudizio dinnanzi al giudice amministrativo, con nota prot. n. 8302 dell’11 luglio 2024, il Comune di Piedimonte Etneo invitava la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” (o, in subordine, la società “ST M&B s.r.l.”) a riprendere i lavori.
In mancanza di positivo riscontro, il Comune di Piedimonte Etneo propone l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, nei confronti delle società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” e “ST M&B s.r.l.”, chiedendo a questo Tribunale di:
- “ accertare l’ingiustificata interruzione dei lavori da parte di ST M&B (all’epoca affittuaria del ramo d’azienda) e l’illecito suo rifiuto di riprendere i lavori nonché l’attuale persistente rifiuto di SU CO Generali in Liquidazione s.r.l. (attuale titolare del ramo d’azienda e firmataria della convenzione) di completare i lavori di cui alla Convenzione 24 aprile 2017 e, per l’effetto, disporre la condanna di SU CO Generali s.r.l. in Liquidazione all’esecuzione dei detti lavori nonché la condanna di SU CO Generali e di ST M&B al risarcimento dei danni che la detta ritardata ripresa e completamento abbia cagionato, cagioni e cagionerà al comune (anche) per l’eventuale (e si spera evitabile) definitiva perdita del finanziamento ”;
- “ In subordine, per il caso di rifiuto di SU CO Generali s.r.l. in liquidazione di eseguire i lavori, disporre la risoluzione della convenzione per inadempimento e condannare sia SU CO che ST M&B s.r.l. al risarcimento del danno ”;
- “ Per la non temuta ipotesi in cui venga ritenuto che la convenzione 24 aprile 2017 stipulata tra Comune e SU TR sia definitivamente decaduta per effetto della emissione del D.D.G. di revoca del finanziamento pubblico n. 2099 del 23/8/2023 e non possa riacquisire efficacia neppure a seguito dell’eventuale annullamento giurisdizionale dell’anzidetto D.D.G. di revoca, allora dichiarare la piena responsabilità in solido delle anzidette due imprese l’intervenuta revoca del finanziamento e per la consequenziale perdita di efficacia della convenzione e voglia solidalmente condannarle al risarcimento del danno ”;
- “ In subordine - per il non temuto caso in cui l’opera risulti ineseguibile - accertare che la fattispecie ha concretizzato un’ipotesi di impossibilità originaria della prestazione e, conseguentemente, di nullità della convenzione del 24 aprile 2017 con conseguente condanna di SU CO Generali s.r.l. in liquidazione alla restituzione dei pagamenti ricevuti a titolo di compenso (ma ricevuti senza valida causa) con esclusione di quelli incamerati per la realizzazione di IA TT (che l’impresa ha diritto di ritenere ma) detratti i danni quantificati per i vizi di costruzione di quest’ultima e con condanna di SU CO Generali al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale nei termini di cui in motivazione ”;
- “ In ogni caso, dichiarare l’obbligo di SU CO Generali s.r.l. in liquidazione di procedere all’eliminazione dei vizi di costruzione di IA Marconi in Piedimonte Etneo oggetto della convenzione 24 aprile 2017 e conseguentemente condannarla al detto adempimento oppure, in subordine, in caso di sua indisponibilità o di impossibilità di ottenere l’anzidetta riparazione, condannarla al risarcimento dei danni derivanti dai detti vizi di costruzione dell’opera appaltata per l’importo di Euro 286.632,37 o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio ”.
In via preliminare, il Comune di Piedimonte Etneo chiede la riunione del giudizio con quello iscritto al n. 2186/2023 r.g., avente ad oggetto l’impugnazione del decreto assessorile di revoca del finanziamento concesso per la realizzazione del programma integrato.
Resiste al ricorso la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione”, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo l’infondatezza nel merito del gravame.
Si costituisce in giudizio anche l’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva.
La società “ST M&B s.r.l.”, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con memoria del 20 ottobre 2025, il Comune di Piedimonte Etneo ha comunicato di aver sottoscritto con l’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità il protocollo d’intesa aggiuntivo prot. n. 25705 dell’1 luglio 2025, con cui è stata approvata la rimodulazione del programma proposta dal Comune (che, tra l’altro, ha assunto l’esecuzione diretta dei lavori, modificato l’immobile sede degli alloggi e indicato lavori aggiuntivi in termini di opere di urbanizzazione e servizi).
In conseguenza, nel giudizio iscritto al n. 2186/2023 r.g., il Comune ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre nell’odierno giudizio ha precisato nei termini seguenti le domande proposte:
- “ previo accertamento dell’eseguibilità dell’opera (con l’ausilio della “prova indiretta” già raccolta nel giudizio civile oppure con autonoma verificazione o per mezzo della medesima CTU sopra richiesta) - accertare l’ingiustificata interruzione dei lavori da parte di ST M&B (all’epoca, affittuaria del ramo d’azienda) e l’illecito suo rifiuto di riprendere i lavori nonché il persistente rifiuto di SU CO Generali in Liquidazione s.r.l. (che successivamente riacquisì il ramo d’azienda afferente il cantiere di Piedimonte, via Cannavò, oltreché essere firmataria dell’originaria convenzione del 2017) di completare i lavori di cui alla Convenzione 24 aprile 2017 e, per l’effetto, statuire la condanna di SU CO Generali e di ST M&B al risarcimento dei danni che la detta ritardata ripresa e completamento dei lavori nonché perdita di efficacia della convenzione/programma costruttivo hanno cagionato al comune ivi compresi quelli scaturenti dalla definitiva perdita del finanziamento. Danni quantificati nella (sopra motivata) somma di € 1.724.129,23, oltre a eventuali interessi e rivalutazione dovuti fino alla data del pagamento ”;
- “ In subordine - per il non temuto caso in cui l’opera di cui alla Convenzione del 2017 risultasse ineseguibile - accertare che la fattispecie ha concretizzato un’ipotesi di impossibilità originaria della prestazione e, conseguentemente, di nullità della convenzione del 24 aprile 2017 con conseguente condanna di SU CO Generali s.r.l. in liquidazione alla restituzione dei pagamenti ricevuti a titolo di compenso (ma ricevuti senza valida causa) con esclusione di quelli incamerati per la realizzazione di IA TT (che l’impresa ha diritto di ritenere ma) detratti i danni quantificati per i vizi di costruzione di quest’ultima e con condanna di SU CO Generali al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale nei termini di cui in motivazione (ovverossia al pagamento di una somma pari alla differenza tra le somme quantificate dall’ing. Paterno’ nella sopramenzionata CTP allegata per l’udienza di merito e quelle oggetto di domanda di restituzione di indebito oppure da liquidarsi secondo equità) ”;
- “ In ogni caso, dichiarare l’obbligo di SU CO Generali in liquidazione s.r.l. di procedere all’eliminazione dei vizi di costruzione di IA Marconi in Piedimonte Etneo oggetto della convenzione 24 aprile 2017 e, conseguentemente, condannarla al detto adempimento domanda da intendersi principale rispetto a quella subordinata di risarcimento dei danni derivanti dai detti vizi di costruzione dell’opera appaltata per l’importo di Euro 286.632,37 o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio ”.
Con memoria del 30 ottobre 2025, la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” eccepisce l’improcedibilità delle domande che presuppongono la persistente validità della convenzione stipulata con il Comune, ormai venuta meno in conseguenza del nuovo accordo concluso tra le due Amministrazioni, nonché la tardività della memoria depositata dal Comune e la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria per come in essa riformulata.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di riunione dell’odierno giudizio con quello iscritto al n. r.g. 2186/2023 per ragioni di economia processuale, posto che “ La riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi ” (Consiglio di Stato sez. V, 16 aprile 2024, n. 3463).
Sempre in via preliminare, si osserva che la memoria depositata dal Comune di Piedimonte Etneo in data 20 ottobre 2025, alle ore 12:19, è tempestiva, non venendo quindi in rilievo una questione di rimessione in termini, “ tenuto conto che l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. prevede “la possibilità di depositare in modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito” (con la sola precisazione che il deposito oltre le ore 12:00 fa decorrere i termini a difesa, a favore delle controparti, dal giorno successivo) ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 5 novembre 2025, n. 863).
In ultimo, il Collegio ritiene destituita di fondamento l’eccezione d’inammissibilità della domanda risarcitoria che sarebbe stata formulata dal Comune con memoria del 20 ottobre 2025, non notificata alla società resistente.
Ciò in quanto, pur non essendo ammissibile la domanda di risarcimento formulata per la prima volta con memoria non notificata, è tuttavia consentito quantificare nel corso del giudizio una pretesa risarcitoria già ritualmente articolata nel ricorso introduttivo (v., ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., n. 567/2015).
È quanto accaduto nel caso di specie, posto che gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria (legata alla mancata esecuzione del progetto da parte della società costruttrice) sono già puntualmente indicati dal Comune nel ricorso introduttivo, salvo poi quantificare il pregiudizio lamentato, anche alla luce del nuovo accordo raggiunto in data 1 luglio 2025 con l’Assessorato Regionale.
Tanto chiarito, il ricorso è in parte improcedibile, in parte meritevole di accoglimento, in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sono improcedibili le domande che presuppongono l’efficacia della convenzione conclusa tra il Comune e la società resistente in data 24 luglio 2017, in quanto sostituita dal nuovo accordo di cui al protocollo d’intesa aggiuntivo prot. n. 25705 dell’1 luglio 2025, concluso tra l’Assessorato Regionale delle ST e della Mobilità e il Comune, il quale provvederà in via esclusiva all’esecuzione del programma (modificato, peraltro, in taluni aspetti).
Nello specifico, è improcedibile la domanda con cui parte ricorrente agisce per l’adempimento della convenzione nonché per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’esecuzione e dall’eventuale perdita del finanziamento, essendosi verificato un mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta col ricorso introduttivo, tale per cui sarebbe priva di utilità una pronuncia nel merito.
È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con cui il Comune agisce per l’eliminazione dei vizi di IA TT, conseguente all’asserita esecuzione dei lavori non a regola d’arte da parte della società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione”.
Sul punto, giova chiarire che la vicenda in esame involge un accordo tra Pubbliche Amministrazioni, rispetto al quale trova in via di principio applicazione l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la “ formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni ”; né la partecipazione del privato all’accordo concluso tra Assessorato Regionale e Comune, in veste di attuatore del programma, esclude la giurisdizione del giudice amministrativo: “ Le Sezioni unite hanno infatti inquadrato queste pattuizioni nella “tipologia degli accordi tra amministrazione e privati previsti nel primo comma dell’art. 11 della l. n. 241 del 1990”, con il (medesimo) corollario della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo ” (Consiglio di Stato sez. V, 16 marzo 2016, n. 1053).
Rispetto a tale ipotesi di giurisdizione esclusiva, la giurisprudenza del giudice del riparto si è progressivamente assestata nel reputare che:
- la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., concernenti la “ formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni ”, deve essere scrutinata, attraverso l’impiego del consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la contestazione delle modalità (e illegittimità) dell’esercizio di un potere autoritativo, “ non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato “a valle” dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo (cfr., in termini, Cass. SU n. 20464/2022, in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VII, n. 3270/2023) ”;
- “ finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni (L. n. 241 del 1990, ex art. 15 e art. 133 cit. cod. proc. amm.) la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come “oggetto immediato” l’accordo stesso... e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate” (Cass. SU n. 11252/2022, n. 26921/2021) ”;
- “ Ed infatti, perché sia configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo occorre che l’amministrazione agisca, negli ambiti predefiniti dalla legge, come autorità e cioè attraverso la spendita che si assume illegittima di poteri amministrativi, non essendo sufficiente il mero e astratto collegamento tra tali ambiti (materie) e l’oggetto della controversia (ex plurimis, SU n. 254/2021, n. 18267/2019), restando pur sempre devolute al giudice ordinario (e quindi, di regola, compromettibili in arbitri sia prima che dopo la vigenza della L. n. 205 del 2000, art. 6 e art. 12 cod. proc. amm.) le controversie meramente patrimoniali...
Si tratta di una interpretazione costituzionalmente orientata, giudicata doverosa, pure quando le disposizioni sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo siano letteralmente (ma solo apparentemente) comprensive della generalità delle controversie inerenti a una determinata materia (come nel caso esaminato nella sentenza dalla Corte costituzionale n. 35/2010 )” (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2023, n. 34954).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la domanda con cui il Comune chiede l’eliminazione dei vizi di costruzione di IA TT ovvero il risarcimento dei danni in conseguenza subiti rientri nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto la sua pretesa si fonda sull’asserita cattiva esecuzione dei lavori da parte della società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione”, ossia su un comportamento materiale che non può reputarsi nemmeno mediatamente espressione del potere autoritativo che è stato trasfuso nell’accordo.
Di contro, il Collegio ritiene che rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo sia la domanda con cui con cui parte ricorrente chiede accertarsi la risoluzione dell’accordo per inadempimento della società costruttrice, con conseguente risarcimento dei danni subiti, sia la domanda, articolata in subordine, con cui il Comune chiede la declaratoria di nullità dell’accordo, con conseguente diritto alle ripetizioni delle prestazioni rese ex art. 2033 c.c., in quanto trattasi di questioni che attengono alla stessa esistenza (nel caso della nullità) ovvero all’efficacia (nel caso della risoluzione) dell’accordo.
Passando all’esame nel merito delle domande proposte, il punto controverso attiene all’eseguibilità o meno dell’intervento oggetto dell’accordo di programma.
La società costruttrice ha interrotto i lavori, osservando che “ è stato riscontrato il mancato rispetto dell’altezza minima dei locali di cui è composto il fabbricato da ristrutturare, in violazione delle vigenti norme urbanistiche e tanto impedisce il conseguimento della S.C.A. ”.
Il Comune sostiene, da parte sua, che l’intervento fosse realizzabile, in condivisione alle conclusioni del c.t.u., ing. Enrico Vinciguerra, il quale, nel giudizio civile pendente dinnanzi al Tribunale di Catania al fine di accertare la responsabilità dei progettisti, ha escluso che il mancato rispetto delle altezze minime precluda la fattibilità dell’intervento. Ciò in quanto:
- “ In merito al quesito posto dal Giudice, ovvero sul mancato rispetto, in alcuni ambienti, dell’altezza interna di 2,80m, possiamo dire che ciò ha senso qualora si rispettassero le indicazioni riportate nella Relazione ex L. n. 10/1991, in merito al “pacchetto” di coibentazione previsto in prossimità dei solai intermedi, ma dal punto di vista tecnico, frapporre sia nell’intradosso che nell’estradosso di un solaio intermedio fra due piani riscaldati uno strato coibente, non ha alcuna utilità in termini di “contenimento” del calore in quanto non si ha alcuna dispersione verso l’esterno, per cui questo intervento appare assolutamente superfluo. Ciò fa si che dall’iniziale “stratigrafia di progetto” avente uno spessore di 42 cm, si può tranquillamente togliere lo strato di Polistirene EPS considerato (6 cm) e il relativo letto di malta di ricoprimento (2 cm) per un totale di 8 cm, da cui la stratigrafia massima sarebbe pari a 34 cm. Partendo quindi dai 3,00 m di altezza fra gli intradossi di solaio (quella riportata negli elaborati progettuali), otterremmo un’altezza interna massima di 2,66m, che sarebbe di 4 cm minore a ciò che prevede la normativa ai fini dell’abitabilità dei locali, ma all’interno della tolleranza del 2% (5,4 cm) prevista in cantiere, da cui pertanto si conclude affermando che, per ciò che concerne l’aspetto delle minore altezze rilevate sull’immobile, queste non precludono la fattibilità dell’opera nè il rilascio del successivo Certificato di Agibilità ”;
- “ Ma vi è di più, qualora si volessero comunque utilizzare tali strati di coibentazione (EPS e malta di ricoprimento), avente uno spessore complessivo di 8 cm (come detto in precedenza), secondo il primo e secondo comma del DM del 5 Luglio 1975, le altezze interne minime previste per i locali abitabili di immobili esistenti (e l’edificio in questione, seppur non ultimato, è da considerarsi pienamente inserito nel contesto urbano), per i quali si prevedono interventi volti al risparmio energetico, possono essere derogate fino ad un massimo di 10 cm, il che permetterebbe, insieme alla citata tolleranza di cantiere, di realizzare le opere previste in progetto ”.
Ritiene il Collegio che le conclusioni del c.t.u. non siano, tuttavia, condivisibili in quanto “ l’altezza di m. 2,70 è quella minima perché un vano sia abitabile: al di sotto di tale limite non opera alcun margine di tolleranza ” (Consiglio di Stato sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8445).
Più nello specifico:
- “ Le disposizioni di cui al DM 5 luglio 1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 (TU leggi sanitarie) e, come tali e a differenza delle norme integrative e supplementari recate dai regolamenti comunali d’igiene (per lo più espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme primaria sovraordinate), sono inderogabili ” (Consiglio di Stato sez. V, 3 novembre 2025, n. 8534);
- “ La tolleranza costruttiva…non può essere applicata per sanare difformità relative a requisiti igienico-sanitari essenziali come l’altezza minima, in quanto questi ultimi sono norme di ordine pubblico e non derogabili. Ciò, in linea con il pacifico orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura inderogabile dei limiti stabiliti dal d.m 5 luglio 1975 in quanto contenuti in norme di carattere igienico-sanitario (sulla inderogabilità dei limiti ex d.m 5 luglio 1975, cfr. Cons. Stato sez. VI, 9 luglio 2024, "il D.M. 5/7/1975, che fissa "l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione ... in mt. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli" (art. 1), si limita a dare attuazione al precetto primario inderogabile contenuto nell’art. 218 del R.D. 27/7/1934, n. 1265, peraltro esplicitamente richiamato nel preambolo del citato D.M., per cui l’inosservanza della detta disposizione regolamentare, viola, contemporaneamente, anche l’art. 218 del R.D. 1265/1934, con la conseguenza di impedire il rilascio del condono edilizio."; Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2021, n. 6080 "l’art. 1 del D.M. 20 5.7.1975, costituendo un’integrazione di una norma di rango primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 nella parte in cui stabilisce che "l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli". Le norme in materia di altezza minima costituiscono una soglia invalicabile a tutela dell’interesse pubblico e della salute dei cittadini, nonché della salubrità ed igiene dei locali e della prevenzione degli infortuni e degli incendi (da ultimo e sulla questione dell’inderogabilità dell’altezza minima prevista per l’abitabilità in caso di condoni cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 3877/2024) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 3 novembre 2025, n. 19379).
Né parte ricorrente dimostra la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 1, comma 3, del D.M. del 5 luglio 1975, richiamato dal c.t.u., il quale prevede sì che le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate per interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie ma a condizione che si tratti di: a) “ edifici situati in ambito di comunità montane ” (e il Comune di Piedimonte Etneo è classificato solo come parzialmente montano); b) “ l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ”; c) “ la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria ”.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che la convenzione stipulata tra la parti in data 24 luglio 2017 debba considerarsi nulla per impossibilità dell’oggetto, atteso che l’ineseguibilità del progetto per violazione delle disposizioni inderogabili di cui al D.M. 5 luglio 1975 costituisce un’impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della conclusione dell’accordo, anche assoluta e definitiva, in quanto tale rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. (Cassazione civile sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37804).
L’accertata nullità della convenzione importa il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, la quale presuppone l’esistenza di un accordo valido.
Quanto alla domanda restitutoria formulata dal Comune ai sensi dell’art. 2033 c.c., in conseguenza all’accertata nullità della convenzione, ritiene il Collegio che essa esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la domanda diretta al recupero di somme che, all’esito del giudizio amministrativo risultino essere state pagate indebitamente, con conseguente diritto soggettivo alla loro restituzione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. un., 15 aprile 2021, n. 10016).
In ultimo, deve essere rigettata la domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale formulata nei confronti della società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione”.
Invero, esclude il Collegio che il Comune possa aver maturato un affidamento incolpevole rispetto alla valida conclusione dell’accordo, avendo la stessa Amministrazione approvato il progetto esecutivo ed essendo il problema delle altezze facilmente accertabile da un soggetto qualificato, attraverso un’adeguata attività istruttoria.
In definitiva, per le ragioni esposte:
- è improcedibile la domanda con cui parte ricorrente agisce per l’adempimento della convenzione stipulata con la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” in data 24 aprile 2017 nonché per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’esecuzione e dall’eventuale perdita del finanziamento;
- è fondata la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della nullità della convenzione stipulata con la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” in data 24 aprile 2017, con conseguente dichiarazione della nullità della convenzione de qua ;
- è infondata la domanda con cui il Comune di Piedimonte Etneo agisce per la risoluzione della convenzione stipulata con la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” in data 24 aprile 2017 nonché quella risarcitoria per responsabilità precontrattuale della società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione”;
- è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con cui il Comune di Piedimonte Etneo agisce per l’eliminazione dei vizi di IA TT nonché quella di ripetizione formulata ai sensi dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’accertata nullità della convenzione stipulata in data 24 aprile 2017, potendo il giudizio essere riproposto dinnanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della complessità delle questioni affrontate e dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda con cui parte ricorrente agisce per l’adempimento della convenzione stipulata con la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” in data 24 aprile 2017 nonché per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’esecuzione e dall’eventuale perdita del finanziamento;
- accoglie la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della nullità della convenzione stipulata con la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” in data 24 aprile 2017 e, per l’effetto, dichiara nulla la convenzione stipulata tra il Comune di Piedimonte Etneo e la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” in data 24 aprile 2017;
- rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento della convenzione stipulata tra il Comune di Piedimonte Etneo e la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione” in data 24 aprile 2017 nonché quella risarcitoria per responsabilità precontrattuale della società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione”;
- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con cui il Comune di Piedimonte Etneo agisce per l’eliminazione dei vizi di IA TT nonché quella di ripetizione formulata ai sensi dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’accertata nullità della convenzione del 24 aprile 2017 stipulata con la società “SU CO Generali s.r.l. in liquidazione”;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IU EG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE UC | IU EG |
IL SEGRETARIO