Articolo 83 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 82Articolo 84
Versione
24 ottobre 1942
Art. 83. Contrabbando abituale.

E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando preveduto da questa legge, dopo essere stato condannato per tre delitti di contrabbando preveduti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia stata applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a L. 20.000.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942