Sentenza breve 26 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03218/2026REG.PROV.COLL.
N. 00166/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2026, proposto dalla società System 7 CHnology a r.l., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituenda con Italy Rail s.r.l. e M2 CH s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TE Ferroviaria AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta ter ) n. 21245, pubblicata in data 26 novembre 2025, notificata in data 27 novembre 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TE Ferroviaria AL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il consigliere NA EL e uditi per le parti gli avvocati Giandomenico Pittelli e Gianpaolo Ruggiero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. La società appellante, che ha partecipato, in qualità di mandataria del costituendo RTI con le società mandanti M2 CH a r.l. e Italy Rail a r.l. alla procedura aperta n. DAC.0255.2025 per l’affidamento della “Fornitura, in regime di Full Maintenance Service, di rincalzatrici da scambi”, ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento della sua esclusione dalla gara.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di massima partecipazione, di proporzionalità, di continuità del possesso dei requisiti, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria in ordine alla causa e alla gravità della sospensione, per violazione degli artt. 167 e 168 del d.lgs. n. 36/2023 e della disciplina RF sui sistemi di qualificazione, per motivazione apparente.
Ad avviso della società appellante il giudice di primo grado avrebbe aderito ad un automatismo espulsivo incompatibile con il codice dei contratti pubblici e con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio della continuità dei requisiti non dovrebbe essere applicato in modo meccanico quando la discontinuità è temporanea, sanata o sanabile e non incide sull’affidabilità dell’operatore. Né sarebbe stata debitamente considerata la peculiarità dei diversi provvedimenti - la dequalificazione, la sospensione dell’efficacia e l’annullamento – che possono incidere sul possesso del requisito speciale di qualificazione e, in particolare, la natura temporanea e funzionale alla regolarizzazione documentale della sospensione, con conseguente violazione degli artt. 166 e 168 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 13 del Disciplinare RF, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione;
2) per violazione degli artt. 168 e 169 del d.lgs. n. 36/2023, della disciplina del sistema di qualificazione RF e, segnatamente, degli artt. 1, 5, 6, 13 del Disciplinare RF, dei principi applicabili ai sistemi di qualificazione nei settori speciali, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sproporzione, per violazione del principio di favor partecipationis e degli obblighi di riesame in autotutela.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato l’irricevibilità per tardività delle censure avverso la sospensione della qualificazione sul presupposto che si tratti di un atto immediatamente e autonomamente lesivo da impugnarsi nel rispetto dei termini decadenziali, sia perché il detto atto avrebbe natura meramente infraprocedimentale, sia perché non sarebbe stato articolato nessun motivo specifico. Inoltre, l’operato di RF contrasterebbe con la ratio dei sistemi di qualificazione nei settori speciali in forza della quale prima di adottare misure escludenti dovrebbero essere valutate le attività dell’operatore finalizzate a ripristinare tempestivamente i requisiti. A fronte di una sospensione determinata da sole integrazioni documentali sui requisiti generali, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e valorizzare le integrazioni prodotte, graduando gli effetti dell’eventuale carenza secondo la logica di massima partecipazione e di proporzionalità. Né nel caso di specie opererebbe il divieto di soccorso istruttorio per la sanatoria non versandosi in ipotesi di carenze sostanziali dell’offerta;
3) per violazione degli obblighi di comunicazione e di conoscenza degli atti limitativi, per difetto di efficacia della sospensione nei confronti del RTI alla data di presentazione dell’offerta, per violazione del principio del buon andamento, dell’art. 97 del d. lgs. n. 36/2023 per omessa attivazione delle misure sostitutive e del favor partecipationis .
Ad avviso dell’appellante l’esclusione sarebbe illegittima perché fondata su un atto sospensivo non ancora efficace nei confronti del destinatario e come tale inopponibile al momento della presentazione dell’offerta. RF avrebbe, invece, dovuto valutare soluzioni non espulsive ed idonee alla tutela della concorrenza, anziché dichiarare in via automatica la preclusione del meccanismo sostitutivo.
2. TE Ferroviaria AL S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello evidenziando come né le società mandanti Italy Rail a r.l. e M2 CH a r.l. erano iscritte al sistema di qualificazione SQ012 di RF, cat. OMN-C, pur essendo state indicate quali imprese esecutrici della componente servizi, né la mandataria, che aveva dichiarato di eseguire la sola fornitura, era in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dell’attestazione di qualificazione al sistema di RF relativa al requisito di cui al paragrafo VI.2.3 lett. B), con conseguente carenza del requisito speciale richiesto dal disciplinare.
3. Con l’ordinanza n. 281, pubblicata il 23 gennaio 2026, la Sezione ha preso atto della rinuncia alla richiesta di misura cautelare da parte dell’appellante che ha ritenuto soddisfatte le esigenze cautelari dalla fissazione del merito.
4. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a.:
- la parte appellante ha evidenziato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso per essere stato aggiudicato nelle more del giudizio il solo lotto 1, come da comunicazioni ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, nonché ha dedotto che RF, con comunicazione del 28 ottobre 2025, ha confermato di avere preso in carico la richiesta di revoca della sospensione, a seguito del completamento della trasmissione di tutti i documenti per il mantenimento della qualificazione, con conseguente pendenza della stessa solo per ragioni procedurali e operative legate al portale telematico;
- la parte appellata ha ribadito che la società appellante contesterebbe inammissibilmente il provvedimento di sospensione, senza che lo stesso sia mai stato impugnato, ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
6. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
7. Sono infondati e da disattendere il primo e il secondo motivo che possono essere trattati congiuntamente.
Secondo la prospettazione dell’appellante la sospensione della qualificazione SQ012, cat. OMM‑C -per come disciplinata da RF – sarebbe una misura temporanea e regolarizzabile, che non inciderebbe minimamente sulla capacità tecnico‑professionale dell’operatore economico qualificato, ragione per la quale il provvedimento di sospensione sarebbe ininfluente ai fini dell’esclusione, tanto è vero che non ne viene in alcun modo contestata la legittimità.
8. Il Collegio osserva che:
- con bando pubblicato il 12 maggio 2025 TE Ferroviaria AL S.p.A. ha indetto la procedura di gara n. DAC.0255.2025 per l’affidamento della “Fornitura, in regime di Full Maintenance Service, di Rincalzatrici da scambi da utilizzare per il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura Ferroviaria Nazionale”, suddivisa in tre lotti, prevedendo al paragrafo VI.2.3. lett. b) del disciplinare di gara, tra i requisiti di ordine speciale, in riferimento alla prestazione di “full maintenance service” il possesso della “Attestazione della Qualificazione rilasciata da RF S.p.A., regolarmente autorizzata in corso di validità, per la categoria e classifica SQ012 di RF, cat. OMM-C.”, da dichiarare all’interno del DGUE;
- con il provvedimento gravato in primo grado l’odierna appellante è stata esclusa dalla procedura in controversia perché “ dall’esame della documentazione presentata dalla Costituenda ATI nonché dalle ulteriori verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante è stata rilevata la mancata qualificazione del TI concorrente rispetto alla prestazione di servizi oggetto dell’appalto con riferimento al requisito di cui al paragrafo VI.2.3. lett. B) del Disciplinare di gara”, nonché in considerazione dell’assenza della volontà del costituendo RTI concorrente di fare ricorso al subappalto e dell’esistenza di una preclusione all’operatività del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero al ricorso al soccorso istruttorio di cui al paragrafo IX del disciplinare di gara e all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.
8.1 E’ pacifico e documentalmente provato che RF in data 2 luglio 2025 ha disposto la sospensione dell’efficacia della qualificazione SQ012 – OMM‑C della società Italy Rails a r.l., ai sensi dell’art. 13.2 del disciplinare, per “mancato invio, nei termini previsti, della documentazione utile ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale” , specificando inoltre che, una volta “cessate le cause che determinato la sospensione” , può esserne richiesta la revoca e che, in mancanza di tale istanza nel termine di tre mesi, si procede automaticamente all’annullamento della qualificazione, con conseguente onere a carico dell’impresa di richiederne una nuova, ai sensi dell’art. 4 del citato disciplinare.
8.2. L’art. 13.2 del disciplinare dei sistemi di qualificazione di TE Ferroviaria AL s.p.a. stabilisce che “Per sospensione dell’efficacia della qualificazione s’intende la temporanea esclusione dal Sistema” ed elenca le cause che determinano la sospensione, mentre il successivo art. 13.5 prevede che “I provvedimenti di dequalificazione e sospensione durano fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca, entro tre mesi dalla data del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a RF la cessazione delle cause ostative. RF comunica formalmente la revoca della dequalificazione o della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione” .
8.3. Alla luce delle predette risultanze documentali deve allora essere condivisa la conclusione del giudice di primo grado secondo cui “non vi è alcuna differenza tra sospensione quale provvedimento temporaneo e cancellazione dal sistema di qualificazione, poiché entrambe le misure, ai fini della gara, rendono inoperante il requisito e vincolato l’atto di esclusione” .
Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 13.2 e 13.5 del disciplinare si evince che la sospensione dell’efficacia della qualificazione determina “la temporanea esclusione dal Sistema” , a prescindere da quale sia la causa che abbia indotto RF a disporla e che dura fino alla risoluzione della stessa.
Ne discende, pertanto, che la sospensione della società Italy Rail a r.l. dal sistema di qualificazione ha privato la mandante del possesso del requisito di ordine speciale richiesto per la partecipazione alla gara dal paragrafo VI.3.2 lett. b) del Disciplinare al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, vale a dire al 17 luglio 2025.
8.4. Né la ragione per la quale è stata disposta la sospensione rileva ai fini degli effetti della stessa, come si evince chiaramente proprio dalla lettura del più volte citato art. 13.2 che non opera alcuna distinzione tra le diverse ipotesi a fronte delle quali RF è tenuta a disporla, con conseguente irrilevanza del “fatto che si tratti di regolarizzazione meramente formale” , mancando qualsiasi discrezionalità al riguardo da parte di RF. Da ciò discende anche la legittima mancata attivazione del soccorso istruttorio che non potrebbe mai supplire alla radicale mancanza di un requisito di partecipazione.
8.5. Appare, inoltre, non rilevante ai fini della dedotta illegittimità dell’esclusione anche la “presentazione da parte dell’operatore economico di un’istanza di revoca in corso di gara”.
Si evince, infatti, dal tenore letterale dell’art. 13.5 non solo che il provvedimento di sospensione dura fino alla risoluzione delle cause che lo hanno determinato, ma anche che la revoca della stessa “decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione” con la conseguenza che, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, “l’eventuale riammissione al sistema di qualificazione opera ex nunc, sicché, anche a voler seguire la tesi della ricorrente, questa non potrebbe dispiegare effetti retroattivi sul piano del rispetto del termine per la presentazione delle offerte” .
Tale circostanza appare dimostrata anche dall’ulteriore documentazione prodotta da parte appellante, ivi compresa la nota del 26 gennaio 2026 di RF, dalla quale si evince che “ l’invio dell’intero compendio documentale da parte dell’impresa Italy Rail S.r.l., necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, non è avvenuto in modo unitario e completo, bensì in più fasi ed è stato completato esclusivamente data 07/12/2025 ”, consentendo solo da tale ultima data di avviare le citate verifiche.
9. E’, infine, infondato e da disattendere anche il terzo motivo con il quale parte appellante deduce l’illegittimità dell’esclusione in quanto fondata su un atto sospensivo non ancora efficace nei confronti del destinatario e come tale inopponibile al momento della presentazione dell’offerta.
Dalla documentazione allegata si evince che è stato ricevuto da Italy Rail S.r.l. al suo indirizzo pec registrato sul portale il messaggio con cui è stato comunicato il caricamento sul Portale Acquisti di RF del provvedimento di sospensione, in conformità al Regolamento per l'accesso al Portale Acquisti di RF S.p.A. che contiene le regole di comunicazione e pubblicità delle informazioni relative ai singoli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione di RF.
10. Per tali motivi l’appello deve esser respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
NA EL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA EL | AN IN |
IL SEGRETARIO