Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01801/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2025, proposto da
MA IZ MI, rappresentata e difesa dall'avvocato IC Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SA LO ER, IC IO, SA RO, ES TA, AR D'EA, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- nota, prot. m_dg.DGMC.21/11/2024.0080742.U della Direzione Generale del personale delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito D.G.M.C.), trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 9.12.2024, con cui sono state comunicate le assegnazioni delle sedi di servizio, nella parte in cui la dott.ssa MI non veniva assegnata ad alcuna sede venendo indicato con riferimento al nominativo della medesima “Sedi richieste non più disponibili” e, nella parte in cui, le assegnazioni venivano disposte in favore di idonei “vincitori” classificatisi in posizione successiva alla ricorrente nella graduatoria finale, oggetto di scorrimento, ceduta da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.), come adottata all’esito del Concorso pubblico per esami a n. 104 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell''Amministrazione Penitenziaria, indetto con P.D.G. 18 ottobre 2022;
- il provvedimento, di estremi sconosciuti, con cui la dott.ssa MI è stata esclusa dall’assegnazione della sede di servizio e dalla procedura di assunzione, avviata dal D.G.M.C.;
- i provvedimenti di assegnazione disposti in favore degli idonei vincitori classificatisi in graduatoria in posizione successiva alla dott.ssa MI e degli eventuali contratti di lavoro individuali sottoscritti all’esito della procedura di assegnazione e assunzione de qua, di data e estremi sconosciuti;
- le note prot. m_dg.DGMC.15/03/2024.0019163.U, prot. m_dg.DGMC.06/11/2024.0076323.U e prot. m_dg.DPGM. 08.11.2.24.0076852.U del D.G.M.C., gli ulteriori atti e provvedimenti di data ed estremi sconosciuti, nella parte in cui non richiamano i criteri prestabiliti per lo scorrimento della graduatoria (oggetto di cessione) per la conseguente assunzione e non prevedono la possibilità, in caso di non più disponibilità delle sedi preferite, ovvero, di rinuncia all’assegnazione da parte di altri idonei “vincitori” e, o, vincitori, di esprimere nuovamente la propria scelta sulle sedi indicate come ancora disponibili nell’ordine della graduatoria stessa;
- la nota prot. m_dg.GDAP.08/10/2024.0417568.U, dell’Ufficio Concorsi e Previdenza della Direzione Generale del Personale del D.A.P., nella parte in cui, nel comunicare il consenso all’utilizzo della graduatoria da parte del D.G.M.C., non venivano indicati, o richiamati, i criteri prestabiliti per l’utilizzo della graduatoria de qua mediante scorrimento ai fini della successiva assegnazione;
- la nota prot. m_dg.DGMC.10/01/2025.0002062.U, dell’Ufficio III della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile, a firma del Direttore Generale dott. Alessandro Buccino Grimaldi, con cui, in riscontro all’istanza di accesso del 17.12.2024, veniva negato l’accesso ai dati dei controinteressati - ritenendo “sono dati personali che non possono essere forniti da questo ufficio” - e all’ulteriore documentazione chiesta, nonché, rigettata la richiesta di assegnazione e assunzione della dott.ssa MI MA IZ;
- la nota prot. m_dg.GDAP.23/01/2025.0030628.U dell’Ufficio V – Concorsi e previdenza della Direzione Generale del Personale del D.A.P. con cui, in riscontro all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente, veniva trasmessa la “nota GDAP-08/10/2024.0417568 (all.2) con la quale questo Dipartimento ha comunicato il consenso all’utilizzo della stessa, trasmettendo l’elenco degli idonei disponibili, comprensivo dei relativi dati e recapiti” nella parte in cui non venivano trasmessi i “dati e recapiti” dei controinteressati e non veniva trasmessa la graduatoria;
- la nota prot. m_dg.GDAP.29/01/2025.0040289.U dell’Ufficio V – Concorsi e previdenza della Direzione Generale del Personale del D.A.P. con cui, in parziale evasione dell’Atto stragiudiziale di diffida inoltrato il 24.01.2025, veniva trasmessa esclusivamente la graduatoria de qua e rifiutata la trasmissione dell’ulteriore documentazione chiesta;
- ove occorrer possa, il Bando di Concorso pubblico per esami a n. 104 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell''Amministrazione Penitenziaria, indetto con P.D.G. 18 ottobre 2022;
- ogni altro atto o provvedimento, anche non noto, pregresso, preordinato, connesso e consequenziale, e comunque lesivo della posizione giuridico soggettiva della ricorrente, relativo ai provvedimenti impugnati;
- nonché, accertare e dichiarare il diritto, ovvero, l’interesse legittimo della ricorrente ad essere assegnata alla prima sede di servizio, nell’ordine della graduatoria e delle preferenze manifestate, come disponibili alla data di trasmissione delle preferenze stesse, ovvero, a venire lei consentito di esprimere una diversa opzione in ordine alle sedi di servizio disponibili al momento dell’assegnazione disposta nei confronti del vincitore antecedente ad ella in graduatoria (627^), che le permetta di essere assunta dall’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
La ricorrente ha partecipato al Concorso pubblico per esami a 104 posti, elevati a 236, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.), indetto con P.D.G. 18 ottobre 2022.
Il Bando di Concorso, per quanto qui d’interesse, prevedeva:
- Articolo 2 (Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza). “In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del d.Lgs. n. 66/2010, concernente il codice dell’ordinamento militare. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo articolo 11”;
- Articolo 9 (Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli). “A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria sono applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente. 5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della Legge 104/1992”.
Con Decreto del 31 gennaio 2024 del Direttore generale del personale del D.A.P., veniva approvata la graduatoria del concorso de quo, poi rettificata con decreto del 7 maggio 2024, ove la ricorrente si posizionava al n. 628.
Con avviso dell’1.02.2024 del Direttore Generale del Personale del D.A.P., pubblicato sul sito precitato, veniva comunicato “Il giorno 9 febbraio 2024, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si terrà una riunione in videoconferenza (che sarà registrata) nella quale si procederà alla assegnazione della sede di destinazione dei vincitori”.
Con nota del D.G.M.C., prot. m_dg.DGMC.15/03/2024.0019163.U, veniva avanzata richiesta di messa a disposizione della graduatoria degli idonei al concorso in esame.
Con nota prot. m_dg.DGMC.11/10/2024.0068474.U dell’Ufficio III della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile del D.G.M.C., gli idonei del citato concorso classificatisi dal n. 306 al n. 673 - tra i quali la ricorrente - venivano invitati, in virtù di scorrimento della graduatoria de qua ed ai fini dell’avviata procedura di assunzione, a trasmettere al D.G.M.C. entro il 17.10.2024, la documentazione attestante i requisiti utili all’esercizio del diritto di scelta prioritaria, ai sensi dell’art. 21 Legge n. 104/1992, tra le sedi di assegnazione disponibili.
Con nota prot. m_dg.DGMC.06/11/2024.0076323.U del D.G.M.C., veniva, inoltre, specificato che l’assegnazione sarebbe avvenuta secondo l’ordine di merito di ciascuno conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, avuto riguardo dei titoli di precedenza assoluta previsti dalla normativa vigente art. 21 Legge 104/1992.
La ricorrente trasmetteva tempestivamente la manifestazione di scelta delle proprie preferenze, indicando n. 10 sedi di assegnazione, tra quelle disponibili.
Con successiva nota, prot. m_dg.DGMC.21/11/2024.0080742.U del D.G.M.C., venivano comunicate agli idonei le assegnazioni delle sedi di servizio, ivi leggendosi disposte “nel rispetto dell’ordine di preferenze espresse dai candidati idonei e avuto riguardo dei titoli di precedenza assoluta”.
La ricorrente, tuttavia, non veniva assegnata ad alcuna sede, venendo riportato accanto al suo nominativo “Sedi richieste non più disponibili”.
Tale provvedimento, unitamente agli altri indicati in epigrafe, veniva impugnato dalla ricorrente con ricorso ritualmente notificato, per i seguenti motivi, previa sospensione cautelare:
1. Violazione e falsa applicazione del principio di assegnazione delle sedi di concorso secondo l'ordine di graduatoria - violazione del bando di concorso – violazione degli artt. 3, 24 e 97 della costituzione – omessa previsione dei criteri per la procedura di scorrimento della graduatoria e assunzione degli idonei “vincitori” - violazione degli artt. 1, 3 e 22 e ss. della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per violazione dei principi della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento della p.a.
2. Violazione e falsa applicazione del principio di assegnazione delle sedi di concorso secondo l'ordine di graduatoria - violazione degli artt. 3, 24 e 97 della costituzione - violazione del bando di concorso –– violazione e falsa applicazione dell’art. 21 legge n. 104/1992 - violazione degli artt. 1, 3 e 22 e ss. della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per violazione dei principi della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento della p.a.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione depositando documentazione e controdeducendo nel merito a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Con ordinanza nr. 4769/2025 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami.
Con ordinanza nr. 11210/2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito e ha disposto di acquisire dall’Amministrazione resistente tutta la documentazione in suo possesso, con particolare riferimento ai documenti prodotti dai partecipanti a sostegno del titolo di preferenza ex L. 104/1992 per la formazione della graduatoria.
Con ordinanza nr. 1106/2026 il Collegio ha rinnovato il medesimo ordine istruttorio.
In data 25/2/2026 l’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 3, c. 61, l. 350/2003 “ le amministrazioni pubbliche (…), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ”.
Nel caso in esame è stata depositata agli atti la nota del 15 marzo 2024 con cui il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ha chiesto al DAP la disponibilità alla cessione della graduatoria degli idonei del concorso in argomento e la successiva nota dell’8 ottobre 2024 con la quale è stato fornito il consenso e inviato al predetto Dipartimento l’elenco degli idonei disponibili, comprensivo dei relativi dati anagrafici e recapiti.
In caso di cessione delle graduatorie, l’Ente che beneficia della graduatoria ceduta deve scorrere la graduatoria in ordine progressivo, avendo riguardo alla posizione occupata dagli idonei, non potendo rivalutare l’ordine di collocazione dei candidati né le preferenze espresse per l’assegnazione delle sedi.
La disciplina della cessione in blocco delle graduatorie rende superflua l’individuazione di nuovi criteri di formazione delle stesse da parte dell’ente beneficiario, giacché a questo non è riconosciuta alcuna discrezionalità in merito alla formazione della graduatoria ricevuta, dovendo limitarsi a prendere atto dell’ordine progressivo dei candidati e degli eventuali titoli preferenziali in loro possesso ai fini dell’assegnazione delle sedi disponibili.
Tali considerazioni permettono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso giacché la dott.ssa MI, risultata collocata nella graduatoria del concorso pubblico di cui sopra alla posizione n. 628, non ha ottenuto alcuna delle sedi desiderate perché opzionate da altri candidati collocati in posizione in graduatoria più elevata ovvero da candidati che, se pure collocati in una posizione in graduatoria più bassa rispetto alla ricorrente, risultavano comunque in possesso di titoli di precedenza quali l’art. 21 della legge 104/92. In particolare, il posto previsto presso il CGM per la Campania, è stato assegnato alla dott.ssa LO ER SA, perché titolare di un diritto di priorità nella scelta, previsto e garantito dall’art. 21 della Legge 104/92.
Rispetto ai titoli preferenziali vantati dalla controinteressata ex art. 21 della legge 104/92, giova evidenziare come la documentazione depositata dalla difesa erariale sia sufficiente a dimostrare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Nella specie, tali documenti, unitamente alla nota del Direttore Generale del Personale del D.G.M.C. del 25.11.2024 prodotta in giudizio e non impugnata da parte ricorrente, attestano che la candidata LO ER SA - posizione n. 661- è stata legittimamente assegnata ad una delle sedi indicate dalla dott.ssa MI (CGM per la Campania) in ragione di un valido titolo di precedenza sulla scelta di cui all’ art. 21 della Legge 104/92.
Considerato, peraltro, che tale documentazione non è stata oggetto di alcuna specifica e tempestiva censura, al Collegio è preclusa ogni sindacato in merito alla correttezza e legittimità di valutazione di quanto depositato in atti.
Ciò permette di ritenere infondato altresì il secondo motivo di ricorso.
Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della controversia le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AV, Presidente
IR AR, Primo Referendario, Estensore
ES Baiocco, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IR AR | IC AV |
IL SEGRETARIO