TAR Roma, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 7180
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Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
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Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio assegnazione sedi secondo graduatoria e del bando

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Violazione principio assegnazione sedi secondo graduatoria e del bando

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Violazione principio assegnazione sedi secondo graduatoria e del bando

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Mancata previsione criteri scorrimento graduatoria e riassegnazione sedi

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, poiché in caso di cessione di graduatoria, l'ente beneficiario deve scorrere la graduatoria in ordine progressivo senza poter rivalutare l'ordine di collocazione o le preferenze espresse.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri per l'utilizzo della graduatoria ceduta

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, poiché in caso di cessione di graduatoria, l'ente beneficiario deve scorrere la graduatoria in ordine progressivo senza poter rivalutare l'ordine di collocazione o le preferenze espresse.

  • Rigettato
    Rigetto istanza di accesso e richiesta di assegnazione

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, poiché la ricorrente non ha ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima. La documentazione depositata dall'Amministrazione è ritenuta sufficiente a dimostrare la legittimità dell'operato.

  • Rigettato
    Mancata trasmissione dati e graduatoria

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, poiché la ricorrente non ha ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima. La documentazione depositata dall'Amministrazione è ritenuta sufficiente a dimostrare la legittimità dell'operato.

  • Rigettato
    Trasmissione parziale della documentazione richiesta

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, poiché la ricorrente non ha ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima. La documentazione depositata dall'Amministrazione è ritenuta sufficiente a dimostrare la legittimità dell'operato.

  • Rigettato
    Violazione principio assegnazione sedi secondo graduatoria e del bando

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Violazione principio assegnazione sedi secondo graduatoria e del bando

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia ottenuto una sede desiderata perché opzionata da candidati con posizione in graduatoria più elevata o da candidati con titoli di precedenza (es. L. 104/92). L'assegnazione della sede al CGM per la Campania alla dott.ssa LO ER SA, titolare di priorità ex art. 21 L. 104/92, è ritenuta legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 7180
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7180
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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