Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5539/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LELLA LOREDANA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv TOFFOLETTO FRANCO, e Controparte_2 CP_3
giusta procura in atti CP_4
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, affermava di avere prestato la propria attività lavorativa quale guardia particolare giurata per conto della società convenuta dal 29.10.2019 inquadrato nel livello IV del ccnl vigilanza priva a e servizi fiduciari.
Sosteneva che la voce AFAC - Euro 20,00 mensili per il livello IV ccnl di cui all'art 109 ccnl Vigilanza Privata, venisse ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto;
chiede che, accertato il
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta alla corresponsione di tale emolumento includendola sia nella retribuzione normale che negli istituti diretti e differiti.
Si costituiva in giudizio la che contestava in diritto la tesi Controparte_1 attorea e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare va ribadito che è ammissibile la domanda di condanna generica formulata dalla ricorrente. E difatti anche di recente la Corte di cassazione ha ribadito che: “Anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché il ricorso introduttivo sia stato limitato sin dall'inizio all'accertamento dell'an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare l'originaria domanda, senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all"an debeatur possa essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.” (cfr. Cass. n.23855/24).
Quanto al merito ritiene lo scrivente, anche ai sensi dell'art. 118 bis c.p.c., di aderire alla copiosa giurisprudenza di merito che si è pronunciata in senso favorevole alla tesi attorea (cfr.tra le tante Trb. Roma n.5792/22; 7427/23;
Corte d'Appello di Milano n. 436/20, Tribunale di Milano, n. 2238/2018;
n.879/23).
La questione giuridica attiene alla lamentata erroneità dell'inserimento della voce AFAC tra gli elementi variabili della retribuzione e il conseguente mancato computo della stessa nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti.
Va da subito rilevato che è lo stesso art. 109 a prevedere esplicitamente che gli importi delineati in via preventiva dalle parti sociali al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'eventualità, poi in concreto verificatasi, dell'eccessivo perdurarsi delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale, saranno erogati “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali” e
“saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
Ne deriva che è la stessa norma che istituisce la voce AFAC a definirne contestualmente e in maniera inequivoca la natura retributiva. Le somme in questione vengono erogate a titolo di acconti su futuri aumenti della retribuzione da cui poi resterebbero assorbite;
non si vede pertanto come non possano partecipare della medesima natura.
Ciò posto, l'incidenza di tale emolumento sulla “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL si evince chiaramente dalla lettura combinata degli articoli
106 e 142 CCNL del 2013. Come puntualizzato dalla giurisprudenza citata,
l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142. E difatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella
“retribuzione normale” di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme).
Di contro poi, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio
2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale 'una tantum' non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale 'una tantum' non sia da includersi nel 'salario unico' e nella 'retribuzione normale' (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106, pertanto, è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142” (cfr, in particolare, la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2238/18 e, nello stesso senso, Trib. Milano n. 178/19).
Da tanto discende che la copertura di cui all'art. 109 CCNL debba includersi nel
“salario unico nazionale” e, conseguentemente, nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL, della quale il “salario unico nazionale” è elemento costitutivo (cfr. Corte di appello di Milano n. 2067/19).
Né può invocarsi, al fine di sconfessare la tesi attorea, la pronuncia di legittimità invocata dalla resistente (Cass. Civ. n. 14356/14), in quanto la
Suprema Corte ha affrontato in tale pronuncia diversa questione rispetto a quella esaminata nella presente sede.
In particolare, escludendo che l'indennità di vacanza contrattuale si configurasse quale diritto quesito, la Corte ne ha affermato la natura provvisoria, senza tuttavia disconoscerne quella retributiva, che anzi è stata confermata.
La decisione della Suprema Corte n. 14356/2014, affronta un tema diverso, quello della possibilità, per l'indennità di vacanza contrattuale, di rappresentare un diritto quesito. La Corte chiarisce quindi la natura provvisoria dell'emolumento, per escludere che questo rappresenti un diritto quesito, ma ribadisce pure che si tratta di un elemento retributivo a tutti gli effetti, sia pure provvisoriamente erogato, nel senso che, come spiegato nella sentenza, in sede di rinnovo contrattuale le parti sociali possano definirne tempi e modalità di cessazione, nel momento in cui viene dettata la nuova disciplina del trattamento economico (cfr. Trib. Bergamo n. 304/20).
La tesi per cui le norme contrattuali che disciplinano compenso per straordinario, mensilità aggiuntive e TFR non conterrebbero alcun richiamo all'art. 109 CCNL, non coglie nel segno in quanto, proprio perché l' non è CP_5 qualcosa di “altro” rispetto alla normale retribuzione, non era doverosa alcuna espressa previsione con riferimento ai singoli istituti in oggetto.
In definitiva, si ritiene che la parte resistente dovesse includere la somma di cui all'art. 109 CCNL del 2013 negli elementi fissi della retribuzione.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la società convenuta fosse tenuta a includere la somma di cui all'art. 109 CCNL del 2013 negli elementi fissi della retribuzione e quindi computare la stessa ai fini del calcolo della retribuzione mensile e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AC , nei Pt_1 confronti Controparte_6 CP_1
, così provvede:
[...]
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'acconto sui futuri aumenti contrattuali
(c.d. AFAC) di cui all'art.109 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fi. attualmente in vigore, maturati dal 01/03/2016 sino a giugno 2021 e a veder ricompresa la voce c.d. nell'importo di cui allo stesso art. CP_5
109 applicato al rapporto di lavoro, tra gli elementi fissi della retribuzione e computata per il calcolo della paga base e degli istituti di retribuzione diretta e differita;
2. Condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somme maturate a tale titolo oltre interessi legali, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €1.000,00, per compensi, oltre accessori come per legge con distrazione.
Bari,20/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi