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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01766/2025REG.PROV.COLL.
N. 06307/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Armando Profili, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Palumbo n. 26,
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Ministro pro tempore , l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1352/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti.
FATTO
1. La -OMISSIS- (d’ora in avanti, “la Società”) esercita l’attività di raccolta e trasporto, sia per conto proprio che per conto di terzi, di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il sig. -OMISSIS- è socio accomandatario e direttore tecnico della Società. Nel 2020, peraltro, la Società ha ceduto il ramo d’azienda di autotrasporti di merci alla -OMISSIS-- (di cui è amministratore unico -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-) e risulta ora attiva prevalentemente nel settore del commercio al dettaglio di parti di autoveicoli derivati dalla demolizione e rottamazione di autoveicoli.
2. La Società ha impugnato presso il TAR Campania (Napoli) l’informativa antimafia interdittiva emessa ai suoi danni dalla Prefettura di Napoli il 19 maggio 2023. Ha inoltre impugnato la comunicazione dell’ANAC del 26 maggio 2023, che ha notificato alla Società l’inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici a seguito dell’interdittiva antimafia e l’ordinanza n. -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS- del 7 giugno 2023, che ha dichiarato la decadenza della Comunicazione (del 2001) di apertura dell’esercizio commerciale della Società.
3. I principali elementi alla base dell’informazione antimafia sono:
a ) i legami familiari del rappresentante legale della società, -OMISSIS-, con il clan -OMISSIS-, attivo nel quartiere -OMISSIS-di -OMISSIS-. In particolare: la moglie di -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, è figlia di -OMISSIS--OMISSIS-, considerato un elemento di vertice del clan e attualmente detenuto in regime di 41- bis . Anche i fratelli di -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, sono detenuti in quanto appartenenti al medesimo clan, mentre il fratello (consanguineo) -OMISSIS-annovera diversi precedenti penali e di polizia;
b ) la frequentazione con parenti della famiglia della moglie da parte di -OMISSIS-, trovato nell’abitazione del suocero, -OMISSIS--OMISSIS-, in occasione di un controllo del 13 agosto 2022;
c ) il fatto che -OMISSIS- sia stato controllato dalle forze dell’ordine in compagnia di soggetti, anche legati al medesimo clan -OMISSIS-, attinti da gravi precedenti di polizia.
Sono inoltre richiamati i precedenti di polizia di -OMISSIS-, che includono inosservanza dell’obbligo di istruzione, peculato, falsità in registri e falso ideologico, inosservanza dell’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 e dell’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
4. Con sentenza n. 1352/2024 il TAR ha rigettato il ricorso, evidenziando che la valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa deve basarsi sul criterio del “più probabile che non”, che gli elementi a sostegno dell’interdittiva antimafia possono anche non essere penalmente rilevanti, che i rapporti di parentela di -OMISSIS-, unitamente agli altri elementi messi in luce dal provvedimento prefettizio, rendono quanto mai attuale il rischio di permeabilità mafiosa a carico della Società.
La pronuncia ha anche sostenuto che la valutazione del giudice penale sull’insussistenza del rischio di permeabilità mafiosa, nell’ambito di un giudizio per la concessione del controllo giudiziario alla Società, non condiziona il giudizio amministrativo sull’interdittiva antimafia, vista l’autonomia dei due giudizi. Infine, il TAR ha ritenuto che la valutazione della Prefettura di non disporre misure amministrative di prevenzione collaborativa, bensì l’interdittiva antimafia, non fosse manifestamente illogica, dato che il complesso intreccio familiare ed economico con esponenti di spicco della criminalità camorristica, non avrebbe consentito di ritenere l’agevolazione mafiosa solo occasionale.
5. Contro la predetta sentenza, la Società ha proposto ricorso in appello.
In sintesi l’appellante denuncia che tanto l’interdittiva quanto la sentenza di primo grado avrebbero riconosciuto valore determinante a meri rapporti di parentela, che però in alcun modo darebbero luogo, nel caso di specie, a tentativi di condizionamento mafioso. Ciò si evincerebbe anche dal fatto che, nella compagine sociale, non risultano soggetti contigui alla criminalità.
Viene poi, in particolare, valorizzato il decreto n. 159/2023 della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli - al quale la stessa Società, dopo l’adozione dell’interdittiva, si era rivolta per ottenere il controllo giudiziario ex art. 34- bis d.lgs. n. 159 del 2011 - che ha escluso la sussistenza del condizionamento mafioso (decisione confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli – Sezione misure di prevenzione con decreto n. 80/2024). Anche i precedenti di polizia di -OMISSIS- non avrebbero mai portato a condanne penali.
A fronte della totale inconsistenza del quadro indiziario sarebbe, a maggior ragione, irragionevole la decisione della Prefettura di non limitarsi, quantomeno, ad applicare le misure di prevenzione alternative di cui all’art. 94- bis , d.lgs. n. 159 del 2011.
La caducazione dell’informazione antimafia renderebbe illegittimi anche i provvedimenti dell’ANAC e del Comune di -OMISSIS- impugnati in primo grado.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno – UTG Napoli, l’ANAC e il Comune di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Con memoria del 20 gennaio 2015 la Società ha insisto per l’accoglimento dell’appello, richiamando anche la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 184, che ha annullato l’informazione antimafia emessa il 19 maggio 2023 a carico della -OMISSIS--
8. All’udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
1.1. Come noto, in tema di misure interdittive, il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del “più probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso; non è richiesta la prova dell’attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile, secondo il principio del “più probabile che non”, il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell’attualità e concretezza del rischio (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 23 settembre 2024, n. 7729).
1.2. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 57 del 2020, richiamando la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ha affermato che « l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale ..., richiedano alla prefettura una attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa » (citazione di Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565, punto 12).
1.3. Questa Sezione, nella richiamata sentenza n. 184 del 2025, ha evidenziato come « i rapporti di parentela sono rilevanti quando, per numero e qualità, risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata, soprattutto in contesti territoriali ed economici notoriamente esposti al pericolo di inquinamento mafioso. […] Nello specifico […] per potersi desumere il “contagio” è necessario quindi che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di relazione siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i vari componenti della famiglia. In concreto, che vi sia una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli o delle relazioni commerciali. Qualora invece l’esame dei contatti familiari si riveli “normale”, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia ».
1.4. Nel caso in esame né il provvedimento prefettizio né la sentenza del TAR hanno fatto corretta applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche.
Con riferimento alla Società appellante, il pericolo di condizionamento è tratto soprattutto dai rapporti di affinità che legano il titolare con esponenti della camorra, mentre secondari appaiono i riferimenti ai precedenti di polizia, che non risultano esser sfociati in condanne penali, né (per quanto risulta dal provvedimento) essere indicativi di rapporti con la criminalità organizzata.
L’informativa impugnata, tuttavia, non dà conto di elementi sintomatici che facciano presumere che i rapporti familiari di -OMISSIS- si traducano in tentativi di condizionamento delle scelte imprenditoriali di quest’ultimo e, quindi, della Società appellante.
1.5. I fatti che dovrebbero corroborare l’esito negativo dell’interdittiva appaiono, infatti, di assai dubbia consistenza.
La circostanza per cui -OMISSIS-, durante un controllo dei Carabinieri del 2022, è stato trovato nell’abitazione del suocero non appare di per sé dirimente, anche perché, da quanto si legge nel provvedimento impugnato, non è neppure chiaro se lo stesso -OMISSIS--OMISSIS- fosse in casa o non fosse, piuttosto, già in carcere.
Gli altri controlli delle forze dell’ordine che hanno visto -OMISSIS- in compagnia di soggetti attinti da gravi precedenti di polizia risalgono uno al 2007 e l’altro al 2002 e neppure ad essi può ascriversi una valenza determinante ai fini dell’adozione dell’informativa.
1.6. Del resto, se è vero che il procedimento dinnanzi al giudice delle misure di prevenzione risulta del tutto autonomo da quello relativo all’impugnazione dell’interdittiva, appare comunque degno di considerazione il fatto che il Tribunale di Napoli abbia accertato l’« assenza di elementi da cui desumere l’esistenza di una influenza criminale e del correlativo rischio di inquinamento mafioso pur affermato […] nella distinta sede amministrativa ».
1.7. Emerge dunque una carente motivazione del provvedimento interdittivo ed anche della sentenza impugnata, da cui non è possibile comprendere le ragioni che portino a ritenere gli indicati elementi come sintomatici di un tentativo di infiltrazione mafiosa o, al limite, anche di una situazione di agevolazione occasionale ai fini dell’applicazione dell’art. 94- bis del d.lgs. n. 159 del 2011.
1.8. L’appello deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, l’interdittiva antimafia deve essere annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare.
1.9. L’annullamento del provvedimento prefettizio impone anche quello degli altri provvedimenti impugnati, che, rispetto al primo, rappresentano atti vincolati.
2. La particolarità della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi indicati in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e le persone giuridiche menzionate. Per garantire comunque l’intelligibilità della sentenza si sostituisca:
- al nome “-OMISSIS-” la lettera “A”;
- al nome “-OMISSIS--OMISSIS-” la lettera “B”;
- al nome “-OMISSIS--OMISSIS-” la lettera “C”;
- alla denominazione sociale “-OMISSIS--” la parola “-OMISSIS-”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.