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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/08/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1199/2022 promossa da
e stradale (P.Iva: ), in persona del suo titolare pro Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Emanuele Carlo
Mazzocchi (PEC: e dall'Avv. Enrico Maria Bella (PEC: Email_1
, presso cui è elettivamente domiciliata, in Torino, Email_2
C.so San Maurizio n. 5
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. TR CodiceFiscale_1
Piercarlo Carnelli (PEC: , presso il quale è elettivamente Email_3
domiciliato, in Aosta Via Losanna n. 17
APPELLATO
E nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso, anche TR CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dall'Avv. Adriano Consol (PEC e dall'Avv. Email_4
1 Cristina Carlotti (PEC , elettivamente domiciliato ai fini del Email_5
presente giudizio presso lo Studio dell'avv. Silvano Rissio del Foro di Torino
(PEC: , in Torino, via Susa 42 Email_6
APPELLATO
(terzo chiamato in primo grado da ) TR
E
(P.IVA , in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_2
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Massini (PEC: Controparte_4
, presso cui è elettivamente domiciliata, in Firenze, Email_7
Lungarno A. Vespucci n. 8
APPELLATA
(terza chiamata in primo grado dal geom. CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 199/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data 10/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte LA:
Visto
Il provvedimento del Giudice dott.ssa Cecilia Marino del 11/12/2024 nella causa in epigrafe
Reitera l' istanza
affinché il compenso al CTU non venga liquidato, ovvero venga opportunamente ridotto e che venga dato ingresso a nomina di altro CTU con revoca dell'incarico a quello attuale per i motivi già esposti nella memoria di opposizione in atti e contestualmente
Richiama le conclusioni
già precisate in atto di citazione nell'appello che così si riepilogano e aggiornano:
“Voglia la CO d'Appello Illustrissima di Torino,
B) In via istruttoria:
2 • Previa la nomina di nuovo c.t.u. che verifichi la sanabilità delle opere realizzate dall'impresa edile e stradale , con conseguente quantificazione dei costi necessari Parte_2
a tale fine ed individuazione delle eventuali opere necessarie ai fini della sanatoria e/o della variante tardiva;
• Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte dall'impresa edile e stradale Pt_2
, in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, di primo grado, con i testi ivi
[...]
indicati, che per comodità si ritrascrivono di seguito:
• L'impresa come sopra rappresentata e difesa, insta per l'ammissione di Parte_2 prove per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova:
•
1. Vero è che l'impresa aveva redatto il proprio preventivo sulla scorta Parte_2 del computo metrico fornito dal Geom. (si rammostra al teste il doc. 1 per la verifica) CP_2
•
2. Vero è che dopo la stipulazione del contratto, ma prima dell'inizio lavori il Geom. consegnò all'impresa copia del progetto architettonico depositato in TR Pt_2
Comune (doc. 8, Tavola 1 del 31 maggio 2018, agg. il 10 agosto 2018);
•
3. Vero è che subito dopo l'inizio dei lavori di scavo l'impresa ricevette Parte_2 dall'ing. la tavola del progetto strutturale che l'impresa utilizzò Persona_1 Parte_2 per la costruzione del fabbricato (doc. 9, Tavola S2 – schema armature travi e pilastri - che si rammostra al teste);
•
4. Vero è che dopo aver realizzato le fondazioni, ma ancora prima di realizzare i pilastri, si presentò in cantiere il Direttore dei Lavori con il committente Parte_3
Quest'ultimo rappresentò l'esigenza che taluni pilastri fossero realizzati TR rotondi anziché quadrati così da permettere una più agevole manovra dei mezzi. Si trattava in particolare dei pilastri P1, P2 e P3 della tavola S1 (doc 10 Tavola S1- progetto strutturale - che si rammostra al teste);
•
5. Vero è che successivamente il Geom. consegnò all'impresa i CP_2 Pt_2 particolari costruttivi strutturali, che si rammostrano al teste (doc.11 tavola con particolari costruttivi) in cui vengono evidenziati i pilatri di sostegno rotondi;
•
6. Vero è che il committente ed il Geom. durante un incontro tenutosi in cantiere, CP_2 chiesero che i travi e i travetti di sostegno del tetto fossero realizzare in legno lamellare come previsto nel contratto alla voce 8/8 del preventivo lavori che si rammostra al teste (doc.1 – contratto d'appalto).
•
7. Vero è che l'impresa ancor prima di ordinare le travi e i travetti di sostegno Pt_2 del tetto, rappresentò che le dimensioni richieste dal progettista “travetti 14 x 18, travi 20 x 34 e 30 x 34” erano diverse da quelle standard e dunque richiedevano lunghi tempi di fornitura;
ove invece si fosse optato per dimensioni standard, la consegna sarebbe stata più rapida;
•
8. Vero è che il Direttore Lavori ridimensionò il tetto in rapporto alle diverse misure del legno lamellare pronte per la fornitura e prospettò a committente ed appaltatrice la possibilità di ordinare travi con dimensioni standard;
3 •
9. Vero è che il committente ed il direttore optarono per la scelta di travi lamellari di dimensioni standard maggiori rispetto a quelle progettate e l'impresa aderì; in luogo delle travi 20 x 34 fornì travi 22 x 32 ed in luogo delle travi 30 x 34 fornì travi 24 x 36 (si produce doc. 12 - fattura del 181127 di;
Parte_4
• 10. Vero è che la decisione di cui sopra, di consentire l'ordinativo di travi standard avvenne nella prima settimana di dicembre e la consegna avvenne l'11 dicembre 2018, come da fattura che si rammostra al teste, citato doc. 12 in cui è fatto riferimento al documento di trasporto n° 1450 del 11 dicembre 2018);
• 11. Vero è che i lavori di lattoneria per la realizzazione delle grondaie, delle discese e dei faldali lungo il tetto, sono state realizzate dall'impresa DO ND di Verres;
• 12. Vero è che prima di realizzare la struttura, il sig. in occasione di un incontro Pt_2 in cantiere, informò Direttore Lavori e committente che la realizzazione secondo progetto avrebbe comportato l'installazione della porta del garage leggermente fuori quadro rispetto alla travatura. Tuttavia il committente dichiarò di non voler apportare alcuna modifica al progetto strutturale posto che il fuori quadro sarebbe stato di pochi centimetri e avrebbe potuto essere ovviato sol con un piccolo arretramento del portone su solo un lato;
• 13. Vero è che successivamente alla realizzazione dei pilastri, in occasione di un incontro in cantiere, il Sig. si accorse che la realizzazione del tetto secondo progetto, CP_1 in prossimità dell'ascensore della casa, avrebbe comportato un ribassamento del trave di appoggio che avrebbe reso scarsamente utilizzabile la sottostante superficie del garage. Egli chiese al Direttore Lavori e all'impresa di apportare una modifica di modo che, anche in quel punto il tetto permettesse una luce interna più alta;
• 14. Vero è che il Geom. in occasione di un successivo incontro in cantiere, diede CP_2 ordine all'impresa di apportare le modifiche richieste dal committente;
Pt_2
• 15. Vero è che le modifiche richieste dal committente e dal direttore lavori alla porzione di tetto in prossimità dell'ascensore, corrispondono allo stato attuale del tetto in quel punto;
• 16. Vero è che alla data del 31 dicembre 2018 tutti i lavori appaltati alla ditta Pt_2 erano stati eseguiti, restando da eseguire ancora l'asfaltatura della rampa di accesso ai garages e il livellamento del terreno del piazzale antistante;
• 17. Vero è che il livellamento del terreno fu eseguito successivamente al 31/12/2018, ma prima del 18 gennaio 2019, dopo che il lattoniere ultimò le opere di sua spettanza, la cui assenza impediva il livellamento del terreno;
• 18. Vero è che la ditta nel cronoprogramma lavori concordato con la direzione Pt_2 lavori e committente, quale ultimo lavoro, vi era l'asfaltatura della rampa di accesso;
• 19. Vero è che tale scelta fu concordata in occasione di più incontri in cantiere tra ditta appaltatrice, committente e direzione lavori e fu motivata dal fatto che in tal modo la rampa non sarebbe stata rovinata in conseguenza dell'effettuazione dei lavori edili;
• 20. Vero è che in conseguenza dei ritardi nella realizzazione del tetto, allorquando fu il momento di asfaltare la rampa, ciò più non risultò possibile a causa delle rigide temperature invernali;
4 • 21. Vero è che il Sig. ogni giorno, prima di recarsi al lavoro, oppure TR al pomeriggio, si presentava in cantiere e guardava lo stato di avanzamento dei lavori, scattando quotidianamente le fotografie delle lavorazioni in corso di esecuzione;
Si indicano a testi:
− , residente in [...]. ME (Ao), frazione Tilly;
Testimone_1
− residente in [...]. VI (Ao), frazione Cargnod;
Testimone_2
− residente in [...]. MA (Ao), strada Nazionale per Carema;
Controparte_5
− DO ND titolare dell'omonima ditta con sede in Verres (Ao) località Torille.
C) Nel merito:
• in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti,
• accogliere le conclusioni tolte in comparsa di costituzione di primo grado con contestuale domanda riconvenzionale, che si riportano di seguito:
In via preliminare:
- Dato atto che l'opposizione di controparte non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e dato atto che il credito azionato trova documentale riscontro contabile nel 1°
e 2° sal redatto dalla direzione lavori, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 648 cpc;
Nel merito:
- dichiarare la nullità della citazione avversaria per genericità delle richieste risarcitorie, meglio descritte in premessa;
- Previa nomina di CTU tecnica per la quantificazione dei lavori svolti, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine e nel merito
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare controparte al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa in favore dell'impresa per i lavori per cui è Parte_2
causa;
- respingere le domande ed eccezioni avversarie o in subordine ridurle in rapporto alle risultanze di causa.
In via riconvenzionale:
5 - condannare controparte al pagamento del corrispettivo per la realizzazione dei muretti controterra descritti in premessa, nell'importo di € 400,00 ovvero in quell'importo di giustizia che verrà accertato in corso di causa.
Con interessi del D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria.
• con favore di spese di primo e secondo grado.
Per la parte appellata TR
L'appello è infondato e merita reiezione, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Aosta n. 199/2022: per il che si formula ogni più viva istanza.
Per la parte appellata TR
Piaccia all'Ill.ma CO D'Appello di Torino, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione, e riservato il diritto di appello incidentale ex art. 343 comma 2 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:
1) dichiarare inammissibile il terzo motivo di impugnazione proposto dall'LA
[...]
, in persona dell'omonimo titolare per le ragioni esposte nella Parte_5
narrativa in diritto.
NEL MERITO:
2) in via principale, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, dato atto che
“l'impresa convenuta in opposizione non ha formulato alcuna domanda di rivalsa pro quota in relazione alla responsabilità professionale ipotizzata dal , dichiara che “Risulta CP_1 dunque ultronea ogni altra valutazione in ordine all'accertamento di profili di responsabilità professionale del e, comunque, previo rigetto poiché infondato del terzo motivo Pt_3 CP_2
di impugnazione proposto dall'LA , mandare Parte_5 Parte_2
assolto il geom. da ogni e qualsivoglia domanda proposta da chicchessia nei TR
suoi confronti;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversario appello a cui consegua l'esame e l'estensione in favore dell'LA della
6 domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'opponente sig. nei confronti del CP_1 geom. limitare la pretesa avversaria all'ambito del danno quale conseguenza TR
diretta e immediata della responsabilità accertata in capo al geom. e, di TR conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la società in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale civilmente obbligata, giusta polizza assicurativa citata in atti, a manlevare e tenere indenne il geom. a termini e nei TR limiti di polizza, dalle conseguenze pregiudizievoli che possano derivargli all'esito del presente procedimento, in ragione del pur denegato accoglimento totale o parziale delle avverse pretese.
IN OGNI CASO:
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta CO ritenga di dover esaminare la sussistenza o meno di profili di responsabilità del geom. si TR
insiste come in memorie ex art. 183 vi° comma no. 2 e 3 tempestivamente e ritualmente depositate in prime cure;
in particolare, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, si insiste nella ammissione della prova per testi che di seguito si riporta:
-prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”
1) nell'autunno dell'anno 2017 il signor incaricava il geom. TR TR
di redigere la progettazione architettonica per la realizzazione di una autorimessa fuori terra in
TI (AO), via Menabreaz, e di curare la direzione dei lavori architettonici;
2) sulla base del progetto architettonico redatto dal geom. su mandato del signor TR
, il Comune TI (AO) rilasciava il permesso di costruire n. 14/2018 per TR
la realizzazione di una autorimessa fuori terra in via Menabreaz;
3) nel corso dei lavori per la realizzazione dell'autorimessa fuori terra in TI (AO), via
Menabreaz, commissionata dal signor , nel periodo tra novembre 2018 e TR gennaio 2019, quest'ultimo era frequentemente in cantiere, presenziando alle attività dell'impresa e del direttore lavori architettonici;
TR
4) nel corso dei lavori per la realizzazione dell'autorimessa fuori terra in TI (AO), via
Menabreaz, commissionata dal signor , nel periodo tra novembre 2018 e TR
gennaio 2019, il geom. era costantemente presente in cantiere nell'esercizio del suo CP_2
ruolo di direttore dei lavori;
7 5) l'eliminazione della conversa del tetto dell'autorimessa verso l'ascensore dello stabile attiguo è stata una scelta operata d'intesa tra il geom. l'impresario e il signor CP_2 Pt_2
in sede di cantiere;
TR
6) il signor e i suoi familiari utilizzano quotidianamente l'autorimessa fuori TR
terra realizzata in TI (AO), via Menabreaz, per il ricovero dei loro veicoli.
Interrogatorio del signor su tutti i capitoli e si indicano quali testi i signori: TR
, residente in [...]–ME (AO) –sui capitoli 3), 4), 5); Testimone_1
residente in [...] -sul capitolo 6); Testimone_3
da intendersi anche quali testi chiamati a deporre a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati dalle altre parti in causa.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da controparte per le eccezioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., che si richiama.
Per la parte appellata Parte_6
Nel merito:
in tesi: reiezione dell'appello principale proposto dall' e stradale e Parte_1 Parte_2
conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta n. 199/2022,
in ipotesi: se accolto l'appello principale proposto dall'Impresa edile e stradale , Parte_2 dichiarare comunque non dovuta l'indennità dall'assicuratore al Geom. Controparte_6
TR
in ulteriore ipotesi: se accolto l'appello principale proposto dall'Impresa edile e stradale
con condanna del Geom. al pagamento di una somma di denaro Parte_2 TR
in favore della stessa, se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa prestata da in favore del Geom. dichiarare dovuta l'indennità nella Controparte_6 TR
somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione (scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00, quota di responsabilità dell'assicurato, etc.),
in ogni caso: con vittoria delle spese legali del giudizio di appello.
8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.10.2018 sottoscriveva con l' contratto TR Controparte_7
d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'autorimessa fuori terra, della superficie di ca. 200 mq., pertinenziale ad un attiguo fabbricato, sempre di sua proprietà.
A lavori avanzati, ma non ultimati, il Sig. , in un incontro informale tenutosi il 14 CP_1
gennaio 2019, evidenziava ad impresa e direttore lavori quanto gli apparisse non adeguatamente eseguito in ordine al tetto, alla lattoniera, al portone di ingresso carraio, al muro perimetrale, con ulteriori danni da infiltrazioni, nonchè ad un balcone del fabbricato adiacente, oltre alla mancata conclusione dei lavori.
Tenutasi una serie di interlocuzioni e sopralluoghi fra la parti, anche a mezzo dei rispettivi legali, preso atto dell'impossibilità di collaudare l'opera, con ricorso 3 maggio 2019 l' Pt_5
chiedeva l'ingiunzione del pagamento immediato a suo favore, da parte del Sig.
[...]
, della somma di € 26.510,00, disposta in data 16 maggio 2019 dal Tribunale di Aosta CP_1
con decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 184/2019 (R.G. 561/2019). Tale somma era portata dalla ft n. 4/2019, mentre risultava già onorata la ft n. 14/2018 dell'importo di € 18.000,00 oltre iva al 10%.
Promosso giudizio di opposizione, il committente chiamava in causa il Direttore Lavori, geom.
affinché venisse condannato a manlevare l'opponente da ogni debenza, nonché TR
da ogni responsabilità, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto degli inadempimenti dell'impresa e del Quest'ultimo veniva Pt_2 CP_8
altresì autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, onde rendere operativa, se del caso, la relativa polizza.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rigettate le istanze istruttorie delle parti, veniva disposta ed espletata CTU tecnica, all'esito della quale il GI tratteneva la causa a decisione.
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 10.06.2022, revocava il decreto Ingiuntivo opposto e condannava il Sig. a corrispondere all' la sola residua somma di euro CP_1 Parte_5
2.105,27 oltre interessi di mora, nonché a versare in favore del terzo chiamato geom. CP_2
la somma di euro 2.522,34 oltre interessi, compensando le spese e ponendo a carico
[...]
solidale delle parti (con ripartizione paritaria nei rapporti interni tra le stesse) le somme liquidate in corso di causa in favore del CTU.
9 Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello l'Impresa con cui, previa Parte_2
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 648 cpc, previo rinnovo della CTU e reiterazione delle istanze istruttorie, dichiarata la nullità della citazione avversaria per genericità delle richieste risarcitorie, chiedeva la condanna di controparte al pagamento di quanto fosse risultato alla medesima dovuto in corso di causa, nonché, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento del corrispettivo per la realizzazione dei muretti controterra pari ad € 400,00 o ad altro diverso importo ritenuto di giustizia.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, Controparte_9
e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Il D.L. Geom. chiedeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità CP_2
relativamente al terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto la valutazione di profili di responsabilità in capo al direttore dei lavori, nel merito il rigetto del medesimo motivo e la conferma della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto ultroneo l'esame di eventuali inadempimenti da parte della Direzione lavori, stante, altresì, la mancata domanda di rivalsa svolta nei propri confronti da parte dell'impresa e, in ogni caso, nella denegata ipotesi di valutazione e determinazione di una propria forma di responsabilità, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne da ogni richiesta risarcitoria da parte della propria compagnia assicurativa.
La si costituiva concludendo a sua volta per il rigetto dell'appello e la Controparte_6
conferma della sentenza impugnata, ovvero, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande svolte nei confronti del proprio assicurato per la declaratoria di inoperatività CP_2
della polizza in questione, ovvero ancora, se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa, per la determinazione di un'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione.
All'udienza dell'11.05.2023 tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
Con successiva ordinanza il Collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di affidare due ulteriori quesiti al CTU di primo grado, chiamato a precisare le sue conclusioni alla luce della sanabilità dell'opera, affermata in primo grado e non oggetto di appello.
10 Seguivano diversi incontri tra le parti, i loro CTP e il CTU anche per la verifica di una soluzione conciliativa della vertenza che ad un certo punto sembrava possibile.
Sfumate le possibilità conciliative, il CTU depositava il supplemento di relazione con la quale, pur stante la sanabilità dell'opera, affermava la necessità di una completa demolizione e ricostruzione della copertura del fabbricato, quantificandone i costi.
Nonostante la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla parte LA, con contestuale opposizione alla liquidazione degli onorari del CTU nominato, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.02.25 tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha in primo luogo ribadito il rigetto, disposto con ordinanza del
21.10.2021, di riconvocazione e/o di rinnovazione della CTU, le cui spettanze sono state poste provvisoriamente a carico solidale delle parti.
Respinta altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal terzo chiamato cui si era associata la compagnia assicurativa del medesimo, il giudice di prime cure, CP_2
pur ritenendo le modifiche e le varianti apposte alle opere in esame realizzate con il consenso della committenza, ha tuttavia ritenuto di dover ridurre le pretese economiche dell'impresa alla luce delle difformità strutturali riscontrate, così da condurre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Affermata la possibilità in astratto, a differenza di quanto al riguardo asserito dal CTU, della sanatoria dell'opera, in virtù della cosiddetta “doppia conformità” alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, ivi compresa la normativa antisismica, il Tribunale ha quindi aderito alla necessità, evidenziata dall'impresa, di indicare le opere sufficienti a conseguire la prospettata sanatoria, senza necessità di demolizione, ed ha provveduto a quantificare le medesime, decurtando della metà l'ammontare dei costi di demolizione e di realizzazione delle opere strutturali individuati dal CTU ai fini della stima del pregiudizio subito e subendo dalla committenza. Pertanto, la quantificazione relativa al pregiudizio subito ed a quello subendo, pari complessivamente ad € 43.705,32 è stata ridotta della metà e determinata in € 21.852,66.
11 Tale somma è stata a sua volta sottratta all'importo dei lavori svolti dall'impresa pari ad euro
41.366,54, in ragione degli inadempimenti dell'impresa costruttrice, ottenendo così l'importo di euro 19.513,88. Ai fini della quantificazione della somma residua ancora dovuta per le opere eseguite dall'impresa ed oggetto della pretesa fatta valere in sede monitoria, è stata, quindi, operata l'ulteriore decurtazione per l'importo di euro 18.000,00 (già corrisposto, con la maggiorazione per l'i.v.a. al 10%, a seguito dell'emissione della fattura n. 14/2018), con la conseguenza che è residuata la somma di euro 1.513,88 (cioè euro 19.513,88 –euro 18.000,00) oltre i.v.a..
A tale somma è stato, altresì, aggiunto l'importo di euro 400,00, oggetto della domanda riconvenzionale dell'impresa e ad essa spettante quale corrispettivo, non contestato dall'opponente, per la realizzazione dei muretti controterra.
L'importo totale complessivamente dovuto dall'opponente alla parte convenuta in opposizione
è stato in definitiva determinato in euro 1.913,88 (cioè euro 1.513,88 + euro 400,00) oltre i.v.a. al 10% (euro 191,39), per un totale di euro 2.105,27.
Rilevata l'assenza di analitici elementi oggettivamente idonei a riconoscere una specifica responsabilità dell'impresa per l'invocato danno da ritardo ex art. 1183 c.c., il giudice di primo grado ha concluso che la suddetta somma rappresentasse il “giusto corrispettivo” di spettanza della medesima, idoneo a sua volta ad assorbire i danni ulteriori oggetto di domanda riconvenzionale dell'opponente.
L'assenza di una pronuncia di condanna a carico del geom. ha precluso ogni valutazione CP_2 sulle questioni correlate al rapporto tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa chiamata in causa.
Stante la reciproca soccombenza, è stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre le somme liquidate in corso di causa in favore del c.t.u. per l'attività peritale svolta sono state definitivamente poste a carico solidale delle parti.
2) I motivi di appello proposti da Impresa edile e stradale Parte_2
Alla luce delle suddette statuizioni, l'LA ha sollevato una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, affinché, previo rinnovo della CTU ed eventuale accoglimento delle istanze istruttorie reiterate, il committente e/o il direttore CP_1
dei lavori venissero dichiarati tenuti e conseguentemente condannati al pagamento di quanto risultasse dovuto in corso di causa, nonché, in via riconvenzionale, al pagamento del corrispettivo per la realizzazione dei muretti controterra, pari ad € 400,00 o ad altra somma ritenuta di giustizia.
12 Primo motivo
Con un primo motivo di impugnazione l'LA lamenta che il giudice di primo grado abbia ritenuto la domanda principale dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo meritevole di accoglimento, in quanto né parte convenuta in opposizione né il terzo chiamato in causa avrebbero specificamente contestato la presenza di vizi strutturali idonei a diminuire il valore dell'opera. L'impresa invece, sin dall'atto introduttivo, avrebbe non solo contestato la fondatezza delle doglianze avanzate dal Sig. ma avrebbe altresì allegato TR documenti idonei a dimostrare l'infondatezza dell'avversaria pretesa, in particolare mediante la relazione predisposta dal perito di parte Ing. , dall'esame della quale non Persona_2
risulterebbe la presenza di vizi strutturali.
Secondo motivo
In secondo luogo la sentenza viene censurata nella parte in cui, pur riconoscendo l'errore in cui sarebbe incorso il CTU nel negare la sanabilità delle difformità strutturali e nell'affermare la conseguente necessità di demolizione dell'intera opera, anziché accogliere l'istanza di riconvocazione del c.t.u. a chiarimenti formulata dall'impresa edile e stradale , Parte_2
avrebbe, invece, ritenuto di procedere ad una riduzione del corrispettivo alla medesima spettante, apportando in compensazione una deduzione per vizi e danni svincolata da qualsivoglia dato tecnico.
Osserva in particolare l'LA che, dovendo le modifiche ritenersi da lui stesso approvate, nonché idonee sotto il profilo strutturale, esse avrebbero potuto dare corso alla sanatoria;
posto che l'opera sarebbe stata inoltre terminata nei tempi contrattuali, residuando il solo collaudo formale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pervenire a una pronuncia di reiezione di tutte le domande avversarie sia in punto vizi e difetti siccome non provati, sia in punto risarcimento del danno per ritardo nell'utilizzabilità della struttura, stante l'insussistenza del ritardo o comunque l'assenza di ritardo addebitabile all'impresa.
Anche la valutazione equitativa risulterebbe di per sé errata, in quanto sarebbe stato doveroso ed opportuno fare riferimento ai prezzi di mercato di pubblico dominio, quali il prezziario regionale per le opere pubbliche, per poi giungere ad una quantificazione a metro quadro sulla cui base fondare una quantificazione equa.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì criticata per non avere preso in debita considerazione i profili di responsabilità in capo al Direttore dei lavori Geom. il quale sarebbe stato in CP_2
ogni caso tenuto ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici al fine di scongiurare la
13 presenza di difetti costruttivi nel corso, così come all'esito, dell'esecuzione dell'opera. Il
Tribunale di Aosta avrebbe pertanto superficialmente aderito, in tal caso, agli assunti del CTU, il quale ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori architettonico, argomentando l'esclusiva responsabilità del DL delle opere strutturali (non presente in causa): nel caso di specie, non essendovi stato da parte del committente un esonero a favore del DL, sussisterebbe una presunzione di corresponsabilità del medesimo in solido con eventuali altri professionisti, stante la sua generale funzione di controllo sull'intero cantiere e sulla corrispondenza delle attività edificatorie sia ai vari progetti, che alle regole dell'arte.
L'omesso esame di tale aspetto avrebbe invece comportato l'attribuzione della responsabilità per i lamentati vizi e difetti integralmente in capo all'odierno LA.
Quarto motivo
Il Tribunale di Aosta sarebbe, inoltre, incorso in affermazioni contraddittorie, laddove ha respinto la condanna dell'impresa per ritardi contrattuali, ma ha per contro accolto la quantificazione del CTU relativa al pregiudizio subito e subendo (euro 60 al mese per ciascuna delle 6 autorimesse, per un totale – rapportato all'attualità considerando 42 mensilità a decorrere dalla data del 31.12.2018 prevista per l'ultimazione dei lavori – di euro 15.120,00). Rilevata invece l'assenza di analitici elementi oggettivamente idonei a riconoscere una specifica responsabilità dell'impresa per l'invocato danno da ritardo ex art. 1183 c.c., emergerebbe con evidenza, nella prospettiva dell'LA, l'erroneità e contraddittorietà fra le due statuizioni.
Quinto motivo
La sentenza del Tribunale viene infine censurata per avere rigettato tutte le istanze istruttorie dedotte dall'odierna LA, sul presupposto che le stesse implicassero valutazioni di carattere soggettivo e/o tecnico e/o documentale, quando, invece, deducevano fatti da cui trarre il proprio convincimento circa l'ordine impartito dal committente di apportare – in fase esecutiva – le variazioni progettuali di poi attuate col consenso di esso committente e su istruzioni del direttore dei lavori.
I capi di prova vengono pertanto ricapitolati e riproposti in tale Sede.
3) La difesa di TR
L'appellato , committente e opponente in primo grado, contesta integralmente TR
l'appello dell'Impresa ritenendolo palesemente infondato. Pt_2
In relazione, in particolare, all'asserita contestazione in primo grado, da parte della convenuta e odierna LA, dei vizi strutturali, il committente osserva che le contestazioni sollevate dalla stessa non avrebbero mai specificamente riguardato tali difetti strutturali, bensì altre
14 tematiche, quali i materiali impiegati o le dimensioni delle sezioni. In ordine alla quantificazione operata dal giudice di primo grado, afferma l'impossibilità di attuare, CP_1
nella fattispecie, una sanatoria in concreto di carattere meramente strutturale, tale per cui correttamente il giudice avrebbe premesso una astratta possibilità di tale soluzione “al fine di poter chiudere la questione in via equitativa”: i parametri o criteri presi a riferimento dal
Tribunale per la quantificazione sono stati ricavati dalla CTU, le cui conclusioni il Giudice di prime cure avrebbe legittimamente considerato esaustive e persuasive, anche in punto “danni da ritardo”.
Riguardo alla posizione del D.L. Edifizi, il committente ne rileva la responsabilità solidale con l'impresa, avendo egli, in ogni caso, a prescindere dal ruolo svolto dall'ingegnere strutturista, il compito di verificare la corretta esecuzione dei lavori e di riferire alla committenza.
contesta, infine, a sua volta, l'assunto giudicante relativo alla propria contezza e CP_1
approvazione delle opere eseguite e delle varianti alle stesse apportate, ribadendo la propria incompetenza tecnica e osservando che “nemmeno uno squilibrato chiederebbe di sabotare
l'edificazione di un immobile a sé destinato”; lo stesso precisa, quindi, di non avere proposto al riguardo appello incidentale solo a fini definitori del contendere.
4) La difesa di TR
L'appellato afferma la propria estraneità alla direzione lavori delle opere strutturali e CP_2
l'essere, di conseguenza, immune da ogni responsabilità, come dimostrato dall'assenza di ogni domanda rivolta dall'impresa nei propri confronti.
Il terzo motivo di impugnazione, in particolare, sarebbe infondato e comunque inammissibile posto che la sentenza del Tribunale di Aosta n.199/2022 non è stata impugnata nella parte in cui dichiara che “L'assorbimento dei danni oggetto della domanda riconvenzionale dell'opponente nella determinazione del “giusto corrispettivo” di spettanza dell'impresa, rende evidente l'insussistenza di un autonomo interesse giuridicamente rilevante dell'opponente a conseguire un ulteriore risarcimento per le medesime causali nei confronti del terzo chiamato geom. ”. Parimenti andrebbero rigettati il quarto e quinto TR0
motivo di impugnazione, non essendo stato provato il danno e risultando i capi di prova dedotti del tutto generici.
Il D.L. in ogni caso insiste, in subordine, per essere manlevato e tenuto indenne da eventuali denegati profili di responsabilità dalla propria assicurazione CP_11
5) La difesa di Controparte_6
L'appellata ribadisce, infine, l'estraneità e ultroneità della posizione del proprio CP_6
15 assicurato in qualità di D.L. architettonico e non strutturale, la quale precluderebbe, come sentenziato in primo grado, ogni valutazione sulle questioni correlate al rapporto tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa.
Nella contestata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, rileva ed eccepisce CP_6
in ogni caso che, nella fattispecie in esame, non sarebbe dovuta l'indennità dall'assicuratore al
Geom. in quanto il tipo di problematiche lamentate esulerebbero dalle TR
previsioni del contratto assicurativo.
In ulteriore subordine si richiede di contenere l'entità del risarcimento dovuto dalla compagnia nei massimali di polizza e decurtato l'importo della franchigia e dello scoperto.
6) I motivi della decisione
Occorre premettere che solo l'impresa ha proposto appello, né né Parte_2 CP_1 CP_2
pur costituendosi in secondo grado, hanno proposto appello incidentale.
Occorre anche ulteriormente premettere che nel giudizio di primo grado l'impresa ha agito in via monitoria per il pagamento della seconda fattura emessa in relazione ai lavori commissionati, pari a euro 24.100 + Iva al 10%, e, instaurato il giudizio di opposizione, ha richiesto in via riconvenzionale il pagamento dei residui lavori eseguiti e non contabilizzati, pari a euro 400,00.
Ha resistito in giudizio, con la veste formale di attore in opposizione alla pretesa monitoria,
in qualità di committente dei lavori, il quale ha proposto in via principale domanda di CP_1
quantificazione del giusto corrispettivo dovuto all'impresa e, previa chiamata in causa del D.L. architettonico in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni, Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'inadempimento dell'impresa e del D.L. nonché, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della D.L. per quanto eventualmente dovuto nei confronti dell'impresa.
All'esito del giudizio di primo grado è stata accolta la domanda principale dell'attore in opposizione, con accertamento del “giusto corrispettivo” ancora dovuto per i lavori eseguiti dall'impresa, con assorbimento della domanda riconvenzionale di accertamento danni e rigetto di quella relativa ai danni di ritardo, ed è stata accolta la domanda riconvenzionale dell'impresa relativa alle opere eseguite e non contabilizzate.
Dal momento che la domanda di risarcimento danni subiti a causa dell'operato dell'impresa è stata considerata assorbita nell'accoglimento della domanda volta alla determinazione del
“giusto corrispettivo”, in primo grado è stata rigettata, per carenza di un autonomo interesse giuridicamente rilevante a conseguire un ulteriore risarcimento per le medesime causali da
16 parte del Geom la domanda di condanna della D.L. proposta in via riconvenzionale, CP_2
nonché quella di manleva avanzata in via subordinata, non residuando alcuna ulteriore debenza del nei confronti dell'impresa al di là dell'obbligo al pagamento del giusto CP_1 corrispettivo sopra determinato a saldo ed oggetto della domanda principale dell'opponente.
Fatte queste premesse si possono ora analizzare i singoli motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo di appello l'impresa censura l'affermazione del giudice di primo grado che né parte convenuta in opposizione né il terzo chiamato in causa avrebbero specificamente contestato la presenza di vizi strutturali idonei a diminuire il valore dell'opera sottolineando i vari passaggi con cui nelle proprie difese, già in primo grado, era stata contestata l'esistenza di vizi strutturali, ribadendo che l'opera era stata eseguita secondo le indicazioni ricevute sia dalla committenza che dalla direzione lavori nella persona del Geom. CP_2
Sebbene sia assolutamente vero che l'impresa abbia sempre sostenuto che tutte le modifiche al progetto strutturale siano state richieste da e siano state, pertanto, eseguite secondo le CP_1
indicazioni della committenza, occorre considerare che la prospettiva assunta dal giudicante di prime cure sia stata un'altra: considerare il valore dei lavori eseguiti per la determinazione del giusto corrispettivo dovuto per l'esecuzione degli stessi.
Nell'ambito di tale ragionamento la difformità dal progetto strutturale depositato delle opere eseguite è stato correttamente considerata non contestata da alcuna delle parti, in quanto la contestazione dell'impresa si ancòrava sulla conoscenza delle suddette modifiche da parte delle committenza e non sull'esistenza in sé delle stesse.
Il passaggio successivo è stato quello di verificare se tali difformità impedivano la sanabilità dell'opera e su tale punto il giudice di prime cure, proprio accogliendo le osservazioni mosse sul punto dall'impresa al CTU, ha affermato che l'opera poteva essere oggetto di sanatoria, sebbene con lo svolgimento di opere aggiuntive, ma senza completa demolizione e ricostruzione dell'opera.
Sulla sanabilità dell'opera non sono stati svolti motivi di appello, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Infine, il giudice di primo grado ha quantificato in via equitativa le opere aggiuntive necessarie a rendere effettivamente sanabile l'autorimessa realizzata, ritenuto che questo fosse l'importo necessario per ricondurre nell'alveo delle opere eseguite a regola d'arte quelle realizzate dall'impresa. In tale ottica ha decurtato tale importo dal valore delle opere eseguite, come quantificato dal CTU. Nella determinazione equitativa ha tenuto in debita considerazione l'accertata conoscenza e la condivisione delle varianti realizzate in corso d'opera da parte della
17 committenza.
Considerato che
sulla conoscenza e approvazione delle modifiche esecutive da parte della committenza non è stato svolto alcun motivo di appello anche questa statuizione è passata in giudicato.
Così ricostruito il ragionamento del giudice di prime cure risulta evidenza come non vi sia è stata, pertanto, alcuna non corretta valutazione di vizi strutturali che prescindessero dall'approvazione data dalla committenza alle varianti in corso d'opera.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
6.2. Con il secondo motivo di appello l'impresa contesta che il giudice, una volta accertata la sanabilità dell'opera, dal CTU esclusa, al posto di riconvocare il consulente tecnico a chiarimenti, abbia operato una quantificazione in via equitativa, apportando in compensazione una deduzione per vizi e danni svincolata da qualsivoglia dato tecnico e considerando tra i danni anche quelli quantificati dal CTU per il ritardo nell'utilizzabilità della struttura, pur avendo poi specificatamente rigettato la domanda di risarcimento danni da ritardo, stante l'insussistenza del ritardo o comunque l'assenza di ritardo addebitabile all'impresa.
Il motivo è in parte fondato.
Innanzitutto correttamente il giudice di primo grado ha rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento dei danni da ritardo, né specificati né quantificati.
Tuttavia, nella medesima ottica, non doveva considerare la quantificazione del pregiudizio subendo effettuata dal CTU nella valutazione equitativa dell'importo delle opere necessarie a rendere effettivamente sanabile l'opera realizzata.
Dall'esame della CTU svolta in primo grado si evince, infatti, che la quantificazione di tale pregiudizio è stata effettuata considerando un ipotetico importo di locazione mensile per ogni posto auto realizzato nella rimessa costruita dall'impresa su incarico di , ma era onere CP_1 dell'attore in opposizione allegare e provare che era sua intenzione locare tutti e sei i posti auto,
a che prezzo, nonché per quanto non avrebbe potuto effettivamente realizzare tale scopo.
Di tale quantificazione, pari ad euro 15.120,00 secondo quanto indicato in sentenza, non può, pertanto, tenersi conto, con conseguente accoglimento parziale del motivo.
Sotto altro profilo l'LA sostiene che le modifiche, in quanto approvate dalla committenza, erano idonee sotto il profilo strutturale e avrebbero potuto dare corso alla sanatoria, tuttavia, all'esito del giudizio di primo grado, non è emerso che l'opera poteva essere sanata così come era, in quanto le opere come realizzate, anche secondo la prospettazione di parte LA, avrebbero avuto bisogno di un rinforzo strutturale per poter essere collaudate e successivamente sanate.
18 È proprio per la individuazione e quantificazione di tali opere di rinforzo strutturale che è stato affidato un incarico supplementare al consulente tecnico d'ufficio già nominato in primo.
La CO ha, infatti, deciso di rimettere in istruttoria la causa affinchè il CTU, partendo dalla sanabilità dell'opera statuita in primo grado e non appellata, determinasse le opere di rinforzo necessaria a conseguire l'idoneità strutturale e ne quantificasse i costi.
Tuttavia il CTU pur avendo premesso come possibile soluzione il consolidamento della struttura così come realizzata, mediante inspessimento degli elementi lignei di copertura non verificati e irrigidimento di alcune parti di struttura mediante profilati metallici, ha poi apoditticamente affermato che tale via non era per lui percorribile, in quanto la stessa si configurerebbe come un taccone della struttura stessa, inficiandone le caratteristiche estetiche
e qualitative, e, venendo meno all'incarico affidatogli, ha omesso di individuare e quantificare le opere di consolidamento delle struttura necessari per conseguire l'idoneità strutturale dell'opera stessa.
Il CTU ha solo quantificato la via per lui percorribile, consistente non più nella demolizione e ricostruzione dell'intera opera, ma solo della copertura, con una quantificazione dei costi superiore a quella effettuata in primo grado, come tale inaccoglibile in assenza di qualsivoglia appello da parte della committenza.
Nelle sue osservazioni, tuttavia, anche il CTP dell'impresa ha omesso una precisa quantificazione delle suddette opere di consolidamento, indicando genericamente che l'intervento di rinforzo puntuale degli elementi non verificati potrebbe avere un valore compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro a seconda delle soluzioni adottate, non meglio precisate.
La parte appellata ha, comunque, ritenuto necessario e sufficiente l'intervento di rinforzo, come indicato anche nelle missive del direttore dei lavori strutturali, Ing. , riportate in atti. Per_1
La CO concorda sulla sufficienza delle opere di rinforzo puntuale per il conseguimento dell'idoneità strutturale dell'opera, prodromica alla sua sanabilità e collaudabilità. Ritiene, tuttavia, di dover procedere alla quantificazione equitativa delle stesse e che l'importo così determinato debba essere decurtato dal valore delle opere eseguite dall'impresa per ottenere il giusto corrispettivo dovuto da per l'opera svolta a suo favore dall'Impresa CP_1 Pt_2
, in quanto solo operato il consolidamento strutturale della copertura le opere potranno
[...] considerarsi eseguite a regola d'arte.
Tale intervento, come detto, è stato quantificato dal CTP dell'impresa nell'importo variabile tra
5.000 e 10.000 euro, mentre il CTU in entrambe le relazioni ha quantificato un costo per demolizione e ricostruzione, totale o parziale, variabile tra 28.585,32 euro (+ IVA) indicati in
19 primo grado e 30.285,44 euro (+ IVA) indicati in secondo grado.
Ciò stante la quantificazione dello stesso non può che essere equitativa, in quanto la mancata indicazione delle puntuali lavorazioni necessarie al raggiungimento del consolidamento strutturale impedisce di poter fare riferimento ai prezzi di mercato di pubblico dominio, quali il prezziario regionale per le opere pubbliche, per poi giungere ad una quantificazione a metro quadro come suggerito dalla parte LA. Inutilmente dispendiosa a tal fine si porrebbe anche una rinnovazione dell'incombente istruttorio.
Quindi, considerato il passaggio in giudicato sia della sanabilità dell'opera che della conoscenza e approvazione delle varianti esecutive da parte della committenza, partendo dai valori forniti dalle parti, si ritiene equo stimare il valore economico delle opere necessarie per il consolidamento strutturale della copertura dell'autorimessa realizzata in 13.500 euro (+ IVA), considerando il maggior importo indicato dall'LA e una piccola maggiorazione per le prestazioni professionali correlate alla sua esecuzione: tale importo deve essere dedotto dall'importo di 41.366,54 euro (+ IVA) che costituisce la quantificazione operata dal CTU in primo grado, e non contestata dalle parti, delle opere eseguite dall'impresa, portando al risultato finale di 27.866,54 euro (+ IVA) quale giusto corrispettivo per l'opera eseguita dall'impresa edile e stradale di per . Parte_2 TR
Per quantificare quanto ancora dovuto dal occorre dedurre a tale importo quello della CP_1
prima fattura emessa dall'impresa e pacificamente corrisposto, pari a 18.000 euro (+ IVA): il credito ancora esigibile risulta, quindi, pari a 9.866,54 + IVA al 10%, così per complessivi
10.853,194 euro cui sommare i 400,00 euro oggetto della domanda riconvenzionale dell'impresa, non appellata da alcuno e quindi passata in giudicato, per totali 11.253,194 euro.
Tale somma deve essere, infine, maggiorata degli interessi, senza rivalutazione, come indicato nella sentenza impugnata, non essendo stato svolto alcun motivo di appello sul punto.
In questi limiti il motivo deve essere accolto.
6.3 Con il terzo motivo di appello l'impresa lamenta l'errata valutazione della posizione del direttore dei lavori architettonico, Geom. CP_2
In primo grado alcuna domanda diretta è stata avanzata dall'impresa nei confronti della CP_8
l'impresa stessa ha contestato l'operato del geom. con le medesime argomentazioni CP_2
riproposte in appello, solo in relazione alle valutazioni svolte sul punto dal CTU.
Tali critiche erano funzionali nell'ambito del giudizio di primo grado in cui con la CP_1
domanda riconvenzionale e con quella subordinata aveva chiesto di accertare le responsabilità della D.L. unitamente a quelle dell'impresa e di condannarli in solido.
20 Tuttavia, nell'ambito del presente appello, in cui l'impresa non ha avanzato alcuna domanda diretta nei confronti del Geom. (né potrebbe avanzarne non avendo agito nei suoi CP_2 confronti in primo grado), non vi è alcuno spazio per l'accertamento della sua eventuale quota di responsabilità nella realizzazione dei lavori in maniera difforme dal progetto strutturale.
Non può, infatti, essere accolta la tesi dell'LA che le domande si estenderebbero in automatico nei confronti del terzo chiamato in causa, dal momento che la D.L. non è stata chiamata in causa dall'impresa, che ha agito solo nei confronti della committenza per ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto per i lavori svolti, domanda che non poteva automaticamente estendersi al professionista che per contratto nulla doveva all'impresa, né
l'impresa, dopo la chiamata in causa, ha intesto avanzare alcuna domanda di regresso, anche solo pro quota, nei confronti del direttore dei lavori architettonico.
Il mancato appello da parte di ha, quindi, determinato il passaggio in giudicato del CP_1
rigetto di tutte le domande dallo stesso avanzate nei confronti della D.L. nella persona del
Geom. con conseguente intangibilità del relativo accertamento di assenza di CP_2
responsabilità.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
6.4. Il quarto motivo di appello è assorbito dall'accoglimento parziale del secondo, nell'ambito del quale non è stato tenuto in considerazione il pregiudizio subendo così come quantificato dal CTU in primo grado.
6.5. Con il quinto motivo di appello la parte LA reitera le istanze istruttorie per dimostrare la consapevolezza e l'approvazione delle varianti esecutive da parte della committenza, attestazione, come sopra evidenziato, passata in giudicato per mancato appello.
Le stesse si appalesano pertanto superflue.
È stata invece accolta l'istanza istruttoria relativa alla CTU, essendone stato disposto un supplemento, e le considerazioni sopra svolte rendono superfluo e inutilmente dispendioso rinnovare l'accertamento tecnico con nomina di un nuovo CTU, come richiesto in comparsa conclusionale dalla parte LA, essendovi in atti gli elementi per poter definire la controversia.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
1) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
21 La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra committente e impresa, all'esito del processo, l'LA ha ottenuto l'accertamento positivo parziale della propria pretesa creditoria, essendogli stato riconosciuto un importo maggiore quale giusto corrispettivo per l'opera svolta.
D'altro canto anche la parte appellata ha ottenuto il riconoscimento di un importo in CP_1
decurtazione delle originarie pretese economiche avanzate nella fase monitoria dall'impresa nei suoi confronti.
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Parimenti le spese di C.T.U., in relazione sia al primo grado che al supplemento disposto in appello, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti dal momento che la prestazione è stata svolta in funzione dell'interesse comune delle parti, per addivenire alla quantificazione del giusto corrispettivo per le opere eseguite.
Non si ritiene di dover revocare la liquidazione dei compensi effettuata in appello a favore del
CTU, nonostante non abbia adeguatamente risposto ai quesiti posti, dal momento che l'importo liquidato ha tenuto conto delle conclusioni rassegnate e dell'opera di conciliazione svolta nel corso dell'incarico, sebbene non si sia poi concretizzata.
Nel rapporto committenza da un lato e Geom. con la sua assicurazione CP_2 CP_6
dall'altra, il mancato appello da parte sia di e che di e impone la CP_1 CP_2 CP_6
conferma delle statuizioni di primo grado sia per le spese di lite che per le spese di c.t.u.
Nel rapporto tra l'Impresa edile e stradale da un lato e Geom. con la sua Parte_2 CP_2
assicurazione dall'altra, l'LA risulta soccombente totale nel presente grado CP_6
di giudizio, essendo stato rigettato il terzo motivo di appello, il quale, per la sua formulazione, aveva indotto alla costituzione in appello sia il Geom. che l'assicurazione CP_2 CP_6
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'impresa deve essere condannata a rifondere le spese del presente giudizio da tali parti sostenute.
La mancanza di domande tra queste parti nel giudizio di primo grado impedisce di statuire sulle spese del suddetto grado tra le stesse.
22 Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. DM 55/2014 dall'entità della condanna, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con svolgimento solo di un supplemento di CTU da parte del consulente di primo grado, vengono liquidate tutte le fasi con importi compresi tra i parametri forensi minimi e medi.
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 4.000,00 per compensi (euro 800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro
1.250,00 per la fase istruttoria, euro 1.350,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La CO d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
In parziale riforma della sentenza n. 199/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data
10/06/2022:
accoglie il secondo motivo di gravame sollevato dall'LA e, per l'effetto, condanna
a corrispondere all'Impresa edile e stradale , quale TR Parte_2
giusto corrispettivo per l'opera svolta, la residua somma di € 11.253,194, oltre interessi di mora al tasso legale (art. 1284 c. 1 c.c.) fino alla formulazione della domanda depositata il
20.11.2019, oltre successivi interessi, da tale domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.;
compensa integralmente tra le parti Impresa edile e stradale e Parte_2 CP_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
[...]
conferma la sentenza di primo grado sulle spese di lite e le spese di CTU tra CP_1
e e tra e
[...] TR2 TR CP_13
[...]
pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti le somme liquidate in corso di causa al
C.T.U. per l'attività svolta in primo grado;
23 pone definitivamente a carico solidale dell'Impresa edile e stradale e di Parte_2
le somme liquidate in corso di causa al C.T.U. per l'attività svolta in TR
secondo grado;
condanna parte LA a rifondere alla parte appellata Parte_5
, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 per TR
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte LA a rifondere alla parte appellata Parte_5
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_6
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 08.07.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1199/2022 promossa da
e stradale (P.Iva: ), in persona del suo titolare pro Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Emanuele Carlo
Mazzocchi (PEC: e dall'Avv. Enrico Maria Bella (PEC: Email_1
, presso cui è elettivamente domiciliata, in Torino, Email_2
C.so San Maurizio n. 5
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. TR CodiceFiscale_1
Piercarlo Carnelli (PEC: , presso il quale è elettivamente Email_3
domiciliato, in Aosta Via Losanna n. 17
APPELLATO
E nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso, anche TR CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dall'Avv. Adriano Consol (PEC e dall'Avv. Email_4
1 Cristina Carlotti (PEC , elettivamente domiciliato ai fini del Email_5
presente giudizio presso lo Studio dell'avv. Silvano Rissio del Foro di Torino
(PEC: , in Torino, via Susa 42 Email_6
APPELLATO
(terzo chiamato in primo grado da ) TR
E
(P.IVA , in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_2
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Massini (PEC: Controparte_4
, presso cui è elettivamente domiciliata, in Firenze, Email_7
Lungarno A. Vespucci n. 8
APPELLATA
(terza chiamata in primo grado dal geom. CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 199/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data 10/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte LA:
Visto
Il provvedimento del Giudice dott.ssa Cecilia Marino del 11/12/2024 nella causa in epigrafe
Reitera l' istanza
affinché il compenso al CTU non venga liquidato, ovvero venga opportunamente ridotto e che venga dato ingresso a nomina di altro CTU con revoca dell'incarico a quello attuale per i motivi già esposti nella memoria di opposizione in atti e contestualmente
Richiama le conclusioni
già precisate in atto di citazione nell'appello che così si riepilogano e aggiornano:
“Voglia la CO d'Appello Illustrissima di Torino,
B) In via istruttoria:
2 • Previa la nomina di nuovo c.t.u. che verifichi la sanabilità delle opere realizzate dall'impresa edile e stradale , con conseguente quantificazione dei costi necessari Parte_2
a tale fine ed individuazione delle eventuali opere necessarie ai fini della sanatoria e/o della variante tardiva;
• Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte dall'impresa edile e stradale Pt_2
, in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, di primo grado, con i testi ivi
[...]
indicati, che per comodità si ritrascrivono di seguito:
• L'impresa come sopra rappresentata e difesa, insta per l'ammissione di Parte_2 prove per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova:
•
1. Vero è che l'impresa aveva redatto il proprio preventivo sulla scorta Parte_2 del computo metrico fornito dal Geom. (si rammostra al teste il doc. 1 per la verifica) CP_2
•
2. Vero è che dopo la stipulazione del contratto, ma prima dell'inizio lavori il Geom. consegnò all'impresa copia del progetto architettonico depositato in TR Pt_2
Comune (doc. 8, Tavola 1 del 31 maggio 2018, agg. il 10 agosto 2018);
•
3. Vero è che subito dopo l'inizio dei lavori di scavo l'impresa ricevette Parte_2 dall'ing. la tavola del progetto strutturale che l'impresa utilizzò Persona_1 Parte_2 per la costruzione del fabbricato (doc. 9, Tavola S2 – schema armature travi e pilastri - che si rammostra al teste);
•
4. Vero è che dopo aver realizzato le fondazioni, ma ancora prima di realizzare i pilastri, si presentò in cantiere il Direttore dei Lavori con il committente Parte_3
Quest'ultimo rappresentò l'esigenza che taluni pilastri fossero realizzati TR rotondi anziché quadrati così da permettere una più agevole manovra dei mezzi. Si trattava in particolare dei pilastri P1, P2 e P3 della tavola S1 (doc 10 Tavola S1- progetto strutturale - che si rammostra al teste);
•
5. Vero è che successivamente il Geom. consegnò all'impresa i CP_2 Pt_2 particolari costruttivi strutturali, che si rammostrano al teste (doc.11 tavola con particolari costruttivi) in cui vengono evidenziati i pilatri di sostegno rotondi;
•
6. Vero è che il committente ed il Geom. durante un incontro tenutosi in cantiere, CP_2 chiesero che i travi e i travetti di sostegno del tetto fossero realizzare in legno lamellare come previsto nel contratto alla voce 8/8 del preventivo lavori che si rammostra al teste (doc.1 – contratto d'appalto).
•
7. Vero è che l'impresa ancor prima di ordinare le travi e i travetti di sostegno Pt_2 del tetto, rappresentò che le dimensioni richieste dal progettista “travetti 14 x 18, travi 20 x 34 e 30 x 34” erano diverse da quelle standard e dunque richiedevano lunghi tempi di fornitura;
ove invece si fosse optato per dimensioni standard, la consegna sarebbe stata più rapida;
•
8. Vero è che il Direttore Lavori ridimensionò il tetto in rapporto alle diverse misure del legno lamellare pronte per la fornitura e prospettò a committente ed appaltatrice la possibilità di ordinare travi con dimensioni standard;
3 •
9. Vero è che il committente ed il direttore optarono per la scelta di travi lamellari di dimensioni standard maggiori rispetto a quelle progettate e l'impresa aderì; in luogo delle travi 20 x 34 fornì travi 22 x 32 ed in luogo delle travi 30 x 34 fornì travi 24 x 36 (si produce doc. 12 - fattura del 181127 di;
Parte_4
• 10. Vero è che la decisione di cui sopra, di consentire l'ordinativo di travi standard avvenne nella prima settimana di dicembre e la consegna avvenne l'11 dicembre 2018, come da fattura che si rammostra al teste, citato doc. 12 in cui è fatto riferimento al documento di trasporto n° 1450 del 11 dicembre 2018);
• 11. Vero è che i lavori di lattoneria per la realizzazione delle grondaie, delle discese e dei faldali lungo il tetto, sono state realizzate dall'impresa DO ND di Verres;
• 12. Vero è che prima di realizzare la struttura, il sig. in occasione di un incontro Pt_2 in cantiere, informò Direttore Lavori e committente che la realizzazione secondo progetto avrebbe comportato l'installazione della porta del garage leggermente fuori quadro rispetto alla travatura. Tuttavia il committente dichiarò di non voler apportare alcuna modifica al progetto strutturale posto che il fuori quadro sarebbe stato di pochi centimetri e avrebbe potuto essere ovviato sol con un piccolo arretramento del portone su solo un lato;
• 13. Vero è che successivamente alla realizzazione dei pilastri, in occasione di un incontro in cantiere, il Sig. si accorse che la realizzazione del tetto secondo progetto, CP_1 in prossimità dell'ascensore della casa, avrebbe comportato un ribassamento del trave di appoggio che avrebbe reso scarsamente utilizzabile la sottostante superficie del garage. Egli chiese al Direttore Lavori e all'impresa di apportare una modifica di modo che, anche in quel punto il tetto permettesse una luce interna più alta;
• 14. Vero è che il Geom. in occasione di un successivo incontro in cantiere, diede CP_2 ordine all'impresa di apportare le modifiche richieste dal committente;
Pt_2
• 15. Vero è che le modifiche richieste dal committente e dal direttore lavori alla porzione di tetto in prossimità dell'ascensore, corrispondono allo stato attuale del tetto in quel punto;
• 16. Vero è che alla data del 31 dicembre 2018 tutti i lavori appaltati alla ditta Pt_2 erano stati eseguiti, restando da eseguire ancora l'asfaltatura della rampa di accesso ai garages e il livellamento del terreno del piazzale antistante;
• 17. Vero è che il livellamento del terreno fu eseguito successivamente al 31/12/2018, ma prima del 18 gennaio 2019, dopo che il lattoniere ultimò le opere di sua spettanza, la cui assenza impediva il livellamento del terreno;
• 18. Vero è che la ditta nel cronoprogramma lavori concordato con la direzione Pt_2 lavori e committente, quale ultimo lavoro, vi era l'asfaltatura della rampa di accesso;
• 19. Vero è che tale scelta fu concordata in occasione di più incontri in cantiere tra ditta appaltatrice, committente e direzione lavori e fu motivata dal fatto che in tal modo la rampa non sarebbe stata rovinata in conseguenza dell'effettuazione dei lavori edili;
• 20. Vero è che in conseguenza dei ritardi nella realizzazione del tetto, allorquando fu il momento di asfaltare la rampa, ciò più non risultò possibile a causa delle rigide temperature invernali;
4 • 21. Vero è che il Sig. ogni giorno, prima di recarsi al lavoro, oppure TR al pomeriggio, si presentava in cantiere e guardava lo stato di avanzamento dei lavori, scattando quotidianamente le fotografie delle lavorazioni in corso di esecuzione;
Si indicano a testi:
− , residente in [...]. ME (Ao), frazione Tilly;
Testimone_1
− residente in [...]. VI (Ao), frazione Cargnod;
Testimone_2
− residente in [...]. MA (Ao), strada Nazionale per Carema;
Controparte_5
− DO ND titolare dell'omonima ditta con sede in Verres (Ao) località Torille.
C) Nel merito:
• in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti,
• accogliere le conclusioni tolte in comparsa di costituzione di primo grado con contestuale domanda riconvenzionale, che si riportano di seguito:
In via preliminare:
- Dato atto che l'opposizione di controparte non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e dato atto che il credito azionato trova documentale riscontro contabile nel 1°
e 2° sal redatto dalla direzione lavori, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 648 cpc;
Nel merito:
- dichiarare la nullità della citazione avversaria per genericità delle richieste risarcitorie, meglio descritte in premessa;
- Previa nomina di CTU tecnica per la quantificazione dei lavori svolti, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine e nel merito
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare controparte al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa in favore dell'impresa per i lavori per cui è Parte_2
causa;
- respingere le domande ed eccezioni avversarie o in subordine ridurle in rapporto alle risultanze di causa.
In via riconvenzionale:
5 - condannare controparte al pagamento del corrispettivo per la realizzazione dei muretti controterra descritti in premessa, nell'importo di € 400,00 ovvero in quell'importo di giustizia che verrà accertato in corso di causa.
Con interessi del D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria.
• con favore di spese di primo e secondo grado.
Per la parte appellata TR
L'appello è infondato e merita reiezione, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Aosta n. 199/2022: per il che si formula ogni più viva istanza.
Per la parte appellata TR
Piaccia all'Ill.ma CO D'Appello di Torino, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione, e riservato il diritto di appello incidentale ex art. 343 comma 2 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:
1) dichiarare inammissibile il terzo motivo di impugnazione proposto dall'LA
[...]
, in persona dell'omonimo titolare per le ragioni esposte nella Parte_5
narrativa in diritto.
NEL MERITO:
2) in via principale, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, dato atto che
“l'impresa convenuta in opposizione non ha formulato alcuna domanda di rivalsa pro quota in relazione alla responsabilità professionale ipotizzata dal , dichiara che “Risulta CP_1 dunque ultronea ogni altra valutazione in ordine all'accertamento di profili di responsabilità professionale del e, comunque, previo rigetto poiché infondato del terzo motivo Pt_3 CP_2
di impugnazione proposto dall'LA , mandare Parte_5 Parte_2
assolto il geom. da ogni e qualsivoglia domanda proposta da chicchessia nei TR
suoi confronti;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversario appello a cui consegua l'esame e l'estensione in favore dell'LA della
6 domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'opponente sig. nei confronti del CP_1 geom. limitare la pretesa avversaria all'ambito del danno quale conseguenza TR
diretta e immediata della responsabilità accertata in capo al geom. e, di TR conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la società in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale civilmente obbligata, giusta polizza assicurativa citata in atti, a manlevare e tenere indenne il geom. a termini e nei TR limiti di polizza, dalle conseguenze pregiudizievoli che possano derivargli all'esito del presente procedimento, in ragione del pur denegato accoglimento totale o parziale delle avverse pretese.
IN OGNI CASO:
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta CO ritenga di dover esaminare la sussistenza o meno di profili di responsabilità del geom. si TR
insiste come in memorie ex art. 183 vi° comma no. 2 e 3 tempestivamente e ritualmente depositate in prime cure;
in particolare, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, si insiste nella ammissione della prova per testi che di seguito si riporta:
-prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”
1) nell'autunno dell'anno 2017 il signor incaricava il geom. TR TR
di redigere la progettazione architettonica per la realizzazione di una autorimessa fuori terra in
TI (AO), via Menabreaz, e di curare la direzione dei lavori architettonici;
2) sulla base del progetto architettonico redatto dal geom. su mandato del signor TR
, il Comune TI (AO) rilasciava il permesso di costruire n. 14/2018 per TR
la realizzazione di una autorimessa fuori terra in via Menabreaz;
3) nel corso dei lavori per la realizzazione dell'autorimessa fuori terra in TI (AO), via
Menabreaz, commissionata dal signor , nel periodo tra novembre 2018 e TR gennaio 2019, quest'ultimo era frequentemente in cantiere, presenziando alle attività dell'impresa e del direttore lavori architettonici;
TR
4) nel corso dei lavori per la realizzazione dell'autorimessa fuori terra in TI (AO), via
Menabreaz, commissionata dal signor , nel periodo tra novembre 2018 e TR
gennaio 2019, il geom. era costantemente presente in cantiere nell'esercizio del suo CP_2
ruolo di direttore dei lavori;
7 5) l'eliminazione della conversa del tetto dell'autorimessa verso l'ascensore dello stabile attiguo è stata una scelta operata d'intesa tra il geom. l'impresario e il signor CP_2 Pt_2
in sede di cantiere;
TR
6) il signor e i suoi familiari utilizzano quotidianamente l'autorimessa fuori TR
terra realizzata in TI (AO), via Menabreaz, per il ricovero dei loro veicoli.
Interrogatorio del signor su tutti i capitoli e si indicano quali testi i signori: TR
, residente in [...]–ME (AO) –sui capitoli 3), 4), 5); Testimone_1
residente in [...] -sul capitolo 6); Testimone_3
da intendersi anche quali testi chiamati a deporre a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati dalle altre parti in causa.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da controparte per le eccezioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., che si richiama.
Per la parte appellata Parte_6
Nel merito:
in tesi: reiezione dell'appello principale proposto dall' e stradale e Parte_1 Parte_2
conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta n. 199/2022,
in ipotesi: se accolto l'appello principale proposto dall'Impresa edile e stradale , Parte_2 dichiarare comunque non dovuta l'indennità dall'assicuratore al Geom. Controparte_6
TR
in ulteriore ipotesi: se accolto l'appello principale proposto dall'Impresa edile e stradale
con condanna del Geom. al pagamento di una somma di denaro Parte_2 TR
in favore della stessa, se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa prestata da in favore del Geom. dichiarare dovuta l'indennità nella Controparte_6 TR
somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione (scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00, quota di responsabilità dell'assicurato, etc.),
in ogni caso: con vittoria delle spese legali del giudizio di appello.
8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.10.2018 sottoscriveva con l' contratto TR Controparte_7
d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'autorimessa fuori terra, della superficie di ca. 200 mq., pertinenziale ad un attiguo fabbricato, sempre di sua proprietà.
A lavori avanzati, ma non ultimati, il Sig. , in un incontro informale tenutosi il 14 CP_1
gennaio 2019, evidenziava ad impresa e direttore lavori quanto gli apparisse non adeguatamente eseguito in ordine al tetto, alla lattoniera, al portone di ingresso carraio, al muro perimetrale, con ulteriori danni da infiltrazioni, nonchè ad un balcone del fabbricato adiacente, oltre alla mancata conclusione dei lavori.
Tenutasi una serie di interlocuzioni e sopralluoghi fra la parti, anche a mezzo dei rispettivi legali, preso atto dell'impossibilità di collaudare l'opera, con ricorso 3 maggio 2019 l' Pt_5
chiedeva l'ingiunzione del pagamento immediato a suo favore, da parte del Sig.
[...]
, della somma di € 26.510,00, disposta in data 16 maggio 2019 dal Tribunale di Aosta CP_1
con decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 184/2019 (R.G. 561/2019). Tale somma era portata dalla ft n. 4/2019, mentre risultava già onorata la ft n. 14/2018 dell'importo di € 18.000,00 oltre iva al 10%.
Promosso giudizio di opposizione, il committente chiamava in causa il Direttore Lavori, geom.
affinché venisse condannato a manlevare l'opponente da ogni debenza, nonché TR
da ogni responsabilità, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto degli inadempimenti dell'impresa e del Quest'ultimo veniva Pt_2 CP_8
altresì autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, onde rendere operativa, se del caso, la relativa polizza.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rigettate le istanze istruttorie delle parti, veniva disposta ed espletata CTU tecnica, all'esito della quale il GI tratteneva la causa a decisione.
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 10.06.2022, revocava il decreto Ingiuntivo opposto e condannava il Sig. a corrispondere all' la sola residua somma di euro CP_1 Parte_5
2.105,27 oltre interessi di mora, nonché a versare in favore del terzo chiamato geom. CP_2
la somma di euro 2.522,34 oltre interessi, compensando le spese e ponendo a carico
[...]
solidale delle parti (con ripartizione paritaria nei rapporti interni tra le stesse) le somme liquidate in corso di causa in favore del CTU.
9 Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello l'Impresa con cui, previa Parte_2
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 648 cpc, previo rinnovo della CTU e reiterazione delle istanze istruttorie, dichiarata la nullità della citazione avversaria per genericità delle richieste risarcitorie, chiedeva la condanna di controparte al pagamento di quanto fosse risultato alla medesima dovuto in corso di causa, nonché, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento del corrispettivo per la realizzazione dei muretti controterra pari ad € 400,00 o ad altro diverso importo ritenuto di giustizia.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, Controparte_9
e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Il D.L. Geom. chiedeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità CP_2
relativamente al terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto la valutazione di profili di responsabilità in capo al direttore dei lavori, nel merito il rigetto del medesimo motivo e la conferma della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto ultroneo l'esame di eventuali inadempimenti da parte della Direzione lavori, stante, altresì, la mancata domanda di rivalsa svolta nei propri confronti da parte dell'impresa e, in ogni caso, nella denegata ipotesi di valutazione e determinazione di una propria forma di responsabilità, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne da ogni richiesta risarcitoria da parte della propria compagnia assicurativa.
La si costituiva concludendo a sua volta per il rigetto dell'appello e la Controparte_6
conferma della sentenza impugnata, ovvero, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande svolte nei confronti del proprio assicurato per la declaratoria di inoperatività CP_2
della polizza in questione, ovvero ancora, se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa, per la determinazione di un'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione.
All'udienza dell'11.05.2023 tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
Con successiva ordinanza il Collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di affidare due ulteriori quesiti al CTU di primo grado, chiamato a precisare le sue conclusioni alla luce della sanabilità dell'opera, affermata in primo grado e non oggetto di appello.
10 Seguivano diversi incontri tra le parti, i loro CTP e il CTU anche per la verifica di una soluzione conciliativa della vertenza che ad un certo punto sembrava possibile.
Sfumate le possibilità conciliative, il CTU depositava il supplemento di relazione con la quale, pur stante la sanabilità dell'opera, affermava la necessità di una completa demolizione e ricostruzione della copertura del fabbricato, quantificandone i costi.
Nonostante la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla parte LA, con contestuale opposizione alla liquidazione degli onorari del CTU nominato, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.02.25 tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha in primo luogo ribadito il rigetto, disposto con ordinanza del
21.10.2021, di riconvocazione e/o di rinnovazione della CTU, le cui spettanze sono state poste provvisoriamente a carico solidale delle parti.
Respinta altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal terzo chiamato cui si era associata la compagnia assicurativa del medesimo, il giudice di prime cure, CP_2
pur ritenendo le modifiche e le varianti apposte alle opere in esame realizzate con il consenso della committenza, ha tuttavia ritenuto di dover ridurre le pretese economiche dell'impresa alla luce delle difformità strutturali riscontrate, così da condurre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Affermata la possibilità in astratto, a differenza di quanto al riguardo asserito dal CTU, della sanatoria dell'opera, in virtù della cosiddetta “doppia conformità” alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, ivi compresa la normativa antisismica, il Tribunale ha quindi aderito alla necessità, evidenziata dall'impresa, di indicare le opere sufficienti a conseguire la prospettata sanatoria, senza necessità di demolizione, ed ha provveduto a quantificare le medesime, decurtando della metà l'ammontare dei costi di demolizione e di realizzazione delle opere strutturali individuati dal CTU ai fini della stima del pregiudizio subito e subendo dalla committenza. Pertanto, la quantificazione relativa al pregiudizio subito ed a quello subendo, pari complessivamente ad € 43.705,32 è stata ridotta della metà e determinata in € 21.852,66.
11 Tale somma è stata a sua volta sottratta all'importo dei lavori svolti dall'impresa pari ad euro
41.366,54, in ragione degli inadempimenti dell'impresa costruttrice, ottenendo così l'importo di euro 19.513,88. Ai fini della quantificazione della somma residua ancora dovuta per le opere eseguite dall'impresa ed oggetto della pretesa fatta valere in sede monitoria, è stata, quindi, operata l'ulteriore decurtazione per l'importo di euro 18.000,00 (già corrisposto, con la maggiorazione per l'i.v.a. al 10%, a seguito dell'emissione della fattura n. 14/2018), con la conseguenza che è residuata la somma di euro 1.513,88 (cioè euro 19.513,88 –euro 18.000,00) oltre i.v.a..
A tale somma è stato, altresì, aggiunto l'importo di euro 400,00, oggetto della domanda riconvenzionale dell'impresa e ad essa spettante quale corrispettivo, non contestato dall'opponente, per la realizzazione dei muretti controterra.
L'importo totale complessivamente dovuto dall'opponente alla parte convenuta in opposizione
è stato in definitiva determinato in euro 1.913,88 (cioè euro 1.513,88 + euro 400,00) oltre i.v.a. al 10% (euro 191,39), per un totale di euro 2.105,27.
Rilevata l'assenza di analitici elementi oggettivamente idonei a riconoscere una specifica responsabilità dell'impresa per l'invocato danno da ritardo ex art. 1183 c.c., il giudice di primo grado ha concluso che la suddetta somma rappresentasse il “giusto corrispettivo” di spettanza della medesima, idoneo a sua volta ad assorbire i danni ulteriori oggetto di domanda riconvenzionale dell'opponente.
L'assenza di una pronuncia di condanna a carico del geom. ha precluso ogni valutazione CP_2 sulle questioni correlate al rapporto tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa chiamata in causa.
Stante la reciproca soccombenza, è stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre le somme liquidate in corso di causa in favore del c.t.u. per l'attività peritale svolta sono state definitivamente poste a carico solidale delle parti.
2) I motivi di appello proposti da Impresa edile e stradale Parte_2
Alla luce delle suddette statuizioni, l'LA ha sollevato una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, affinché, previo rinnovo della CTU ed eventuale accoglimento delle istanze istruttorie reiterate, il committente e/o il direttore CP_1
dei lavori venissero dichiarati tenuti e conseguentemente condannati al pagamento di quanto risultasse dovuto in corso di causa, nonché, in via riconvenzionale, al pagamento del corrispettivo per la realizzazione dei muretti controterra, pari ad € 400,00 o ad altra somma ritenuta di giustizia.
12 Primo motivo
Con un primo motivo di impugnazione l'LA lamenta che il giudice di primo grado abbia ritenuto la domanda principale dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo meritevole di accoglimento, in quanto né parte convenuta in opposizione né il terzo chiamato in causa avrebbero specificamente contestato la presenza di vizi strutturali idonei a diminuire il valore dell'opera. L'impresa invece, sin dall'atto introduttivo, avrebbe non solo contestato la fondatezza delle doglianze avanzate dal Sig. ma avrebbe altresì allegato TR documenti idonei a dimostrare l'infondatezza dell'avversaria pretesa, in particolare mediante la relazione predisposta dal perito di parte Ing. , dall'esame della quale non Persona_2
risulterebbe la presenza di vizi strutturali.
Secondo motivo
In secondo luogo la sentenza viene censurata nella parte in cui, pur riconoscendo l'errore in cui sarebbe incorso il CTU nel negare la sanabilità delle difformità strutturali e nell'affermare la conseguente necessità di demolizione dell'intera opera, anziché accogliere l'istanza di riconvocazione del c.t.u. a chiarimenti formulata dall'impresa edile e stradale , Parte_2
avrebbe, invece, ritenuto di procedere ad una riduzione del corrispettivo alla medesima spettante, apportando in compensazione una deduzione per vizi e danni svincolata da qualsivoglia dato tecnico.
Osserva in particolare l'LA che, dovendo le modifiche ritenersi da lui stesso approvate, nonché idonee sotto il profilo strutturale, esse avrebbero potuto dare corso alla sanatoria;
posto che l'opera sarebbe stata inoltre terminata nei tempi contrattuali, residuando il solo collaudo formale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pervenire a una pronuncia di reiezione di tutte le domande avversarie sia in punto vizi e difetti siccome non provati, sia in punto risarcimento del danno per ritardo nell'utilizzabilità della struttura, stante l'insussistenza del ritardo o comunque l'assenza di ritardo addebitabile all'impresa.
Anche la valutazione equitativa risulterebbe di per sé errata, in quanto sarebbe stato doveroso ed opportuno fare riferimento ai prezzi di mercato di pubblico dominio, quali il prezziario regionale per le opere pubbliche, per poi giungere ad una quantificazione a metro quadro sulla cui base fondare una quantificazione equa.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì criticata per non avere preso in debita considerazione i profili di responsabilità in capo al Direttore dei lavori Geom. il quale sarebbe stato in CP_2
ogni caso tenuto ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici al fine di scongiurare la
13 presenza di difetti costruttivi nel corso, così come all'esito, dell'esecuzione dell'opera. Il
Tribunale di Aosta avrebbe pertanto superficialmente aderito, in tal caso, agli assunti del CTU, il quale ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori architettonico, argomentando l'esclusiva responsabilità del DL delle opere strutturali (non presente in causa): nel caso di specie, non essendovi stato da parte del committente un esonero a favore del DL, sussisterebbe una presunzione di corresponsabilità del medesimo in solido con eventuali altri professionisti, stante la sua generale funzione di controllo sull'intero cantiere e sulla corrispondenza delle attività edificatorie sia ai vari progetti, che alle regole dell'arte.
L'omesso esame di tale aspetto avrebbe invece comportato l'attribuzione della responsabilità per i lamentati vizi e difetti integralmente in capo all'odierno LA.
Quarto motivo
Il Tribunale di Aosta sarebbe, inoltre, incorso in affermazioni contraddittorie, laddove ha respinto la condanna dell'impresa per ritardi contrattuali, ma ha per contro accolto la quantificazione del CTU relativa al pregiudizio subito e subendo (euro 60 al mese per ciascuna delle 6 autorimesse, per un totale – rapportato all'attualità considerando 42 mensilità a decorrere dalla data del 31.12.2018 prevista per l'ultimazione dei lavori – di euro 15.120,00). Rilevata invece l'assenza di analitici elementi oggettivamente idonei a riconoscere una specifica responsabilità dell'impresa per l'invocato danno da ritardo ex art. 1183 c.c., emergerebbe con evidenza, nella prospettiva dell'LA, l'erroneità e contraddittorietà fra le due statuizioni.
Quinto motivo
La sentenza del Tribunale viene infine censurata per avere rigettato tutte le istanze istruttorie dedotte dall'odierna LA, sul presupposto che le stesse implicassero valutazioni di carattere soggettivo e/o tecnico e/o documentale, quando, invece, deducevano fatti da cui trarre il proprio convincimento circa l'ordine impartito dal committente di apportare – in fase esecutiva – le variazioni progettuali di poi attuate col consenso di esso committente e su istruzioni del direttore dei lavori.
I capi di prova vengono pertanto ricapitolati e riproposti in tale Sede.
3) La difesa di TR
L'appellato , committente e opponente in primo grado, contesta integralmente TR
l'appello dell'Impresa ritenendolo palesemente infondato. Pt_2
In relazione, in particolare, all'asserita contestazione in primo grado, da parte della convenuta e odierna LA, dei vizi strutturali, il committente osserva che le contestazioni sollevate dalla stessa non avrebbero mai specificamente riguardato tali difetti strutturali, bensì altre
14 tematiche, quali i materiali impiegati o le dimensioni delle sezioni. In ordine alla quantificazione operata dal giudice di primo grado, afferma l'impossibilità di attuare, CP_1
nella fattispecie, una sanatoria in concreto di carattere meramente strutturale, tale per cui correttamente il giudice avrebbe premesso una astratta possibilità di tale soluzione “al fine di poter chiudere la questione in via equitativa”: i parametri o criteri presi a riferimento dal
Tribunale per la quantificazione sono stati ricavati dalla CTU, le cui conclusioni il Giudice di prime cure avrebbe legittimamente considerato esaustive e persuasive, anche in punto “danni da ritardo”.
Riguardo alla posizione del D.L. Edifizi, il committente ne rileva la responsabilità solidale con l'impresa, avendo egli, in ogni caso, a prescindere dal ruolo svolto dall'ingegnere strutturista, il compito di verificare la corretta esecuzione dei lavori e di riferire alla committenza.
contesta, infine, a sua volta, l'assunto giudicante relativo alla propria contezza e CP_1
approvazione delle opere eseguite e delle varianti alle stesse apportate, ribadendo la propria incompetenza tecnica e osservando che “nemmeno uno squilibrato chiederebbe di sabotare
l'edificazione di un immobile a sé destinato”; lo stesso precisa, quindi, di non avere proposto al riguardo appello incidentale solo a fini definitori del contendere.
4) La difesa di TR
L'appellato afferma la propria estraneità alla direzione lavori delle opere strutturali e CP_2
l'essere, di conseguenza, immune da ogni responsabilità, come dimostrato dall'assenza di ogni domanda rivolta dall'impresa nei propri confronti.
Il terzo motivo di impugnazione, in particolare, sarebbe infondato e comunque inammissibile posto che la sentenza del Tribunale di Aosta n.199/2022 non è stata impugnata nella parte in cui dichiara che “L'assorbimento dei danni oggetto della domanda riconvenzionale dell'opponente nella determinazione del “giusto corrispettivo” di spettanza dell'impresa, rende evidente l'insussistenza di un autonomo interesse giuridicamente rilevante dell'opponente a conseguire un ulteriore risarcimento per le medesime causali nei confronti del terzo chiamato geom. ”. Parimenti andrebbero rigettati il quarto e quinto TR0
motivo di impugnazione, non essendo stato provato il danno e risultando i capi di prova dedotti del tutto generici.
Il D.L. in ogni caso insiste, in subordine, per essere manlevato e tenuto indenne da eventuali denegati profili di responsabilità dalla propria assicurazione CP_11
5) La difesa di Controparte_6
L'appellata ribadisce, infine, l'estraneità e ultroneità della posizione del proprio CP_6
15 assicurato in qualità di D.L. architettonico e non strutturale, la quale precluderebbe, come sentenziato in primo grado, ogni valutazione sulle questioni correlate al rapporto tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa.
Nella contestata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, rileva ed eccepisce CP_6
in ogni caso che, nella fattispecie in esame, non sarebbe dovuta l'indennità dall'assicuratore al
Geom. in quanto il tipo di problematiche lamentate esulerebbero dalle TR
previsioni del contratto assicurativo.
In ulteriore subordine si richiede di contenere l'entità del risarcimento dovuto dalla compagnia nei massimali di polizza e decurtato l'importo della franchigia e dello scoperto.
6) I motivi della decisione
Occorre premettere che solo l'impresa ha proposto appello, né né Parte_2 CP_1 CP_2
pur costituendosi in secondo grado, hanno proposto appello incidentale.
Occorre anche ulteriormente premettere che nel giudizio di primo grado l'impresa ha agito in via monitoria per il pagamento della seconda fattura emessa in relazione ai lavori commissionati, pari a euro 24.100 + Iva al 10%, e, instaurato il giudizio di opposizione, ha richiesto in via riconvenzionale il pagamento dei residui lavori eseguiti e non contabilizzati, pari a euro 400,00.
Ha resistito in giudizio, con la veste formale di attore in opposizione alla pretesa monitoria,
in qualità di committente dei lavori, il quale ha proposto in via principale domanda di CP_1
quantificazione del giusto corrispettivo dovuto all'impresa e, previa chiamata in causa del D.L. architettonico in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni, Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'inadempimento dell'impresa e del D.L. nonché, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della D.L. per quanto eventualmente dovuto nei confronti dell'impresa.
All'esito del giudizio di primo grado è stata accolta la domanda principale dell'attore in opposizione, con accertamento del “giusto corrispettivo” ancora dovuto per i lavori eseguiti dall'impresa, con assorbimento della domanda riconvenzionale di accertamento danni e rigetto di quella relativa ai danni di ritardo, ed è stata accolta la domanda riconvenzionale dell'impresa relativa alle opere eseguite e non contabilizzate.
Dal momento che la domanda di risarcimento danni subiti a causa dell'operato dell'impresa è stata considerata assorbita nell'accoglimento della domanda volta alla determinazione del
“giusto corrispettivo”, in primo grado è stata rigettata, per carenza di un autonomo interesse giuridicamente rilevante a conseguire un ulteriore risarcimento per le medesime causali da
16 parte del Geom la domanda di condanna della D.L. proposta in via riconvenzionale, CP_2
nonché quella di manleva avanzata in via subordinata, non residuando alcuna ulteriore debenza del nei confronti dell'impresa al di là dell'obbligo al pagamento del giusto CP_1 corrispettivo sopra determinato a saldo ed oggetto della domanda principale dell'opponente.
Fatte queste premesse si possono ora analizzare i singoli motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo di appello l'impresa censura l'affermazione del giudice di primo grado che né parte convenuta in opposizione né il terzo chiamato in causa avrebbero specificamente contestato la presenza di vizi strutturali idonei a diminuire il valore dell'opera sottolineando i vari passaggi con cui nelle proprie difese, già in primo grado, era stata contestata l'esistenza di vizi strutturali, ribadendo che l'opera era stata eseguita secondo le indicazioni ricevute sia dalla committenza che dalla direzione lavori nella persona del Geom. CP_2
Sebbene sia assolutamente vero che l'impresa abbia sempre sostenuto che tutte le modifiche al progetto strutturale siano state richieste da e siano state, pertanto, eseguite secondo le CP_1
indicazioni della committenza, occorre considerare che la prospettiva assunta dal giudicante di prime cure sia stata un'altra: considerare il valore dei lavori eseguiti per la determinazione del giusto corrispettivo dovuto per l'esecuzione degli stessi.
Nell'ambito di tale ragionamento la difformità dal progetto strutturale depositato delle opere eseguite è stato correttamente considerata non contestata da alcuna delle parti, in quanto la contestazione dell'impresa si ancòrava sulla conoscenza delle suddette modifiche da parte delle committenza e non sull'esistenza in sé delle stesse.
Il passaggio successivo è stato quello di verificare se tali difformità impedivano la sanabilità dell'opera e su tale punto il giudice di prime cure, proprio accogliendo le osservazioni mosse sul punto dall'impresa al CTU, ha affermato che l'opera poteva essere oggetto di sanatoria, sebbene con lo svolgimento di opere aggiuntive, ma senza completa demolizione e ricostruzione dell'opera.
Sulla sanabilità dell'opera non sono stati svolti motivi di appello, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Infine, il giudice di primo grado ha quantificato in via equitativa le opere aggiuntive necessarie a rendere effettivamente sanabile l'autorimessa realizzata, ritenuto che questo fosse l'importo necessario per ricondurre nell'alveo delle opere eseguite a regola d'arte quelle realizzate dall'impresa. In tale ottica ha decurtato tale importo dal valore delle opere eseguite, come quantificato dal CTU. Nella determinazione equitativa ha tenuto in debita considerazione l'accertata conoscenza e la condivisione delle varianti realizzate in corso d'opera da parte della
17 committenza.
Considerato che
sulla conoscenza e approvazione delle modifiche esecutive da parte della committenza non è stato svolto alcun motivo di appello anche questa statuizione è passata in giudicato.
Così ricostruito il ragionamento del giudice di prime cure risulta evidenza come non vi sia è stata, pertanto, alcuna non corretta valutazione di vizi strutturali che prescindessero dall'approvazione data dalla committenza alle varianti in corso d'opera.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
6.2. Con il secondo motivo di appello l'impresa contesta che il giudice, una volta accertata la sanabilità dell'opera, dal CTU esclusa, al posto di riconvocare il consulente tecnico a chiarimenti, abbia operato una quantificazione in via equitativa, apportando in compensazione una deduzione per vizi e danni svincolata da qualsivoglia dato tecnico e considerando tra i danni anche quelli quantificati dal CTU per il ritardo nell'utilizzabilità della struttura, pur avendo poi specificatamente rigettato la domanda di risarcimento danni da ritardo, stante l'insussistenza del ritardo o comunque l'assenza di ritardo addebitabile all'impresa.
Il motivo è in parte fondato.
Innanzitutto correttamente il giudice di primo grado ha rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento dei danni da ritardo, né specificati né quantificati.
Tuttavia, nella medesima ottica, non doveva considerare la quantificazione del pregiudizio subendo effettuata dal CTU nella valutazione equitativa dell'importo delle opere necessarie a rendere effettivamente sanabile l'opera realizzata.
Dall'esame della CTU svolta in primo grado si evince, infatti, che la quantificazione di tale pregiudizio è stata effettuata considerando un ipotetico importo di locazione mensile per ogni posto auto realizzato nella rimessa costruita dall'impresa su incarico di , ma era onere CP_1 dell'attore in opposizione allegare e provare che era sua intenzione locare tutti e sei i posti auto,
a che prezzo, nonché per quanto non avrebbe potuto effettivamente realizzare tale scopo.
Di tale quantificazione, pari ad euro 15.120,00 secondo quanto indicato in sentenza, non può, pertanto, tenersi conto, con conseguente accoglimento parziale del motivo.
Sotto altro profilo l'LA sostiene che le modifiche, in quanto approvate dalla committenza, erano idonee sotto il profilo strutturale e avrebbero potuto dare corso alla sanatoria, tuttavia, all'esito del giudizio di primo grado, non è emerso che l'opera poteva essere sanata così come era, in quanto le opere come realizzate, anche secondo la prospettazione di parte LA, avrebbero avuto bisogno di un rinforzo strutturale per poter essere collaudate e successivamente sanate.
18 È proprio per la individuazione e quantificazione di tali opere di rinforzo strutturale che è stato affidato un incarico supplementare al consulente tecnico d'ufficio già nominato in primo.
La CO ha, infatti, deciso di rimettere in istruttoria la causa affinchè il CTU, partendo dalla sanabilità dell'opera statuita in primo grado e non appellata, determinasse le opere di rinforzo necessaria a conseguire l'idoneità strutturale e ne quantificasse i costi.
Tuttavia il CTU pur avendo premesso come possibile soluzione il consolidamento della struttura così come realizzata, mediante inspessimento degli elementi lignei di copertura non verificati e irrigidimento di alcune parti di struttura mediante profilati metallici, ha poi apoditticamente affermato che tale via non era per lui percorribile, in quanto la stessa si configurerebbe come un taccone della struttura stessa, inficiandone le caratteristiche estetiche
e qualitative, e, venendo meno all'incarico affidatogli, ha omesso di individuare e quantificare le opere di consolidamento delle struttura necessari per conseguire l'idoneità strutturale dell'opera stessa.
Il CTU ha solo quantificato la via per lui percorribile, consistente non più nella demolizione e ricostruzione dell'intera opera, ma solo della copertura, con una quantificazione dei costi superiore a quella effettuata in primo grado, come tale inaccoglibile in assenza di qualsivoglia appello da parte della committenza.
Nelle sue osservazioni, tuttavia, anche il CTP dell'impresa ha omesso una precisa quantificazione delle suddette opere di consolidamento, indicando genericamente che l'intervento di rinforzo puntuale degli elementi non verificati potrebbe avere un valore compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro a seconda delle soluzioni adottate, non meglio precisate.
La parte appellata ha, comunque, ritenuto necessario e sufficiente l'intervento di rinforzo, come indicato anche nelle missive del direttore dei lavori strutturali, Ing. , riportate in atti. Per_1
La CO concorda sulla sufficienza delle opere di rinforzo puntuale per il conseguimento dell'idoneità strutturale dell'opera, prodromica alla sua sanabilità e collaudabilità. Ritiene, tuttavia, di dover procedere alla quantificazione equitativa delle stesse e che l'importo così determinato debba essere decurtato dal valore delle opere eseguite dall'impresa per ottenere il giusto corrispettivo dovuto da per l'opera svolta a suo favore dall'Impresa CP_1 Pt_2
, in quanto solo operato il consolidamento strutturale della copertura le opere potranno
[...] considerarsi eseguite a regola d'arte.
Tale intervento, come detto, è stato quantificato dal CTP dell'impresa nell'importo variabile tra
5.000 e 10.000 euro, mentre il CTU in entrambe le relazioni ha quantificato un costo per demolizione e ricostruzione, totale o parziale, variabile tra 28.585,32 euro (+ IVA) indicati in
19 primo grado e 30.285,44 euro (+ IVA) indicati in secondo grado.
Ciò stante la quantificazione dello stesso non può che essere equitativa, in quanto la mancata indicazione delle puntuali lavorazioni necessarie al raggiungimento del consolidamento strutturale impedisce di poter fare riferimento ai prezzi di mercato di pubblico dominio, quali il prezziario regionale per le opere pubbliche, per poi giungere ad una quantificazione a metro quadro come suggerito dalla parte LA. Inutilmente dispendiosa a tal fine si porrebbe anche una rinnovazione dell'incombente istruttorio.
Quindi, considerato il passaggio in giudicato sia della sanabilità dell'opera che della conoscenza e approvazione delle varianti esecutive da parte della committenza, partendo dai valori forniti dalle parti, si ritiene equo stimare il valore economico delle opere necessarie per il consolidamento strutturale della copertura dell'autorimessa realizzata in 13.500 euro (+ IVA), considerando il maggior importo indicato dall'LA e una piccola maggiorazione per le prestazioni professionali correlate alla sua esecuzione: tale importo deve essere dedotto dall'importo di 41.366,54 euro (+ IVA) che costituisce la quantificazione operata dal CTU in primo grado, e non contestata dalle parti, delle opere eseguite dall'impresa, portando al risultato finale di 27.866,54 euro (+ IVA) quale giusto corrispettivo per l'opera eseguita dall'impresa edile e stradale di per . Parte_2 TR
Per quantificare quanto ancora dovuto dal occorre dedurre a tale importo quello della CP_1
prima fattura emessa dall'impresa e pacificamente corrisposto, pari a 18.000 euro (+ IVA): il credito ancora esigibile risulta, quindi, pari a 9.866,54 + IVA al 10%, così per complessivi
10.853,194 euro cui sommare i 400,00 euro oggetto della domanda riconvenzionale dell'impresa, non appellata da alcuno e quindi passata in giudicato, per totali 11.253,194 euro.
Tale somma deve essere, infine, maggiorata degli interessi, senza rivalutazione, come indicato nella sentenza impugnata, non essendo stato svolto alcun motivo di appello sul punto.
In questi limiti il motivo deve essere accolto.
6.3 Con il terzo motivo di appello l'impresa lamenta l'errata valutazione della posizione del direttore dei lavori architettonico, Geom. CP_2
In primo grado alcuna domanda diretta è stata avanzata dall'impresa nei confronti della CP_8
l'impresa stessa ha contestato l'operato del geom. con le medesime argomentazioni CP_2
riproposte in appello, solo in relazione alle valutazioni svolte sul punto dal CTU.
Tali critiche erano funzionali nell'ambito del giudizio di primo grado in cui con la CP_1
domanda riconvenzionale e con quella subordinata aveva chiesto di accertare le responsabilità della D.L. unitamente a quelle dell'impresa e di condannarli in solido.
20 Tuttavia, nell'ambito del presente appello, in cui l'impresa non ha avanzato alcuna domanda diretta nei confronti del Geom. (né potrebbe avanzarne non avendo agito nei suoi CP_2 confronti in primo grado), non vi è alcuno spazio per l'accertamento della sua eventuale quota di responsabilità nella realizzazione dei lavori in maniera difforme dal progetto strutturale.
Non può, infatti, essere accolta la tesi dell'LA che le domande si estenderebbero in automatico nei confronti del terzo chiamato in causa, dal momento che la D.L. non è stata chiamata in causa dall'impresa, che ha agito solo nei confronti della committenza per ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto per i lavori svolti, domanda che non poteva automaticamente estendersi al professionista che per contratto nulla doveva all'impresa, né
l'impresa, dopo la chiamata in causa, ha intesto avanzare alcuna domanda di regresso, anche solo pro quota, nei confronti del direttore dei lavori architettonico.
Il mancato appello da parte di ha, quindi, determinato il passaggio in giudicato del CP_1
rigetto di tutte le domande dallo stesso avanzate nei confronti della D.L. nella persona del
Geom. con conseguente intangibilità del relativo accertamento di assenza di CP_2
responsabilità.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
6.4. Il quarto motivo di appello è assorbito dall'accoglimento parziale del secondo, nell'ambito del quale non è stato tenuto in considerazione il pregiudizio subendo così come quantificato dal CTU in primo grado.
6.5. Con il quinto motivo di appello la parte LA reitera le istanze istruttorie per dimostrare la consapevolezza e l'approvazione delle varianti esecutive da parte della committenza, attestazione, come sopra evidenziato, passata in giudicato per mancato appello.
Le stesse si appalesano pertanto superflue.
È stata invece accolta l'istanza istruttoria relativa alla CTU, essendone stato disposto un supplemento, e le considerazioni sopra svolte rendono superfluo e inutilmente dispendioso rinnovare l'accertamento tecnico con nomina di un nuovo CTU, come richiesto in comparsa conclusionale dalla parte LA, essendovi in atti gli elementi per poter definire la controversia.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
1) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
21 La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra committente e impresa, all'esito del processo, l'LA ha ottenuto l'accertamento positivo parziale della propria pretesa creditoria, essendogli stato riconosciuto un importo maggiore quale giusto corrispettivo per l'opera svolta.
D'altro canto anche la parte appellata ha ottenuto il riconoscimento di un importo in CP_1
decurtazione delle originarie pretese economiche avanzate nella fase monitoria dall'impresa nei suoi confronti.
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Parimenti le spese di C.T.U., in relazione sia al primo grado che al supplemento disposto in appello, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti dal momento che la prestazione è stata svolta in funzione dell'interesse comune delle parti, per addivenire alla quantificazione del giusto corrispettivo per le opere eseguite.
Non si ritiene di dover revocare la liquidazione dei compensi effettuata in appello a favore del
CTU, nonostante non abbia adeguatamente risposto ai quesiti posti, dal momento che l'importo liquidato ha tenuto conto delle conclusioni rassegnate e dell'opera di conciliazione svolta nel corso dell'incarico, sebbene non si sia poi concretizzata.
Nel rapporto committenza da un lato e Geom. con la sua assicurazione CP_2 CP_6
dall'altra, il mancato appello da parte sia di e che di e impone la CP_1 CP_2 CP_6
conferma delle statuizioni di primo grado sia per le spese di lite che per le spese di c.t.u.
Nel rapporto tra l'Impresa edile e stradale da un lato e Geom. con la sua Parte_2 CP_2
assicurazione dall'altra, l'LA risulta soccombente totale nel presente grado CP_6
di giudizio, essendo stato rigettato il terzo motivo di appello, il quale, per la sua formulazione, aveva indotto alla costituzione in appello sia il Geom. che l'assicurazione CP_2 CP_6
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'impresa deve essere condannata a rifondere le spese del presente giudizio da tali parti sostenute.
La mancanza di domande tra queste parti nel giudizio di primo grado impedisce di statuire sulle spese del suddetto grado tra le stesse.
22 Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. DM 55/2014 dall'entità della condanna, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con svolgimento solo di un supplemento di CTU da parte del consulente di primo grado, vengono liquidate tutte le fasi con importi compresi tra i parametri forensi minimi e medi.
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 4.000,00 per compensi (euro 800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro
1.250,00 per la fase istruttoria, euro 1.350,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La CO d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
In parziale riforma della sentenza n. 199/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data
10/06/2022:
accoglie il secondo motivo di gravame sollevato dall'LA e, per l'effetto, condanna
a corrispondere all'Impresa edile e stradale , quale TR Parte_2
giusto corrispettivo per l'opera svolta, la residua somma di € 11.253,194, oltre interessi di mora al tasso legale (art. 1284 c. 1 c.c.) fino alla formulazione della domanda depositata il
20.11.2019, oltre successivi interessi, da tale domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.;
compensa integralmente tra le parti Impresa edile e stradale e Parte_2 CP_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
[...]
conferma la sentenza di primo grado sulle spese di lite e le spese di CTU tra CP_1
e e tra e
[...] TR2 TR CP_13
[...]
pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti le somme liquidate in corso di causa al
C.T.U. per l'attività svolta in primo grado;
23 pone definitivamente a carico solidale dell'Impresa edile e stradale e di Parte_2
le somme liquidate in corso di causa al C.T.U. per l'attività svolta in TR
secondo grado;
condanna parte LA a rifondere alla parte appellata Parte_5
, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 per TR
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte LA a rifondere alla parte appellata Parte_5
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_6
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 08.07.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino
24