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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ordinare al Comune di Villasor di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Stabilire che, poiché i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere ripartito fra loro ogni bene comune, gli stessi non hanno nulla da pretendersi l'uno dall'altro ad alcun titolo.
4) Stabilire che la signora continui ad abitare presso l'abitazione familiare Pt_1 sita in Villasor alla Via Dessì n. 14 e che il signor invece, andrà via dalla CP_1 medesima entro e non oltre il 31 maggio 2025 per trasferirsi in altra abitazione da condurre in locazione.
5) Stabilire che il signor si faccia integralmente carico della rata del mutuo di CP_1 euro 500,00 mensili e che nulla debba versare alla signora a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della moglie.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ordinare al Comune di Villasor di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Stabilire che, poiché i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere ripartito fra loro ogni bene comune, gli stessi non hanno nulla da pretendersi l'uno dall'altro ad alcun titolo.
4) Stabilire che la signora continui ad abitare presso l'abitazione familiare Pt_1 sita in Villasor alla Via Dessì n. 14 e che il signor invece, andrà via dalla CP_1 medesima entro e non oltre il 31 maggio 2025 per trasferirsi in altra abitazione da condurre in locazione.
5) Stabilire che il signor si faccia integralmente carico della rata del mutuo di CP_1 euro 500,00 mensili e che nulla debba versare alla signora a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della moglie.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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