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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6155/2023
proposto da
RE Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 19/02/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. REK03T200520 IRPEG-IRAP-IVA 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.10.2023, la RE SP avanzava istanza di riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza n. 25881/22 del 08 giugno 2022 depositata il 02 settembre 2022, che ha cassato la sentenza 7062/13/2019, della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ed ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado), in diversa composizione.
Occorre premettere che l'iter processuale dell'odierno contenzioso è stato particolarmente complesso ed articolato atteso che quello disposto con l'ordinanza 25881/22 è il secondo annullamento deciso dalla
Suprema Corte.
In sintesi, l'evoluzione del procedimento puo' cosi essere descritta : con avviso di accertamento n.
REK03T200520, relativo all'anno d'imposta 2003, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nola (NA), sulla base di un processo verbale di constatazione redatto in data 05/04/2006 da funzionari dello stesso Ufficio, accertava ai sensi degli artt. 39, comma 1°, 40 e 41 bis del DPR 600/73, in capo alla SO MA S.p.
A., presunti redditi non dichiarati da assoggettare ad IRPEG, IRAP ed IVA.
I rilievi mossi dall'Ufficio concernevano:
1) Indebita deduzione di ammortamenti anticipati, ai fini IRPEG ed IRAP, per € 2.462,00;
2) Illegittima deduzione di provvigioni passive, ai fini IRPEG ed IRAP, per € 30.542,78;
3) Omessa contabilizzazione di interessi attivi, ai soli fini IRPEG, per € 5.008,00;
4) Sottovalutazione delle rimanenze finali di prodotti finiti e materie prime, ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, per
€ 323.714,00;
5) Indebita deduzione di costi non documentati, ai soli fini IRAP, per € 2.968,80.
La società RE S.p.A. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento, con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendone l'infondatezza e l'illegittimità dell'atto in quanto privo di idonea motivazione.
Con sentenza n. 76/08, del 29/01/2008, depositata il 19/02/2008, la Sezione 20 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava totalmente il ricorso della RE S.p.A.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione 15^, con sentenza nr. 139 del 27/04/2009 depositata in data 08/06/2009, accoglieva parzialmente l'appello della società RE S.p.A. In particolare, il giudice di secondo grado, riteneva fondate le censure mosse nei confronti dei rilievi sub 2) e 4) .
L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza nr. 139/15/09, della
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, depositata l'8 giugno 2009, per i seguenti motivi: per due motivi: a) omessa o comunque insufficiente motivazione (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.); b) violazione dell'art. 100 c.p.c. – omessa, o comunque insufficiente ed illogica motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4 e
5 c.p.c.).
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21780/17 del 20 settembre 2017 ha accolto unicamente il secondo motivo, ha cassato la sentenza, ed ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in diversa composizione.
All'esito del giudizio di rinvio , La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione 3^, con sentenza nr.
7062 del 22/05/2019 depositata in data 23/09/2019, accoglieva parzialmente l'appello della società RE S.p.A.
In particolare, il giudice del rinvio accoglieva l'appello della RE SP … limitatamente al profilo relativo alla determinazione della percentuale di ricarico applicata dai verbalizzanti nel p.v.c. al fine di stabilire il valore delle rimanenze finali al 31.12.2003.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto nuovamente ricorso per la cassazione della sentenza nr.
7062/13/2019, della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, depositata il 23 settembre 2019, per i seguenti motivi: a) Violazione dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/92 (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) per avere il giudice d'appello accolto eccezioni non formulate nel giudizio di primo grado;
b) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, co. n. 1
n. 5 c.p.c.).
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 25881/22 del 08 giugno 2022 , ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza, ed ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado), in diversa composizione.
La Suprema Corte ha prospettato che, nel caso in esame, gli argomenti posti a fondamento della gravata sentenza (7062/13/2019) non possono ritenersi mere argomentazioni difensive, donde il motivo (censura ex art 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art, 57 del D. Lgs. 546/1992) è fondato ed assorbente;
mentre il secondo motivo (censura ex art. 360, n.5 c.p.c.) per omesso esame di fatto decisivo, costituito dal metodo di rielaborazione del ricarico resta assorbito dall'accoglimento del precedente.
Nell'atto di riassunzione , la Società_1 ribadisce le proprie censure in ordine a tre dei rilievi contenuti nell'avviso di accertamento.
Sul rilievo sub 1) contestato dall'Ufficio va fatto notare che il dettato normativo di cui al comma terzo dell'art. 67 D.P.R. 917/86, nel testo in vigore al 31/12/2003, ammetteva l'ammortamento dei beni strumentali per quote superiori a quelle ordinarie;
in particolare la norma stabiliva che: “ … la misura massima indicata nel comma 2 (coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze D.M. 31/12/1988) può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore (c.d. ammortamento accelerato). La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento …” (ex. art. 67 TUIR). Orbene, mentre la citata norma consente il ricorso all'ammortamento accelerato sul presupposto che i beni strumentali dell'impresa siano effettivamente sottoposti ad una più intensa utilizzazione, rispetto a quella normale del settore (che il contribuente dovrà essere in grado di provare), nel caso dell'ammortamento anticipato, invece, il legislatore non ha stabilito alcuna condizione per ricorrervi, limitandosi a definire in modo puntuale la sola misura della quota deducibile a detto titolo stabilendo che l'ammortamento anticipato può, alternativamente, essere imputato in bilancio a costo come ammortamento dei beni (iscrivendo l'ammortamento a conto economico) oppure essere accantonato in apposita riserva del bilancio qualora si ritenga che, sotto il profilo civilistico, l'ammortamento anticipato non rappresenti il vero deperimento del bene. In questo caso (accantonamento in apposita riserva), la quota di ammortamento anticipato, eccedente la misura civilistica, si renderebbe, ad avviso dell'appellante, deducibile fiscalmente, pur non risultando imputata a conto economico, attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. La scelta operata dalla Società_1, per l'anno di imposta 2003, è stata quella di imputare gli ammortamenti anticipati a conto economico quale quota di costo dell'esercizio; scelta operata per complessivi € 371.324,53, come del resto rilevato dai verificatori (cfr. pag. 11 del p.v.c allegato sub 3), in riferimento a beni strumentali nuovi quali
Impianti e Macchinari ed Attrezzature Industriali e Commerciali;
ciò che i verbalizzati hanno contestato e, quindi, recuperato a tassazione riguarda “ … unicamente gli ammortamenti anticipati pari ad € 2.462,00 riguardanti le Attrezzature industriali e commerciali in quanto relativi in parte ad estintori, il cui utilizzo è giustificato solo per casi eccezionali (bene non soggetto a particolare usura od a superamento tecnico a breve), a macchine per la pulizia dei locali dove avviene la produzione e commercializzazione, la cui utilizzazione è costante pressoché giornaliera (bene non soggetto a particolare usura od a superamento tecnico a breve), a bene il cui costo specifico è inferiore ad € 516,00 per i quali la società pur optando per l'ammortamento ordinario del costo non poteva certo usufruire anche dell'ammortamento anticipato ...” .
In conclusione la società ricorrente avrebbe fatto ricorso agli ammortamenti anticipati non per effetto della più intensa utilizzazione dei beni ma, semplicemente, grazie ad una agevolazione tributaria esistente e sancita dall'art. 67 TUIR .
Sul rilievo sub 2) , ovvero quello inerente la presunta illegittima deduzione di provvigioni passive, ai fini IRPEG ed IRAP, per € 30.542,78, la Società_1 osserva che dette provvigioni traggono ragion d'essere da un contratto di agenzia, che la società ricorrente ha stipulato in data 11/06/2001 con la citata
Nominativo_1 S.A., in virtù del quale quest'ultima ha ricevuto mandato, dalla RE s.p.a., di promuovere, in terra greca, la vendita dei prodotti della RE S.p.A. stessa Detto contratto – regolarmente registrato presso il competente Ufficio Fiscale greco – è stato esibito ai funzionari accertatori già in fase di verifica (oltre che durante il sopra richiamato procedimento di accertamento con adesione). Si evidenzia, inoltre, che le provvigioni di cui si discute sono relative a contratti di vendita, conclusi dalla
Nominativo_1 S.A. nel corso dell'anno 2003, in forza del suddetto mandato, e tutti gli elementi idonei e necessari alla loro esatta quantificazione (determinabilità) sono contenuti nelle allegate fatture di vendita dei prodotti in Grecia (certezza). La reale ed effettiva collocazione dei prodotti in territorio greco, attraverso l'opera dell'agente K/K, è rilevabile, e dimostrabile, dalle consegne/spedizioni dei prodotti (pet – food) in
Grecia verso i clienti procacciati dalla K/K ENTERPRISIS S.A.
In relazione al rilievo sub 4) , ovvero quello inerente le rimanenze finali, la Società_1 ritiene eccessiva la censura di violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992 per divieto di ius novorum.
In sede di appello proposto dalla società, le eccezioni sollevate avrebbero avuto il solo scopo di meglio argomentare, sotto il profilo della logicità, le argomentazioni difensive al fine ultimo di rendere congruo gli elementi posti a sostegno della difesa e, dunque, quelli da considerare ai fini della decisone.
La CTR con la sentenza 7062/3/2019, ad avviso della difesa di parte privata , non ha accolto nuovi motivi non dedotti nelle precedenti fasi o gradi del giudizio;
ha rilevato d'ufficio le eccezioni ed emesso il giudizio.
Già in sede di ricorso , seppur in via breve, parte ricorrente avrebbe contestato il metodo di calcolo utilizzato dai verificatori. In appello (il primo) e poi nelle fasi successive del giudizio (controricorso in Cassazione e riassunzione poi) la condotta della difesa sarebbe stata sempre lineare nel contestare la metodologia di calcolo, magari approfondendo, in sede di appello ed in sede di riassunzione, la ricostruzione della metodologia di calcolo al solo fine di rendere congrua la difesa con gli elementi oggettivi posti a base di essa.
In data 29.11.2023 si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria che , con le sue controdeduzioni , sollecitava il rigetto del gravame.
In primo luogo l'ufficio eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni formulate in sede di riassunzione relative a rilievi rispetto ai quali si è già formato il giudicato.
Ed,invero, già la CTR con sentenza n. 139/15/2009 statuiva “La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente l'appello del contribuente e per l'effetto: 1) Conferma il dispositivo della sentenza di primo grado sull'indebita deduzione di ammortamenti anticipati, da parte del contribuente, per
Euro 2.462,00 ai fini IRPEG ed IRAP” Tale sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'Ufficio solo sugli aspetti per il quale era soccombente, formandosi di fatto il giudicato sulla valutazione in esame.
Ancora la parte riproponeva, sebbene fosse inammissibile, la doglianza in sede di prima riassunzione ed ancora una volta la CTR campana, in diversa composizione pronunciava la sentenza 7062/2019
“Preliminarmente, come ampiamente motivato dai primi giudici con argomentazioni chiare e condivisibili, vanno rigettate tutte le censure di cui ai punti I, 2, 3, del ricorso in riassunzione proposte dal contribuente.
Nel merito l'appello del contribuente va esaminato segnatamente con riguardo al punto della controversia oggetto di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ovvero, quello concernente il regime delle rimanenze.
Relativamente a quest'ultimo profilo , l'unico a formare ancora oggetto del contenzioso , occorre ribadire ,
a detto dell'ufficio , l'esigenza del più rigoroso rispetto dei principi di diritto stabiliti dai giudici della Suprema
Corte .
Nel caso specifico le decisioni della Suprema Corte sono state due e sono entrambe vincolanti.
L'ordinanza n. 21780/2017 afferma che: “- tale ultima doglianza, pure autonomamente dedotta con il secondo motivo, è, invece, fondata essendosi articolata l'intera motivazione della CTR sulla inidoneità delle risultanze delle giacenze delle scorte di cui al documento del 9 marzo 2006, valutato in sè inattendibile ed inidoneo ad attestare, in mancanza di un aggiornamento giornaliero dei dati in ingresso ed uscita, le effettive rimanenze presenti, in quei giorni, in azienda;
- l'accertamento, invece, come emerge dal pvc e dall'avviso riprodotti in osservanza del principio di autosufficienza - ha avuto un contenuto prettamente contabile poichè sono state considerate i soli dati del 2003, ossia gli acquisti nell'anno (incrementati delle rimanenze iniziali), detratti i costi del venduto, con adozione di parametri correttivi;
- la decisione, pertanto, ha illogicamente e incongruamente posto a suo fondamento elementi non apprezzati ai fini dell'accertamento (ritenendo in termini del tutto irrelati che le risultanze del marzo 2006 costituissero, di per sè, il fondamento della ricostruzione induttiva) ed, anzi, espressamente esclusi da ogni considerazione perchè valutati inattendibili, mentre ha inspiegabilmente taciuto in ordine alle circostanze effettivamente considerate, astenendosi dal prendere su di esse ogni opportuna determinazione, in tal modo venendo meno all'obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, esponendo perciò la decisione adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione”.
L'ordinanza n. 25881/2022 aggiunge: “Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, divieto di ius novorum in sede di rinvio.
In data 5 luglio 2024 e 6 giugno 2025 questa Corte rinvia prospettando alle parti, che non si opponevano,
l'opportunità di una conciliazione fuori alla luce del tempo trascorso e della complessità delle questioni.
In data 5.12.2025 , verificata la non fruttuosità delle trattative, questa Corte decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Ed,invero, il rigoroso rispetto, in sede di giudizio di rinvio, dei principi fissati con l'annullamento impone il rigetto del gravame.
Ed,invero, occorre preliminiarmente ribadire che oggetto del presente giudizio è la rinnovazione del giudizio di appello promosso dalla RE SP a seguito dell'annullamento della sentenza 7062/3/2019 della CTR Campania depositata il 23.9.2019.
Tale pronuncia aveva accolto l'appello della società limitatamente al profilo concernente il regime delle rimanenze.
Su tutti gli altri profili , rigettati dalla CTR e non impugnati per cassazione , si è , dunque, formato un giudicato interno che ha reso quei temi irretrattabili.
Quanto al tema , invece, delle rimanenze, il giudizio di accoglimento del gravame è fondato espressamente sul criterio di calcolo della percentuale di ricarico.
Ed, infatti, il passaggio cruciale della decisione del 2019 è il seguente :
“ I verbalizzanti, per stabilire il reale valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2003 calcolavano la percentuale di ricarico praticata dalla società solo su beni di sua produzione.
Questo profilo, invero, non appare condivisibile poiché è stato adottato un metodo di calcolo del costo del venduto tipico di un'azienda mercantile laddove invece la parte appellante è un'azienda di produzione.
Andava, invece – come condivisibilmente evidenziato dalla parte- adoperato uno schema di determinazione del costo del venduto per azienda che opera nel settore della produzione ( v. schema di cui all'allegato 15 del ricorso in riassunzione). “
Proprio questo richiamo alle argomentazioni difensive del contribuente ha formato oggetto del ricorso per cassazione dell'amministrazione finanziaria e della decisione dei giudici di legittimità che , nell'ordinanza
25881 del 2022, hanno confermato che esse debbono ritenersi nuove eccezioni precluse dal divieto di proposizione in appello posto dall'art. 57, comma 2 , del d.to lgs.vo 546 del 1992.
La necessità di osservare , in sede di giudizio rescissorio , quanto statuito , in sede rescindente, dai giudici di legittimità , impone, dunque il rigetto dell'appello poiché fondato su motivi nuovi non dedotti nelle precedenti fasi o gradi del giudizio.
Atteso il contenuto della decisione della Suprema Corte, che dichiara la non valutabilità delle eccezioni poste a base dell'appello ed accolte dalla CTR e la necessità di attenersi alle direttiva impartite dai giudici di legittimità, l'appello deve essere rigettato non residuando SPzi valutativi ulteriori rispetto al giudizio di inammissibilità del tema.
La natura oggettivamente complessa della vicenda processuale, caratterizzata da ben due annullamenti della Suprema Corte, e , quindi, da un contrasto intrpretativo ripetuto e perdurante, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello.Compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6155/2023
proposto da
RE Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 19/02/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. REK03T200520 IRPEG-IRAP-IVA 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.10.2023, la RE SP avanzava istanza di riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza n. 25881/22 del 08 giugno 2022 depositata il 02 settembre 2022, che ha cassato la sentenza 7062/13/2019, della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ed ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado), in diversa composizione.
Occorre premettere che l'iter processuale dell'odierno contenzioso è stato particolarmente complesso ed articolato atteso che quello disposto con l'ordinanza 25881/22 è il secondo annullamento deciso dalla
Suprema Corte.
In sintesi, l'evoluzione del procedimento puo' cosi essere descritta : con avviso di accertamento n.
REK03T200520, relativo all'anno d'imposta 2003, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nola (NA), sulla base di un processo verbale di constatazione redatto in data 05/04/2006 da funzionari dello stesso Ufficio, accertava ai sensi degli artt. 39, comma 1°, 40 e 41 bis del DPR 600/73, in capo alla SO MA S.p.
A., presunti redditi non dichiarati da assoggettare ad IRPEG, IRAP ed IVA.
I rilievi mossi dall'Ufficio concernevano:
1) Indebita deduzione di ammortamenti anticipati, ai fini IRPEG ed IRAP, per € 2.462,00;
2) Illegittima deduzione di provvigioni passive, ai fini IRPEG ed IRAP, per € 30.542,78;
3) Omessa contabilizzazione di interessi attivi, ai soli fini IRPEG, per € 5.008,00;
4) Sottovalutazione delle rimanenze finali di prodotti finiti e materie prime, ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, per
€ 323.714,00;
5) Indebita deduzione di costi non documentati, ai soli fini IRAP, per € 2.968,80.
La società RE S.p.A. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento, con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendone l'infondatezza e l'illegittimità dell'atto in quanto privo di idonea motivazione.
Con sentenza n. 76/08, del 29/01/2008, depositata il 19/02/2008, la Sezione 20 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava totalmente il ricorso della RE S.p.A.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione 15^, con sentenza nr. 139 del 27/04/2009 depositata in data 08/06/2009, accoglieva parzialmente l'appello della società RE S.p.A. In particolare, il giudice di secondo grado, riteneva fondate le censure mosse nei confronti dei rilievi sub 2) e 4) .
L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza nr. 139/15/09, della
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, depositata l'8 giugno 2009, per i seguenti motivi: per due motivi: a) omessa o comunque insufficiente motivazione (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.); b) violazione dell'art. 100 c.p.c. – omessa, o comunque insufficiente ed illogica motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4 e
5 c.p.c.).
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21780/17 del 20 settembre 2017 ha accolto unicamente il secondo motivo, ha cassato la sentenza, ed ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in diversa composizione.
All'esito del giudizio di rinvio , La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione 3^, con sentenza nr.
7062 del 22/05/2019 depositata in data 23/09/2019, accoglieva parzialmente l'appello della società RE S.p.A.
In particolare, il giudice del rinvio accoglieva l'appello della RE SP … limitatamente al profilo relativo alla determinazione della percentuale di ricarico applicata dai verbalizzanti nel p.v.c. al fine di stabilire il valore delle rimanenze finali al 31.12.2003.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto nuovamente ricorso per la cassazione della sentenza nr.
7062/13/2019, della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, depositata il 23 settembre 2019, per i seguenti motivi: a) Violazione dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/92 (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) per avere il giudice d'appello accolto eccezioni non formulate nel giudizio di primo grado;
b) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, co. n. 1
n. 5 c.p.c.).
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 25881/22 del 08 giugno 2022 , ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza, ed ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (ora Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado), in diversa composizione.
La Suprema Corte ha prospettato che, nel caso in esame, gli argomenti posti a fondamento della gravata sentenza (7062/13/2019) non possono ritenersi mere argomentazioni difensive, donde il motivo (censura ex art 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art, 57 del D. Lgs. 546/1992) è fondato ed assorbente;
mentre il secondo motivo (censura ex art. 360, n.5 c.p.c.) per omesso esame di fatto decisivo, costituito dal metodo di rielaborazione del ricarico resta assorbito dall'accoglimento del precedente.
Nell'atto di riassunzione , la Società_1 ribadisce le proprie censure in ordine a tre dei rilievi contenuti nell'avviso di accertamento.
Sul rilievo sub 1) contestato dall'Ufficio va fatto notare che il dettato normativo di cui al comma terzo dell'art. 67 D.P.R. 917/86, nel testo in vigore al 31/12/2003, ammetteva l'ammortamento dei beni strumentali per quote superiori a quelle ordinarie;
in particolare la norma stabiliva che: “ … la misura massima indicata nel comma 2 (coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze D.M. 31/12/1988) può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore (c.d. ammortamento accelerato). La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento …” (ex. art. 67 TUIR). Orbene, mentre la citata norma consente il ricorso all'ammortamento accelerato sul presupposto che i beni strumentali dell'impresa siano effettivamente sottoposti ad una più intensa utilizzazione, rispetto a quella normale del settore (che il contribuente dovrà essere in grado di provare), nel caso dell'ammortamento anticipato, invece, il legislatore non ha stabilito alcuna condizione per ricorrervi, limitandosi a definire in modo puntuale la sola misura della quota deducibile a detto titolo stabilendo che l'ammortamento anticipato può, alternativamente, essere imputato in bilancio a costo come ammortamento dei beni (iscrivendo l'ammortamento a conto economico) oppure essere accantonato in apposita riserva del bilancio qualora si ritenga che, sotto il profilo civilistico, l'ammortamento anticipato non rappresenti il vero deperimento del bene. In questo caso (accantonamento in apposita riserva), la quota di ammortamento anticipato, eccedente la misura civilistica, si renderebbe, ad avviso dell'appellante, deducibile fiscalmente, pur non risultando imputata a conto economico, attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. La scelta operata dalla Società_1, per l'anno di imposta 2003, è stata quella di imputare gli ammortamenti anticipati a conto economico quale quota di costo dell'esercizio; scelta operata per complessivi € 371.324,53, come del resto rilevato dai verificatori (cfr. pag. 11 del p.v.c allegato sub 3), in riferimento a beni strumentali nuovi quali
Impianti e Macchinari ed Attrezzature Industriali e Commerciali;
ciò che i verbalizzati hanno contestato e, quindi, recuperato a tassazione riguarda “ … unicamente gli ammortamenti anticipati pari ad € 2.462,00 riguardanti le Attrezzature industriali e commerciali in quanto relativi in parte ad estintori, il cui utilizzo è giustificato solo per casi eccezionali (bene non soggetto a particolare usura od a superamento tecnico a breve), a macchine per la pulizia dei locali dove avviene la produzione e commercializzazione, la cui utilizzazione è costante pressoché giornaliera (bene non soggetto a particolare usura od a superamento tecnico a breve), a bene il cui costo specifico è inferiore ad € 516,00 per i quali la società pur optando per l'ammortamento ordinario del costo non poteva certo usufruire anche dell'ammortamento anticipato ...” .
In conclusione la società ricorrente avrebbe fatto ricorso agli ammortamenti anticipati non per effetto della più intensa utilizzazione dei beni ma, semplicemente, grazie ad una agevolazione tributaria esistente e sancita dall'art. 67 TUIR .
Sul rilievo sub 2) , ovvero quello inerente la presunta illegittima deduzione di provvigioni passive, ai fini IRPEG ed IRAP, per € 30.542,78, la Società_1 osserva che dette provvigioni traggono ragion d'essere da un contratto di agenzia, che la società ricorrente ha stipulato in data 11/06/2001 con la citata
Nominativo_1 S.A., in virtù del quale quest'ultima ha ricevuto mandato, dalla RE s.p.a., di promuovere, in terra greca, la vendita dei prodotti della RE S.p.A. stessa Detto contratto – regolarmente registrato presso il competente Ufficio Fiscale greco – è stato esibito ai funzionari accertatori già in fase di verifica (oltre che durante il sopra richiamato procedimento di accertamento con adesione). Si evidenzia, inoltre, che le provvigioni di cui si discute sono relative a contratti di vendita, conclusi dalla
Nominativo_1 S.A. nel corso dell'anno 2003, in forza del suddetto mandato, e tutti gli elementi idonei e necessari alla loro esatta quantificazione (determinabilità) sono contenuti nelle allegate fatture di vendita dei prodotti in Grecia (certezza). La reale ed effettiva collocazione dei prodotti in territorio greco, attraverso l'opera dell'agente K/K, è rilevabile, e dimostrabile, dalle consegne/spedizioni dei prodotti (pet – food) in
Grecia verso i clienti procacciati dalla K/K ENTERPRISIS S.A.
In relazione al rilievo sub 4) , ovvero quello inerente le rimanenze finali, la Società_1 ritiene eccessiva la censura di violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992 per divieto di ius novorum.
In sede di appello proposto dalla società, le eccezioni sollevate avrebbero avuto il solo scopo di meglio argomentare, sotto il profilo della logicità, le argomentazioni difensive al fine ultimo di rendere congruo gli elementi posti a sostegno della difesa e, dunque, quelli da considerare ai fini della decisone.
La CTR con la sentenza 7062/3/2019, ad avviso della difesa di parte privata , non ha accolto nuovi motivi non dedotti nelle precedenti fasi o gradi del giudizio;
ha rilevato d'ufficio le eccezioni ed emesso il giudizio.
Già in sede di ricorso , seppur in via breve, parte ricorrente avrebbe contestato il metodo di calcolo utilizzato dai verificatori. In appello (il primo) e poi nelle fasi successive del giudizio (controricorso in Cassazione e riassunzione poi) la condotta della difesa sarebbe stata sempre lineare nel contestare la metodologia di calcolo, magari approfondendo, in sede di appello ed in sede di riassunzione, la ricostruzione della metodologia di calcolo al solo fine di rendere congrua la difesa con gli elementi oggettivi posti a base di essa.
In data 29.11.2023 si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria che , con le sue controdeduzioni , sollecitava il rigetto del gravame.
In primo luogo l'ufficio eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni formulate in sede di riassunzione relative a rilievi rispetto ai quali si è già formato il giudicato.
Ed,invero, già la CTR con sentenza n. 139/15/2009 statuiva “La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente l'appello del contribuente e per l'effetto: 1) Conferma il dispositivo della sentenza di primo grado sull'indebita deduzione di ammortamenti anticipati, da parte del contribuente, per
Euro 2.462,00 ai fini IRPEG ed IRAP” Tale sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'Ufficio solo sugli aspetti per il quale era soccombente, formandosi di fatto il giudicato sulla valutazione in esame.
Ancora la parte riproponeva, sebbene fosse inammissibile, la doglianza in sede di prima riassunzione ed ancora una volta la CTR campana, in diversa composizione pronunciava la sentenza 7062/2019
“Preliminarmente, come ampiamente motivato dai primi giudici con argomentazioni chiare e condivisibili, vanno rigettate tutte le censure di cui ai punti I, 2, 3, del ricorso in riassunzione proposte dal contribuente.
Nel merito l'appello del contribuente va esaminato segnatamente con riguardo al punto della controversia oggetto di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ovvero, quello concernente il regime delle rimanenze.
Relativamente a quest'ultimo profilo , l'unico a formare ancora oggetto del contenzioso , occorre ribadire ,
a detto dell'ufficio , l'esigenza del più rigoroso rispetto dei principi di diritto stabiliti dai giudici della Suprema
Corte .
Nel caso specifico le decisioni della Suprema Corte sono state due e sono entrambe vincolanti.
L'ordinanza n. 21780/2017 afferma che: “- tale ultima doglianza, pure autonomamente dedotta con il secondo motivo, è, invece, fondata essendosi articolata l'intera motivazione della CTR sulla inidoneità delle risultanze delle giacenze delle scorte di cui al documento del 9 marzo 2006, valutato in sè inattendibile ed inidoneo ad attestare, in mancanza di un aggiornamento giornaliero dei dati in ingresso ed uscita, le effettive rimanenze presenti, in quei giorni, in azienda;
- l'accertamento, invece, come emerge dal pvc e dall'avviso riprodotti in osservanza del principio di autosufficienza - ha avuto un contenuto prettamente contabile poichè sono state considerate i soli dati del 2003, ossia gli acquisti nell'anno (incrementati delle rimanenze iniziali), detratti i costi del venduto, con adozione di parametri correttivi;
- la decisione, pertanto, ha illogicamente e incongruamente posto a suo fondamento elementi non apprezzati ai fini dell'accertamento (ritenendo in termini del tutto irrelati che le risultanze del marzo 2006 costituissero, di per sè, il fondamento della ricostruzione induttiva) ed, anzi, espressamente esclusi da ogni considerazione perchè valutati inattendibili, mentre ha inspiegabilmente taciuto in ordine alle circostanze effettivamente considerate, astenendosi dal prendere su di esse ogni opportuna determinazione, in tal modo venendo meno all'obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, esponendo perciò la decisione adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione”.
L'ordinanza n. 25881/2022 aggiunge: “Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, divieto di ius novorum in sede di rinvio.
In data 5 luglio 2024 e 6 giugno 2025 questa Corte rinvia prospettando alle parti, che non si opponevano,
l'opportunità di una conciliazione fuori alla luce del tempo trascorso e della complessità delle questioni.
In data 5.12.2025 , verificata la non fruttuosità delle trattative, questa Corte decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Ed,invero, il rigoroso rispetto, in sede di giudizio di rinvio, dei principi fissati con l'annullamento impone il rigetto del gravame.
Ed,invero, occorre preliminiarmente ribadire che oggetto del presente giudizio è la rinnovazione del giudizio di appello promosso dalla RE SP a seguito dell'annullamento della sentenza 7062/3/2019 della CTR Campania depositata il 23.9.2019.
Tale pronuncia aveva accolto l'appello della società limitatamente al profilo concernente il regime delle rimanenze.
Su tutti gli altri profili , rigettati dalla CTR e non impugnati per cassazione , si è , dunque, formato un giudicato interno che ha reso quei temi irretrattabili.
Quanto al tema , invece, delle rimanenze, il giudizio di accoglimento del gravame è fondato espressamente sul criterio di calcolo della percentuale di ricarico.
Ed, infatti, il passaggio cruciale della decisione del 2019 è il seguente :
“ I verbalizzanti, per stabilire il reale valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2003 calcolavano la percentuale di ricarico praticata dalla società solo su beni di sua produzione.
Questo profilo, invero, non appare condivisibile poiché è stato adottato un metodo di calcolo del costo del venduto tipico di un'azienda mercantile laddove invece la parte appellante è un'azienda di produzione.
Andava, invece – come condivisibilmente evidenziato dalla parte- adoperato uno schema di determinazione del costo del venduto per azienda che opera nel settore della produzione ( v. schema di cui all'allegato 15 del ricorso in riassunzione). “
Proprio questo richiamo alle argomentazioni difensive del contribuente ha formato oggetto del ricorso per cassazione dell'amministrazione finanziaria e della decisione dei giudici di legittimità che , nell'ordinanza
25881 del 2022, hanno confermato che esse debbono ritenersi nuove eccezioni precluse dal divieto di proposizione in appello posto dall'art. 57, comma 2 , del d.to lgs.vo 546 del 1992.
La necessità di osservare , in sede di giudizio rescissorio , quanto statuito , in sede rescindente, dai giudici di legittimità , impone, dunque il rigetto dell'appello poiché fondato su motivi nuovi non dedotti nelle precedenti fasi o gradi del giudizio.
Atteso il contenuto della decisione della Suprema Corte, che dichiara la non valutabilità delle eccezioni poste a base dell'appello ed accolte dalla CTR e la necessità di attenersi alle direttiva impartite dai giudici di legittimità, l'appello deve essere rigettato non residuando SPzi valutativi ulteriori rispetto al giudizio di inammissibilità del tema.
La natura oggettivamente complessa della vicenda processuale, caratterizzata da ben due annullamenti della Suprema Corte, e , quindi, da un contrasto intrpretativo ripetuto e perdurante, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello.Compensa le spese.