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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7861 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. LA NO Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. RI ER Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 3574 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ciamarra Renato
Reclamante
E
(C.F. , CP_1 P.IVA_1
Reclamata
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Vettori Giuseppe e dall'Avv. Vettori Lorenzo
Reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 438/2025 emessa dal Tribunale di Roma.
1 FATTO E DIRITTO
§1. e per essa chiedono al Tribunale la CP_2 Parte_2 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di sul CP_1
presupposto di aver acquistato da a titolarità “pro soluto” di Controparte_3
un portafoglio di crediti, tra i quali è ricompreso anche quello vantato nei confronti della per euro 97.668,67, come si evince da certificazione ex art. 50 T.U.B. in CP_1
forza di Contratto di cc n. 1071/80/15 Dip 2346
Il Tribunale fallimentare con sentenza n. 438 del 20.05.2025 ha dichiarato l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di affermando, inter alia, che a) CP_1
la società debitrice non si è costituita e che risulta dimostrato 2) lo stato di CP_1 insolvenza della debitrice, reso manifesto dall'inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante, nonché dell'omesso deposito dei bilanci dal 2016.
ha presentato reclamo, dichiarandosi socio e, dunque, successore Parte_1
Co nella controversia della società , estinta e contestando la decisione di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) la società è stata cancellata dal Registro prima dell'udienza fallimentare con comunicazione della camera di Commercio;
quindi, “alla data fissata per l'udienza di audizione della società debitrice ( ) innanzi al Tribunale (Cfr. all.), la stessa risultava CP_1 cancellata dal registro imprese e come tale del tutto privata della capacità giuridica. Sul punto, infatti, non pare potersi porre in discussione che la cancellazione dal registro imprese, ai sensi dell' art.2495, comma 2, c.c., ricollega alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese la sua automatica estinzione, e la perdita della capacità giuridica della società o perdita della rappresentanza legale da parte della persona fisica che ricopriva l'organo deputato ad agire in nome e per conto della società (cd. rappresentanza organica)”
b) il difetto di legittimazione passiva del sig. , e segnatamente che “il fenomeno Pt_1 successorio (ex art.110 cpc) in favore dell'ex socio trova applicazione solo se l'estinzione della società si verifica nel corso del giudizio di cui la società è parte, e solo se vi sono beni non compresi nel bilancio finale che quindi si trasferiscono ai soci.”
c) La contestabilità della valenza probatoria dell'autocertificazione ex art.50 T.U.B., sul presupposto “che l'autodichiarazione di cui all'art. 50 del t.u.b. ha valore probatorio solo nell'ambito del procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo e che in qualsiasi altro
2 giudizio e/o fase operano le generali regole di ripartizione dell'onere probatorio, con la conseguenza che il preteso creditore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Da ciò consegue che nella fattispecie di interesse non vi è alcun credito e/o titolo utile alla affermazione di insolvenza nei confronti della stante la inidoneità della dichiarazione” CP_1
d) il difetto di legittimazione attiva di e nella pretesa rivolta a CP_2 Parte_2
Co
.
Il reclamante chiede la revoca della sentenza di apertura e la sospensione dei suoi effetti.
si è costituita instando per il rigetto del reclamo. CP_2
La causa è stata trattata all'udienza del 14.11.2025.
§2. Il reclamo è infondato.
Il reclamo si fonda sostanzialmente sul duplice profilo della contestata fondatezza del credito di ed il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima e del difetto di CP_2
legittimazione passiva del reclamante.
La questione relativa al difetto di legittimazione attiva della ed alla fondatezza CP_2 del suo credito può ritenersi superata alla luce delle dichiarazioni di parte reclamante all'udienza del 14.11.2025, con cui ha sostanzialmente dato atto del riconoscimento del credito della controparte e della sua legittimazione.
Quanto alla rimanente questione del difetto di legittimazione passiva del , in Pt_1
quanto ex socio della in liquidazione, nella procedura pre fallimentare di prime CP_1
cure, si osserva, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 33 ccii “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo [...] La cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese [...]”.
Non solo, ma la prosecuzione dell'Ente ai fini liquidatori si estende anche ai recapiti presso i quali effettuare le notifiche e le comunicazioni, così disponendo l'art.33 ccii comma 2, secondo cui: “È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.”
3 La richiamata previsione normativa determina una fictio iuris di prosecuzione della società nell'anno successivo alla sua cancellazione, posta proprio a garanzia dei creditori, incidendo anche sull'individuazione del legittimato passivo a stare in giudizio nel corso della liquidazione, da individuarsi nel legale rappresentante, come inferibile anche dalla giurisprudenza di legittimità che, occupandosi della capacità processuale della società estinta (ma assoggettabile alla procedura concorsuale in esame), afferma che: “essa, per
"fictio iuris", non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare.” ( v. Cassaz. Sez.
1 - , Ordinanza n. 22449/2021).
Nel caso di specie, il termine annuale prescritto dalla norma sarebbe ampiamente rispettato. Infatti, la Camera di Commercio di Roma, con pec del 17.04.2025, comunicava l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, mentre il CP_1
Tribunale di Roma disponeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale con sentenza n.438/2025 emessa il 20.05.2025.
Inoltre, il reclamante allega la sua qualità solo di ex socio, non risultando legale rappresentate della società al tempo, e, pur essendo astrattamente legittimato alla presentazione del reclamo in base all'art.51 ccii quale soggetto potenzialmente interessato, omette di dedurre in maniera circostanziata lo specifico interesse legittimante. Al che si aggiunge che alla base dell'odierno gravame non si rinvengono contestazioni nel merito alla dichiarazione di apertura della procedura, sia sotto il profilo dello stato di insolvenza che della assoggettabilità a liquidazione.
Acclarato, dunque, alla luce degli elementi di cui sopra, che la mancata costituzione della è stata legittimamente rilevata nel giudizio di prime cure e che, al di là CP_1
delle questioni poc'anzi esaminate, parte reclamante non ha formulato ulteriori contestazioni sulla fondatezza nel merito della decisione, il reclamo deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate nella misura del 50% in considerazione della sostanziale acquiescenza di parte reclamante su una questione
4 rilevante della causa;
spese liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, pronunciandosi definitivamente,
- Respinge il reclamo;
- Compensa le spese di lite in misura del 50% e pone il resto a carico di parte reclamante;
spese liquidate per l'intero in euro 5.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002.
Roma, 22.12.2025
Il Cons. est. Il Presidente
RI ER LA NO
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