Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 551/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 551/2025, promossa con ricorso depositato il 11.02.2025 da:
1) Parte_1 nata Erba il 06.03.1988
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Marina Ciceri
e
2) Parte_2
Nato a Como il 06.03.1981
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Cardinali
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...], il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 11.02.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
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1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione sita in Clivio, Via Monte Generoso n.14 di proprietà della stessa;
Per_
2) stabilire che il figlio trascorra con ciascun genitore settimane alternate da lunedì dall'uscita dall'asilo (e in futuro scuola) fino a lunedì mattina della settimana seguente
Per_ quando verrà riaccompagnato all'asilo (e in futuro scuola), con previsione di un giorno infrasettimanale presso l'altro genitore, nella giornata di giovedì, con prelievo dall'asilo (e in futuro scuola) sino al riaccompagno il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie, una settimana dalla fine dell'asilo (e in futuro scuola) al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche, salvo diversi accordi.
Per_ Per l'anno 2024 il padre ha trascorso il periodo di Natale con che il prossimo anno
Per_ starà con la madre. Durante le festività pasquali, ponti e feste in genere trascorrerà pari tempo con ciascun genitore previo accordo e comunque in modo alternato;
durante le vacanze estive fino a 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori, previo accordo potranno, nell'esclusivo interesse del minore, introdurre e/o chiedere di trascorrere un pomeriggio senza pernotto presso il genitore con cui il minore non sta trascorrendo la settimana prelevandolo dall'asilo (e in futuro scuola) e riaccompagnandolo presso l'altro genitore;
Per_
3) stabilire il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore nel periodo di Per_ convivenza. Le spese straordinarie in favore di , secondo quanto previsto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese, saranno sostenute da entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) stabilire che il cane Hugo, di proprietà della sig.ra , rimarrà presso l'abitazione Pt_1 della stessa, la quale si farà conseguentemente carico dei relativi costi;
Per_ 4) stabilire che il conto corrente intestato a sia accessibile ad entrambi i genitori con necessità di firma congiunta per prelievi di denaro;
5) stabilire che, ove necessario, il minore possa essere affidato temporaneamente ad una baby sitter, il cui costo sarà a carico della parte che ne avrà la necessità;
6) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del Per_ documento di identità e/o passaporto per il figlio .
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina2 di 3 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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