Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4801 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte 1 (CF C.F. 1
,rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione, dall'avv. Gabriella Giordano del Foro di Busto Arsizio, con studio in Busto Arsizio, alla via Mameli 16, presso il quale elegge domicilio;
ATTORE
E
,in persona del legale rappresentante p.t., con (P.IVA P.IVA 1 Controparte_1 sede in Rozzano (MI), Via Cassino Scanasio, n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fedele, con Studio in Milano, Corso Di Porta Romana, 87/A, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a titolo di restituzione di quanto già pagato a Controparte 1 dall'attore, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- € 13.396,29 oltre iva a titolo di risarcimento del danno per i lavori di ripristino e smaltimento, così come quantificati dal C.T.U. arch. Per 1 in sede di ATP, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- €
45.619,20 e/o quella diversa somma da calcolarsi anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche secondo l'equo apprezzamento per il mancato godimento del bene oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- 2.730,96 e/o quella diversa somma da calcolarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche secondo l'equo apprezzamento, per le spese evitabili sopportate, così come descritto in narrativa e sino all'effettivo pieno godimento dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento di ATP, compreso il rimborso degli onorari corrisposti al c.t.u..
A sostegno della domanda l'attore deduceva che, con contratto sottoscritto in data 23.02.2021, aveva affidato alla società Controparte_1 la realizzazione di una piscina prefabbricata chiavi in mano, al prezzo concordato di € 53.130,00 oltre IVA, presso la propria villetta sita in Locate Triulzi, alla via IV Novembre n. 41; - che, a fronte di tale accordo, il Pt 1 aveva effettuato pagamenti per un totale di € 36.836,80 IVA inclusa;
- che, nonostante gli acconti versati, CP 1 aveva eseguito solo una minima parte delle opere previste e aveva successivamente abbandonato il cantiere nel luglio
2022, lasciando l'opera incompleta, viziata e in stato di degrado, come accertato nella relazione del proprio tecnico di parte e nella relazione di CTU espletata nel corso del procedimento di ATP (n. RG
9251/23) intrapreso dinanzi a questo Tribunale.
Controparte 1Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta contestando quanto dedotto da controparte ed eccependo, in particolare, che la responsabilità principale, nel caso di specie, era a carico del direttore dei lavori nominato dal committente e che lo scavo compiuto al fine di posizionare la piscina oggetto dell'appalto non era stato effettuato dall'odierna convenuta, bensì da ditta terza e commissionato dall'attore; concludeva chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attore e,in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, dichiarare il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1123 c.c..
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e svolta la prima udienza di comparizione, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento di a.t.p. n. RG 9251/23; quindi, ritenute superflue le prove orali richieste dall'attore, all'udienza di discussione del 19.03.2025, la causa veniva riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Venendo al merito, le domande avanzate dall'attore sono fondate nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che, in base a costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite 30-10-2001, n.
13533).
Risulta documentato il contratto di appalto del 23.02.2021 con cui l'attore aveva commissionato alla ditta convenuta la realizzazione di una piscina prefabbricata chiavi in mano, al prezzo concordato di
€ 53.130,00 oltre IVA, presso il proprio immobile sito in Locate Triulzi, alla via IV Novembre n. 41
(v. doc.
2-3 fascicolo parte attrice).
Risultano documentati e non contestati i pagamenti effettuati dal Pt 1 in favore della convenuta per un totale di € 36.836,80 IVA inclusa (v. doc. da 4 a 12 fascicolo parte attrice).
Parte attrice ha poi allegato l'inadempimento della convenuta, asserendo che l'appaltatrice non aveva provveduto al completamento dei lavori, abbandonando il cantiere, e che le opere svolte non erano
Persona 2 del state eseguite a regola d'arte, come evidenziato nella perizia di parte dell'ing.
10.10.2022 (v. doc. 16-17 fascicolo attore).
L'inadempimento allegato dall'attore risulta confermato dagli esiti della c.t.u espletata nel corso del procedimento di a.t.p. dall'arch. Controparte_3 e acquisita nel presente giudizio.
Le conclusioni della c.t.u, fondate su attento esame della documentazione in atti e rilievi sui luoghi di causa, vengono condivise dal giudicante essendo immuni da vizi logici e giuridici.
Il c.t.u. ha avuto modo di accertare che le opere non sono state completate e che quelle eseguite (per un valore di euro 9.825,00) non sono state realizzate a regola d'arte (con specifica indicazione dei vizi rilevati al punto 5 della relazione), attribuendone la responsabilità all'esecutore materiale e in parte alla mancanza di progettazione esecutiva (cui era tenuta sempre la convenuta) e a carenze nell'attività di direzione dei lavori. Deve ritenersi, quindi, che parte convenuta, nell'esecuzione dei lavori, non ha osservato la diligenza richiesta all'appaltatore, obbligato a completare e a realizzare a regola d'arte l'opera che gli era stata commissionata.
La convenuta, inoltre, non ha provato (né si è offerta di provare) che lo scavo compiuto al fine di posizionare la piscina oggetto dell'appalto era stato effettuato da ditta terza su incarico dell'attore.
A nulla rileva l'esistenza di carenze nell'attività di direzione dei lavori, come rilevato dal c.t.u..
Al riguardo occorre tenere conto del consolidato orientamento secondo cui la responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto. In particolare, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, ove queste siano carenti o palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (v. Cass. 2011
n.19132, Cass. 2006 n.15782).
Orbene, in relazione a tutti i vizi accertati, la convenuta non ha assolto all'onere né di provare di avere correttamente adempiuto le proprie prestazioni contrattuali né di fornire la prova liberatoria, dimostrando di avere agito come nudus minister rispetto alle direttive e prescrizioni del committente o del direttore dei lavori.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio, appare configurarsi un grave inadempimento contrattuale in capo alla convenuta che legittima la risoluzione del contratto inter partes chiesta dall'attore, ai sensi dell'art. 1453 comma 1 c.c..
Nel caso in esame, pertanto, va dichiarata ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti a causa del grave inadempimento della ditta Controparte 1
Ne consegue, inoltre, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la condanna della convenuta alla restituzione degli importi percepiti, pari a complessivi euro 36.836,80, iva compresa, senza detrarre dalla restituzione l'importo corrispondente al valore delle opere eseguite, in quanto il c.t.u. ha ritenuto necessario il rifacimento completo dell'opera, trattandosi di problematiche sistematiche che non consentono interventi puntuali (v. punti 7 e 10.6 della relazione)
CP_1 va condannata, dunque, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro
36.836,80, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Occorre poi esaminare la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore per effetto dell'inadempimento contrattuale. Al riguardo, devono considerarsi i costi e le spese per i lavori di ripristino e smaltimento quantificati dal C.T.U. in € 13.396,29 oltre IVA come per legge (v. punto 7 della relazione).
Su tale somma spetta la rivalutazione con decorrenza dalla data del 30.09.2023 - avendo il CTU espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del deposito della relazione oltre ad interessi legali, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data della domanda giudiziale al saldo, dal momento che nella domanda di risarcimento da fatto illecito è implicita la richiesta di corresponsione di interessi compensativi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento (v. Cass. 2015 n. 18243).
Non va riconosciuto all'attore, invece, il risarcimento del danno da mancato godimento del proprio immobile né il rimborso dell'IMU e delle utenze, dal momento che il cantiere aperto in giardino non impediva al Pt 1 di abitare comunque la villetta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, riducendosi gli importi di cui alla nota spese prodotta dalla difesa di parte attrice, in quanto parametrati sui valori massimi non giustificati, stante la semplicità delle questioni affrontate e l'assenza di attività istruttoria.
La soccombenza segue anche le spese sostenute nel procedimento di ATP, comprensive degli onorari liquidati corrisposti al CTU per euro 3.556,85 (v. docc 30, 31 e 32) e alle spese legali (liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014), in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.
Cass. 2005, n. 15672).
P.Q.M.
-Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 23.02.2021 a causa del grave inadempimento della convenuta Controparte 1
2) CONDANNA la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore Parte 1 della somma di € 36.836,80, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 13.396,29 oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 786,00 per spese vive ed euro 5.261,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP iscritto al n. R.G. 9251/2023, liquidate in euro 286,00 per spese vive ed euro 3.056,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge,
e al rimborso di euro 3.556,85 per il compenso corrisposto al CTU.
Milano, 19 marzo 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale