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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Differen- ze retributive promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN RR;
Appellante contro
( ), rappre- Controparte_1 C.F._2 sentata e difesa dall'avv. Marco Maria Navarria;
Appellata
, Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_1 to e difeso, giusta procura generale alle liti, dall' avv. Livia Gaezza;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.09.2017, adiva il Controparte_1
Tribunale di Catania, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipen- denze di , titolare della ditta individuale Tandem, in qualità di Parte_1 commessa addetta alla vendita di articoli di abbigliamento, nel periodo inter- corrente tra il 28 settembre 2004 e il 28 febbraio 2017. L'orario di lavoro si ar- ticolava in 44 ore settimanali invernali e 45,5 ore settimanali estive, con presta- zione effettuata il lunedì pomeriggio e dal martedì al sabato anche nella fascia
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AT (dalle ore 9:00 alle ore 13:00).
La ricorrente asseriva che il rapporto, mai formalmente regolarizzato, si era svolto con una retribuzione mensile variabile come segue: € 400,00 dall'ottobre 2004 al 31 ottobre 2005; € 450,00 dal 1° novembre 2005 al 31 ot- tobre 2006; € 500,00 dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007; € 550,00 dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008; € 600,00 dal 1° novembre 2008 al 31 otto- bre 2009; € 650,00 dal 1° novembre 2009 fino alla cessazione del rapporto. Ri- levava, altresì, di non aver mai percepito né tredicesima né quattordicesima mensilità, né indennità sostitutiva di preavviso, di aver ottenuto un'indennità di lavoro straordinario pari a € 765,00 e di aver fruito di ferie per soli 15 giorni annui.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nel suddetto periodo, con conseguente corresponsione delle differenze retributive dovute, l'applicazione del livello economico di commessa addetta alle vendite
(IV livello) previsto dal CCNL di categoria, nonché la regolarizzazione contri- butiva con il versamento all dei contributi omessi a suo favore. CP_2
Il resistente si costituiva eccependo la nullità del ricorso e contestando il merito delle domande.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2938/2022 del 13 settembre 2022, istruita la causa mediante acquisizione di prove testimoniali, documentali e consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva parzialmente il ricorso.
Rilevava che la Sig.ra aveva effettivamente prestato attività lavorativa CP_1 subordinata presso la ditta Tandem, nel periodo compreso tra il 15 novembre
2005 e il 1° gennaio 2014, con mansioni di addetta alle vendite e orario così ar- ticolato: il lunedì dalle ore 16:15 alle ore 20:00, dal martedì al venerdì dalle ore
9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 17:00 al- le ore 20:00.
Veniva riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento delle differenze re- tributive maturate, della retribuzione dovuta per il lavoro prestato e del tratta- mento di fine rapporto e condannato il resistente al versamento della somma complessiva di € 90.248,82.
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Le spese di giudizio venivano compensate integralmente, mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio venivano poste a carico dell'erario.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del ricorso, ritenendo che lo stesso fosse stato sufficientemente preciso e completo nell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui fondava la domanda e nell'esposizione delle richieste, corredata da analitici conteggi, senza che ciò avesse pregiudicato la difesa del resistente.
Il primo decidente evidenziava altresì che l'effettiva esecuzione delle mansioni di addetta alle vendite e l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordina- to erano state confermate in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi.
Invece, non era stata fornita prova del licenziamento verbale e in tronco, dedot- to dalla ricorrente quale presupposto per la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il 3 di- Parte_1 cembre 2022. Resistevano al gravame l'appellata e l . CP_2
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo, ri- tenendolo sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
Deduce, al contrario, che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado difetta- va dei requisiti minimi di specificità, non contenendo una puntuale allegazione dei fatti fondanti la domanda, con particolare riguardo alle mansioni asserita- mente svolte, alla durata giornaliera e settimanale della prestazione, alle diffe- renze retributive e alle ferie non godute. Evidenzia altresì la contraddizione in- sita nella stessa prospettazione attorea, che colloca l'inizio del rapporto in un periodo in cui il datore non aveva ancora avviato l'attività commerciale.
Ribadisce che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la doman- da del lavoratore deve contenere una compiuta esposizione dei fatti costitutivi
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del diritto azionato, condizione necessaria per consentire al convenuto di ap- prontare adeguate difese nei termini di cui all'art. 416, comma 2, c.p.c. In man- canza, l'atto introduttivo va dichiarato nullo.
1.1. La censura è infondata.
Come precisato dalla Suprema Corte, «la valutazione di nullità del ricorso in- troduttivo del giudizio di primo grado, implicando una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, consente al giudice di appello, di trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la suffi- cienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia (cfr. Cass. n. 7843/2003 cit.)» (Cass.
7097/2012).
E stato, altresì, osservato che «nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazio- ne dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando at- traverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta di- fesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giu- dice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato (cfr. ex plurimis in tali sensi: Cass. 27 agosto 2004 n.
17076; Cass. 6 febbraio 2004 n. 2304; Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 7 marzo 2000 n. 2572)» (Cass. 820/2007).
Nel caso in esame il primo giudice ha escluso, correttamente, l'eccepita nullità del ricorso reputando sufficienti gli elementi di fatto e di diritto su cui l'originaria ricorrente aveva fondato la domanda (attività lavorativa svolta, pe- riodo di lavoro, conteggi analitici allegati al ricorso), tanto è vero che al conve- nuto non era stato impedito di svolgere compiute difese.
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2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la ricostruzione operata dal pri- mo giudice circa la durata del rapporto e l'orario di lavoro, ritenendola sfornita di un adeguato supporto probatorio.
Deduce che né l'interrogatorio formale del datore di lavoro, né le deposizioni testimoniali hanno consentito di accertare con certezza la durata del rapporto e le modalità concrete della prestazione lavorativa (orario, frequenza, presenza Parte AT o pomeridiana). Le dichiarazioni del in particolare, negano il ri- spetto di un orario determinato da parte della lavoratrice.
L'appellante contesta altresì la rilevanza probatoria delle deposizioni testimo- niali, che ritiene generiche, imprecise e contraddittorie. Le testimoni e Tes_1
, infatti, frequentavano saltuariamente il negozio, solo in orari limitati Tes_2
(pomeriggio o sabato mattina), senza avere diretta contezza delle presenze ef- fettive della ricorrente, della durata della giornata lavorativa o della distribu- zione settimanale del lavoro. Ne deriva, secondo l'appellante, l'impossibilità di ricostruire con sufficiente certezza i presupposti per una condanna al pagamen- to di differenze retributive o compensi per ferie non godute.
3. Con il terzo motivo critica l'accertamento svolto dal primo giudice in ordine alle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice.
Pur ammettendo che la ricorrente abbia svolto funzioni assimilabili a quelle di commessa, evidenzia che il periodo di svolgimento delle mansioni è stato ben più limitato rispetto a quanto allegato nel ricorso, che le attività svolte erano di- scontinue e che la lavoratrice godeva di ampia autonomia rispetto agli orari, as- sentandosi frequentemente. Contesta pertanto i presupposti in base ai quali è stata operata la quantificazione delle spettanze riconosciute.
4. Con il quarto motivo l'appellante contesta i conteggi effettuati dal CTU per- ché fondati su presupposti istruttori carenti e su una ricostruzione dei fatti non supportata da prova adeguata. Lamenta pertanto l'erroneità del dispositivo di condanna.
5. Con il quinto motivo lamenta la mancata ammissione delle prove richieste in primo grado, nonostante la sussistenza – emersa all'esito dell'istruttoria – di una situazione di incertezza probatoria.
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Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, il po- tere officioso del giudice di disporre mezzi istruttori è finalizzato a superare l'incertezza derivante da risultanze incomplete, anche in presenza di decadenze e preclusioni delle parti (Cass. civ., sez. lav., 11.12.2014, n. 26107; Cass. civ., sez. lav., 26.3.2019, n. 8381).
Chiede, pertanto, l'ammissione delle prove richieste in primo grado, alla luce delle contraddizioni emerse dalle deposizioni testimoniali e della necessità di chiarire elementi rilevanti per la decisione della causa.
6. I motivi, come sopra in sintesi riportati, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Osserva preliminarmente il collegio che il capo della sentenza che ha dichiara- to prescritti i contributi non è stato fatto oggetto di impugnazione e, per- CP_2 tanto, la notifica dell'appello all ha mero valore di litis denuntiatio. CP_2
6.1. Il Tribunale ha motivato la decisione facendo riferimento alle prove assun- te e, in particolare, agli esiti dell'interrogatorio formale, nel corso del quale l'odierno appellante ha dichiarato: «la signora ha svolto per tutta la Parte_2 durata del rapporto di lavoro le mansioni di commessa addetta alle vendite…
Per quanto riguarda l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente posso dire che gli orari di lavoro di cui mi ha dato lettura sono gli orari di apertura e chiusura dei negozi nel periodo invernale ma per come ho detto prima la si- gnora non li rispettava e la mattina veniva alle ore 09.15 o 09.30 e il CP_1 pomeriggio arrivava sempre con ritardo dopo le ore 16.00, in particolare il sabato, nel qual giorno la signora giungeva al lavoro alle ore 17.00». CP_1
Pertanto, è stato lo stesso appellante a confermare le mansioni svolte dall'odierna appellata e a indicare un orario di lavoro più ampio di quello alle- gato nella propria memoria di costituzione in primo grado (cfr. cap. 3, pagina
8, memoria di primo grado).
La critica dell'appellante sul punto, oggetto dei motivi sub 2 e 3, non coglie quindi nel segno e, certamente, è infondata in ordine alla presunta “autonomia” lavorativa dell'appellata, oggetto del terzo motivo, posto che una cosa è non ri- spettare gli orari altro è la prestazione di tipo autonomo, come ben già eviden-
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ziato dal primo giudice («il mancato rispetto dell'orario di lavoro prestabilito denota non l'assenza del carattere della subordinazione, ma semmai un com- portamento rilevante sotto il profilo disciplinare»).
6.2. Con riferimento all'orario di cessazione dell'attività lavorativa, individua- to in sentenza alle 20.00, l'appellante ne contesta la fondatezza nel quarto mo- tivo di gravame.
Ma la critica non è condivisibile, considerato che l'orario delle 20.00 è stato indicato nella difesa di primo grado dell'odierno appellante, sebbene al limitato fine di collocare la prestazione lavorativa nelle sole ore pomeridiane (cfr. pag.
5, lettera b nonché pag. 8, capitolato di prova sub 3); inoltre, nel corso Parte dell'interrogatorio formale, il ha ammesso che le 20.00 era l'orario 'nor- male' di fine lavoro (aggiungendo che «neanche questo veniva osservato …»).
Cosicché non rileva che sul punto i testi non abbiano saputo specificare l'orario pomeridiano osservato, essendo più che sufficiente a tal fine sia le allegazioni contenute nella memoria difensiva di primo grado che le stesse dichiarazioni Parte del in sede di interrogatorio formale.
6.3. Va, infine, osservato che è passato in giudicato il capo della decisione rela- tivo alla mancata prova delle ferie non godute sicché la parte del quarto motivo sul punto è inammissibile per difetto di interesse.
7. A fronte delle ammissioni contenute nell'interrogatorio formale, le richieste istruttorie, da cui il datore di lavoro era decaduto per tardiva costituzione in giudizio, sarebbero state comunque inammissibile senza contare, peraltro, che di alcune delle circostanze ivi dedotte il primo giudice ha già tenuto conto (in senso favorevole alle tesi del datore di lavoro) e che gli ulteriori capitoli erano stati formulati in modo generico ed erano pertanto, a monte, inammissibili.
8. L'appello va, quindi, respinto.
9. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e da versarsi all'Erario attesa l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
10. Nulla per le spese processuali nei confronti dell . CP_2
11. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art.
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art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unifi- cato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese pro- cessuali del presente grado, che liquida in € 7.160,00, oltre rimborso spese ge- nerali al 15%, CPA e IVA, da versarsi all'Erario.
Nulla per le spese nei confronti dell . CP_2
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Differen- ze retributive promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN RR;
Appellante contro
( ), rappre- Controparte_1 C.F._2 sentata e difesa dall'avv. Marco Maria Navarria;
Appellata
, Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_1 to e difeso, giusta procura generale alle liti, dall' avv. Livia Gaezza;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.09.2017, adiva il Controparte_1
Tribunale di Catania, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipen- denze di , titolare della ditta individuale Tandem, in qualità di Parte_1 commessa addetta alla vendita di articoli di abbigliamento, nel periodo inter- corrente tra il 28 settembre 2004 e il 28 febbraio 2017. L'orario di lavoro si ar- ticolava in 44 ore settimanali invernali e 45,5 ore settimanali estive, con presta- zione effettuata il lunedì pomeriggio e dal martedì al sabato anche nella fascia
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AT (dalle ore 9:00 alle ore 13:00).
La ricorrente asseriva che il rapporto, mai formalmente regolarizzato, si era svolto con una retribuzione mensile variabile come segue: € 400,00 dall'ottobre 2004 al 31 ottobre 2005; € 450,00 dal 1° novembre 2005 al 31 ot- tobre 2006; € 500,00 dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007; € 550,00 dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008; € 600,00 dal 1° novembre 2008 al 31 otto- bre 2009; € 650,00 dal 1° novembre 2009 fino alla cessazione del rapporto. Ri- levava, altresì, di non aver mai percepito né tredicesima né quattordicesima mensilità, né indennità sostitutiva di preavviso, di aver ottenuto un'indennità di lavoro straordinario pari a € 765,00 e di aver fruito di ferie per soli 15 giorni annui.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nel suddetto periodo, con conseguente corresponsione delle differenze retributive dovute, l'applicazione del livello economico di commessa addetta alle vendite
(IV livello) previsto dal CCNL di categoria, nonché la regolarizzazione contri- butiva con il versamento all dei contributi omessi a suo favore. CP_2
Il resistente si costituiva eccependo la nullità del ricorso e contestando il merito delle domande.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2938/2022 del 13 settembre 2022, istruita la causa mediante acquisizione di prove testimoniali, documentali e consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva parzialmente il ricorso.
Rilevava che la Sig.ra aveva effettivamente prestato attività lavorativa CP_1 subordinata presso la ditta Tandem, nel periodo compreso tra il 15 novembre
2005 e il 1° gennaio 2014, con mansioni di addetta alle vendite e orario così ar- ticolato: il lunedì dalle ore 16:15 alle ore 20:00, dal martedì al venerdì dalle ore
9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 17:00 al- le ore 20:00.
Veniva riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento delle differenze re- tributive maturate, della retribuzione dovuta per il lavoro prestato e del tratta- mento di fine rapporto e condannato il resistente al versamento della somma complessiva di € 90.248,82.
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Le spese di giudizio venivano compensate integralmente, mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio venivano poste a carico dell'erario.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del ricorso, ritenendo che lo stesso fosse stato sufficientemente preciso e completo nell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui fondava la domanda e nell'esposizione delle richieste, corredata da analitici conteggi, senza che ciò avesse pregiudicato la difesa del resistente.
Il primo decidente evidenziava altresì che l'effettiva esecuzione delle mansioni di addetta alle vendite e l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordina- to erano state confermate in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi.
Invece, non era stata fornita prova del licenziamento verbale e in tronco, dedot- to dalla ricorrente quale presupposto per la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il 3 di- Parte_1 cembre 2022. Resistevano al gravame l'appellata e l . CP_2
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo, ri- tenendolo sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
Deduce, al contrario, che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado difetta- va dei requisiti minimi di specificità, non contenendo una puntuale allegazione dei fatti fondanti la domanda, con particolare riguardo alle mansioni asserita- mente svolte, alla durata giornaliera e settimanale della prestazione, alle diffe- renze retributive e alle ferie non godute. Evidenzia altresì la contraddizione in- sita nella stessa prospettazione attorea, che colloca l'inizio del rapporto in un periodo in cui il datore non aveva ancora avviato l'attività commerciale.
Ribadisce che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la doman- da del lavoratore deve contenere una compiuta esposizione dei fatti costitutivi
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del diritto azionato, condizione necessaria per consentire al convenuto di ap- prontare adeguate difese nei termini di cui all'art. 416, comma 2, c.p.c. In man- canza, l'atto introduttivo va dichiarato nullo.
1.1. La censura è infondata.
Come precisato dalla Suprema Corte, «la valutazione di nullità del ricorso in- troduttivo del giudizio di primo grado, implicando una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, consente al giudice di appello, di trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la suffi- cienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia (cfr. Cass. n. 7843/2003 cit.)» (Cass.
7097/2012).
E stato, altresì, osservato che «nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazio- ne dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando at- traverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta di- fesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giu- dice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato (cfr. ex plurimis in tali sensi: Cass. 27 agosto 2004 n.
17076; Cass. 6 febbraio 2004 n. 2304; Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 7 marzo 2000 n. 2572)» (Cass. 820/2007).
Nel caso in esame il primo giudice ha escluso, correttamente, l'eccepita nullità del ricorso reputando sufficienti gli elementi di fatto e di diritto su cui l'originaria ricorrente aveva fondato la domanda (attività lavorativa svolta, pe- riodo di lavoro, conteggi analitici allegati al ricorso), tanto è vero che al conve- nuto non era stato impedito di svolgere compiute difese.
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2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la ricostruzione operata dal pri- mo giudice circa la durata del rapporto e l'orario di lavoro, ritenendola sfornita di un adeguato supporto probatorio.
Deduce che né l'interrogatorio formale del datore di lavoro, né le deposizioni testimoniali hanno consentito di accertare con certezza la durata del rapporto e le modalità concrete della prestazione lavorativa (orario, frequenza, presenza Parte AT o pomeridiana). Le dichiarazioni del in particolare, negano il ri- spetto di un orario determinato da parte della lavoratrice.
L'appellante contesta altresì la rilevanza probatoria delle deposizioni testimo- niali, che ritiene generiche, imprecise e contraddittorie. Le testimoni e Tes_1
, infatti, frequentavano saltuariamente il negozio, solo in orari limitati Tes_2
(pomeriggio o sabato mattina), senza avere diretta contezza delle presenze ef- fettive della ricorrente, della durata della giornata lavorativa o della distribu- zione settimanale del lavoro. Ne deriva, secondo l'appellante, l'impossibilità di ricostruire con sufficiente certezza i presupposti per una condanna al pagamen- to di differenze retributive o compensi per ferie non godute.
3. Con il terzo motivo critica l'accertamento svolto dal primo giudice in ordine alle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice.
Pur ammettendo che la ricorrente abbia svolto funzioni assimilabili a quelle di commessa, evidenzia che il periodo di svolgimento delle mansioni è stato ben più limitato rispetto a quanto allegato nel ricorso, che le attività svolte erano di- scontinue e che la lavoratrice godeva di ampia autonomia rispetto agli orari, as- sentandosi frequentemente. Contesta pertanto i presupposti in base ai quali è stata operata la quantificazione delle spettanze riconosciute.
4. Con il quarto motivo l'appellante contesta i conteggi effettuati dal CTU per- ché fondati su presupposti istruttori carenti e su una ricostruzione dei fatti non supportata da prova adeguata. Lamenta pertanto l'erroneità del dispositivo di condanna.
5. Con il quinto motivo lamenta la mancata ammissione delle prove richieste in primo grado, nonostante la sussistenza – emersa all'esito dell'istruttoria – di una situazione di incertezza probatoria.
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Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, il po- tere officioso del giudice di disporre mezzi istruttori è finalizzato a superare l'incertezza derivante da risultanze incomplete, anche in presenza di decadenze e preclusioni delle parti (Cass. civ., sez. lav., 11.12.2014, n. 26107; Cass. civ., sez. lav., 26.3.2019, n. 8381).
Chiede, pertanto, l'ammissione delle prove richieste in primo grado, alla luce delle contraddizioni emerse dalle deposizioni testimoniali e della necessità di chiarire elementi rilevanti per la decisione della causa.
6. I motivi, come sopra in sintesi riportati, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Osserva preliminarmente il collegio che il capo della sentenza che ha dichiara- to prescritti i contributi non è stato fatto oggetto di impugnazione e, per- CP_2 tanto, la notifica dell'appello all ha mero valore di litis denuntiatio. CP_2
6.1. Il Tribunale ha motivato la decisione facendo riferimento alle prove assun- te e, in particolare, agli esiti dell'interrogatorio formale, nel corso del quale l'odierno appellante ha dichiarato: «la signora ha svolto per tutta la Parte_2 durata del rapporto di lavoro le mansioni di commessa addetta alle vendite…
Per quanto riguarda l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente posso dire che gli orari di lavoro di cui mi ha dato lettura sono gli orari di apertura e chiusura dei negozi nel periodo invernale ma per come ho detto prima la si- gnora non li rispettava e la mattina veniva alle ore 09.15 o 09.30 e il CP_1 pomeriggio arrivava sempre con ritardo dopo le ore 16.00, in particolare il sabato, nel qual giorno la signora giungeva al lavoro alle ore 17.00». CP_1
Pertanto, è stato lo stesso appellante a confermare le mansioni svolte dall'odierna appellata e a indicare un orario di lavoro più ampio di quello alle- gato nella propria memoria di costituzione in primo grado (cfr. cap. 3, pagina
8, memoria di primo grado).
La critica dell'appellante sul punto, oggetto dei motivi sub 2 e 3, non coglie quindi nel segno e, certamente, è infondata in ordine alla presunta “autonomia” lavorativa dell'appellata, oggetto del terzo motivo, posto che una cosa è non ri- spettare gli orari altro è la prestazione di tipo autonomo, come ben già eviden-
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ziato dal primo giudice («il mancato rispetto dell'orario di lavoro prestabilito denota non l'assenza del carattere della subordinazione, ma semmai un com- portamento rilevante sotto il profilo disciplinare»).
6.2. Con riferimento all'orario di cessazione dell'attività lavorativa, individua- to in sentenza alle 20.00, l'appellante ne contesta la fondatezza nel quarto mo- tivo di gravame.
Ma la critica non è condivisibile, considerato che l'orario delle 20.00 è stato indicato nella difesa di primo grado dell'odierno appellante, sebbene al limitato fine di collocare la prestazione lavorativa nelle sole ore pomeridiane (cfr. pag.
5, lettera b nonché pag. 8, capitolato di prova sub 3); inoltre, nel corso Parte dell'interrogatorio formale, il ha ammesso che le 20.00 era l'orario 'nor- male' di fine lavoro (aggiungendo che «neanche questo veniva osservato …»).
Cosicché non rileva che sul punto i testi non abbiano saputo specificare l'orario pomeridiano osservato, essendo più che sufficiente a tal fine sia le allegazioni contenute nella memoria difensiva di primo grado che le stesse dichiarazioni Parte del in sede di interrogatorio formale.
6.3. Va, infine, osservato che è passato in giudicato il capo della decisione rela- tivo alla mancata prova delle ferie non godute sicché la parte del quarto motivo sul punto è inammissibile per difetto di interesse.
7. A fronte delle ammissioni contenute nell'interrogatorio formale, le richieste istruttorie, da cui il datore di lavoro era decaduto per tardiva costituzione in giudizio, sarebbero state comunque inammissibile senza contare, peraltro, che di alcune delle circostanze ivi dedotte il primo giudice ha già tenuto conto (in senso favorevole alle tesi del datore di lavoro) e che gli ulteriori capitoli erano stati formulati in modo generico ed erano pertanto, a monte, inammissibili.
8. L'appello va, quindi, respinto.
9. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e da versarsi all'Erario attesa l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
10. Nulla per le spese processuali nei confronti dell . CP_2
11. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art.
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art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unifi- cato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese pro- cessuali del presente grado, che liquida in € 7.160,00, oltre rimborso spese ge- nerali al 15%, CPA e IVA, da versarsi all'Erario.
Nulla per le spese nei confronti dell . CP_2
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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