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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2680/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti Bancari”
TRA
, C.F. e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Varletta, C.F. ed elettivamente
[...] C.F._3 domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Marcianise (CE) alla via S. Merola n. 34/45, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso:
Email_1
- Opponenti -
E
P. IVA , quale mandataria della CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera, C.F. , P.IVA_2 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.
6, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso:
Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2894/2019, rubricato al R.G. n. 9202/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 20.12.2019 e notificato il
24.01.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva ai sigg. ri e Parte_1 il pagamento dell'importo di euro 17.013,58 – a titolo di saldo debitore Parte_2 scaturente dal contratto di conto corrente n. 401003226 denominato “Conto Piccole Imprese Light” stipulato il 20.09.2005 tra e la con accettazione di una linea Parte_1 Controparte_3 di credito di € 5.000,00 da utilizzare sul medesimo conto corrente;
da un contratto di finanziamento per l'importo di € 20.000,00 destinato ad approvvigionamento scorte, stipulato il 20.09.2005 tra e la con rilascio di una fideiussione generica limitata sino Parte_1 Controparte_3 all'importo di € 40.000,00 da parte di ed un contratto di finanziamento Parte_2 identificato con il n. 1355088 per l'importo complessivo di € 15.270,00, stipulato il 07.09.2007 da e la , con rilascio di una fideiussione specifica limitata sino Parte_1 Controparte_3 all'importo di € 15.270,00 da parte di – trasmesso successivamente alla Parte_2 [...] mediante contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro Controparte_2 soluto, ai sensi della legge n. 130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione gli ingiunti Parte_1
e , eccependo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.,
[...] Parte_2
l'inesigibilità del credito e l'erroneo calcolo degli interessi convenzionali, chiedendo “in via preliminare concedere i termini per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
2894/2019, attesa la sua improponibilità improcedibilità inammissibilità in uno alla sua manifesta infondatezza, dichiarare prescritto il credito, condannare l'opposta vinte le spese con attribuzione al procuratore antistatario, con riserva di richiedere in separata sede l'accertamento della sussistenza dei presupposti di applicazione degli interessi contra legem e somme non dovute per capitalizzazione spese e commissioni”. In particolare, gli opponenti eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito, disconoscendo le firme apposte sulle lettere interruttive del termine prescrizionale.
Per quanto espresso, gli opponenti, chiedevano, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale CP_1 mandataria della chiedendo: “1) in via preliminare autorizzare la Controparte_2 custodia in cassaforte del fascicolo, per consentire all'istante il deposito degli originali delle raccomandate e lettere indicate nell'indice; 2) sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. oltre interessi e spese come liquidati essendo l'opposizione non supportata da alcuna prova scritta, con la contestuale concessione dei termini per la mediazione;
3) nel merito, rigettare l'atto di opposizione perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, per quanto sopra motivato con la condanna dell'opponente al pagamento di €
17.013,58 oltre interessi e spese di cui al D.I. 2894/2019”.
Ebbene, a seguito della concessione dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n.
28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 30.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa per i motivi di seguito meglio specificati.
In premessa occorre evidenziare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del
04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Inoltre, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., chiunque sia titolare di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa, può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna.
A tal riguardo, va osservato che l'opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo allegando l'originale dell'estratto conto munito della dichiarazione di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 385/93 con autentica notarile, nonché i corrispondenti contratti di conto corrente e finanziamento chirografario ed i relativi estratti conto scalari e con movimentazioni, dal sorgere del rapporto alla voltura a sofferenza.
Dalla disamina di tale documentazione emerge, dunque, che il credito sia in primo luogo certo, liquido ed esigibile.
Invero, la documentazione in parola, conforme al disposto di cui all'art. 50 d. lgs. n. 385/1983 (TUB),
è per legge idonea all'instaurazione della procedura monitoria (in termini, Cass. n. 25857/2011) giacché in essa sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo, ovvero, il saldo finale sulla base delle operazioni concluse fino ad una certa data.
Tuttavia, l'efficacia probatoria della documentazione in parola nell'ambito di un giudizio a cognizione piena non perde – ove supportato da ulteriori elementi – la sua efficacia probatoria.
Infatti, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Per cui, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
In effetti, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cfr. Cass. civ. S.S.U.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. civ.,
Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nella vicenda in esame, la banca e per essa la mandataria attrice in senso sostanziale, CP_1 in applicazione dei principi precedentemente richiamati, ha assolto al proprio onere probatorio depositando i tre contratti sottoscritti dalla sig.ra quale debitrice principale, su cui Parte_1 si fonda il credito oggetto della presente causa: il primo relativo ad un contratto di conto corrente n.
401003226 denominato conto Piccole Imprese Light, sottoscritto in data 20-09-2005 con linea di credito di euro 5.000,00; il secondo, sottoscritto in pari data, relativo alla concessione di un finanziamento per l'importo di euro 20.000,00; il terzo sottoscritto in data 07-09-2007 e relativo ad un finanziamento identificato con il n. 1355088, per l'importo complessivo di euro 15.270,00.
Inoltre, venivano allegate anche le fideiussioni prestate a garanzia del suddetto credito ad opera di la lettera di diffida e massa in mora nell'interesse della del Parte_2 Controparte_3
05.03.2015 e gli estratti conto - come sovra indicato – certificati dai dirigenti della Banca e autenticati per atto del notaio, che peraltro non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti.
La certezza del credito oggetto della presente causa è, altresì, confortata dalla legittimazione ad agire della parte opposta, non eccepita dalle parti opponenti, né rilevabile da codesto giudice, in virtù dell'allegata prova del contratto di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, mediante copia della pubblicazione in G.U. del 08.08.2017.
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno assolto al proprio onere di allegazione, né all'onere della prova, muovendo censure generiche ed in difetto di alcun riferimento specifico e concreto al caso di specie.
In secondo luogo, non si ritiene fondata l'eccezione con cui gli opponenti asseriscono la prescrizione del credito. In particolare, gli opponenti fanno decorrere il termine di prescrizione decennale del credito dalla data di revoca dei finanziamenti e dei rapporti bancari, ovverosia il 19.02.2009 e precisano che l'unico atto interruttivo di tale termine risulta essere la diffida inviata da un legale di nel 2015. Tuttavia, in ordine all'asserita diffida, gli opponenti disconoscono la CP_3 sottoscrizione della ricevuta di ritorno a firma di , con raccomandata ricevuta in Persona_1 data 12.03.2015.
Ebbene, a tal riguardo occorre mettere in evidenza che gli atti di interruzione del termine prescrizionale risultano essere due, ossia la lettera di diffida e messa in mora dell'avv. Pietro
Vinciguerra del 05.03.2015 e la raccomandata inviata al medesimo indirizzo indicato nei contratti dai sigg. ri e e ricevuta da (quale familiare Parte_1 Parte_2 Persona_1 convivente), in data 10 gennaio 2019. Com'è noto, il Codice di procedura civile stabilisce che, se il destinatario non viene trovato a casa,
l'ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il postino nel caso si tratti di una notifica a mezzo posta) consegna copia dell'atto ad un familiare o ad un addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché abbia almeno 14 anni e non sia palesemente incapace di intendere e volere. L'avverbio
«palesemente» lascia intendere che l'ufficiale giudiziario non deve fare indagini, chiedere documenti o sottoporre a test colui che gli apre la porta (in particolare, solo l'eventuale stato di menomazione psichica rende nulla la notifica se questo si può desumere a prima vista).
Inoltre, la notifica al familiare è valida solo se questi è “convivente”, ossia deve trovarsi all'interno dell'abitazione del destinatario dell'atto e “frequentarlo in modo abituale”. Questa condizione, infatti, fa scattare la presunzione che la busta verrà consegnata all'effettivo destinatario per via dei rapporti quotidiani tra i due soggetti. Pertanto, la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario e spetterà poi a quest'ultimo, qualora voglia dimostrare il contrario, vincere la presunzione, fornendo la prova di non aver mai potuto prendere possesso della lettera (Cass. sent. n.
9111 del 2012). Ciò non è stato provato da parte degli opponenti, non addivenendosi in tal senso al superamento della presunzione di conoscenza. Inoltre, il disconoscimento della firma si rileva generico ed inammissibile, in virtù dell'allegazione ad opera della parte opposta degli originali delle raccomandate e del fatto che l'eccezione di disconoscimento proposta dagli opponenti in relazione alla sottoscrizione apposta sulle ricevute di ritorno delle missive del 2015 e del 2019 va riferita a soggetto diverso dalle parti di questo giudizio, ossia ad figlia convivente degli Persona_1 opponenti medesimi, quindi, soggetto pienamente capace a ricevere i suddetti atti.
In ultimo occorre evidenziare, altresì, l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente, relativamente all'applicazione di interessi usurari al rapporto di conto corrente stipulato con la banca opposta, giacché sfornite del necessario supporto probatorio.
In particolare, va rammentato che, in tale ipotesi, il correntista è onerato di indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura.
Infine, occorre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, oltre che produrre i decreti ministeriali riferibili ai periodi di asserito superamento.
Segnatamente, la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia impedisce l'accoglimento della questione di nullità sollevata con riferimento all'usura, trattandosi di atti amministrativi estranei dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. civ. n. 8742 del 26/06/2001).
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale, espresso nella pronuncia della Sezione III
n. 8883/2020, che discostandosi dall'indirizzo dominante afferma che il principio della allegazione non sarebbe applicabile ai decreti ministeriali, la cui natura sub legislativa non varrebbe di per sé a qualificarli quali atti di tipo provvedimentale, così da escluderli dal novero delle fonti di produzione normativa.
Senonché, l'indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato – a prescindere dalla condivisibilità delle sottese argomentazioni - non esonera l'attore dalla prova degli elementi di fatto atti a sorreggere la dedotta violazione della disciplina in materia di usura, avallando, anzi, l'insegnamento tradizionale della Suprema Corte secondo cui la prova in esame debba essere corredata da idonea documentazione contabile che consenta la ricostruzione dei rapporti di dare/avere, onde eventualmente rideterminare il saldo (Cfr. Trib. S. Maria C.V., Dott.ssa Vecchione, Sentenza n. 4805/2022, pubblicata il
30/12/2022).
Va ravvisato che, nell'ipotesi scrutinata, il correntista non ha indicato gli specifici elementi temporali durante i quali sono stati praticati i tassi usurari, né ha depositato i decreti ministeriali afferenti ai tassi soglia, demandando ad una eventuale e futura CTU contabile l'intera indagine.
Al riguardo, va dedotto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, né può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (Cass. 06/12/2019, n. 31886; Cass. ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19631).
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2894/2019, rubricato al R.G. n. 9202/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 20.12.2019 e notificato il
24.01.2020; 2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 03.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2680/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti Bancari”
TRA
, C.F. e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Varletta, C.F. ed elettivamente
[...] C.F._3 domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Marcianise (CE) alla via S. Merola n. 34/45, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso:
Email_1
- Opponenti -
E
P. IVA , quale mandataria della CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera, C.F. , P.IVA_2 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.
6, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso:
Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2894/2019, rubricato al R.G. n. 9202/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 20.12.2019 e notificato il
24.01.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva ai sigg. ri e Parte_1 il pagamento dell'importo di euro 17.013,58 – a titolo di saldo debitore Parte_2 scaturente dal contratto di conto corrente n. 401003226 denominato “Conto Piccole Imprese Light” stipulato il 20.09.2005 tra e la con accettazione di una linea Parte_1 Controparte_3 di credito di € 5.000,00 da utilizzare sul medesimo conto corrente;
da un contratto di finanziamento per l'importo di € 20.000,00 destinato ad approvvigionamento scorte, stipulato il 20.09.2005 tra e la con rilascio di una fideiussione generica limitata sino Parte_1 Controparte_3 all'importo di € 40.000,00 da parte di ed un contratto di finanziamento Parte_2 identificato con il n. 1355088 per l'importo complessivo di € 15.270,00, stipulato il 07.09.2007 da e la , con rilascio di una fideiussione specifica limitata sino Parte_1 Controparte_3 all'importo di € 15.270,00 da parte di – trasmesso successivamente alla Parte_2 [...] mediante contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro Controparte_2 soluto, ai sensi della legge n. 130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione gli ingiunti Parte_1
e , eccependo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.,
[...] Parte_2
l'inesigibilità del credito e l'erroneo calcolo degli interessi convenzionali, chiedendo “in via preliminare concedere i termini per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
2894/2019, attesa la sua improponibilità improcedibilità inammissibilità in uno alla sua manifesta infondatezza, dichiarare prescritto il credito, condannare l'opposta vinte le spese con attribuzione al procuratore antistatario, con riserva di richiedere in separata sede l'accertamento della sussistenza dei presupposti di applicazione degli interessi contra legem e somme non dovute per capitalizzazione spese e commissioni”. In particolare, gli opponenti eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito, disconoscendo le firme apposte sulle lettere interruttive del termine prescrizionale.
Per quanto espresso, gli opponenti, chiedevano, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale CP_1 mandataria della chiedendo: “1) in via preliminare autorizzare la Controparte_2 custodia in cassaforte del fascicolo, per consentire all'istante il deposito degli originali delle raccomandate e lettere indicate nell'indice; 2) sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. oltre interessi e spese come liquidati essendo l'opposizione non supportata da alcuna prova scritta, con la contestuale concessione dei termini per la mediazione;
3) nel merito, rigettare l'atto di opposizione perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, per quanto sopra motivato con la condanna dell'opponente al pagamento di €
17.013,58 oltre interessi e spese di cui al D.I. 2894/2019”.
Ebbene, a seguito della concessione dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n.
28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 30.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa per i motivi di seguito meglio specificati.
In premessa occorre evidenziare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del
04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Inoltre, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., chiunque sia titolare di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa, può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna.
A tal riguardo, va osservato che l'opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo allegando l'originale dell'estratto conto munito della dichiarazione di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 385/93 con autentica notarile, nonché i corrispondenti contratti di conto corrente e finanziamento chirografario ed i relativi estratti conto scalari e con movimentazioni, dal sorgere del rapporto alla voltura a sofferenza.
Dalla disamina di tale documentazione emerge, dunque, che il credito sia in primo luogo certo, liquido ed esigibile.
Invero, la documentazione in parola, conforme al disposto di cui all'art. 50 d. lgs. n. 385/1983 (TUB),
è per legge idonea all'instaurazione della procedura monitoria (in termini, Cass. n. 25857/2011) giacché in essa sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo, ovvero, il saldo finale sulla base delle operazioni concluse fino ad una certa data.
Tuttavia, l'efficacia probatoria della documentazione in parola nell'ambito di un giudizio a cognizione piena non perde – ove supportato da ulteriori elementi – la sua efficacia probatoria.
Infatti, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Per cui, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
In effetti, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cfr. Cass. civ. S.S.U.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. civ.,
Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nella vicenda in esame, la banca e per essa la mandataria attrice in senso sostanziale, CP_1 in applicazione dei principi precedentemente richiamati, ha assolto al proprio onere probatorio depositando i tre contratti sottoscritti dalla sig.ra quale debitrice principale, su cui Parte_1 si fonda il credito oggetto della presente causa: il primo relativo ad un contratto di conto corrente n.
401003226 denominato conto Piccole Imprese Light, sottoscritto in data 20-09-2005 con linea di credito di euro 5.000,00; il secondo, sottoscritto in pari data, relativo alla concessione di un finanziamento per l'importo di euro 20.000,00; il terzo sottoscritto in data 07-09-2007 e relativo ad un finanziamento identificato con il n. 1355088, per l'importo complessivo di euro 15.270,00.
Inoltre, venivano allegate anche le fideiussioni prestate a garanzia del suddetto credito ad opera di la lettera di diffida e massa in mora nell'interesse della del Parte_2 Controparte_3
05.03.2015 e gli estratti conto - come sovra indicato – certificati dai dirigenti della Banca e autenticati per atto del notaio, che peraltro non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti.
La certezza del credito oggetto della presente causa è, altresì, confortata dalla legittimazione ad agire della parte opposta, non eccepita dalle parti opponenti, né rilevabile da codesto giudice, in virtù dell'allegata prova del contratto di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, mediante copia della pubblicazione in G.U. del 08.08.2017.
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno assolto al proprio onere di allegazione, né all'onere della prova, muovendo censure generiche ed in difetto di alcun riferimento specifico e concreto al caso di specie.
In secondo luogo, non si ritiene fondata l'eccezione con cui gli opponenti asseriscono la prescrizione del credito. In particolare, gli opponenti fanno decorrere il termine di prescrizione decennale del credito dalla data di revoca dei finanziamenti e dei rapporti bancari, ovverosia il 19.02.2009 e precisano che l'unico atto interruttivo di tale termine risulta essere la diffida inviata da un legale di nel 2015. Tuttavia, in ordine all'asserita diffida, gli opponenti disconoscono la CP_3 sottoscrizione della ricevuta di ritorno a firma di , con raccomandata ricevuta in Persona_1 data 12.03.2015.
Ebbene, a tal riguardo occorre mettere in evidenza che gli atti di interruzione del termine prescrizionale risultano essere due, ossia la lettera di diffida e messa in mora dell'avv. Pietro
Vinciguerra del 05.03.2015 e la raccomandata inviata al medesimo indirizzo indicato nei contratti dai sigg. ri e e ricevuta da (quale familiare Parte_1 Parte_2 Persona_1 convivente), in data 10 gennaio 2019. Com'è noto, il Codice di procedura civile stabilisce che, se il destinatario non viene trovato a casa,
l'ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il postino nel caso si tratti di una notifica a mezzo posta) consegna copia dell'atto ad un familiare o ad un addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché abbia almeno 14 anni e non sia palesemente incapace di intendere e volere. L'avverbio
«palesemente» lascia intendere che l'ufficiale giudiziario non deve fare indagini, chiedere documenti o sottoporre a test colui che gli apre la porta (in particolare, solo l'eventuale stato di menomazione psichica rende nulla la notifica se questo si può desumere a prima vista).
Inoltre, la notifica al familiare è valida solo se questi è “convivente”, ossia deve trovarsi all'interno dell'abitazione del destinatario dell'atto e “frequentarlo in modo abituale”. Questa condizione, infatti, fa scattare la presunzione che la busta verrà consegnata all'effettivo destinatario per via dei rapporti quotidiani tra i due soggetti. Pertanto, la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario e spetterà poi a quest'ultimo, qualora voglia dimostrare il contrario, vincere la presunzione, fornendo la prova di non aver mai potuto prendere possesso della lettera (Cass. sent. n.
9111 del 2012). Ciò non è stato provato da parte degli opponenti, non addivenendosi in tal senso al superamento della presunzione di conoscenza. Inoltre, il disconoscimento della firma si rileva generico ed inammissibile, in virtù dell'allegazione ad opera della parte opposta degli originali delle raccomandate e del fatto che l'eccezione di disconoscimento proposta dagli opponenti in relazione alla sottoscrizione apposta sulle ricevute di ritorno delle missive del 2015 e del 2019 va riferita a soggetto diverso dalle parti di questo giudizio, ossia ad figlia convivente degli Persona_1 opponenti medesimi, quindi, soggetto pienamente capace a ricevere i suddetti atti.
In ultimo occorre evidenziare, altresì, l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente, relativamente all'applicazione di interessi usurari al rapporto di conto corrente stipulato con la banca opposta, giacché sfornite del necessario supporto probatorio.
In particolare, va rammentato che, in tale ipotesi, il correntista è onerato di indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura.
Infine, occorre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, oltre che produrre i decreti ministeriali riferibili ai periodi di asserito superamento.
Segnatamente, la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia impedisce l'accoglimento della questione di nullità sollevata con riferimento all'usura, trattandosi di atti amministrativi estranei dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. civ. n. 8742 del 26/06/2001).
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale, espresso nella pronuncia della Sezione III
n. 8883/2020, che discostandosi dall'indirizzo dominante afferma che il principio della allegazione non sarebbe applicabile ai decreti ministeriali, la cui natura sub legislativa non varrebbe di per sé a qualificarli quali atti di tipo provvedimentale, così da escluderli dal novero delle fonti di produzione normativa.
Senonché, l'indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato – a prescindere dalla condivisibilità delle sottese argomentazioni - non esonera l'attore dalla prova degli elementi di fatto atti a sorreggere la dedotta violazione della disciplina in materia di usura, avallando, anzi, l'insegnamento tradizionale della Suprema Corte secondo cui la prova in esame debba essere corredata da idonea documentazione contabile che consenta la ricostruzione dei rapporti di dare/avere, onde eventualmente rideterminare il saldo (Cfr. Trib. S. Maria C.V., Dott.ssa Vecchione, Sentenza n. 4805/2022, pubblicata il
30/12/2022).
Va ravvisato che, nell'ipotesi scrutinata, il correntista non ha indicato gli specifici elementi temporali durante i quali sono stati praticati i tassi usurari, né ha depositato i decreti ministeriali afferenti ai tassi soglia, demandando ad una eventuale e futura CTU contabile l'intera indagine.
Al riguardo, va dedotto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, né può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (Cass. 06/12/2019, n. 31886; Cass. ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19631).
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2894/2019, rubricato al R.G. n. 9202/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 20.12.2019 e notificato il
24.01.2020; 2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 03.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente