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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 20/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 372/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come in etti, dagli avv.ti Parte_1
SergioTurrà e Daniela Vallifuoco presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso, come in atti, Controparte_1 dall'Avv. Alba Di Lascio, con al quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP_2
la quale elett.te domicilia c/l la sede dell'Ente in Napoli via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato dipendente nel ruolo della Giunta della dal 01/09/1986 al 31/05/2020 e di aver Controparte_1
maturato una anzianità di servizio normativamente ed incontestabilmente riconosciuta, nel ruolo del personale dipendente della Giunta Regionale Campana, dalle decorrenza innanzi indicata;
che la incomprensibilmente, non aveva corrisposto, nei suoi confronti, nella misura di Controparte_1
spettanza, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio;
che, con ricorso depositato il
07/12/2020, aveva chiesto che il Tribunale di Napoli condannasse la al pagamento Controparte_1 della somma di € 19.266,66 per le causali di cui innanzi;
che, con sentenza n°6083/21 del 02/11/2021, la domanda era stata accolta ed erano state liquidate le differenze paga dalla immissione in ruolo alla data del pensionamento;
che nel luglio 2022, la datrice di lavoro aveva dato esecuzione alla pronuncia suddetta corrispondendo € 19.266,66 per sorta ed € 6.403,64 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 2.163,06; che sulle somme da lui riscosse non risultavano versati i contributi previdenziali ed in data 31/05/2020 era stato posto in quiescenza.
Tanto premesso, conveniva la dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere Controparte_1
l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“-Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
7.636,83 ed € 2.163,06 oltre interessi.
-In via residuale condannare la a costituire, in favore del ricorrente, presso Controparte_1
l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui il ricorrente ha maturato il diritto al CP_2
trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 2.163,06 oltre accessori”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo, sulla base di una serie di Controparte_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata con vittoria di spese di lite.
CP_ A seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. si costituiva in giudizio l' che formulava le seguenti conclusioni:” aderendo in parte alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso), che si condanni il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione che risulterà CP_2
effettivamente evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente;
CP_
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' per i restanti profili attinenti la prestazione lavorativa e la regolarizzazione retributiva e contributiva;
- in subordine si chiede il rigetto del ricorso per quanto di ragione” .
All'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
In proposito questo giudice ritiene di condividere pienamente le argomentazioni di cui alla sentenza n.
2601/2025 dott, Amalia Urzini, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa, in questa sede espressamente richiamate ex art. 118 disp att. cp.c.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. In ragione delle domande formulate nelle conclusioni, quella principale avente ad oggetto la condanna della al pagamento, in suo favore, della somma di € 7.636,83 oltre interessi, quale Controparte_1 risarcimento del danno ex art.2116, comma 2 c.c., ha come contraddittore l' quella CP_3
residuale avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi, richiede la partecipazione al giudizio oltre che della anche dell' , in quanto necessaria. Controparte_1 CP_2
In proposito, è condivisibile l'orientamento della suprema Corte in materia, secondo cui “nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all' della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta CP_2
obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell' CP_2
ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita CP_2
vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell' a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di CP_2
rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo” (cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 16 febbraio 2009, n. 3678).
CP_ L' al quale il contraddittorio è stato esteso quale litisconsorte necessario in applicazione dell'art. 102 c.p.c., ha, in particolare, dedotto che in ordine al versamento dei contributi i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici
(GDP) e alla Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025 dal momento che il comma 10 bis dell'art.3 della legge 335/95 dispone che “ per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto CP_2
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Il ricorrente, a seguito della costituzione dell' , nel prenderne atto, ha chiesto, previa CP_2
autorizzazione alla integrazione della domanda (consentita in quanto la causa petendi resta immutata), si condanni la alla regolarizzazione della posizione contributiva effettuando il Controparte_1
versamento con imputazione “per competenza” relativamente a ciascun mese in relazione al quale sono state liquidate le differenze retributive (cfr. verbale di udienza del 20.05.2025).
Il ricorrente, prendendo posizione in ordine alla difesa spiegata dall'Ente, ha insistito in ordine alla richiesta di autorizzazione alla integrazione della domanda sostenendo che detta integrazione non determina il mutamento della "causa petendi" atteso che la stessa è individuata ed individuabile esclusivamente nella omissione contributiva consumata dalla ha sostenuto che il Controparte_1
versamento deve avvenire esclusivamente seguendo la specifica procedura che imputi, detti contributi, mese per mese ed anno per anno, ai periodi cui sono riconducibili le differenze retributive e ha invocato la richiesta di condanna della alla regolarizzazione con imputazione, "per Controparte_1
competenza", dei contributi (cfr. verbale di udienza del 20.05.2025).
La posizione processuale assunta dal ricorrente in corso di causa orienta per una desistenza dalla coltivazione della domanda principale volta a conseguire il pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno costituito definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dalla data di collocamento in quiescenza nonché alla aspettativa di vita per gli uomini.
Tuttavia, non risultando formalizzata un'espressa rinuncia a tale domanda, occorre delibare nel merito sia di tale domanda che della domanda residuale di costituzione della rendita vitalizia.
Orbene, il tema d'indagine si è fondato, sulla base della prospettazione attorea, sulla omissione contributiva perpetrata in suo danno in ragione del mancato versamento dei contributi sulla giusta retribuzione a lui dovuta in relazione alla anzianità di servizio riconosciutagli in quanto la sentenza del
Tribunale di Napoli n° 6083/21 del 02/11/2021, che ha condannato la al Controparte_1 pagamento della somma di € 19.266,66, non ha dato luogo al versamento dei contributi previdenziali tuttora inevasi.
Il ricorrente, sulla scorta di tale ricostruzione, ha rivendicato espressamente, con la domanda principale, il risarcimento del danno costituito definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dalla data di collocamento in quiescenza nonché alla aspettativa di vita per gli uomini e, con la domanda residuale, ha rivendicato nei confronti della la costituzione di una CP_1 rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della l.1338/1963 (cfr. conclusioni di cui al ricorso), sul presupposto, per entrambe le domande, della consumazione del termine prescrizionale dei contributi omessi.
Quanto alla domanda residuale, la pretesa del ricorrente di convertire la richiesta di condanna della alla costituzione della rendita vitalizia in condanna della alla CP_1 Controparte_1 regolarizzazione con imputazione, "per competenza", dei contributi mediante versamento all' , CP_2
non è ammissibile, vertendosi in una palese mutatio libelli, tale da innovare sia in termini di causa petendi che di petitum, per cui non è accoglibile la richiesta attorea di essere autorizzato alla modifica della domanda.
Va, al riguardo, richiamato l'orientamento espresso dalle S.U. 22404/2018 secondo cui «va data continuità» all'insegnamento del 2015 per la sua «valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo», spostando «l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale… rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte»; e ciò deriva pure dal rilievo che tale interpretazione «risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale
e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale… evitando la proliferazione dei processi». Sulla scorta di tali principi, le SU affermano che “deve quindi prevalere sulla struttura formale processuale il suo contenuto fattuale/sostanziale - la «medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto”, costituendo tale medesimezza il limite insuperabile per consentire o meno l'introduzione di una diversa domanda.
Avuto riguardo al caso in esame, è palesemente evidente la diversità di petitum e di causa petendi tra la domanda di costituzione della rendita e la domanda di condanna alla regolarizzazione dei contributi omessi.
Non si verte, infatti, in una mera riqualificazione giuridica di fatti allegati ma trattasi, piuttosto, di un inammissibile mutamento di domanda.
La difesa dell'ente che muove dall'assunto che i contributi non sono prescritti e sono ancora versabili all' connota una posizione processuale di resistenza alla domanda originariamente proposta e CP_2
non implica affatto adesione - neanche implicita - alla mutatio libelli.
Ricorrendo un caso di mutatio libelli non è possibile dare ingresso alla domanda nuova ed è, quindi, preclusa la statuizione di condanna della al versamento contributivo, auspicata dal ricorrente, CP_1
C assorbita qualsivoglia valutazione relativa all'inadempimento e/o all'inesatto adempimento che pure ha introdotto con la sua costituzione in giudizio. CP_1
Ciò premesso, entrambe le domande formulate sono infondate.
Sul piano normativo, l'art. 2116, comma 2, c.c., che regola il caso del danno da omissione contributiva, prevede che esso è ipotizzabile solo in caso di sopraggiunta impossibilità del versamento dei contributi per intervenuta prescrizione degli stessi e tale danno si concretizza solo nel momento in cui, a causa della mancata o irregolare contribuzione, il lavoratore non percepisce una determinata prestazione previdenziale o la riceve in misura inferiore a quanto gli sarebbe spettato qualora il datore di lavoro avesse versato all'ente previdenziale tutti i contributi dovuti.
Da tanto consegue che prima del verificarsi di tale danno, dunque, il lavoratore può agire in giudizio solo al fine di ottenere una condanna alla regolarizzazione contributiva o, in caso di prescrizione dei contributi, una condanna generica di risarcimento del danno oppure il mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
In relazione all'art. 13 della legge n. 1338/1963, la norma dispone che, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'
[...]
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita Controparte_5
vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenza n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che
“L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione attraverso una previdenza sostitutiva eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ. e, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”.
Il presupposto per l'applicazione delle due ipotesi sopra esaminate è l'impossibilità per il datore di lavoro di versare i contributi omessi.
Tale impossibilità nel caso in esame non sussiste dal momento che i contributi per cui è causa non risultano ancora prescritti.
Ed, invero, la materia è regolata dal comma 10-bis dell'art. 3 della l. 335/1995, inserito dall'articolo
19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2019, n. 26, successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
In base al comma 10 bis cit. i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e alla Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025.
Dunque, nel testo vigente, il comma 10 bis cit. dispone che “ per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_2
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Orbene, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995 per i pubblici dipendenti, in ordine ai contributi per cui è causa non è maturata la prescrizione per cui, non essendo ipotizzabile - per quanto innanzi esposto - alcun danno, la domanda principale risarcitoria, ai sensi dell'art. 2116, comma 2 c.c. e quella residuale vanno rigettate.
Parte ricorrente chiede, infine, il rimborso della trattenuta previdenziale operata dalla CP_1
con il cedolino paga di luglio 2022 - per un importo pari ad € 2.163,06 - con il quale si era
[...]
proceduto al pagamento delle differenze retributive determinate dal ricalcolo del valore della RIA, come disposto dalla sentenza n°6083/21 del 02/11/2021.
Tale domanda va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
E', innanzitutto, da premettere che il thema decidendum va circoscritto, in questo caso, alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale (pacificamente pari ad Euro 2.163,06) a carico del lavoratore.
In proposito deduce che nel luglio 2022 la datrice di lavoro aveva dato esecuzione alla pronuncia suddetta corrispondendo € 19.266,66 per sorta ed € 6.403,64 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 2.163,06.
Trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Al riguardo, e', invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...".
Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimita' hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi puo' legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non puo' farlo in caso di intempestivita', da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n.
12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore").
Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e (di natura previdenziale); il secondo tra lo stesso datore e il CP_2
lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione.
In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non e' esentata dall'obbligo di versare i contributi ed e' tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013; 6448/2009; 3872/2009; 8800/2008).
Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del
1952, articolo 19", innanzi citata, "e' stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017;
18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.).
Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez. Lavoro 15.06.2020 n. 12708.
La sul tema, al fine affermare la legittimità della ritenuta previdenziale così come Controparte_1
operata, ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 22379/2015 laddove si era precisato che “Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735; Cass. 11 luglio 2000, n. 9198)” evidenziando che le differenze retributive riconosciute con sentenza n. 6083/2021 derivavano da modalità di calcolo della retribuzione individuale di anzianità difformi da quelle utilizzate dall'Amministrazione Regionale e sulle quali non vi era orientamento giurisprudenziale uniforme in quanto per analogo contenzioso l'Ente aveva registrato sentenze favorevoli che avvaloravano la correttezza dei criteri di calcolo da esso utilizzati per la quantificazione della retribuzione individuale di anzianità.
Ciò posto, trattasi di un'argomentazione che non può in alcun modo essere condivisa non potendosi ravvisare, in tale situazione, un'impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso datore di lavoro ( tra le altre Cass. 18708/2014 n. 18027).
In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimita' nella materia, la va condannata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, della somma di € 2.163,06, oltre accessori di legge.
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate inducono alla integrale compensazione delle CP_ spese processuali nei confronti dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 08.01.2024 nei confronti della e dell' ciascuno in persona Controparte_1
del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede: a) in parziale accoglimento della domanda giudiziale condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di
€ 2.163,06, oltre accessori di legge;
b) condanna la al pagamento, nella misura di un terzo, delle spese di lite che Controparte_1
liquida, per l'intero, in € 2.697,00 oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte,
CP_ c) compensa le spese processuali nei confronti dell'
Così deciso in Napoli in data 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 20/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 372/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come in etti, dagli avv.ti Parte_1
SergioTurrà e Daniela Vallifuoco presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso, come in atti, Controparte_1 dall'Avv. Alba Di Lascio, con al quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP_2
la quale elett.te domicilia c/l la sede dell'Ente in Napoli via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato dipendente nel ruolo della Giunta della dal 01/09/1986 al 31/05/2020 e di aver Controparte_1
maturato una anzianità di servizio normativamente ed incontestabilmente riconosciuta, nel ruolo del personale dipendente della Giunta Regionale Campana, dalle decorrenza innanzi indicata;
che la incomprensibilmente, non aveva corrisposto, nei suoi confronti, nella misura di Controparte_1
spettanza, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio;
che, con ricorso depositato il
07/12/2020, aveva chiesto che il Tribunale di Napoli condannasse la al pagamento Controparte_1 della somma di € 19.266,66 per le causali di cui innanzi;
che, con sentenza n°6083/21 del 02/11/2021, la domanda era stata accolta ed erano state liquidate le differenze paga dalla immissione in ruolo alla data del pensionamento;
che nel luglio 2022, la datrice di lavoro aveva dato esecuzione alla pronuncia suddetta corrispondendo € 19.266,66 per sorta ed € 6.403,64 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 2.163,06; che sulle somme da lui riscosse non risultavano versati i contributi previdenziali ed in data 31/05/2020 era stato posto in quiescenza.
Tanto premesso, conveniva la dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere Controparte_1
l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“-Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
7.636,83 ed € 2.163,06 oltre interessi.
-In via residuale condannare la a costituire, in favore del ricorrente, presso Controparte_1
l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui il ricorrente ha maturato il diritto al CP_2
trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 2.163,06 oltre accessori”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo, sulla base di una serie di Controparte_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata con vittoria di spese di lite.
CP_ A seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. si costituiva in giudizio l' che formulava le seguenti conclusioni:” aderendo in parte alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso), che si condanni il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione che risulterà CP_2
effettivamente evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente;
CP_
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' per i restanti profili attinenti la prestazione lavorativa e la regolarizzazione retributiva e contributiva;
- in subordine si chiede il rigetto del ricorso per quanto di ragione” .
All'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
In proposito questo giudice ritiene di condividere pienamente le argomentazioni di cui alla sentenza n.
2601/2025 dott, Amalia Urzini, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa, in questa sede espressamente richiamate ex art. 118 disp att. cp.c.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. In ragione delle domande formulate nelle conclusioni, quella principale avente ad oggetto la condanna della al pagamento, in suo favore, della somma di € 7.636,83 oltre interessi, quale Controparte_1 risarcimento del danno ex art.2116, comma 2 c.c., ha come contraddittore l' quella CP_3
residuale avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi, richiede la partecipazione al giudizio oltre che della anche dell' , in quanto necessaria. Controparte_1 CP_2
In proposito, è condivisibile l'orientamento della suprema Corte in materia, secondo cui “nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all' della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta CP_2
obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell' CP_2
ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita CP_2
vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell' a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di CP_2
rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo” (cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 16 febbraio 2009, n. 3678).
CP_ L' al quale il contraddittorio è stato esteso quale litisconsorte necessario in applicazione dell'art. 102 c.p.c., ha, in particolare, dedotto che in ordine al versamento dei contributi i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici
(GDP) e alla Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025 dal momento che il comma 10 bis dell'art.3 della legge 335/95 dispone che “ per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto CP_2
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Il ricorrente, a seguito della costituzione dell' , nel prenderne atto, ha chiesto, previa CP_2
autorizzazione alla integrazione della domanda (consentita in quanto la causa petendi resta immutata), si condanni la alla regolarizzazione della posizione contributiva effettuando il Controparte_1
versamento con imputazione “per competenza” relativamente a ciascun mese in relazione al quale sono state liquidate le differenze retributive (cfr. verbale di udienza del 20.05.2025).
Il ricorrente, prendendo posizione in ordine alla difesa spiegata dall'Ente, ha insistito in ordine alla richiesta di autorizzazione alla integrazione della domanda sostenendo che detta integrazione non determina il mutamento della "causa petendi" atteso che la stessa è individuata ed individuabile esclusivamente nella omissione contributiva consumata dalla ha sostenuto che il Controparte_1
versamento deve avvenire esclusivamente seguendo la specifica procedura che imputi, detti contributi, mese per mese ed anno per anno, ai periodi cui sono riconducibili le differenze retributive e ha invocato la richiesta di condanna della alla regolarizzazione con imputazione, "per Controparte_1
competenza", dei contributi (cfr. verbale di udienza del 20.05.2025).
La posizione processuale assunta dal ricorrente in corso di causa orienta per una desistenza dalla coltivazione della domanda principale volta a conseguire il pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno costituito definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dalla data di collocamento in quiescenza nonché alla aspettativa di vita per gli uomini.
Tuttavia, non risultando formalizzata un'espressa rinuncia a tale domanda, occorre delibare nel merito sia di tale domanda che della domanda residuale di costituzione della rendita vitalizia.
Orbene, il tema d'indagine si è fondato, sulla base della prospettazione attorea, sulla omissione contributiva perpetrata in suo danno in ragione del mancato versamento dei contributi sulla giusta retribuzione a lui dovuta in relazione alla anzianità di servizio riconosciutagli in quanto la sentenza del
Tribunale di Napoli n° 6083/21 del 02/11/2021, che ha condannato la al Controparte_1 pagamento della somma di € 19.266,66, non ha dato luogo al versamento dei contributi previdenziali tuttora inevasi.
Il ricorrente, sulla scorta di tale ricostruzione, ha rivendicato espressamente, con la domanda principale, il risarcimento del danno costituito definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dalla data di collocamento in quiescenza nonché alla aspettativa di vita per gli uomini e, con la domanda residuale, ha rivendicato nei confronti della la costituzione di una CP_1 rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della l.1338/1963 (cfr. conclusioni di cui al ricorso), sul presupposto, per entrambe le domande, della consumazione del termine prescrizionale dei contributi omessi.
Quanto alla domanda residuale, la pretesa del ricorrente di convertire la richiesta di condanna della alla costituzione della rendita vitalizia in condanna della alla CP_1 Controparte_1 regolarizzazione con imputazione, "per competenza", dei contributi mediante versamento all' , CP_2
non è ammissibile, vertendosi in una palese mutatio libelli, tale da innovare sia in termini di causa petendi che di petitum, per cui non è accoglibile la richiesta attorea di essere autorizzato alla modifica della domanda.
Va, al riguardo, richiamato l'orientamento espresso dalle S.U. 22404/2018 secondo cui «va data continuità» all'insegnamento del 2015 per la sua «valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo», spostando «l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale… rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte»; e ciò deriva pure dal rilievo che tale interpretazione «risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale
e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale… evitando la proliferazione dei processi». Sulla scorta di tali principi, le SU affermano che “deve quindi prevalere sulla struttura formale processuale il suo contenuto fattuale/sostanziale - la «medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto”, costituendo tale medesimezza il limite insuperabile per consentire o meno l'introduzione di una diversa domanda.
Avuto riguardo al caso in esame, è palesemente evidente la diversità di petitum e di causa petendi tra la domanda di costituzione della rendita e la domanda di condanna alla regolarizzazione dei contributi omessi.
Non si verte, infatti, in una mera riqualificazione giuridica di fatti allegati ma trattasi, piuttosto, di un inammissibile mutamento di domanda.
La difesa dell'ente che muove dall'assunto che i contributi non sono prescritti e sono ancora versabili all' connota una posizione processuale di resistenza alla domanda originariamente proposta e CP_2
non implica affatto adesione - neanche implicita - alla mutatio libelli.
Ricorrendo un caso di mutatio libelli non è possibile dare ingresso alla domanda nuova ed è, quindi, preclusa la statuizione di condanna della al versamento contributivo, auspicata dal ricorrente, CP_1
C assorbita qualsivoglia valutazione relativa all'inadempimento e/o all'inesatto adempimento che pure ha introdotto con la sua costituzione in giudizio. CP_1
Ciò premesso, entrambe le domande formulate sono infondate.
Sul piano normativo, l'art. 2116, comma 2, c.c., che regola il caso del danno da omissione contributiva, prevede che esso è ipotizzabile solo in caso di sopraggiunta impossibilità del versamento dei contributi per intervenuta prescrizione degli stessi e tale danno si concretizza solo nel momento in cui, a causa della mancata o irregolare contribuzione, il lavoratore non percepisce una determinata prestazione previdenziale o la riceve in misura inferiore a quanto gli sarebbe spettato qualora il datore di lavoro avesse versato all'ente previdenziale tutti i contributi dovuti.
Da tanto consegue che prima del verificarsi di tale danno, dunque, il lavoratore può agire in giudizio solo al fine di ottenere una condanna alla regolarizzazione contributiva o, in caso di prescrizione dei contributi, una condanna generica di risarcimento del danno oppure il mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
In relazione all'art. 13 della legge n. 1338/1963, la norma dispone che, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'
[...]
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita Controparte_5
vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenza n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che
“L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione attraverso una previdenza sostitutiva eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ. e, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”.
Il presupposto per l'applicazione delle due ipotesi sopra esaminate è l'impossibilità per il datore di lavoro di versare i contributi omessi.
Tale impossibilità nel caso in esame non sussiste dal momento che i contributi per cui è causa non risultano ancora prescritti.
Ed, invero, la materia è regolata dal comma 10-bis dell'art. 3 della l. 335/1995, inserito dall'articolo
19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2019, n. 26, successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
In base al comma 10 bis cit. i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e alla Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025.
Dunque, nel testo vigente, il comma 10 bis cit. dispone che “ per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_2
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Orbene, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995 per i pubblici dipendenti, in ordine ai contributi per cui è causa non è maturata la prescrizione per cui, non essendo ipotizzabile - per quanto innanzi esposto - alcun danno, la domanda principale risarcitoria, ai sensi dell'art. 2116, comma 2 c.c. e quella residuale vanno rigettate.
Parte ricorrente chiede, infine, il rimborso della trattenuta previdenziale operata dalla CP_1
con il cedolino paga di luglio 2022 - per un importo pari ad € 2.163,06 - con il quale si era
[...]
proceduto al pagamento delle differenze retributive determinate dal ricalcolo del valore della RIA, come disposto dalla sentenza n°6083/21 del 02/11/2021.
Tale domanda va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
E', innanzitutto, da premettere che il thema decidendum va circoscritto, in questo caso, alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale (pacificamente pari ad Euro 2.163,06) a carico del lavoratore.
In proposito deduce che nel luglio 2022 la datrice di lavoro aveva dato esecuzione alla pronuncia suddetta corrispondendo € 19.266,66 per sorta ed € 6.403,64 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 2.163,06.
Trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Al riguardo, e', invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...".
Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimita' hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi puo' legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non puo' farlo in caso di intempestivita', da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n.
12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore").
Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e (di natura previdenziale); il secondo tra lo stesso datore e il CP_2
lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione.
In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non e' esentata dall'obbligo di versare i contributi ed e' tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013; 6448/2009; 3872/2009; 8800/2008).
Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del
1952, articolo 19", innanzi citata, "e' stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017;
18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.).
Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez. Lavoro 15.06.2020 n. 12708.
La sul tema, al fine affermare la legittimità della ritenuta previdenziale così come Controparte_1
operata, ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 22379/2015 laddove si era precisato che “Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735; Cass. 11 luglio 2000, n. 9198)” evidenziando che le differenze retributive riconosciute con sentenza n. 6083/2021 derivavano da modalità di calcolo della retribuzione individuale di anzianità difformi da quelle utilizzate dall'Amministrazione Regionale e sulle quali non vi era orientamento giurisprudenziale uniforme in quanto per analogo contenzioso l'Ente aveva registrato sentenze favorevoli che avvaloravano la correttezza dei criteri di calcolo da esso utilizzati per la quantificazione della retribuzione individuale di anzianità.
Ciò posto, trattasi di un'argomentazione che non può in alcun modo essere condivisa non potendosi ravvisare, in tale situazione, un'impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso datore di lavoro ( tra le altre Cass. 18708/2014 n. 18027).
In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimita' nella materia, la va condannata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, della somma di € 2.163,06, oltre accessori di legge.
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate inducono alla integrale compensazione delle CP_ spese processuali nei confronti dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 08.01.2024 nei confronti della e dell' ciascuno in persona Controparte_1
del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede: a) in parziale accoglimento della domanda giudiziale condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di
€ 2.163,06, oltre accessori di legge;
b) condanna la al pagamento, nella misura di un terzo, delle spese di lite che Controparte_1
liquida, per l'intero, in € 2.697,00 oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte,
CP_ c) compensa le spese processuali nei confronti dell'
Così deciso in Napoli in data 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario