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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 9341/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie tra
(avv. Roberto Giglio e avv. stab.to Girolamo Parte_1 Ceci) e avv. Margherita Rosa DE Pasquale) CP_1
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità temporanea determinata in giorni 79 (dal 9.10.2020 al 29.12.2020) e dell'indennizzo da danno biologico- deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente occorre chiarire che l'assicurazione obbligatoria copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta” “in CP_1 occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. La “causa violenta” è un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e che presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, può dirsi causa violenta ogni aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore. Per “occasione di lavoro”, ai fini che qui ci interessano, deve intendersi un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio- temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l'orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. Di fatti, secondo l'insegnamento della S.C., ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente che esso sia avvenuto in una "occasione" di lavoro, non occorrendo la derivazione da una "causa" di lavoro, sicché rilevano tutte le condizioni, anche ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che il rischio provenga dall'apparato produttivo, da terzi o da fatti propri del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo, derivante da una scelta volontaria del lavoratore stesso, diretta a soddisfare
1 esigenze personali (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012 (Rv. 623308). Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, non è sufficiente che l'evento avvenga “durante il lavoro” (inteso come luogo ed orario di lavoro) ma che si verifichi “per il lavoro”, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico. In altre parole, deve esistere un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio- le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha evidenziato che “che il ricorrente abbia riportato una rottura completa del tendine del quadricipite femorale sinistro che è stata trattata con intervento di tenorraffia in data 10.10.2020 e che le caratteristiche morfologiche del tendine, per come descritte nel verbale operatorio, erano indicative di fenomeni degenerativi presentando margini calcifici e malacici. Tali caratteristiche sono espressive di avanzato stato degenerativo compatibile con una rottura tendinea atraumatica, ovvero conseguente anche ad una semplice contrattura muscolare. Tanto trova conferma nella diagnosi clinica riportata nel referto di Pronto Soccorso, nella diagnosi operatoria riportata nel verbale operatorio relativo al trattamento chirurgico eseguito in data 10.10 e nella lettera di dimissione relativa a ricovero. La cartella clinica come diagnosi di ingresso e dimissione descrive in termini generici rottura del tendine senza specificarne la natura. Ricordiamo che per infortunio si intende un evento traumatico dovuto ad una causa violenta ed esterna produttivo di lesioni traumatiche, che nel caso di un infortunio sul lavoro, deve essere associata ad occasione di lavoro. Quindi le caratteristiche dell'infortunio sono la causa violenta ed esterna, ovvero una causa che agisca in maniera concentrata e che provenga dall'esterno. Nel caso di specie, sulla circostanza lavorativa la documentazione sanitaria presente in atti è univoca nel far riferimento a circostanza lavorativa. Sulle modalità dell'evento, nel referto di Pronto Soccorso è attestato “dolore al ginocchio mentre lavorava”, nella denuncia di infortunio a firma del medico di pronto Soccorso “mentre si piegava per vedere sotto il proprio mezzo lavorativo avverte dolore al ginocchio sinistro” (benchè poi la dinamica venga rettificata dal sanitario medesimo). Ne deriva quindi, che a parte la rettifica del curante, la documentazione sanitaria inziale è indicativa di modalità non inquadrabili come infortunio. Gli elementi emersi (caratteristiche morfologiche del tendine, diagnosi clinica e modalità) depongono quindi per una rottura atraumatica del tendine quadricipitale avvenuta in occasione di lavoro correlabile a patologia comune ma non inquadrabile come infortunio”. Per le su indicate ragioni, le lesioni riportate dalla parte ricorrente devono essere considerate “malattia comune” e come tale indennizzabili dall CP_2 Compensa le spese processuali tra le parti e pone le spese di Ctu definitivamente a carico dell in presenza CP_1
2 dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti e pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie tra
(avv. Roberto Giglio e avv. stab.to Girolamo Parte_1 Ceci) e avv. Margherita Rosa DE Pasquale) CP_1
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità temporanea determinata in giorni 79 (dal 9.10.2020 al 29.12.2020) e dell'indennizzo da danno biologico- deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente occorre chiarire che l'assicurazione obbligatoria copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta” “in CP_1 occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. La “causa violenta” è un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e che presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, può dirsi causa violenta ogni aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore. Per “occasione di lavoro”, ai fini che qui ci interessano, deve intendersi un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio- temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l'orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. Di fatti, secondo l'insegnamento della S.C., ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente che esso sia avvenuto in una "occasione" di lavoro, non occorrendo la derivazione da una "causa" di lavoro, sicché rilevano tutte le condizioni, anche ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che il rischio provenga dall'apparato produttivo, da terzi o da fatti propri del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo, derivante da una scelta volontaria del lavoratore stesso, diretta a soddisfare
1 esigenze personali (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012 (Rv. 623308). Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, non è sufficiente che l'evento avvenga “durante il lavoro” (inteso come luogo ed orario di lavoro) ma che si verifichi “per il lavoro”, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico. In altre parole, deve esistere un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio- le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha evidenziato che “che il ricorrente abbia riportato una rottura completa del tendine del quadricipite femorale sinistro che è stata trattata con intervento di tenorraffia in data 10.10.2020 e che le caratteristiche morfologiche del tendine, per come descritte nel verbale operatorio, erano indicative di fenomeni degenerativi presentando margini calcifici e malacici. Tali caratteristiche sono espressive di avanzato stato degenerativo compatibile con una rottura tendinea atraumatica, ovvero conseguente anche ad una semplice contrattura muscolare. Tanto trova conferma nella diagnosi clinica riportata nel referto di Pronto Soccorso, nella diagnosi operatoria riportata nel verbale operatorio relativo al trattamento chirurgico eseguito in data 10.10 e nella lettera di dimissione relativa a ricovero. La cartella clinica come diagnosi di ingresso e dimissione descrive in termini generici rottura del tendine senza specificarne la natura. Ricordiamo che per infortunio si intende un evento traumatico dovuto ad una causa violenta ed esterna produttivo di lesioni traumatiche, che nel caso di un infortunio sul lavoro, deve essere associata ad occasione di lavoro. Quindi le caratteristiche dell'infortunio sono la causa violenta ed esterna, ovvero una causa che agisca in maniera concentrata e che provenga dall'esterno. Nel caso di specie, sulla circostanza lavorativa la documentazione sanitaria presente in atti è univoca nel far riferimento a circostanza lavorativa. Sulle modalità dell'evento, nel referto di Pronto Soccorso è attestato “dolore al ginocchio mentre lavorava”, nella denuncia di infortunio a firma del medico di pronto Soccorso “mentre si piegava per vedere sotto il proprio mezzo lavorativo avverte dolore al ginocchio sinistro” (benchè poi la dinamica venga rettificata dal sanitario medesimo). Ne deriva quindi, che a parte la rettifica del curante, la documentazione sanitaria inziale è indicativa di modalità non inquadrabili come infortunio. Gli elementi emersi (caratteristiche morfologiche del tendine, diagnosi clinica e modalità) depongono quindi per una rottura atraumatica del tendine quadricipitale avvenuta in occasione di lavoro correlabile a patologia comune ma non inquadrabile come infortunio”. Per le su indicate ragioni, le lesioni riportate dalla parte ricorrente devono essere considerate “malattia comune” e come tale indennizzabili dall CP_2 Compensa le spese processuali tra le parti e pone le spese di Ctu definitivamente a carico dell in presenza CP_1
2 dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti e pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
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