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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3022/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3022/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Federico Cantini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Valter Maccioni;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositata in data 19.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 26.08.2017 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 26.08.2009. Per_1
Con provvedimento in data 23/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 06.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 26.08.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 526 P. 2 Serie C anno 2017.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per la figlia sarà mantenuto l'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vederla in ogni momento e tenerla con sé durante i giorni infrasettimanali almeno per due pomeriggi, coincidenti preferibilmente con i giorni previsti per gli allenamenti di pallavolo della ragazza, pernottando questa presso di lui.
3) Parimenti la ragazza potrà stare con il padre a fine settimana alternati, sempre fatte salve sue diverse volontà ed esigenze, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena.
4) Il medesimo criterio dell'alternanza sarà adottato anche per le Festività Natalizie e Pasquali.
5) La casa familiare di Via di Quercianella 187, acquistata in comproprietà, sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia. Gli arredi, ferma restando la Parte_1 proprietà comune tra i coniugi, rimarranno in uso alla sig.ra La sig.ra si Pt_1 Pt_1 farà carico delle spese di manutenzione ordinaria dell'appartamento, e delle spese relative alle utenze domestiche e TARI maturate successivamente alla data in cui il trasferimento altrove da parte del sig. diverrà effettivo. Le spese di straordinaria manutenzione CP_1 dell'appartamento saranno di spettanza di entrambi i coniugi al 50%, a meno che dette spese non si rendano necessarie per fatto e responsabilità esclusiva della sig.ra Pt_1
6) Ciascun coniuge contribuirà al 50% al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale contratto con MPS.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma mensile di Euro 250,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno ogni mese, comprendente le voci indicate dalle linee Guida CNF, con le sole eccezioni dell'abbigliamento e della “paghetta settimanale”; quanto alle prime dovranno essere considerate rientranti nel predetto assegno, solo quelle di piccola entità(a titolo esemplificativo la biancheria intima), mentre tutte le altre spese di abbigliamento saranno sopportate dai genitori al 50% ciascuno, previa concertazione. La “paghetta” settimanale, continuerà invece ad essere gestita in autonomia da ciascun genitore con la figlia.
8) I genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie sportive, mediche e scolastiche (acquisto di libri, tasse) afferenti alla minore Qualora alcune delle Per_1 suddette spese straordinarie, occorrenti e/o concordate tra i genitori, siano anticipate dalla madre, il sig. rimborserà alla stessa quanto corrisposto entro 30 giorni Controparte_1 dalla richiesta corredata da idonea documentazione. Le relative detrazioni fiscali saranno usufruite dai medesimi ricorrenti in misura del 50%.
9) La sig.ra quale genitore collocatario, percepirà per intero l'assegno Parte_1 unico erogato dall'INPS.
10) L'autovettura Citroen C4 tg FH181ST, acquistata in corso di matrimonio, rimarrà definitivamente di proprietà esclusiva della sig.ra che si farà carico integrale delle Pt_1 spese per il rimborso del finanziamento in essere con la oltre che Parte_2 dell'assicurazione RC Auto, del bollo e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa.
11) I coniugi si faranno carico al 50% del rimborso del finanziamento contratto con Banca Intesa, fino ad estinzione del medesimo.
12) Per quel che riguarda i conti correnti cointestati rispettivamente presso MPS e Banca Intesa, ognuno dei coniugi rimarrà unico intestatario del conto corrente sul quale percepisce il proprio stipendio (la sig.ra per il conto corrente presso MPS – il sig. Pt_1 per il conto corrente presso Banca Intesa). CP_1 13) Nessun contributo al mantenimento della sig.ra viene previsto a Parte_1 carico del sig. risultando la stessa autosufficiente dal punto di vista economico. CP_1
14) I coniugi si prestano vicendevolmente il prescritto nulla osta per il rinnovo o per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valevole anche per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge, ivi compresi quelli relativi alla figlia.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3022/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Federico Cantini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Valter Maccioni;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositata in data 19.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 26.08.2017 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 26.08.2009. Per_1
Con provvedimento in data 23/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 06.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 26.08.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 526 P. 2 Serie C anno 2017.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per la figlia sarà mantenuto l'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vederla in ogni momento e tenerla con sé durante i giorni infrasettimanali almeno per due pomeriggi, coincidenti preferibilmente con i giorni previsti per gli allenamenti di pallavolo della ragazza, pernottando questa presso di lui.
3) Parimenti la ragazza potrà stare con il padre a fine settimana alternati, sempre fatte salve sue diverse volontà ed esigenze, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena.
4) Il medesimo criterio dell'alternanza sarà adottato anche per le Festività Natalizie e Pasquali.
5) La casa familiare di Via di Quercianella 187, acquistata in comproprietà, sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia. Gli arredi, ferma restando la Parte_1 proprietà comune tra i coniugi, rimarranno in uso alla sig.ra La sig.ra si Pt_1 Pt_1 farà carico delle spese di manutenzione ordinaria dell'appartamento, e delle spese relative alle utenze domestiche e TARI maturate successivamente alla data in cui il trasferimento altrove da parte del sig. diverrà effettivo. Le spese di straordinaria manutenzione CP_1 dell'appartamento saranno di spettanza di entrambi i coniugi al 50%, a meno che dette spese non si rendano necessarie per fatto e responsabilità esclusiva della sig.ra Pt_1
6) Ciascun coniuge contribuirà al 50% al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale contratto con MPS.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma mensile di Euro 250,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno ogni mese, comprendente le voci indicate dalle linee Guida CNF, con le sole eccezioni dell'abbigliamento e della “paghetta settimanale”; quanto alle prime dovranno essere considerate rientranti nel predetto assegno, solo quelle di piccola entità(a titolo esemplificativo la biancheria intima), mentre tutte le altre spese di abbigliamento saranno sopportate dai genitori al 50% ciascuno, previa concertazione. La “paghetta” settimanale, continuerà invece ad essere gestita in autonomia da ciascun genitore con la figlia.
8) I genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie sportive, mediche e scolastiche (acquisto di libri, tasse) afferenti alla minore Qualora alcune delle Per_1 suddette spese straordinarie, occorrenti e/o concordate tra i genitori, siano anticipate dalla madre, il sig. rimborserà alla stessa quanto corrisposto entro 30 giorni Controparte_1 dalla richiesta corredata da idonea documentazione. Le relative detrazioni fiscali saranno usufruite dai medesimi ricorrenti in misura del 50%.
9) La sig.ra quale genitore collocatario, percepirà per intero l'assegno Parte_1 unico erogato dall'INPS.
10) L'autovettura Citroen C4 tg FH181ST, acquistata in corso di matrimonio, rimarrà definitivamente di proprietà esclusiva della sig.ra che si farà carico integrale delle Pt_1 spese per il rimborso del finanziamento in essere con la oltre che Parte_2 dell'assicurazione RC Auto, del bollo e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa.
11) I coniugi si faranno carico al 50% del rimborso del finanziamento contratto con Banca Intesa, fino ad estinzione del medesimo.
12) Per quel che riguarda i conti correnti cointestati rispettivamente presso MPS e Banca Intesa, ognuno dei coniugi rimarrà unico intestatario del conto corrente sul quale percepisce il proprio stipendio (la sig.ra per il conto corrente presso MPS – il sig. Pt_1 per il conto corrente presso Banca Intesa). CP_1 13) Nessun contributo al mantenimento della sig.ra viene previsto a Parte_1 carico del sig. risultando la stessa autosufficiente dal punto di vista economico. CP_1
14) I coniugi si prestano vicendevolmente il prescritto nulla osta per il rinnovo o per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valevole anche per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge, ivi compresi quelli relativi alla figlia.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra