Versione
19 dicembre 1991
19 dicembre 1991
Art. 2. 1. E' autorizzato altresi' un contributo di dollari USA 400.000 per l'assistenza tecnica svolta dalla suddetta Banca, da erogare in unica soluzione nell'anno 1991.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 274Provvedimento: […] 1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente ha lamentato “violazione di legge, eccesso di potere ed illogicità manifesta”, osservando che: a) l'art. 5, secondo comma, della legge n. 362/1991 non è applicabile alle farmacie rurali (essendo tale le farmacia del controinteressato); b) le farmaci rurali, istituite con il criterio topografico (in deroga a quello demografico) di cui all'art. 2 della legge n. 382/1991, non possono essere trasferite altrove; c) il trasferimento della farmacia del controinteressato lascerebbe senza assistenza farmaceutica gli abitanti di Condofuri centro, Gallicianò e Grotta; d) la frazione San Carlo dista da Condofuri Centro 9,5 chilometri e da Gallicianò 13,1 chilometri.Leggi di più...
- tardività del ricorso·
- legge n. 362/1991·
- violazione di legge·
- illogicità manifesta·
- art. 7 legge n. 241/1990·
- legittimazione attiva·
- istruttoria amministrativa·
- decentramento farmacie·
- compensazione spese·
- criterio topografico·
- trasferimento farmacie rurali·
- eccesso di potere·
- dati demografici·
- principio dispositivo·
- assistenza farmaceutica