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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'DE RO, Presidente FREGNANI LORELLA, Relatore PORRECA SONIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 824/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - V. Macanno, 37 Loc. Colonnella 47900 Rimini RN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 29/09/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01S100976 2015 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01S100976 2015 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Voglia l'On.le Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in accoglimento della presente riassunzione, in riforma della sentenza 1273/8/2021 annullare l'accertamento originariamente impugnato per i motivi esposti in narrativa e condannare l'Agenzia alla restituzione degli importi sinora versati in pendenza di giudizio, oltre interessi sino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente grado di rinvio, applicando la Tariffa Forense.
Appellato: rigetti il proposto ricorso in riassunzione e voglia dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale avanzata. Con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ebbe ad impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini (ora CGT di I° grado) l'avviso di accertamento n. THU01S100976/2015 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Rimini, per l'anno di imposta 2011 determinava ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 41-bis dpr 600/73, i ricavi prodotti nell'ambito dell'attività professionale di taxista in € 46.121,40 contro i € 31.056,00 dichiarati;
il tutto con conseguente rettifica del reddito di impresa da € 13.899,00 (dichiarato) ad € 28.964,00 (accertato). La difesa del contribuente sosteneva l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento presuntivo soprattutto in considerazione della ritenuta erroneità del metodo di calcolo e dei dati presi a riferimento quali, per quanto qui di interesse, il numero di corse mediamente effettuato e il parametro della cosiddetta “corsa media” definito in modo arbitrario. L'Agenzia delle Entrate, davanti al giudice di primo grado, difendeva la legittimità del proprio operato precisando che il dato della “corsa media” era stato rilevato in base alle caratteristiche territoriali del Comune di Rimini, ove il contribuente svolgeva la propria attività, e alle modalità di svolgimento della stessa attività come dichiarate dal contribuente. Al fine di giungere ad una definizione della vertenza, l'Ufficio in sede di mediazione proponeva una riduzione del chilometraggio percorso, tenuto conto di alcune osservazioni del contribuente, con conseguente riduzione dei ricavi complessivi originariamente accertati da € 46.121,40 in € Euro 40.769,00. Al termine dell'istruttoria documentale e della trattazione orale, con sentenza n. 378/01/2017 i giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi accertati in Euro 40.769,00, come da proposta dell'Ufficio; spese integralmente compensate. Il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso tale decisione riproponendo davanti alla Commissione Regionale dell'Emilia Romagna (ora CGT di II° grado) principalmente la contestazione circa l'arbitrarietà della “corsa media”, con riferimento al calcolo dei chilometri percorsi ritenuto un dato del tutto arbitrario e non provato, e l'insufficienza di tale criterio a giustificare l'accertamento presuntivo. L'Agenzia resisteva e spiegava appello incidentale ritenendo contraddittoria la decisione di primo grado che da un lato riconosceva la legittimità del metodo di accertamento e dall'altro riduceva i ricavi accertati. Con sentenza n. 1273/08/2021 del 22/10/2021 la CTR Emilia Romagna rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza di primo grado Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado per omesso esame da parte dei giudici di appello della rilevata arbitrarietà della “corsa media”, quale fatto decisivo per la risoluzione della controversia e discusso tra le parti (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e 2729 c.c..(art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.). La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32291/2024, dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglieva il secondo evidenziando che i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato “sull'ulteriore fattore dell'operazione come contestata dall'Amministrazione finanziaria, ossia la questione della “corsa media”…”; in tal modo, gli stessi giudici avrebbero omesso di valutare e motivare circa la sussistenza dei requisiti di gravità e concordanza degli elementi indiziari al fine di giustificare la rideterminazione del reddito con il metodo presuntivo. La Corte, dunque, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Il contribuente ha tempestivamente riassunto la causa davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dell'Emilia Romagna riproponendo le difese già svolte con riferimento al profilo di diritto sottolineato dalla Corte di Cassazione e chiedendo la riforma della sentenza impugnata. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Rimini, si è costituita in giudizio per ribadire la legittimità dell'accertamento anche con il riferimento al criterio della “corsa media” determinata in base alla conformazione territoriale del Comune di Rimini, al totale dei chilometri percorsi come dichiarati nello studio di settore e desumibili dai dati di consumo carburante, nonché delle tariffe comunali. L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione. L'appello in riassunzione è stato discusso in pubblica udienza nella seduta del 1/12/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza trae origine dall'Avviso di accertamento n. THU01S100976/2015 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Rimini, per l'anno di imposta 2011 determinava ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 41-bis dpr 600/73, i ricavi prodotti nell'ambito dell'attività professionale di taxista svolta dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate, rilevata la scarsa redditività e lo scostamento del reddito dichiarato dal contribuente rispetto allo studio di settore specifico nell'arco temporale dal 2008 al 2012, nonché l'“inverosomiglianza” dei redditi dichiarati in rapporto al possesso di beni indice di capacità contributiva ed in considerazione del fatto certo. che l'attività di taxista era l'unica fonte di reddito del contribuente, provvedeva ai sensi della normativa sopra richiamata alla ricostruzione del reddito imponibile sulla base di dati ed informazione ricavati dalla stessa documentazione prodotta dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, quali il costo del carburante complessivamente sostenuto dal quale è stato ricavato il numero dei chilometri complessivamente percorsi, ed applicando un criterio di resa media chilometrica secondo le tariffe ufficiali del Comune di Rimini. Ciò che viene contestato dal contribuente fin dal primo ricorso introduttivo del giudizio è la ritenuta arbitrarietà della determinazione della cosiddetta “corsa media” sia per il numero dei chilometri percorsi che, conseguentemente, per il numero di corse calcolate per ogni giorno di lavoro. L'Ufficio ha provveduto alla ricostruzione del numero dei chilometri percorsi con il taxi partendo dal dato certo relativo al costo dichiarato per consumo di carburante da cui è stato ricavato il numero dei chilometri percorribili con un litro di carburante (tenuto conto della tipologia di automezzo); ottenuto tale dato, depurato dal numero di chilometri percorsi per uso personale/corse a vuoto dichiarati dallo stesso contribuente in contraddittorio, si è pervenuti alla quantificazione di un numero di chilometri percorsi per lavoro nell'anno oggetto di verifica pari a 20.493,00 sostanzialmente conforme a quanto dichiarato nello studio di settore. A questo punto, considerati i giorni lavorativi dell'anno solare ed il numero di chilometri percorsi giornalmente, tenuto conto del fatto che il contribuente in sede di contraddittorio ha dichiarato di svolgere la propria attività nel Comune di Rimini, l'Ufficio ha ragionevolmente calcolato una “corsa media” di circa 6 chilometri ( “che il Comune di Rimini si estende per 135,71 km quadrati e per 15 km si affaccia sul mare, pertanto, rimanendo all'interno della circonferenza massima percorribile con partenza dal centro dello stesso comune si devono considerare quantomeno 6 km percorsi mediamente per ogni corsa.” Si veda motivazione dell'avviso di accertamento). Il numero di corse medie giornaliere così determinato, pari a 9,94, è stato arrotondato per difetto a 9 e moltiplicato per la tariffa minima comunale (tariffa chilometrica maggiorata dello scatto di apertura tassametro e del diritto di chiamata radio taxi, senza considerare eventuali servizi aggiuntivi/maggiorazione per servizi festivi ecc..) arrivando alla quantificazione di ricavi pari a complessivi € 46.121,40; dato sicuramente più verosimile rispetto a quanto dichiarato dal contribuente in ben cinque periodi di imposta consecutivi. Al termine del procedimento di adesione l'Ufficio ha formulato una proposta di mediazione che prevedeva la riduzione del reddito ricostruito ex artt. 39 comma 1 lett. d) e 41-bis dpr 600/73 ad € 40.769,00 tenuto conto di un ulteriore sfrido dei chilometri “produttivi di reddito” e riconoscendo la fondatezza di alcune argomentazioni di fatto formulate dal contribuente, attinenti le modalità di svolgimento della prestazione comunemente note (tempi di sosta tra una corsa e l'altra in attesa di clienti, chilometri percorsi senza passeggeri -cosiddette corse a vuoto- ). Il riferimento alla “corsa media” quale elemento presuntivo utilizzabile ex art. 2729 c.c. ai fini della ricostruzione del reddito d'impresa di taxi è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui tale dato è supportato dalla dimostrazione della sua ricorrenza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento (per tutte Cass. Civ. Sez. 5 n. 16785/21). In sostanza, affinchè il criterio della “corsa media” possa essere assunto elemento presuntivo con le caratteristiche di gravità tali da giustificare la rettifica presuntiva del reddito di impresa, è necessario che lo stesso sia riferito in modo univoco e concreto alla specifica situazione del contribuente (Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 7709/25). Nel caso di specie, l'Ufficio è pervenuto alla determinazione della cosiddetta corsa media di 6 Km sulla base di dati dichiarati dallo stesso contribuente (costo complessivo del carburante sostenuto nell'anno, riduzione forfettaria del numero dei chilometri “produttivi di reddito” per sfrido -corse a vuoto e uso personale- svolgimento dell'attività nell'ambito del Comune di Rimini) ed elaborati tenuto conto della specifica conformazione territoriale del Comune di Rimini (si veda la motivazione dell'avviso di accertamento), nonché di fattispecie analoghe, relative ad accertamenti eseguiti nei confronti di altri taxisti operanti nella stessa zona territoriale. Il tutto attraverso un ragionamento logico-giuridico privo di vizi e lacune tanto da escluderne l'arbitrarietà. Il fatto che il risultato finale della predetta ricostruzione sia stato ulteriormente ridotto in sede di proposta di mediazione non inficia la correttezza del procedimento logico-giudico di ricostruzione del reddito presuntivo, ma tiene conto delle osservazioni in fatto formulate dal contribuente attinenti al concreto svolgimento dell'attività lavorativa. Ciò con il risultato di rendere il più vicino possibile alla realtà il reddito presunto accertabile in capo al contribuente, a fronte di un reddito dichiarato non congruo. Va osservato che di fronte alle specifiche motivazioni dell'avviso di accertamento e alle pertinenti difese svolte dall'Ufficio, la difesa del contribuente ha formulato contestazioni in ordine al metodo di calcolo della corsa media
-ritenuto arbitrario- senza fornire dati oggettivi idonei a scalfire la rilevanza e fondatezza della ricostruzione del reddito presunto;
le osservazioni relative alle concrete modalità di svolgimento della prestazione -sfrido chilometrico per corse a vuoto e possibili intervalli tra una corsa e l'altra che possono aver influenzato il numero di corse giornaliere (con il risultato di portare la corsa media a 7,7 Km anziché 6 come da avviso di accertamento)- sono state riconosciute sia dall'Ufficio in sede di proposta di mediazione che dai Giudici di primo grado che hanno ridotto il reddito presuntivo accertato da € 46.121,40 ad € 40.769,00. Ulteriori riduzioni (o annullamento dell'intero accertamento) come preteso dalla difesa dell'appellante non possono essere oggettivamente riconosciute stante da un lato la genericità ed irrilevanza delle stesse ( tempi di percorrenza della corsa media e velocità di percorrenza) dall'altra la sufficiente compensazione di eventuali maggiori sfridi con la non considerazione di maggiorazioni tariffarie per corse festive e notturne (che certamente non si possono escludere nel corso di un intero anno anche tenuto conto della zona a vocazione turistica in cui svolge la prestazione), trasporto bagagli e/o animali. In conclusione, il criterio della percorrenza media della corsa in taxi, come determinato dall'Ufficio, appare adeguatamente motivato ed ancorato allo specifico contesto temporale e fattuale in cui il contribuente si è trovato ad operare, con riferimento alla conformazione del territorio comunale e alle tariffe applicate nello stesso Comune da tutti gli aderenti al consorzio taxisti. L'accertamento del reddito presuntivo sulla base di tali criteri, debitamente corretto dai Giudici di primo grado tenuto conto delle osservazioni del contribuente, è quindi frutto di un ragionamento logico-giuridico privo di vizi e lacune, idoneo a giustificare ex art. 2729 cod. civ, la ricostruzione presuntiva del reddito di impresa. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta;
le spese del grado di legittimità possono essere compensate tenuto conto dell'esito del giudizio stesso.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado appellata;
-Compensa le spese di lite con riferimento al grado di legittimità;
-Condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese generali 15%. Così deciso nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025 Il Giudice Relatore Il presidente Lorella Fregnani Rosaria D'Addea
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'DE RO, Presidente FREGNANI LORELLA, Relatore PORRECA SONIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 824/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - V. Macanno, 37 Loc. Colonnella 47900 Rimini RN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 29/09/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01S100976 2015 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01S100976 2015 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Voglia l'On.le Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in accoglimento della presente riassunzione, in riforma della sentenza 1273/8/2021 annullare l'accertamento originariamente impugnato per i motivi esposti in narrativa e condannare l'Agenzia alla restituzione degli importi sinora versati in pendenza di giudizio, oltre interessi sino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente grado di rinvio, applicando la Tariffa Forense.
Appellato: rigetti il proposto ricorso in riassunzione e voglia dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale avanzata. Con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ebbe ad impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini (ora CGT di I° grado) l'avviso di accertamento n. THU01S100976/2015 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Rimini, per l'anno di imposta 2011 determinava ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 41-bis dpr 600/73, i ricavi prodotti nell'ambito dell'attività professionale di taxista in € 46.121,40 contro i € 31.056,00 dichiarati;
il tutto con conseguente rettifica del reddito di impresa da € 13.899,00 (dichiarato) ad € 28.964,00 (accertato). La difesa del contribuente sosteneva l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento presuntivo soprattutto in considerazione della ritenuta erroneità del metodo di calcolo e dei dati presi a riferimento quali, per quanto qui di interesse, il numero di corse mediamente effettuato e il parametro della cosiddetta “corsa media” definito in modo arbitrario. L'Agenzia delle Entrate, davanti al giudice di primo grado, difendeva la legittimità del proprio operato precisando che il dato della “corsa media” era stato rilevato in base alle caratteristiche territoriali del Comune di Rimini, ove il contribuente svolgeva la propria attività, e alle modalità di svolgimento della stessa attività come dichiarate dal contribuente. Al fine di giungere ad una definizione della vertenza, l'Ufficio in sede di mediazione proponeva una riduzione del chilometraggio percorso, tenuto conto di alcune osservazioni del contribuente, con conseguente riduzione dei ricavi complessivi originariamente accertati da € 46.121,40 in € Euro 40.769,00. Al termine dell'istruttoria documentale e della trattazione orale, con sentenza n. 378/01/2017 i giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi accertati in Euro 40.769,00, come da proposta dell'Ufficio; spese integralmente compensate. Il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso tale decisione riproponendo davanti alla Commissione Regionale dell'Emilia Romagna (ora CGT di II° grado) principalmente la contestazione circa l'arbitrarietà della “corsa media”, con riferimento al calcolo dei chilometri percorsi ritenuto un dato del tutto arbitrario e non provato, e l'insufficienza di tale criterio a giustificare l'accertamento presuntivo. L'Agenzia resisteva e spiegava appello incidentale ritenendo contraddittoria la decisione di primo grado che da un lato riconosceva la legittimità del metodo di accertamento e dall'altro riduceva i ricavi accertati. Con sentenza n. 1273/08/2021 del 22/10/2021 la CTR Emilia Romagna rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza di primo grado Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado per omesso esame da parte dei giudici di appello della rilevata arbitrarietà della “corsa media”, quale fatto decisivo per la risoluzione della controversia e discusso tra le parti (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e 2729 c.c..(art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.). La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32291/2024, dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglieva il secondo evidenziando che i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato “sull'ulteriore fattore dell'operazione come contestata dall'Amministrazione finanziaria, ossia la questione della “corsa media”…”; in tal modo, gli stessi giudici avrebbero omesso di valutare e motivare circa la sussistenza dei requisiti di gravità e concordanza degli elementi indiziari al fine di giustificare la rideterminazione del reddito con il metodo presuntivo. La Corte, dunque, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Il contribuente ha tempestivamente riassunto la causa davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dell'Emilia Romagna riproponendo le difese già svolte con riferimento al profilo di diritto sottolineato dalla Corte di Cassazione e chiedendo la riforma della sentenza impugnata. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Rimini, si è costituita in giudizio per ribadire la legittimità dell'accertamento anche con il riferimento al criterio della “corsa media” determinata in base alla conformazione territoriale del Comune di Rimini, al totale dei chilometri percorsi come dichiarati nello studio di settore e desumibili dai dati di consumo carburante, nonché delle tariffe comunali. L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione. L'appello in riassunzione è stato discusso in pubblica udienza nella seduta del 1/12/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza trae origine dall'Avviso di accertamento n. THU01S100976/2015 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Rimini, per l'anno di imposta 2011 determinava ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 41-bis dpr 600/73, i ricavi prodotti nell'ambito dell'attività professionale di taxista svolta dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate, rilevata la scarsa redditività e lo scostamento del reddito dichiarato dal contribuente rispetto allo studio di settore specifico nell'arco temporale dal 2008 al 2012, nonché l'“inverosomiglianza” dei redditi dichiarati in rapporto al possesso di beni indice di capacità contributiva ed in considerazione del fatto certo. che l'attività di taxista era l'unica fonte di reddito del contribuente, provvedeva ai sensi della normativa sopra richiamata alla ricostruzione del reddito imponibile sulla base di dati ed informazione ricavati dalla stessa documentazione prodotta dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, quali il costo del carburante complessivamente sostenuto dal quale è stato ricavato il numero dei chilometri complessivamente percorsi, ed applicando un criterio di resa media chilometrica secondo le tariffe ufficiali del Comune di Rimini. Ciò che viene contestato dal contribuente fin dal primo ricorso introduttivo del giudizio è la ritenuta arbitrarietà della determinazione della cosiddetta “corsa media” sia per il numero dei chilometri percorsi che, conseguentemente, per il numero di corse calcolate per ogni giorno di lavoro. L'Ufficio ha provveduto alla ricostruzione del numero dei chilometri percorsi con il taxi partendo dal dato certo relativo al costo dichiarato per consumo di carburante da cui è stato ricavato il numero dei chilometri percorribili con un litro di carburante (tenuto conto della tipologia di automezzo); ottenuto tale dato, depurato dal numero di chilometri percorsi per uso personale/corse a vuoto dichiarati dallo stesso contribuente in contraddittorio, si è pervenuti alla quantificazione di un numero di chilometri percorsi per lavoro nell'anno oggetto di verifica pari a 20.493,00 sostanzialmente conforme a quanto dichiarato nello studio di settore. A questo punto, considerati i giorni lavorativi dell'anno solare ed il numero di chilometri percorsi giornalmente, tenuto conto del fatto che il contribuente in sede di contraddittorio ha dichiarato di svolgere la propria attività nel Comune di Rimini, l'Ufficio ha ragionevolmente calcolato una “corsa media” di circa 6 chilometri ( “che il Comune di Rimini si estende per 135,71 km quadrati e per 15 km si affaccia sul mare, pertanto, rimanendo all'interno della circonferenza massima percorribile con partenza dal centro dello stesso comune si devono considerare quantomeno 6 km percorsi mediamente per ogni corsa.” Si veda motivazione dell'avviso di accertamento). Il numero di corse medie giornaliere così determinato, pari a 9,94, è stato arrotondato per difetto a 9 e moltiplicato per la tariffa minima comunale (tariffa chilometrica maggiorata dello scatto di apertura tassametro e del diritto di chiamata radio taxi, senza considerare eventuali servizi aggiuntivi/maggiorazione per servizi festivi ecc..) arrivando alla quantificazione di ricavi pari a complessivi € 46.121,40; dato sicuramente più verosimile rispetto a quanto dichiarato dal contribuente in ben cinque periodi di imposta consecutivi. Al termine del procedimento di adesione l'Ufficio ha formulato una proposta di mediazione che prevedeva la riduzione del reddito ricostruito ex artt. 39 comma 1 lett. d) e 41-bis dpr 600/73 ad € 40.769,00 tenuto conto di un ulteriore sfrido dei chilometri “produttivi di reddito” e riconoscendo la fondatezza di alcune argomentazioni di fatto formulate dal contribuente, attinenti le modalità di svolgimento della prestazione comunemente note (tempi di sosta tra una corsa e l'altra in attesa di clienti, chilometri percorsi senza passeggeri -cosiddette corse a vuoto- ). Il riferimento alla “corsa media” quale elemento presuntivo utilizzabile ex art. 2729 c.c. ai fini della ricostruzione del reddito d'impresa di taxi è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui tale dato è supportato dalla dimostrazione della sua ricorrenza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento (per tutte Cass. Civ. Sez. 5 n. 16785/21). In sostanza, affinchè il criterio della “corsa media” possa essere assunto elemento presuntivo con le caratteristiche di gravità tali da giustificare la rettifica presuntiva del reddito di impresa, è necessario che lo stesso sia riferito in modo univoco e concreto alla specifica situazione del contribuente (Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 7709/25). Nel caso di specie, l'Ufficio è pervenuto alla determinazione della cosiddetta corsa media di 6 Km sulla base di dati dichiarati dallo stesso contribuente (costo complessivo del carburante sostenuto nell'anno, riduzione forfettaria del numero dei chilometri “produttivi di reddito” per sfrido -corse a vuoto e uso personale- svolgimento dell'attività nell'ambito del Comune di Rimini) ed elaborati tenuto conto della specifica conformazione territoriale del Comune di Rimini (si veda la motivazione dell'avviso di accertamento), nonché di fattispecie analoghe, relative ad accertamenti eseguiti nei confronti di altri taxisti operanti nella stessa zona territoriale. Il tutto attraverso un ragionamento logico-giuridico privo di vizi e lacune tanto da escluderne l'arbitrarietà. Il fatto che il risultato finale della predetta ricostruzione sia stato ulteriormente ridotto in sede di proposta di mediazione non inficia la correttezza del procedimento logico-giudico di ricostruzione del reddito presuntivo, ma tiene conto delle osservazioni in fatto formulate dal contribuente attinenti al concreto svolgimento dell'attività lavorativa. Ciò con il risultato di rendere il più vicino possibile alla realtà il reddito presunto accertabile in capo al contribuente, a fronte di un reddito dichiarato non congruo. Va osservato che di fronte alle specifiche motivazioni dell'avviso di accertamento e alle pertinenti difese svolte dall'Ufficio, la difesa del contribuente ha formulato contestazioni in ordine al metodo di calcolo della corsa media
-ritenuto arbitrario- senza fornire dati oggettivi idonei a scalfire la rilevanza e fondatezza della ricostruzione del reddito presunto;
le osservazioni relative alle concrete modalità di svolgimento della prestazione -sfrido chilometrico per corse a vuoto e possibili intervalli tra una corsa e l'altra che possono aver influenzato il numero di corse giornaliere (con il risultato di portare la corsa media a 7,7 Km anziché 6 come da avviso di accertamento)- sono state riconosciute sia dall'Ufficio in sede di proposta di mediazione che dai Giudici di primo grado che hanno ridotto il reddito presuntivo accertato da € 46.121,40 ad € 40.769,00. Ulteriori riduzioni (o annullamento dell'intero accertamento) come preteso dalla difesa dell'appellante non possono essere oggettivamente riconosciute stante da un lato la genericità ed irrilevanza delle stesse ( tempi di percorrenza della corsa media e velocità di percorrenza) dall'altra la sufficiente compensazione di eventuali maggiori sfridi con la non considerazione di maggiorazioni tariffarie per corse festive e notturne (che certamente non si possono escludere nel corso di un intero anno anche tenuto conto della zona a vocazione turistica in cui svolge la prestazione), trasporto bagagli e/o animali. In conclusione, il criterio della percorrenza media della corsa in taxi, come determinato dall'Ufficio, appare adeguatamente motivato ed ancorato allo specifico contesto temporale e fattuale in cui il contribuente si è trovato ad operare, con riferimento alla conformazione del territorio comunale e alle tariffe applicate nello stesso Comune da tutti gli aderenti al consorzio taxisti. L'accertamento del reddito presuntivo sulla base di tali criteri, debitamente corretto dai Giudici di primo grado tenuto conto delle osservazioni del contribuente, è quindi frutto di un ragionamento logico-giuridico privo di vizi e lacune, idoneo a giustificare ex art. 2729 cod. civ, la ricostruzione presuntiva del reddito di impresa. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta;
le spese del grado di legittimità possono essere compensate tenuto conto dell'esito del giudizio stesso.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado appellata;
-Compensa le spese di lite con riferimento al grado di legittimità;
-Condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese generali 15%. Così deciso nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025 Il Giudice Relatore Il presidente Lorella Fregnani Rosaria D'Addea