Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Arbitrarietà della determinazione della "corsa media"

    La Corte ritiene che il criterio della "corsa media" sia legittimo se supportato da dati specifici del contribuente e dal contesto territoriale. Nel caso di specie, l'Ufficio ha determinato la "corsa media" basandosi sui dati forniti dal contribuente (costo carburante, chilometri percorsi per lavoro) e sulla conformazione territoriale del Comune di Rimini, nonché su casi analoghi di altri taxisti. Il ragionamento logico-giuridico è considerato privo di vizi. La riduzione dei ricavi in sede di mediazione non inficia la correttezza del procedimento, ma tiene conto delle osservazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Insufficiente motivazione sull'arbitrarietà della "corsa media"

    La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, evidenziando che i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato sulla "corsa media", omettendo di valutare la gravità e concordanza degli elementi indiziari per giustificare la rettifica presuntiva. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in sede di rinvio, ha riesaminato la questione e ha ritenuto l'accertamento adeguatamente motivato.

  • Rigettato
    Domanda di restituzione importi versati

    Poiché l'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata, la domanda di restituzione degli importi versati viene conseguentemente rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 6
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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