CA
Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Di Mauro;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: appello – indennità di disoccupazione rimpatriati di cui alla legge n. 402/1975
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1597/2022 pubblicata il 28.4.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui aveva chiesto Parte_1
accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità di disoccupazione rimpatriati prevista dalla legge n. 402/1975 e la condanna dell alla corresponsione del CP_1
relativo trattamento economico nella misura di € 3.625,79, ed eventualmente il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo. Il decidente riteneva che la ricorrente non avesse provato la sussistenza dei requisiti legittimanti la pretesa fatta valere.
Appellava la sentenza , con ricorso depositato il 26.10.2022. Parte_1
Resisteva al gravame l CP_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver rigettato la domanda ritenendo che la non avesse provato di essere in Pt_1
possesso dei requisiti legittimanti la pretesa fatta valere. Lamenta, in particolare,
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. Deduce, anzitutto, che la mancata produzione del c.d. modello U1 – documento attestante i periodi di assicurazione, la data ed il motivo della cessazione del rapporto di lavoro – non poteva ritenersi ostativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione rimpatriati. Rileva che, da quanto si evince dalla sezione dedicata alla prestazione in esame sul sito ufficiale infatti, sarebbe stato onere dell'ente previdenziale rivolgersi alla CP_1
competente struttura estera per le informazioni necessarie.
2 Precisa, poi, che la aveva lavorato in Germania, paese appartenente Pt_1
all'Unione Europea, e che, quindi, non era obbligatorio allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro estero ovvero della competente autorità consolare, certificante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.
Sostiene che la richiedente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva prodotto, sia in sede amministrativa che in giudizio, tutti i documenti necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità de qua, e cioè: il contratto di lavoro estero, il modello sr 163 – autocertificazione rimpatriato e la disponibilità
a lavoro con aggiornamento del patto di servizio.
2. L'appello è infondato.
L'appellante, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., era onerata di provare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. E' irrilevante che l'invocata circolare non richieda CP_1
obbligatoriamente ai rimpatriati dai paesi convenzionati di allegare all'istanza amministrativa il modello U1, potendo l'ente previdenziale svolgere attività istruttoria integrativa acquisendo le informazioni necessarie presso il paese estero ove è stata prestata l'attività lavorativa. In giudizio vale la diversa regola processuale sopra richiamata, dell'onere gravante sulla parte attrice di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
L'appellante, pur producendo alcuni documenti in lingua tedesca (contratti di lavoro e alcune buste paga non idonee a coprire l'allegato periodo lavorativo da febbraio 2018 a marzo 2019) oltre alla dichiarazione di disponibilità al lavoro datata 6.6.2019, nella quale, come rimarcato dal Tribunale con affermazione non fatta oggetto di gravame, si rileva un'incongruenza rispetto a quanto allegato in ricorso (di avere lavorato a tempo pieno dal 13.3.2017 al 15.3.2019), avendo la ivi dichiarato, di essere inoccupata da quattordici mesi. La contraddizione Pt_1
3 rilevata appare maggiormente grave ove si consideri che l'iscrizione del lavoratore rimpatriato (entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dal mancato rinnovo del contratto a termine – art. 1 legge 402/1975) all'ufficio di collocamento deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal rimpatrio.
L'appellante non ha dimostrato di avere rispettato i termini di legge, non essendo documentato che il rapporto di lavoro sia proseguito dopo il gennaio 2018
(per mancata produzione delle buste paga), né che il rimpatrio sia avvenuto entro
180 giorni dalla cessazione del rapporto e che la dichiarazione di disponibilità al lavoro sia intervenuta entro 30 giorni dal rimpatrio, essendo affidato unicamente a un'autocertificazione, che nessun valore probatorio può assumere in sede processuale, la prova che il rimpatrio sia avvenuto il 5.6.2019.
3. Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Il rigetto dell'appello comporta il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; dichiara le spese processuali irripetibili;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
4