CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2025, n. 35183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35183 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA RE NC EVA NI R.G.N. 18749/2025 ER RI SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXin XXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Trento Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Trento ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città, in data 24 gennaio 2025, aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata da XXXXXXXXXXX in relazione ai due semestri di pena espiata compresi tra il 13 maggio 2023 e il 13 maggio 2024. A ragione della decisione ha posto due episodi, rispettivamente occorsi il 12 giugno 2023 e il 18 gennaio 2024, riguardanti comportamenti aggressivi della condannata nei riguardi del personale di Polizia penitenziaria e di quello sanitario che ha ritenuto non trovare giustificazione nelle problematiche di natura fisica e psichica pur riscontrate, risultando la stessa in condizioni cliniche stabili, come attestato dalla recente relazione medica del 2 aprile 2025. Tali condotte, una sanzionata con ammonizione e l’altra con richiamo, sono state ritenute sintomatiche di assenza di regolarità della condotta, requisito minimo per ritenere sussistente la partecipazione effettiva della detenuta al percorso risocializzante nel periodo di riferimento;
è stata inoltre valorizzata la mancata partecipazione della condannata alle attività d’Istituto.
2. Avverso tale provvedimento ricorre XXXXXX, tramite il suo difensore di fiducia avv. De Guelmi, e denuncia due motivi.
2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 43, 85 e 88 cod. pen. La ricorrente – dopo avere richiamato le emergenze documentali che la descrivevano come affetta da gravi patologie fisiche (cecità da un occhio e difficoltà deambulatorie) e psichiche (disturbo schizofreniforme) tali da rendere necessaria l’assistenza di caregiver e da essere inabile allo svolgimento di attività lavorative – lamenta l’assenza di considerazione di tali elementi da parte del Giudice specializzato. Segnala che le cartelle cliniche presso gli Istituti di pena dove la stessa è stata ristretta Penale Sent. Sez. 1 Num. 35183 Anno 2025 Presidente: DE AR US Relatore: NI EVA Data Udienza: 19/09/2025 attestano che, all’epoca della commissione dei fatti posti a fondamento del provvedimento di rigetto del reclamo, la detenuta non era sottoposta ad adeguato trattamento farmacologico per le problematiche psichiche. Denuncia che la mancata partecipazione all’opera rieducativa e l’irregolarità della condotta sono state erroneamente dedotte dalla situazione d’incapacità d’intendere e volere in cui la donna versava, siccome sfornita delle prestazioni mediche e assistenziali solo di recente praticate e che, infatti, hanno portato a un suo recupero.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione del Tribunale secondo cui le condotte offensive e aggressive della detenuta non troverebbero giustificazione nelle problematiche di natura psicologica e fisica, poiché l’assunto riposa sulla relazione sanitaria riguardante il periodo più recente nel quale la donna era adeguatamente curata. Lamenta l’illogicità della motivazione in punto di affermata mancata partecipazione all’opera di rieducazione, poiché dalla stessa documentazione dell’Istituto di pena emerge che le patologie fisiche rendono la ricorrente «inabile alle attività lavorative e professionalizzanti».
3. Il Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, intervenuto con requisitoria in data 16 luglio 2025, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Giova premettere che, in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione, non già l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale. La partecipazione del condannato va parametrata alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). Inoltre, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l’aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell’attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabrò, Rv. 288162 - 01; Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). È, d’altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell’attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle 2 indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell’opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l’apprezzamento finale – oltre a radicarsi su dati di fatto concreti – si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all’opera di rieducazione e al percorso risocializzante.
3. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo degli esposti principi. La motivazione dell’ordinanza impugnata si rileva carente e contraddittoria sotto il profilo dell’apprezzamento delle due condotte che hanno integrato infrazione disciplinare nei pertinenti semestri. Il Tribunale, infatti, ha completamente pretermesso il doveroso approfondimento dell’incidenza delle condizioni psico-fisiche della stessa sulle vicende disciplinari, al fine di saggiarne la reale consistenza e valutarne appieno la reale rimproverabilità; le stesse, inoltre, non sono state poste a confronto con la complessiva condotta dalla stessa serbata durante la detenzione. Come ben evidenziato nel ricorso, per un verso, il Tribunale ha escluso la riconducibilità a problematiche di natura psicologica e fisica degli episodi aggressivi;
ma ciò ha affermato apoditticamente e, anzi, erroneamente in conformità a una relazione sanitaria riguardante un periodo successivo e durante il quale la condannata era stata sottoposta a cure mediche che ne avevano stabilizzate le patologie psichiche. Per altro verso, ha inferito un disinteresse della detenuta alla partecipazione all’opera di rieducazione, pur a fronte di documentazione dell’Istituto di pena che ne accertava l’inabilità «alle attività lavorative e professionalizzanti» e che attestava una complessiva condotta regolare, eccezion fatta che per i due episodi indicati, uno dei quali, peraltro, esitato con la mera sanzione dell’ammonizione. È fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il giudizio sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione deve tener conto dei risultati del trattamento individualizzato, alla luce della capacità di ciascun detenuto – differenziata per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale, preparazione e cultura – di giovarsi delle opportunità offertegli dagli operatori;
conseguentemente, nel caso in cui il detenuto sia affetto da patologie fisiche o mentali, è necessaria una valutazione particolarmente penetrante, diretta a stabilire se e in quale misura gli eventuali risultati negativi del trattamento siano ascrivibili a una condizione di deficienza del medesimo ovvero a una sua sanzionabile scelta di non collaborazione (Sez. 1, n. 2421 del 07/12/2018, Gallo, Rv. 274799 - 01). La situazione complessiva in cui versava la detenuta all’epoca delle condotte sanzionate disciplinarmente meritava, dunque, una più diffusa valutazione poiché soltanto riferimenti maggiormente specifici ai risultati dell’osservazione avrebbero consentito di valutare se la mancata adesione al trattamento dipendesse dall’esistente situazione psico- fisica, ovvero, fosse addebitabile, almeno in parte, al soggetto ristretto.
4. S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al competente Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza 3 di Trento. Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA NI US DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Trento ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città, in data 24 gennaio 2025, aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata da XXXXXXXXXXX in relazione ai due semestri di pena espiata compresi tra il 13 maggio 2023 e il 13 maggio 2024. A ragione della decisione ha posto due episodi, rispettivamente occorsi il 12 giugno 2023 e il 18 gennaio 2024, riguardanti comportamenti aggressivi della condannata nei riguardi del personale di Polizia penitenziaria e di quello sanitario che ha ritenuto non trovare giustificazione nelle problematiche di natura fisica e psichica pur riscontrate, risultando la stessa in condizioni cliniche stabili, come attestato dalla recente relazione medica del 2 aprile 2025. Tali condotte, una sanzionata con ammonizione e l’altra con richiamo, sono state ritenute sintomatiche di assenza di regolarità della condotta, requisito minimo per ritenere sussistente la partecipazione effettiva della detenuta al percorso risocializzante nel periodo di riferimento;
è stata inoltre valorizzata la mancata partecipazione della condannata alle attività d’Istituto.
2. Avverso tale provvedimento ricorre XXXXXX, tramite il suo difensore di fiducia avv. De Guelmi, e denuncia due motivi.
2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 43, 85 e 88 cod. pen. La ricorrente – dopo avere richiamato le emergenze documentali che la descrivevano come affetta da gravi patologie fisiche (cecità da un occhio e difficoltà deambulatorie) e psichiche (disturbo schizofreniforme) tali da rendere necessaria l’assistenza di caregiver e da essere inabile allo svolgimento di attività lavorative – lamenta l’assenza di considerazione di tali elementi da parte del Giudice specializzato. Segnala che le cartelle cliniche presso gli Istituti di pena dove la stessa è stata ristretta Penale Sent. Sez. 1 Num. 35183 Anno 2025 Presidente: DE AR US Relatore: NI EVA Data Udienza: 19/09/2025 attestano che, all’epoca della commissione dei fatti posti a fondamento del provvedimento di rigetto del reclamo, la detenuta non era sottoposta ad adeguato trattamento farmacologico per le problematiche psichiche. Denuncia che la mancata partecipazione all’opera rieducativa e l’irregolarità della condotta sono state erroneamente dedotte dalla situazione d’incapacità d’intendere e volere in cui la donna versava, siccome sfornita delle prestazioni mediche e assistenziali solo di recente praticate e che, infatti, hanno portato a un suo recupero.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione del Tribunale secondo cui le condotte offensive e aggressive della detenuta non troverebbero giustificazione nelle problematiche di natura psicologica e fisica, poiché l’assunto riposa sulla relazione sanitaria riguardante il periodo più recente nel quale la donna era adeguatamente curata. Lamenta l’illogicità della motivazione in punto di affermata mancata partecipazione all’opera di rieducazione, poiché dalla stessa documentazione dell’Istituto di pena emerge che le patologie fisiche rendono la ricorrente «inabile alle attività lavorative e professionalizzanti».
3. Il Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, intervenuto con requisitoria in data 16 luglio 2025, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Giova premettere che, in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione, non già l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale. La partecipazione del condannato va parametrata alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). Inoltre, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l’aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell’attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabrò, Rv. 288162 - 01; Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). È, d’altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell’attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle 2 indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell’opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l’apprezzamento finale – oltre a radicarsi su dati di fatto concreti – si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all’opera di rieducazione e al percorso risocializzante.
3. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo degli esposti principi. La motivazione dell’ordinanza impugnata si rileva carente e contraddittoria sotto il profilo dell’apprezzamento delle due condotte che hanno integrato infrazione disciplinare nei pertinenti semestri. Il Tribunale, infatti, ha completamente pretermesso il doveroso approfondimento dell’incidenza delle condizioni psico-fisiche della stessa sulle vicende disciplinari, al fine di saggiarne la reale consistenza e valutarne appieno la reale rimproverabilità; le stesse, inoltre, non sono state poste a confronto con la complessiva condotta dalla stessa serbata durante la detenzione. Come ben evidenziato nel ricorso, per un verso, il Tribunale ha escluso la riconducibilità a problematiche di natura psicologica e fisica degli episodi aggressivi;
ma ciò ha affermato apoditticamente e, anzi, erroneamente in conformità a una relazione sanitaria riguardante un periodo successivo e durante il quale la condannata era stata sottoposta a cure mediche che ne avevano stabilizzate le patologie psichiche. Per altro verso, ha inferito un disinteresse della detenuta alla partecipazione all’opera di rieducazione, pur a fronte di documentazione dell’Istituto di pena che ne accertava l’inabilità «alle attività lavorative e professionalizzanti» e che attestava una complessiva condotta regolare, eccezion fatta che per i due episodi indicati, uno dei quali, peraltro, esitato con la mera sanzione dell’ammonizione. È fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il giudizio sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione deve tener conto dei risultati del trattamento individualizzato, alla luce della capacità di ciascun detenuto – differenziata per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale, preparazione e cultura – di giovarsi delle opportunità offertegli dagli operatori;
conseguentemente, nel caso in cui il detenuto sia affetto da patologie fisiche o mentali, è necessaria una valutazione particolarmente penetrante, diretta a stabilire se e in quale misura gli eventuali risultati negativi del trattamento siano ascrivibili a una condizione di deficienza del medesimo ovvero a una sua sanzionabile scelta di non collaborazione (Sez. 1, n. 2421 del 07/12/2018, Gallo, Rv. 274799 - 01). La situazione complessiva in cui versava la detenuta all’epoca delle condotte sanzionate disciplinarmente meritava, dunque, una più diffusa valutazione poiché soltanto riferimenti maggiormente specifici ai risultati dell’osservazione avrebbero consentito di valutare se la mancata adesione al trattamento dipendesse dall’esistente situazione psico- fisica, ovvero, fosse addebitabile, almeno in parte, al soggetto ristretto.
4. S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al competente Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza 3 di Trento. Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA NI US DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4