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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1948/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 1948/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 19/09/2025 che di seguito si riproducono:
“a) I coniugi vivranno separati con reciproco e mutuo rispetto e nell'esclusivo interesse di garantire una serena crescita psico- fisica dei figli;
b) I figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
c) il padre potrà vedere e trattenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
1. Nella prima e nella terza settimana del mese, il lunedì dalle 18.00 sino al rientro della madre, il mercoledì dalle 18.00 sino alle 21.00 ed il sabato dalle 09.00 quando li preleverà dalla madre sino alle 18.00 della domenica quando li consegnerà alla madre;
2. Nella seconda e quarta settimana del mese, il lunedì dalle 18.00 sino al rientro della madre ed il venerdì dalle 18.00 quando li preleverà dalla madre sino alle 09.00 del sabato quando li consegnerà alla madre;
3. Metà delle vacanze natalizie anche in giorni non conseguenti, comprendenti ad anni alterni, un anno il 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre;
4. Metà delle vacanze pasquali anche in giorni non conseguenti, comprendenti ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua
e l'anno successivo il giorno di Pasquetta;
5. Durante le vacanze estive 2 settimane, anche non consecutive, dal sabato mattina al venerdì sera;
settimane da individuarsi concordemente tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno;
6. Quanto alle diverse festività scolastiche e/o ponti scolastici, i figli li trascorreranno con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza rispettando però prioritariamente la cadenza del calendario sopra esposto secondo i weekend di competenza;
d) I giorni di compleanno dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà verranno festeggiati con il genitore festeggiato;
e) I compleanni dei minori verranno festeggiati possibilmente alla presenza di entrambi i genitori ovvero ad anni alternati in caso di mancanza di accordo sulla compresenza;
f) Il padre, salvo imprevisti ed impegni da comunicarsi tempestivamente alla madre, accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
g) La madre, salvo imprevisti ed impegni da comunicarsi tempestivamente al padre, preleverà i figli da scuola ogni pomeriggio;
Condizioni economiche a) La casa coniugale, come anticipato, viene assegnato alla signora che ivi manterrà la sua residenza unitamente Pt_2
a quella dei figli, unitamente ad i suoi mobili ed arredi;
b) Il bonus nido e l'assegno unico, nella misura oggi esistente ed in quella che verrà mutata con il mutare delle condizioni economiche del nucleo familiare, saranno richiesti ed incassati per intero dalla signora;
Parte_2
c) Il signor verserà alla signora la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento di ciascuno dei tre figli, Pt_1 Pt_2
per complessivi € 450,00 entro il giorno 30 di ogni mese;
d) Le spese straordinarie verranno regolate secondo il Protocollo elaborato da codesto Tribunale, che i ricorrenti dichiarano di aver letto e compreso sia con riguardo alla tipologia di spese sia per le modalità per manifestare il dissenso e l'eventuale richiesta di rimborso, e devono intendersi a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Fanno eccezione le rette scolastiche, con limitazione a quanto dovuto per l'iscrizione alla scuola materna dei figli ed che la signora Per_1 Per_2
dichiara sin d'ora di accollarsi integralmente, salva l'eventuale modifica della quantificazione dell'assegno unico Pt_2
CP_ erogato da parte dell' che vada a ridurlo di una somma maggiore al 30% rispetto alla somma oggi spettante. Le spese straordinarie saranno rimborsate, nella misura sopra prevista, al genitore che le ha sostenute entro il giorno 30 del mese in cui sono state sostenute.
e) Entrambi i coniugi riconoscono che il mutuo ed i finanziamenti cui si è fatto cenno in premessa sono stati accesi per interessi della famiglia, a prescindere da quale sia il soggetto risultante intestatario. Si impegnano quindi ad onorarli nella misura del 50% ciascuno. A questo fine ciascun coniuge verserà in conto corrente cointestato a ciò dedicato ogni mese una somma pari al 50% del valore delle rate in scadenza e ciò entro il giorno 30;
f) L'autovettura Marca Peugeot, Tg. FW 516 RX rimane assegnata alla signora , che dalla data della Pt_2
sottoscrizione del presente atto se ne accolla ogni onere economico (salvo per quanto detto il finanziamento dell'acquisto) ed ogni responsabilità civile e penale collegata all'utilizzo dell'autovettura.
Laddove così fosse deciso dalla signora , il signor si impegna a sottoscrivere eventuali atti necessari al Pt_2 Pt_1
passaggio di proprietà, rottamazione etc;
g) L'autovettura Marca Citroen, Tg. FV 676 AK, rimane assegnata in proprietà esclusiva del Sig. che Parte_1
dalla data della sottoscrizione del presente atto se ne accolla ogni onere economico (salvo per quanto detto il finanziamento dell'acquisto) ed ogni responsabilità civile e penale collegata all'utilizzo dell'autovettura. Laddove così fosse deciso dal signor la signora si impegna a sottoscrivere eventuali atti necessari al passaggio di proprietà, rottamazione etc;
Pt_1 Pt_2 h) I coniugi riconoscono di aver situazioni reddituali sostanzialmente omogene e che quindi nulla hanno a che pretendere l'un dall'altro a titolo di concorso al mantenimento proprio;
i) I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale non qui contemplato con reciproca soddisfazione e conseguentemente dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro,
j) Gli accordi economici di cui ai punti precedenti tengono conto della necessità, in un immediato futuro, del signor Pt_1
di reperire altra soluzione abitativa.”
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e Per_3 Per_1 Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_3 Per_1
Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 08/06/2024, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vigonovo, al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2024;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30/09/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1948/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 1948/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 19/09/2025 che di seguito si riproducono:
“a) I coniugi vivranno separati con reciproco e mutuo rispetto e nell'esclusivo interesse di garantire una serena crescita psico- fisica dei figli;
b) I figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
c) il padre potrà vedere e trattenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
1. Nella prima e nella terza settimana del mese, il lunedì dalle 18.00 sino al rientro della madre, il mercoledì dalle 18.00 sino alle 21.00 ed il sabato dalle 09.00 quando li preleverà dalla madre sino alle 18.00 della domenica quando li consegnerà alla madre;
2. Nella seconda e quarta settimana del mese, il lunedì dalle 18.00 sino al rientro della madre ed il venerdì dalle 18.00 quando li preleverà dalla madre sino alle 09.00 del sabato quando li consegnerà alla madre;
3. Metà delle vacanze natalizie anche in giorni non conseguenti, comprendenti ad anni alterni, un anno il 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre;
4. Metà delle vacanze pasquali anche in giorni non conseguenti, comprendenti ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua
e l'anno successivo il giorno di Pasquetta;
5. Durante le vacanze estive 2 settimane, anche non consecutive, dal sabato mattina al venerdì sera;
settimane da individuarsi concordemente tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno;
6. Quanto alle diverse festività scolastiche e/o ponti scolastici, i figli li trascorreranno con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza rispettando però prioritariamente la cadenza del calendario sopra esposto secondo i weekend di competenza;
d) I giorni di compleanno dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà verranno festeggiati con il genitore festeggiato;
e) I compleanni dei minori verranno festeggiati possibilmente alla presenza di entrambi i genitori ovvero ad anni alternati in caso di mancanza di accordo sulla compresenza;
f) Il padre, salvo imprevisti ed impegni da comunicarsi tempestivamente alla madre, accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
g) La madre, salvo imprevisti ed impegni da comunicarsi tempestivamente al padre, preleverà i figli da scuola ogni pomeriggio;
Condizioni economiche a) La casa coniugale, come anticipato, viene assegnato alla signora che ivi manterrà la sua residenza unitamente Pt_2
a quella dei figli, unitamente ad i suoi mobili ed arredi;
b) Il bonus nido e l'assegno unico, nella misura oggi esistente ed in quella che verrà mutata con il mutare delle condizioni economiche del nucleo familiare, saranno richiesti ed incassati per intero dalla signora;
Parte_2
c) Il signor verserà alla signora la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento di ciascuno dei tre figli, Pt_1 Pt_2
per complessivi € 450,00 entro il giorno 30 di ogni mese;
d) Le spese straordinarie verranno regolate secondo il Protocollo elaborato da codesto Tribunale, che i ricorrenti dichiarano di aver letto e compreso sia con riguardo alla tipologia di spese sia per le modalità per manifestare il dissenso e l'eventuale richiesta di rimborso, e devono intendersi a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Fanno eccezione le rette scolastiche, con limitazione a quanto dovuto per l'iscrizione alla scuola materna dei figli ed che la signora Per_1 Per_2
dichiara sin d'ora di accollarsi integralmente, salva l'eventuale modifica della quantificazione dell'assegno unico Pt_2
CP_ erogato da parte dell' che vada a ridurlo di una somma maggiore al 30% rispetto alla somma oggi spettante. Le spese straordinarie saranno rimborsate, nella misura sopra prevista, al genitore che le ha sostenute entro il giorno 30 del mese in cui sono state sostenute.
e) Entrambi i coniugi riconoscono che il mutuo ed i finanziamenti cui si è fatto cenno in premessa sono stati accesi per interessi della famiglia, a prescindere da quale sia il soggetto risultante intestatario. Si impegnano quindi ad onorarli nella misura del 50% ciascuno. A questo fine ciascun coniuge verserà in conto corrente cointestato a ciò dedicato ogni mese una somma pari al 50% del valore delle rate in scadenza e ciò entro il giorno 30;
f) L'autovettura Marca Peugeot, Tg. FW 516 RX rimane assegnata alla signora , che dalla data della Pt_2
sottoscrizione del presente atto se ne accolla ogni onere economico (salvo per quanto detto il finanziamento dell'acquisto) ed ogni responsabilità civile e penale collegata all'utilizzo dell'autovettura.
Laddove così fosse deciso dalla signora , il signor si impegna a sottoscrivere eventuali atti necessari al Pt_2 Pt_1
passaggio di proprietà, rottamazione etc;
g) L'autovettura Marca Citroen, Tg. FV 676 AK, rimane assegnata in proprietà esclusiva del Sig. che Parte_1
dalla data della sottoscrizione del presente atto se ne accolla ogni onere economico (salvo per quanto detto il finanziamento dell'acquisto) ed ogni responsabilità civile e penale collegata all'utilizzo dell'autovettura. Laddove così fosse deciso dal signor la signora si impegna a sottoscrivere eventuali atti necessari al passaggio di proprietà, rottamazione etc;
Pt_1 Pt_2 h) I coniugi riconoscono di aver situazioni reddituali sostanzialmente omogene e che quindi nulla hanno a che pretendere l'un dall'altro a titolo di concorso al mantenimento proprio;
i) I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale non qui contemplato con reciproca soddisfazione e conseguentemente dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro,
j) Gli accordi economici di cui ai punti precedenti tengono conto della necessità, in un immediato futuro, del signor Pt_1
di reperire altra soluzione abitativa.”
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e Per_3 Per_1 Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_3 Per_1
Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 08/06/2024, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vigonovo, al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2024;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30/09/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca