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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7708/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 89013 Gioia Tauro RC
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 57 89013 Gioia Tauro RC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26097 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.9.2024 al Comune di Gioia Tauro depositato in pari data, Ricorrente_1 , personalmente, proponeva ricorso per l'annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26097 per IMU 2020 che assumeva notificato il 27.7.2024. Deduceva il ricorrente (dopo una poco pertinente parte definita “in diritto” descrittiva del tributo evidentemente frutto di un copia-incolla da internet) l'illegittimità dell'atto impugnato per aver già provveduto lo stesso al pagamento del tributo per l'unico immobile per cui era dovuta, essendo l'altro immobile accertato destinato ad abitazione principale. Di qui la richiesta di annullamento dell'avviso con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Comune impositore restava intimato. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha infatti offerto prova della data di notifica dell'AVVISO impugnato (tanto più necessaria in quanto recante la data del 15.3.2024) e dunque del rispetto del termine di sessanta giorni (avente quale dies a quo proprio quella notifica) prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992.
Dal canto suo, la Corte non ha possibilità materiale di iniziativa per il controllo del rispetto del termine .
Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il che solleva dall'evidenziare che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito, risultando dal prospetto addebiti allegato all'avviso impugnato che l'imposta è stata applicata per immobile non adibito ad abitazione principale, essendo stata riconosciuta detta esenzione per altro immobile;
d'altro canto, non ha provato il ricorrente di aver residenza anagrafica nell'immobile Indirizzo_2 di Indirizzo_1 invece che in quello di Indirizzo_1 snc. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7708/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 89013 Gioia Tauro RC
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 57 89013 Gioia Tauro RC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26097 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.9.2024 al Comune di Gioia Tauro depositato in pari data, Ricorrente_1 , personalmente, proponeva ricorso per l'annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26097 per IMU 2020 che assumeva notificato il 27.7.2024. Deduceva il ricorrente (dopo una poco pertinente parte definita “in diritto” descrittiva del tributo evidentemente frutto di un copia-incolla da internet) l'illegittimità dell'atto impugnato per aver già provveduto lo stesso al pagamento del tributo per l'unico immobile per cui era dovuta, essendo l'altro immobile accertato destinato ad abitazione principale. Di qui la richiesta di annullamento dell'avviso con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Comune impositore restava intimato. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha infatti offerto prova della data di notifica dell'AVVISO impugnato (tanto più necessaria in quanto recante la data del 15.3.2024) e dunque del rispetto del termine di sessanta giorni (avente quale dies a quo proprio quella notifica) prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992.
Dal canto suo, la Corte non ha possibilità materiale di iniziativa per il controllo del rispetto del termine .
Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il che solleva dall'evidenziare che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito, risultando dal prospetto addebiti allegato all'avviso impugnato che l'imposta è stata applicata per immobile non adibito ad abitazione principale, essendo stata riconosciuta detta esenzione per altro immobile;
d'altro canto, non ha provato il ricorrente di aver residenza anagrafica nell'immobile Indirizzo_2 di Indirizzo_1 invece che in quello di Indirizzo_1 snc. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)