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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 138/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 138/2018
TRA
difeso dall'avv. NO MARIA TERESA e Parte_1
NO EM ricorrente
CONTRO
difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, CP_1 resistente nonché Contr
in persona del legale rappresentante
Resistente contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920179000988749000, per un
1 importo complessivo di € 1.069,700, relativa a contributi IVS riferiti agli anni 2010 e
2012 riportati nell'avviso di addebito n. 4392012000061168000 notificato in data
9.10.2012
2. Parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito.
3. Si costituiva l' , contestando il fondamento del ricorso e producendo la ricevuta di CP_1 ritorno attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in data 12 ottobre 2012, con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Motivi della decisione
4. Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito è stato notificato in data
12 ottobre 2012. Tale notifica, sebbene idonea ad interrompere la prescrizione, non ha impedito il successivo decorso del termine di legge.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, “i contributi obbligatori alle forme pensionistiche gestite dagli enti previdenziali pubblici si prescrivono e non possono essere versati con il decorso dei termini di cinque anni”.
6. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che tale termine si applica anche ai crediti previdenziali affidati all'agente della riscossione, salvo che – entro lo stesso termine – non venga notificata una cartella o altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 19704/2021; Cass. civ., Sez. Lav., n.
3245/2010).
7. Nel caso di specie, la cartella impugnata è stata notificata in data 20 novembre 2017, oltre cinque anni dopo la notifica dell'avviso di addebito, senza che nel frattempo risulti intervenuto alcun atto interruttivo del termine. Non è neppure dedotta né documentata alcuna denuncia da parte del lavoratore, idonea a estendere il termine prescrizionale a dieci anni.
8. Pertanto, il credito risulta prescritto e la cartella impugnata deve essere annullata.
9. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2. Annulla l'intimazione di pagamento n. 13920179000988749000 notificata in data 20 novembre 2017 per intervenuta prescrizione del credito.
3. Condanna l' al pagamento delle spese legali liquidati in complessivi € CP_1
300,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso, 13.11.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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