Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
+
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4004 r.g.V.G. dell'anno 2024;
TRA
(avv. Dinoi Maurizio), Parte_1
E
(avv. Dinoi Maurizio), Controparte_1 con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto il 27/08/1992, che dalla loro unione erano nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti, e che il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione consensuale con sentenza n. 2368/2023 pubblicata in data 11.10.2023, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Va rilevato che all'udienza camerale del 25.02.2025, le parti, aderendo alle modalità di trattazione scritta previste, hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 2368/2023 pubblicata in data 11.10.2023 con la quale il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione consensuale.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
27/08/1992 in Taranto da , nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1992; n. 97; p. II;
s. A, u. 6;
2. DISPONE che i rapporti patrimoniali tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Presidente est. Martino Casavola
2