TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3731/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3731/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARA DI LUZIO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.12.2024 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
separata chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario contratto dalle parti a Luogosano (AV) in data 28.8.2010, e formulando altresì le seguenti conclusioni:
Per_
“Disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori che ne Persona_2 cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione con collocamento delle stesse presso
l'abitazione della madre;
Disporre che il padre terrà con sé le figlie a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì ove verranno accompagnate dallo stesso a scuola nonché, previo accordo con la madre ed in base alle esigenze delle figlie, due pomeriggi a scelta tra il martedì, mercoledì e giovedì senza pernotto.
Disporre inoltre che, il padre terrà con sé le figlie: durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi a luglio ed agosto, riservando 14 giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AN (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma di € Parte_1 CP_1
Per_ 400,00 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Per_2
, disponendo altresì che il padre partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da
[...]
sostenersi per le figlie così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara;
Disporre che gli importi relativi all'assegno unico o ad altra prestazione similare venga CP_2
corrisposto nella misura del 50% al Sig. e nella misura del 50% alla Sig.ra Parte_1 CP_1
Disporre l'obbligo per la Sig.ra di modificare l'intestazione del mutuo con la banca CP_1
mutuante (Intesa Sanpaolo) ovvero il passaggio ad altro istituto di credito che comporti la modificazione del regolamento contrattuale del negozio stipulato in origine da tutti e due i coniugi con la previsione di nuove condizioni negoziali, in base alle quali appaia mutuataria solo la Sig.ra ”. CP_1
pagina 2 di 6 La convenuta è rimasta contumace.
Nella medesima udienza sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
Per_
“1) le figlie minori delle parti, e , sono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
2) il padre terrà con sé le figlie a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì ove verranno accompagnate dallo stesso a scuola nonché, previo accordo con la madre ed in base alle esigenze delle figlie, due pomeriggi a scelta tra il martedì, mercoledì e giovedì senza pernotto. Inoltre il padre terrà con sé le figlie: durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi a luglio ed agosto, riservando 14 giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AN (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
3) il sig. con decorrenza dal gennaio 2025 corrisponderà mensilmente alla sig.ra la Parte_1 CP_1
Per_ somma di € 400,00 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e
, e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie Persona_2
così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara;
4) gli importi relativi all'assegno unico o ad altra prestazione similare verranno dal gennaio CP_2
2025 corrisposti nella misura del 50% al Sig. e nella misura del 50% alla Sig.ra . Parte_1 CP_1
La causa, pertanto, è stata rimessa in decisione collegiale.
…………….
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta non si è opposta, essendo rimasta contumace - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del 27.9.2022, essendo maturato il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata pagina 3 di 6 eccepita dalla parte convenuta (contumace) l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della parte convenuta evidenziano che non è possibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, onde la domanda va accolta.
L'affidamento delle figlie minori e la frequentazione dei genitori.
In riferimento ad affidamento e collocamento deve essere confermato quanto stabilito con provvedimenti temporanei ed urgenti resi all'udienza del 25.3.2025, in modo corrispondente a quanto concordato dalle parti in sede di separazione, essendo conforme all'interesse delle stesse figlie.
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, deve essere confermato quanto stabilito con i medesimi provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo conforme all'interesse delle figlie minori e non avendo opposto e dimostrato nulla in contrario parte convenuta, rimasta contumace.
Il contributo del ricorrente al mantenimento per le figlie minori.
Come già valutato con ordinanza resa all'udienza del 23.5.2025, sono sussistenti i motivi sopravvenuti ed allegati in ricorso che giustificano una riduzione del contributo al mantenimento e la ripartizione dell'Assegno unico universale tra le parti.
Difatti il ricorrente, successivamente all'omologa di separazione, intraprendeva una nuova relazione sentimentale da cui nascevano, nell'aprile 2024, le due figlie gemelle e (all. Persona_3 Persona_4
14 e 15). A seguito del venir meno della suddetta relazione veniva adito il Tribunale per regolamentare consensualmente i rapporti tra i genitori e le figlie gemelle, convenendo la corresponsione da parte del ricorrente di un contributo al mantenimento per le figlie pari ad € 400,00.
Tali sopravvenute circostanze hanno inciso fortemente sulle disponibilità economiche del ricorrente, che attualmente si trova a dover corrispondere una somma totale di €1150,00 a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, a fronte di un reddito lordo annuo pari ad € 35857,00 per l'anno 2023 (all.
11).
Mentre si deve rilevare che la somma di € 400,00, stabilita con provvedimenti temporanei ed urgenti, a titolo di contributo al mantenimento, sia comunque idonea a soddisfare le esigenze attuali delle figlie minori delle parti.
A ciò si aggiunga che anche su tale aspetto parte convenuta, essendo rimasta contumace, nulla ha dedotto in contrario.
Pertanto deve essere confermata la riduzione del contributo al mantenimento in favore delle figlie pagina 4 di 6 Per_ minori e , che dovrà essere corrisposto mensilmente dal alla nella misura Per_2 Parte_1 CP_1 complessiva di € 400,00, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e deve essere disposta la ripartizione al 50% tra le parti dell'assegno unico universale.
La domanda di modifica dell'intestazione del mutuo con la banca mutuante Intesa Sanpaolo.
La domanda di parte ricorrente volta ad imporre alla convenuta l'obbligo di modificare l'intestazione del mutuo con la banca mutuante (Intesa Sanpaolo) ovvero il passaggio ad altro istituto di credito che comporti la modificazione del regolamento contrattuale del negozio stipulato in origine da tutti e due i coniugi con la previsione di nuove condizioni negoziali, in base alle quali appaia mutuataria solo la
Sig.ra non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto si tratta di domanda riguardante un CP_1
contratto che coinvolge una terza parte, appunto la Banca Intesa Sanpaolo, che tuttavia non è e non può essere parte in questo giudizio.
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza in quanto la convenuta, rimanendo contumace, non si è opposta ad alcuna domanda..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il
28.8.2010 a Luogosano (AV) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune al n. 8, parte II, serie A - anno 2010;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Luogosano (AV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_ 3) dispone che le figlie minori delle parti, e , siano affidate congiuntamente Persona_2
ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
4) il padre terrà con sé le figlie a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì ove verranno accompagnate dallo stesso a scuola nonché, previo accordo con la madre ed in base alle esigenze delle figlie, due pomeriggi a scelta tra il martedì, mercoledì e giovedì senza pernotto;
pagina 5 di 6 inoltre il padre terrà con sé le figlie: durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi a luglio ed agosto, riservando 14 giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AN (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
5) il ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, corrisponderà mensilmente alla convenuta la somma di € 400,00, a titolo di
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e , e parteciperà nella misura del Persona_2
50% alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie così come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Pescara;
6) gli importi relativi all'assegno unico o ad altra prestazione similare verranno, dal gennaio CP_2
2025, corrisposti nella misura del 50% al ricorrente e nella misura del 50% alla convenuta;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 giugno 2025
Il Presidente rel.
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3731/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARA DI LUZIO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.12.2024 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
separata chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario contratto dalle parti a Luogosano (AV) in data 28.8.2010, e formulando altresì le seguenti conclusioni:
Per_
“Disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori che ne Persona_2 cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione con collocamento delle stesse presso
l'abitazione della madre;
Disporre che il padre terrà con sé le figlie a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì ove verranno accompagnate dallo stesso a scuola nonché, previo accordo con la madre ed in base alle esigenze delle figlie, due pomeriggi a scelta tra il martedì, mercoledì e giovedì senza pernotto.
Disporre inoltre che, il padre terrà con sé le figlie: durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi a luglio ed agosto, riservando 14 giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AN (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma di € Parte_1 CP_1
Per_ 400,00 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Per_2
, disponendo altresì che il padre partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da
[...]
sostenersi per le figlie così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara;
Disporre che gli importi relativi all'assegno unico o ad altra prestazione similare venga CP_2
corrisposto nella misura del 50% al Sig. e nella misura del 50% alla Sig.ra Parte_1 CP_1
Disporre l'obbligo per la Sig.ra di modificare l'intestazione del mutuo con la banca CP_1
mutuante (Intesa Sanpaolo) ovvero il passaggio ad altro istituto di credito che comporti la modificazione del regolamento contrattuale del negozio stipulato in origine da tutti e due i coniugi con la previsione di nuove condizioni negoziali, in base alle quali appaia mutuataria solo la Sig.ra ”. CP_1
pagina 2 di 6 La convenuta è rimasta contumace.
Nella medesima udienza sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
Per_
“1) le figlie minori delle parti, e , sono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
2) il padre terrà con sé le figlie a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì ove verranno accompagnate dallo stesso a scuola nonché, previo accordo con la madre ed in base alle esigenze delle figlie, due pomeriggi a scelta tra il martedì, mercoledì e giovedì senza pernotto. Inoltre il padre terrà con sé le figlie: durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi a luglio ed agosto, riservando 14 giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AN (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
3) il sig. con decorrenza dal gennaio 2025 corrisponderà mensilmente alla sig.ra la Parte_1 CP_1
Per_ somma di € 400,00 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e
, e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie Persona_2
così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara;
4) gli importi relativi all'assegno unico o ad altra prestazione similare verranno dal gennaio CP_2
2025 corrisposti nella misura del 50% al Sig. e nella misura del 50% alla Sig.ra . Parte_1 CP_1
La causa, pertanto, è stata rimessa in decisione collegiale.
…………….
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta non si è opposta, essendo rimasta contumace - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del 27.9.2022, essendo maturato il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata pagina 3 di 6 eccepita dalla parte convenuta (contumace) l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della parte convenuta evidenziano che non è possibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, onde la domanda va accolta.
L'affidamento delle figlie minori e la frequentazione dei genitori.
In riferimento ad affidamento e collocamento deve essere confermato quanto stabilito con provvedimenti temporanei ed urgenti resi all'udienza del 25.3.2025, in modo corrispondente a quanto concordato dalle parti in sede di separazione, essendo conforme all'interesse delle stesse figlie.
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, deve essere confermato quanto stabilito con i medesimi provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo conforme all'interesse delle figlie minori e non avendo opposto e dimostrato nulla in contrario parte convenuta, rimasta contumace.
Il contributo del ricorrente al mantenimento per le figlie minori.
Come già valutato con ordinanza resa all'udienza del 23.5.2025, sono sussistenti i motivi sopravvenuti ed allegati in ricorso che giustificano una riduzione del contributo al mantenimento e la ripartizione dell'Assegno unico universale tra le parti.
Difatti il ricorrente, successivamente all'omologa di separazione, intraprendeva una nuova relazione sentimentale da cui nascevano, nell'aprile 2024, le due figlie gemelle e (all. Persona_3 Persona_4
14 e 15). A seguito del venir meno della suddetta relazione veniva adito il Tribunale per regolamentare consensualmente i rapporti tra i genitori e le figlie gemelle, convenendo la corresponsione da parte del ricorrente di un contributo al mantenimento per le figlie pari ad € 400,00.
Tali sopravvenute circostanze hanno inciso fortemente sulle disponibilità economiche del ricorrente, che attualmente si trova a dover corrispondere una somma totale di €1150,00 a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, a fronte di un reddito lordo annuo pari ad € 35857,00 per l'anno 2023 (all.
11).
Mentre si deve rilevare che la somma di € 400,00, stabilita con provvedimenti temporanei ed urgenti, a titolo di contributo al mantenimento, sia comunque idonea a soddisfare le esigenze attuali delle figlie minori delle parti.
A ciò si aggiunga che anche su tale aspetto parte convenuta, essendo rimasta contumace, nulla ha dedotto in contrario.
Pertanto deve essere confermata la riduzione del contributo al mantenimento in favore delle figlie pagina 4 di 6 Per_ minori e , che dovrà essere corrisposto mensilmente dal alla nella misura Per_2 Parte_1 CP_1 complessiva di € 400,00, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e deve essere disposta la ripartizione al 50% tra le parti dell'assegno unico universale.
La domanda di modifica dell'intestazione del mutuo con la banca mutuante Intesa Sanpaolo.
La domanda di parte ricorrente volta ad imporre alla convenuta l'obbligo di modificare l'intestazione del mutuo con la banca mutuante (Intesa Sanpaolo) ovvero il passaggio ad altro istituto di credito che comporti la modificazione del regolamento contrattuale del negozio stipulato in origine da tutti e due i coniugi con la previsione di nuove condizioni negoziali, in base alle quali appaia mutuataria solo la
Sig.ra non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto si tratta di domanda riguardante un CP_1
contratto che coinvolge una terza parte, appunto la Banca Intesa Sanpaolo, che tuttavia non è e non può essere parte in questo giudizio.
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza in quanto la convenuta, rimanendo contumace, non si è opposta ad alcuna domanda..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il
28.8.2010 a Luogosano (AV) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune al n. 8, parte II, serie A - anno 2010;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Luogosano (AV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_ 3) dispone che le figlie minori delle parti, e , siano affidate congiuntamente Persona_2
ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, con collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre;
4) il padre terrà con sé le figlie a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì ove verranno accompagnate dallo stesso a scuola nonché, previo accordo con la madre ed in base alle esigenze delle figlie, due pomeriggi a scelta tra il martedì, mercoledì e giovedì senza pernotto;
pagina 5 di 6 inoltre il padre terrà con sé le figlie: durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi a luglio ed agosto, riservando 14 giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AN (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
5) il ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, corrisponderà mensilmente alla convenuta la somma di € 400,00, a titolo di
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e , e parteciperà nella misura del Persona_2
50% alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie così come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Pescara;
6) gli importi relativi all'assegno unico o ad altra prestazione similare verranno, dal gennaio CP_2
2025, corrisposti nella misura del 50% al ricorrente e nella misura del 50% alla convenuta;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 giugno 2025
Il Presidente rel.
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6