Art. 31.
Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 e' punito con la ammenda da da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 e' punito con la ammenda da da lire 500.000 a lire 2.000.000.