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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11583 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 13431/2025
Il Giudice AB LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NE RO e NE CA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO resistente
Oggetto: adeguamento mercede per lavoro carcerario
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui ai rispettivi atti introduttivi, che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 si rivolge al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa, in favore dell'amministrazione penitenziaria, con varie mansioni, presso vari istituti di pena, dal mese di ottobre 2016 fino a settembre 2017, e di non aver ricevuto la giusta retribuzione.
La parte lamenta, in particolare, che i livelli retributivi siano rimasti fermi al 1993, in violazione dei precetti costituzionali e delle disposizioni di legge richiamate (art. 36
Cost., art. 20 della legge 354/1975, nonché circolare ministeriale, n. 2294/4748 del
9.3.1976), evidenziando che, solo a far tempo dall'ottobre 2017, il aveva CP_1 provveduto ad adeguare parzialmente, sia pure non investendo tutte le voci retributive, gli importi retributivi rimanendo però scoperti sia i lavori pregressi che il trascinamento a tutte le voci retributive variabili e non predeterminabili, come 13 mensilità e TFR.
Il ricorrente insiste, pertanto, per la condanna del resistente al pagamento, a CP_1 titolo di adeguamento retributivo, della complessiva somma di euro 3779,58, oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio il , eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa in data odierna, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sulla base delle seguenti motivazioni.
Motivi della decisione
In via preliminare va, innanzitutto, premesso che il lavoro carcerario è disciplinato dagli artt. 20 e ss. della L. 354/1975, così come modificato dal d.lgs. 124/2018, secondo cui ciascun istituto penitenziario deve attivarsi per consentire ai detenuti lo svolgimento di attività lavorative remunerate.
In particolare, l'art. 20, commi 2-3, della Legge sull'Ordinamento Penitenziario stabilisce che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
Pag. 2 di 9 Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, lo scopo assolto dal lavoro penitenziario è strettamente connesso con la finalità rieducativa assunta dal trattamento sanzionatorio ex art. 27 Cost.
Ed invero, “lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti contribuisce a rendere le modalità di espiazione della pena conformi al principio espresso nell'art. 27, terzo comma, Cost., che assegna alla pena stessa la finalità di rieducazione del condannato…il lavoro dei detenuti, lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, «si pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo” (Corte Cost. 158/2001).
Il lavoro espletato a favore dell'Amministrazione penitenziaria, quindi, consente ai detenuti di acquisire una professionalità, spendibile all'esterno, una volta terminato il periodo detentivo.
Ne consegue che, vista la peculiarità del lavoro carcerario, “la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria.
In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali” (Corte Cost.
341/2006).
Nonostante la diversità del lavoro penitenziario, rispetto al lavoro libero, occorre in ogni caso osservare che, ai detenuti non può non essere riconosciuto il diritto ad un'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.
Diversamente opinando, infatti, un trattamento remunerativo notevolmente inferiore, rispetto ai parametri di riferimento dei CCNL di settore, si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa assolta dal lavoro penitenziario.
Pag. 3 di 9 Ed invero, i detenuti avrebbero una percezione in termini di afflittività del lavoro svolto e non sarebbero incentivati al conseguimento di una preparazione professionale, adeguata al reinserimento nella società.
Pertanto, si è imposta all'attenzione del legislatore la necessità di effettuare un delicato bilanciamento degli interessi contrapposti, da un lato il diritto dei detenuti ad un'equa retribuzione e dall'altro l'esigenza pubblicistica di contenere il costo del lavoro carcerario, che, come detto, assolve la funzione primaria di consentire il reinserimento sociale e professionale dei condannati.
Sicché, come rilevato anche dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 1087 del
1988, appare conforme al canone della ragionevolezza e della non arbitrarietà “la compressione del corrispettivo fino ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 art. 2, comma 1, lettera f), “
1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine
è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di
Pag. 4 di 9 istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario”.
Le disposizioni citate attribuivano, quindi, il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita Commissione, di cui era stabilita la composizione, con previsione di un
“minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (avuto evidentemente riguardo a quelli via via pro tempore applicabili).
La lettera della legge è chiara nel prevedere che, a prescindere da ogni eventuale trattamento di maggior favore previsto dalla commissione competente, spetti comunque al detenuto l'importo minimo corrispondente ai due terzi della remunerazione prevista dal CCNL di settore.
L'inerzia della apposita commissione non è certamente ostativa all'adeguamento della mercede carceraria in ragione degli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore (v. in tal senso, Corte di Appello di Roma n. 407/2017 e Tribunale di Roma n.
3164 del 1.4.2019 e Cass. Pen. , Sez. I, 8/7/2004, n. 36250), anche a fronte delle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 1, lettera f) D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 all'art. 22 l. n. 354/1975, il quale, nella attuale formulazione dispone: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
È evidente, quindi, l'intento del legislatore di neutralizzare l'inerzia delle commissioni di cui alla precedente versione disponendo che la remunerazione è dovuta in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi con parametrazione delle somme, come per qualunque altro lavoratore subordinato, in relazione alla quantità e qualità di lavoro prestato.
La stessa Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 01.04.1976 prevedendo: che la mercede è costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei tredicesima mensilità e ratei indennità di anzianità (i.e.
Pag. 5 di 9 TFR); che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede;
che il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione oraria del 25% (circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
. CP_1
Va, innanzitutto, rilevato che l'esistenza di eventuali fatti estintivi del rapporto di lavoro carcerario, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere allegata e provata da chi eccepisce la prescrizione, “non potendo desumersi dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , e non con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. CP_1
12205/2019 e Cass n. 18308/2009, sia pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c. - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né, …, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate” (v. sent. C. App. di
Roma n. 2596/2023 e C. App. Roma n. 3257/2022).
Il rapporto di lavoro carcerario è caratterizzato dalla sostanziale unicità e continuità tenuto conto che lo stesso, per i carcerati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di 'assegnazione al lavoro', che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria. Le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie e non danno luogo a rapporti stabili.
Il lavoro penitenziario non dà pertanto luogo ad un rapporto giuridico simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa e l'altra quello di retribuire, persistendo detti obblighi fino a quando una delle parti receda.
I detenuti, invece, hanno il diritto, ma anche l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui sussiste la disponibilità di lavoro carcerario.
In difetto di specifica allegazione e prova in merito all'eventuale sopravvenuta verificazione di fatti interruttivi del relativo rapporto (v. Cass. 2092 del 19.1.2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contro sentenza della Corte di CP_1
Pag. 6 di 9 Appello di Roma che aveva escluso la prescrizione, proprio sul rilievo del mancato assolvimento dal parte del Ministero della Giustizia dell'onere di allegare “in modo puntuale come siano state attribuite le lavorazioni in questione, non [avendo indicato] il tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro e non [avendo consentito] quindi alcun apprezzamento … sul fatto che l'interruzione della prestazione tra l'unto e l'altro periodo … [fosse] stata dovuta alla originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni”), si ritiene che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. decorra dalla data di cessazione della detenzione, ad oggi non ancora intervenuta.
Nessuna prescrizione è, pertanto, configurabile nel caso di specie, tenuto anche conto che il ricorrente è stato scarcerato a luglio 2025.
Per quanto concerne il merito della controversia, la Commissione, istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo peraltro, che
“...la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità.... Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo...”, nonché la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali;
la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario” (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Ora, è pacifico tra le parti, che la Commissione in questione non si sia riunita dal 1993, sicché (almeno sino all'adozione della Circolare del Ministero della Giustizia n. 282390 del 6.9.2018, di cui si dirà in seguito) le mercedi corrisposte dall'Amministrazione resistente non possono essere ritenute neppure lontanamente adeguate rispetto ai minimi e ai relativi aumenti, propri degli inquadramenti di cui ai CCNL di riferimento.
Occorre poi rilevare che, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, parte ricorrente ha specificato il periodo di detenzione, le mansioni espletate, i luoghi di
Pag. 7 di 9 reclusione, l'aspetto quantitativo della prestazione lavorativa, producendo cedolini paga ed estratti mercedi emessi dall'amministrazione della Giustizia nei quali sono indicati le mansioni svolte, le ore ed i giorni lavorati e la categoria di inquadramento attribuita, individuata in base al provvedimento della Amministrazione penitenziaria del
[...]
in data 10.11.1993 prot. 889518, relativo alle tabelle delle retribuzioni Controparte_1 spettanti ai detenuti e agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento, nonché alla nota n. 0064173 del 22/08/2018, ha comunicato i CCNL presi a riferimento per il lavoro penitenziario, con i relativi livelli retributivi.
Da tali documenti risultano desumibili gli elementi sulla base dei quali sono stati elaborati i conteggi allegati al ricorso, senza che controparte abbia svolto al riguardo alcuna specifica e puntuale contestazione.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che parte ricorrente, la quale ha indicato e prodotto anche il CCNL Turismo Pubblici Esercizi e le relative tabelle retributive di riferimento, abbia adempiuto all'onere di compiuta allegazione, sulla stessa gravante, di tutti gli elementi necessari alla determinazione delle differenze retributive richieste, tenuto altresì conto del fatto che nel lavoro carcerario è la stessa legge, quella in precedenza richiamata, a prescrivere che il trattamento economico fissato dai contratti collettivi debba fungere da parametro legale minimo sulla base del quale determinare la retribuzione da corrispondere al lavoratore-detenuto, retribuzione che – ancorché vincolata nel quantum alla predetta percentuale dei trattamenti retributivi stabiliti dai CCNL cui si fa rinvio - non appare derogabile in peius dall'Amministrazione penitenziaria.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il giudicante che il diritto della ricorrente ad ottenere gli adeguamenti retributivi indicati in ricorso possa ritenersi fondato.
Per completezza è bene evidenziare che lo stesso ha riconosciuto, nelle buste CP_1 paga in atti ( v. ad esempio ottobre 2014), la debenza della 14^ e indennità di ferie non godute.
Per tutto quanto sin qui osservato, deve accogliersi il ricorso, e condannarsi il CP_1 resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3779,58, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo.
Pag. 8 di 9 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale del contenzioso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro CP_1
3779,58, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.109,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, lì 14/11/2025 Il Giudice
AB LA
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 13431/2025
Il Giudice AB LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NE RO e NE CA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO resistente
Oggetto: adeguamento mercede per lavoro carcerario
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui ai rispettivi atti introduttivi, che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 si rivolge al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa, in favore dell'amministrazione penitenziaria, con varie mansioni, presso vari istituti di pena, dal mese di ottobre 2016 fino a settembre 2017, e di non aver ricevuto la giusta retribuzione.
La parte lamenta, in particolare, che i livelli retributivi siano rimasti fermi al 1993, in violazione dei precetti costituzionali e delle disposizioni di legge richiamate (art. 36
Cost., art. 20 della legge 354/1975, nonché circolare ministeriale, n. 2294/4748 del
9.3.1976), evidenziando che, solo a far tempo dall'ottobre 2017, il aveva CP_1 provveduto ad adeguare parzialmente, sia pure non investendo tutte le voci retributive, gli importi retributivi rimanendo però scoperti sia i lavori pregressi che il trascinamento a tutte le voci retributive variabili e non predeterminabili, come 13 mensilità e TFR.
Il ricorrente insiste, pertanto, per la condanna del resistente al pagamento, a CP_1 titolo di adeguamento retributivo, della complessiva somma di euro 3779,58, oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio il , eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa in data odierna, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sulla base delle seguenti motivazioni.
Motivi della decisione
In via preliminare va, innanzitutto, premesso che il lavoro carcerario è disciplinato dagli artt. 20 e ss. della L. 354/1975, così come modificato dal d.lgs. 124/2018, secondo cui ciascun istituto penitenziario deve attivarsi per consentire ai detenuti lo svolgimento di attività lavorative remunerate.
In particolare, l'art. 20, commi 2-3, della Legge sull'Ordinamento Penitenziario stabilisce che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
Pag. 2 di 9 Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, lo scopo assolto dal lavoro penitenziario è strettamente connesso con la finalità rieducativa assunta dal trattamento sanzionatorio ex art. 27 Cost.
Ed invero, “lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti contribuisce a rendere le modalità di espiazione della pena conformi al principio espresso nell'art. 27, terzo comma, Cost., che assegna alla pena stessa la finalità di rieducazione del condannato…il lavoro dei detenuti, lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, «si pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo” (Corte Cost. 158/2001).
Il lavoro espletato a favore dell'Amministrazione penitenziaria, quindi, consente ai detenuti di acquisire una professionalità, spendibile all'esterno, una volta terminato il periodo detentivo.
Ne consegue che, vista la peculiarità del lavoro carcerario, “la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria.
In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali” (Corte Cost.
341/2006).
Nonostante la diversità del lavoro penitenziario, rispetto al lavoro libero, occorre in ogni caso osservare che, ai detenuti non può non essere riconosciuto il diritto ad un'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.
Diversamente opinando, infatti, un trattamento remunerativo notevolmente inferiore, rispetto ai parametri di riferimento dei CCNL di settore, si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa assolta dal lavoro penitenziario.
Pag. 3 di 9 Ed invero, i detenuti avrebbero una percezione in termini di afflittività del lavoro svolto e non sarebbero incentivati al conseguimento di una preparazione professionale, adeguata al reinserimento nella società.
Pertanto, si è imposta all'attenzione del legislatore la necessità di effettuare un delicato bilanciamento degli interessi contrapposti, da un lato il diritto dei detenuti ad un'equa retribuzione e dall'altro l'esigenza pubblicistica di contenere il costo del lavoro carcerario, che, come detto, assolve la funzione primaria di consentire il reinserimento sociale e professionale dei condannati.
Sicché, come rilevato anche dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 1087 del
1988, appare conforme al canone della ragionevolezza e della non arbitrarietà “la compressione del corrispettivo fino ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 art. 2, comma 1, lettera f), “
1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine
è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di
Pag. 4 di 9 istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario”.
Le disposizioni citate attribuivano, quindi, il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita Commissione, di cui era stabilita la composizione, con previsione di un
“minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (avuto evidentemente riguardo a quelli via via pro tempore applicabili).
La lettera della legge è chiara nel prevedere che, a prescindere da ogni eventuale trattamento di maggior favore previsto dalla commissione competente, spetti comunque al detenuto l'importo minimo corrispondente ai due terzi della remunerazione prevista dal CCNL di settore.
L'inerzia della apposita commissione non è certamente ostativa all'adeguamento della mercede carceraria in ragione degli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore (v. in tal senso, Corte di Appello di Roma n. 407/2017 e Tribunale di Roma n.
3164 del 1.4.2019 e Cass. Pen. , Sez. I, 8/7/2004, n. 36250), anche a fronte delle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 1, lettera f) D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 all'art. 22 l. n. 354/1975, il quale, nella attuale formulazione dispone: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
È evidente, quindi, l'intento del legislatore di neutralizzare l'inerzia delle commissioni di cui alla precedente versione disponendo che la remunerazione è dovuta in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi con parametrazione delle somme, come per qualunque altro lavoratore subordinato, in relazione alla quantità e qualità di lavoro prestato.
La stessa Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 01.04.1976 prevedendo: che la mercede è costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei tredicesima mensilità e ratei indennità di anzianità (i.e.
Pag. 5 di 9 TFR); che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede;
che il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione oraria del 25% (circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
. CP_1
Va, innanzitutto, rilevato che l'esistenza di eventuali fatti estintivi del rapporto di lavoro carcerario, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere allegata e provata da chi eccepisce la prescrizione, “non potendo desumersi dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , e non con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. CP_1
12205/2019 e Cass n. 18308/2009, sia pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c. - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né, …, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate” (v. sent. C. App. di
Roma n. 2596/2023 e C. App. Roma n. 3257/2022).
Il rapporto di lavoro carcerario è caratterizzato dalla sostanziale unicità e continuità tenuto conto che lo stesso, per i carcerati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di 'assegnazione al lavoro', che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria. Le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie e non danno luogo a rapporti stabili.
Il lavoro penitenziario non dà pertanto luogo ad un rapporto giuridico simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa e l'altra quello di retribuire, persistendo detti obblighi fino a quando una delle parti receda.
I detenuti, invece, hanno il diritto, ma anche l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui sussiste la disponibilità di lavoro carcerario.
In difetto di specifica allegazione e prova in merito all'eventuale sopravvenuta verificazione di fatti interruttivi del relativo rapporto (v. Cass. 2092 del 19.1.2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contro sentenza della Corte di CP_1
Pag. 6 di 9 Appello di Roma che aveva escluso la prescrizione, proprio sul rilievo del mancato assolvimento dal parte del Ministero della Giustizia dell'onere di allegare “in modo puntuale come siano state attribuite le lavorazioni in questione, non [avendo indicato] il tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro e non [avendo consentito] quindi alcun apprezzamento … sul fatto che l'interruzione della prestazione tra l'unto e l'altro periodo … [fosse] stata dovuta alla originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni”), si ritiene che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. decorra dalla data di cessazione della detenzione, ad oggi non ancora intervenuta.
Nessuna prescrizione è, pertanto, configurabile nel caso di specie, tenuto anche conto che il ricorrente è stato scarcerato a luglio 2025.
Per quanto concerne il merito della controversia, la Commissione, istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo peraltro, che
“...la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità.... Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo...”, nonché la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali;
la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario” (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Ora, è pacifico tra le parti, che la Commissione in questione non si sia riunita dal 1993, sicché (almeno sino all'adozione della Circolare del Ministero della Giustizia n. 282390 del 6.9.2018, di cui si dirà in seguito) le mercedi corrisposte dall'Amministrazione resistente non possono essere ritenute neppure lontanamente adeguate rispetto ai minimi e ai relativi aumenti, propri degli inquadramenti di cui ai CCNL di riferimento.
Occorre poi rilevare che, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, parte ricorrente ha specificato il periodo di detenzione, le mansioni espletate, i luoghi di
Pag. 7 di 9 reclusione, l'aspetto quantitativo della prestazione lavorativa, producendo cedolini paga ed estratti mercedi emessi dall'amministrazione della Giustizia nei quali sono indicati le mansioni svolte, le ore ed i giorni lavorati e la categoria di inquadramento attribuita, individuata in base al provvedimento della Amministrazione penitenziaria del
[...]
in data 10.11.1993 prot. 889518, relativo alle tabelle delle retribuzioni Controparte_1 spettanti ai detenuti e agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento, nonché alla nota n. 0064173 del 22/08/2018, ha comunicato i CCNL presi a riferimento per il lavoro penitenziario, con i relativi livelli retributivi.
Da tali documenti risultano desumibili gli elementi sulla base dei quali sono stati elaborati i conteggi allegati al ricorso, senza che controparte abbia svolto al riguardo alcuna specifica e puntuale contestazione.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che parte ricorrente, la quale ha indicato e prodotto anche il CCNL Turismo Pubblici Esercizi e le relative tabelle retributive di riferimento, abbia adempiuto all'onere di compiuta allegazione, sulla stessa gravante, di tutti gli elementi necessari alla determinazione delle differenze retributive richieste, tenuto altresì conto del fatto che nel lavoro carcerario è la stessa legge, quella in precedenza richiamata, a prescrivere che il trattamento economico fissato dai contratti collettivi debba fungere da parametro legale minimo sulla base del quale determinare la retribuzione da corrispondere al lavoratore-detenuto, retribuzione che – ancorché vincolata nel quantum alla predetta percentuale dei trattamenti retributivi stabiliti dai CCNL cui si fa rinvio - non appare derogabile in peius dall'Amministrazione penitenziaria.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il giudicante che il diritto della ricorrente ad ottenere gli adeguamenti retributivi indicati in ricorso possa ritenersi fondato.
Per completezza è bene evidenziare che lo stesso ha riconosciuto, nelle buste CP_1 paga in atti ( v. ad esempio ottobre 2014), la debenza della 14^ e indennità di ferie non godute.
Per tutto quanto sin qui osservato, deve accogliersi il ricorso, e condannarsi il CP_1 resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3779,58, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo.
Pag. 8 di 9 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale del contenzioso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro CP_1
3779,58, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.109,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, lì 14/11/2025 Il Giudice
AB LA
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