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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 396/2024 promossa da:
, nato a [...], (Stato di San AO, BRA) il 29 marzo 1958; Parte_1 [...]
, nata a [...], BRA) il 9 giugno 1959; CP_1 CP_2
, nata a [...], BRA) il 6 febbraio 1961; ,
[...] Parte_2 nata a [...], BRA) il 4 settembre 1962; Parte_3
, nato a [...], BRA) il 18 ottobre 1983;
[...] Controparte_3
, nata a [...], BRA) il 13 giugno 1988;
[...] Controparte_4
, nato a [...], BRA) il 9 agosto 1994;
[...] Parte_4
, nato a [...], BRA) il 27 dicembre 1994;
[...] [...]
, nato a [...], BRA) il 26 febbraio 2003; tutti Parte_5 rappresentati e difesi dagli avv. ti dagli Avv.ti Giulia SATTANINO e Paola CICCARELLI, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_5
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.02.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_5 cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano Per_1
, nato a [...] il [...], da
[...] Parte_6
e Persona_2
Una volta emigrato in Brasile, il nativo italiano aveva sposato, il 21 luglio 1934,
[...]
e dalla loro unione era nato, 18 giugno 1935, il figlio (cfr. doc. Per_3 Parte_3
15).
aveva sposato (cfr. doc. 16) generando i figli: Parte_3 Persona_4 [...]
, nato il [...]; , nata il [...] (doc. Parte_1 Controparte_1
19); , nata il [...]; nata il [...] Controparte_2 Parte_2
(cfr. doc. 17-20), odierni ricorrenti e , nata il [...] e deceduta il 26 Persona_5 aprile 2011 (cfr. doc. 22 e doc. 23).
Sulla discendenza di . Controparte_2
aveva generato due figli: , nato il Controparte_2 Parte_4
27 dicembre 1994, dall'unione con (cfr. doc. 24); e Persona_6 [...]
nato il [...], dall'unione con Parte_5 Persona_7
(cfr. doc. 25), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
Sulla discendenza di : Persona_5
aveva sposato il 2 aprile 1983 (cfr doc. 26) Persona_5 Persona_8
e dalla loro unione erano nati gli odierni ricorrenti: , il 28
[...] Parte_3 settembre 1985; , in data 13 giugno 1988 (cfr. doc. 27) e Controparte_3 [...]
, il 9 agosto 1994 (cfr. doc.28). Controparte_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, deducevano di aver formulato istanza di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis iscrivendosi alle apposite liste del consolato generale d'Italia a San AO, producendo – a tal fine - il documento di prenotazione di . Parte_1
Altresì, denunciavano che detta domanda non era ancora “stata valutata in ragione della sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte della mole di domande” e che l'appuntamento “presso il
2 Servizio Consolare (con stato da confermare!) è ipotizzato dal servizio online per il 5 luglio 2028”.
Dunque, argomentavano come all'incertezza in ordine alla definizione della richiesta presentata corrispondesse una “assoluta incertezza e grave ritardo sulla legittima istanza degli odierni in via amministrativa”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio il 2 settembre
2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_5 dei ricorrenti i quali, non avendo dato prova della presentazione dell'istanza di cittadinanza né nè dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, non avrebbero un interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Il 17.05.2025, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non ha presentato osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana
Si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori
3 cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_5 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Ciò posto, occorre a questo punto discernere le posizioni processuali dei ricorrenti a seconda abbiano o meno provato la discendenza dall'antenato italiano.
Infatti, nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo italiano , nato in Italia, a [...] Persona_1
(RC) il 16 giugno 1909, mediante la produzione di idonee certificazioni di nascita, ad esclusione del ricorrente , nato il [...], il quale non ha prodotto il proprio Parte_3 certificato di nascita.
4 Pertanto, nei suoi confronti la domanda deve essere rigettata
A questo punto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge
n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Hanno lamentato, infatti, che il Consolato generale d'Italia a Recife (e non a San AO, come erroneamente indicato nel ricorso), cui è stata presentata domanda di cittadinanza per discendenza da parte del ricorrente , ha fissato un appuntamento nel 2028, riservandosi – Parte_1 tra l'altro – una successiva conferma.
Appare evidente come sia possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presentate alla competente autorità consolare superino di gran lunga il termine previsto di 730 giorni e si traducano in una sostanziale paralisi dell'attività amministrativa giustificando l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della
5 cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti , , Parte_1 CP_1
, , , Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Parte_4 Parte_5
“per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata
[...] trasmessa senza interruzione fino ad egli.
Infatti, la trasmissione della cittadinanza ai predetti ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato in Italia, a [...] il 16 giugno Persona_1
1909, da e mai Parte_6 Parte_7 aver acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine, come comprovato dalla certificazione depositata unitamente al ricorso e rilasciata dal Ministero della giustizia e pubblica sicurezza - Segreteria nazionale della giustizia – Ufficio della immigrazione in data 8.01.2024 al n. 000.042.353.028/2024, secondo la quale non risulta nessun atto di naturalizzazione che si riferisca alla persona di (o o Persona_1 Persona_9 [...]
) figlio di e , nato in [...] il [...] Per_10 Persona_2 Parte_6
6 Dunque, deve essere accolta la domanda relativamente ai ricorrenti , Parte_1
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Parte_4 [...]
, per le ragioni suesposte, dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure Parte_5 sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso di , nato a [...], (Stato di San AO, BRA) il Parte_1
29 marzo 1958, , nata a [...], BRA) il 9 giugno 1959; CP_1
, nata a [...], BRA) il 6 febbraio 1961; Controparte_2 [...]
, nata a [...], BRA) il 4 settembre 1962; Pt_2 [...]
, nata a [...], BRA) il 13 giugno 1988; Controparte_3 [...]
, nato a [...], BRA) il 9 agosto 1994; Controparte_4 [...]
, nato a [...], BRA) il 27 dicembre 1994; Parte_4
, nato a [...], BRA) il 26 febbraio 2003, Parte_5
e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e ordina al Interni Controparte_6
o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- rigetta il ricorso di , nato il [...]; Parte_3
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 13 giugno 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 396/2024 promossa da:
, nato a [...], (Stato di San AO, BRA) il 29 marzo 1958; Parte_1 [...]
, nata a [...], BRA) il 9 giugno 1959; CP_1 CP_2
, nata a [...], BRA) il 6 febbraio 1961; ,
[...] Parte_2 nata a [...], BRA) il 4 settembre 1962; Parte_3
, nato a [...], BRA) il 18 ottobre 1983;
[...] Controparte_3
, nata a [...], BRA) il 13 giugno 1988;
[...] Controparte_4
, nato a [...], BRA) il 9 agosto 1994;
[...] Parte_4
, nato a [...], BRA) il 27 dicembre 1994;
[...] [...]
, nato a [...], BRA) il 26 febbraio 2003; tutti Parte_5 rappresentati e difesi dagli avv. ti dagli Avv.ti Giulia SATTANINO e Paola CICCARELLI, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_5
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.02.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_5 cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano Per_1
, nato a [...] il [...], da
[...] Parte_6
e Persona_2
Una volta emigrato in Brasile, il nativo italiano aveva sposato, il 21 luglio 1934,
[...]
e dalla loro unione era nato, 18 giugno 1935, il figlio (cfr. doc. Per_3 Parte_3
15).
aveva sposato (cfr. doc. 16) generando i figli: Parte_3 Persona_4 [...]
, nato il [...]; , nata il [...] (doc. Parte_1 Controparte_1
19); , nata il [...]; nata il [...] Controparte_2 Parte_2
(cfr. doc. 17-20), odierni ricorrenti e , nata il [...] e deceduta il 26 Persona_5 aprile 2011 (cfr. doc. 22 e doc. 23).
Sulla discendenza di . Controparte_2
aveva generato due figli: , nato il Controparte_2 Parte_4
27 dicembre 1994, dall'unione con (cfr. doc. 24); e Persona_6 [...]
nato il [...], dall'unione con Parte_5 Persona_7
(cfr. doc. 25), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
Sulla discendenza di : Persona_5
aveva sposato il 2 aprile 1983 (cfr doc. 26) Persona_5 Persona_8
e dalla loro unione erano nati gli odierni ricorrenti: , il 28
[...] Parte_3 settembre 1985; , in data 13 giugno 1988 (cfr. doc. 27) e Controparte_3 [...]
, il 9 agosto 1994 (cfr. doc.28). Controparte_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, deducevano di aver formulato istanza di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis iscrivendosi alle apposite liste del consolato generale d'Italia a San AO, producendo – a tal fine - il documento di prenotazione di . Parte_1
Altresì, denunciavano che detta domanda non era ancora “stata valutata in ragione della sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte della mole di domande” e che l'appuntamento “presso il
2 Servizio Consolare (con stato da confermare!) è ipotizzato dal servizio online per il 5 luglio 2028”.
Dunque, argomentavano come all'incertezza in ordine alla definizione della richiesta presentata corrispondesse una “assoluta incertezza e grave ritardo sulla legittima istanza degli odierni in via amministrativa”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio il 2 settembre
2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_5 dei ricorrenti i quali, non avendo dato prova della presentazione dell'istanza di cittadinanza né nè dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, non avrebbero un interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Il 17.05.2025, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non ha presentato osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana
Si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori
3 cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_5 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Ciò posto, occorre a questo punto discernere le posizioni processuali dei ricorrenti a seconda abbiano o meno provato la discendenza dall'antenato italiano.
Infatti, nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo italiano , nato in Italia, a [...] Persona_1
(RC) il 16 giugno 1909, mediante la produzione di idonee certificazioni di nascita, ad esclusione del ricorrente , nato il [...], il quale non ha prodotto il proprio Parte_3 certificato di nascita.
4 Pertanto, nei suoi confronti la domanda deve essere rigettata
A questo punto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge
n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Hanno lamentato, infatti, che il Consolato generale d'Italia a Recife (e non a San AO, come erroneamente indicato nel ricorso), cui è stata presentata domanda di cittadinanza per discendenza da parte del ricorrente , ha fissato un appuntamento nel 2028, riservandosi – Parte_1 tra l'altro – una successiva conferma.
Appare evidente come sia possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presentate alla competente autorità consolare superino di gran lunga il termine previsto di 730 giorni e si traducano in una sostanziale paralisi dell'attività amministrativa giustificando l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della
5 cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti , , Parte_1 CP_1
, , , Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Parte_4 Parte_5
“per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata
[...] trasmessa senza interruzione fino ad egli.
Infatti, la trasmissione della cittadinanza ai predetti ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato in Italia, a [...] il 16 giugno Persona_1
1909, da e mai Parte_6 Parte_7 aver acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine, come comprovato dalla certificazione depositata unitamente al ricorso e rilasciata dal Ministero della giustizia e pubblica sicurezza - Segreteria nazionale della giustizia – Ufficio della immigrazione in data 8.01.2024 al n. 000.042.353.028/2024, secondo la quale non risulta nessun atto di naturalizzazione che si riferisca alla persona di (o o Persona_1 Persona_9 [...]
) figlio di e , nato in [...] il [...] Per_10 Persona_2 Parte_6
6 Dunque, deve essere accolta la domanda relativamente ai ricorrenti , Parte_1
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Parte_4 [...]
, per le ragioni suesposte, dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure Parte_5 sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso di , nato a [...], (Stato di San AO, BRA) il Parte_1
29 marzo 1958, , nata a [...], BRA) il 9 giugno 1959; CP_1
, nata a [...], BRA) il 6 febbraio 1961; Controparte_2 [...]
, nata a [...], BRA) il 4 settembre 1962; Pt_2 [...]
, nata a [...], BRA) il 13 giugno 1988; Controparte_3 [...]
, nato a [...], BRA) il 9 agosto 1994; Controparte_4 [...]
, nato a [...], BRA) il 27 dicembre 1994; Parte_4
, nato a [...], BRA) il 26 febbraio 2003, Parte_5
e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e ordina al Interni Controparte_6
o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- rigetta il ricorso di , nato il [...]; Parte_3
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 13 giugno 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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