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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21750/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
01/10/2017.
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/09/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla pag. 1 di 3 determinazione del regime di visita madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i minori e ad entrambi i genitori, con fissazione Per_2 Persona_1
della residenza presso il padre.
ASSEGNA l'abitazione familiare, sita in Giaveno (TO), via San Francesco d'Assisi n. 33, di proprietà del nonno paterno, al sig. . Parte_2
DISPONE che la sig.ra possa liberamente vedere e stare con i figli. In ogni caso Parte_1 ed in difetto di accordo, ella terrà con sé i minori secondo il seguente calendario: • tutte le settimane, dal giovedì all'uscita da scuola al sabato mattina alle ore 9, quando li accompagnerà presso la casa familiare;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o, durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica, presso la casa familiare); • per una settimana durante le festività natalizie (ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio); • per metà delle vacanze pasquali di ogni anno (comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di pasquetta); • durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio (in mancanza di accordo, la mamma starà con i figli le prime due settimane del mese di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli anni dispari) pag. 2 di 3 DISPONE che ogni genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé. Con riferimento alle spese straordinarie, la madre acconsente a che il padre percepisca anche il suo 50% dell'assegno unico che egli utilizzerà per il pagamento del 100% delle spese straordinarie, necessitate o concordate nei termini previsti dal protocollo vigente presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti per i figli minori o altro documento equipollente valido per l'espatrio
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21750/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
01/10/2017.
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/09/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla pag. 1 di 3 determinazione del regime di visita madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i minori e ad entrambi i genitori, con fissazione Per_2 Persona_1
della residenza presso il padre.
ASSEGNA l'abitazione familiare, sita in Giaveno (TO), via San Francesco d'Assisi n. 33, di proprietà del nonno paterno, al sig. . Parte_2
DISPONE che la sig.ra possa liberamente vedere e stare con i figli. In ogni caso Parte_1 ed in difetto di accordo, ella terrà con sé i minori secondo il seguente calendario: • tutte le settimane, dal giovedì all'uscita da scuola al sabato mattina alle ore 9, quando li accompagnerà presso la casa familiare;
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o, durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica, presso la casa familiare); • per una settimana durante le festività natalizie (ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio); • per metà delle vacanze pasquali di ogni anno (comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di pasquetta); • durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio (in mancanza di accordo, la mamma starà con i figli le prime due settimane del mese di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli anni dispari) pag. 2 di 3 DISPONE che ogni genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé. Con riferimento alle spese straordinarie, la madre acconsente a che il padre percepisca anche il suo 50% dell'assegno unico che egli utilizzerà per il pagamento del 100% delle spese straordinarie, necessitate o concordate nei termini previsti dal protocollo vigente presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti per i figli minori o altro documento equipollente valido per l'espatrio
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3