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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/11/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione nell' udienza del 27.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3033/2024 R.G. (ivi riunito fascicolo n. 3036/2024 R.G.)
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2 Pt_3
, come in atti
[...]
RICORRENTI E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore CONTUMACE NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuliano Edmondo e Danilo Della Rocca, come in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso della violazione della clausola sociale da parte della nuova società appaltatrice per la mancata assunzione e per aver utilizzato proprio personale in luogo dei dipendenti precedentemente impiegati nell'appalto, dichiarare il diritto del ricorrente alla sua assunzione, senza periodo di prova, con lo stesso inquadramento e mansioni e trattamento economico dell'azienda cessata presso la società subentrante, “ ; Controparte_1
2. per l'effetto, condannare “ , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla costituzione del rapporto di lavoro e, quindi, all'immediata assunzione del ricorrente nella sua postazione di lavoro, senza periodo di prova, con lo stesso inquadramento e mansioni e trattamento economico dell'azienda cessata, a norma del citato accordo;
3. dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima ed ingiustificata mancata assunzione da parte della società convenuta pari al mancato guadagno, in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito, pari ad
€ 1.800,00 lordi mensili, oltre gli importi maturandi, e del TFR cui avrebbe avuto diritto in caso di assunzione o nella eventuale diversa misura che dovesse eventualmente risultare di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di detta somma;
4. in ogni caso, dichiarare che il ricorrente ha subito danni non patrimoniali e conseguentemente condannare “ , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ad una somma ritenuta equa dal Giudice;
5. pronunciare tutti gli altri provvedimenti che appaiono più idonei;
6. vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo;
” Nello specifico, hanno dedotto: di aver lavorato per l'Istituto di Vigilanza “PO s.r.l.” con mansione di guardia giurata armata ed inquadrati al livello 5° del CCNL Vigilanza Privata;
in particolare: è stato assunto in data 16.02.2023 Parte_1 con un contratto di lavoro a tempo determinato full time, trasformato poi in contratto a tempo indeterminato in data 30.11.2023, mentre è stato assunto in Parte_2 data 13.02.2023 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
di essere stati addetti al servizio di pattugliamento, ispezione e protezione del patrimonio degli Scavi di Pompei in particolare presso Porta Esedra o presso Ingresso Anfiteatro, in virtù di contratto di appalto della PO s.r.l. con la Sovrintendenza Archeologica di Pompei;
di aver prestato la propria attività lavorativa per cinque giorni alla settimana, dalle ore 08:30 alle ore 16:00; di aver percepito entrambi la retribuzione mensile lorda quali dipendenti della “PO s.r.l.” pari ad €. 1.800,00; a far data dal 01.01.2024, per cambio appalto, alla “PO s.r.l.” era subentrata la società
[...] , per la gestione del servizio di vigilanza con Controparte_1 guardia armata e fiduciaria presso i varchi di accesso al Sito Archeologico di Pompei;
in virtù della “clausola sociale” di cui al punto 09.09 della lettera di invito- disciplinare finalizzata all'affidamento diretto inviata dal Parte_4 ed indirizzata a , si sarebbe dovuto
[...] Controparte_1 procedere all'assunzione di tutti i dipendenti dell'ex appaltatore in servizio presso il;
tuttavia, “ non aveva Parte_5 Controparte_1 assorbito tutto il personale in forza alla precedente società appaltata “PO s.r.l.”, assorbendo solamente cinque dei sette dipendenti totali, ed escludendo dunque i ricorrenti;
gli istanti con comunicazioni del 10.04.2024 ( ), Parte_1
27.03.2024 e 12.04.2024 ( ) chiedevano la continuità del Parte_2 rapporto di lavoro nei confronti de , con Controparte_1 specifica disponibilità immediata all'immissione in servizio. La sebbene ritualmente citata, non si è costituita Controparte_1 in giudizio. All'esito dell'udienza del 13.02.2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' attuale impresa Controparte_2 subentrata a “ nella gestione del servizio di Controparte_1 vigilanza con guardia armata e fiduciaria presso i varchi di accesso al
[...]
di Pompei, così come richiesto dalla difesa di parte ricorrente. Parte_5
L' si è costituito in giudizio impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti, rilevando il difetto di legittimazione passiva e l'inoperatività della “clausola sociale” nei termini evocati dagli istanti, concludendo per il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti in quanto infondata, con vittoria di spese;
in subordine, nel caso di accoglimento della richiesta di assunzione dei ricorrenti alle dipendenze della ha chiesto che CP_2 la stessa sia individuata dal momento della pronuncia giudiziale e sino al successivo ingresso di nuovo operatore economico, concludendo altresì per il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Sostiene parte attrice che è documentalmente provato che i ricorrenti abbiano prestato l'attività lavorativa alle dipendenze dell' con stabile Controparte_3 assegnazione ai varchi di accesso del di Pompei, sino alla Parte_4 cessazione dell'appalto e al successivo subentro delle società Parte_6
a cui susseguiva Sussisterebbero, pertanto, tutti gli elementi per
[...] Controparte_2 riconoscere il diritto dei ricorrenti al riassorbimento presso la società subentrante
[...] ovvero per accertare la responsabilità solidale di quest'ultima e della CP_2 società per la violazione della clausola sociale e la Parte_6 conseguente lesione del diritto dei ricorrenti alla continuità lavorativa. Ciò in quanto la clausola sociale, di fonte legale (artt. 57 e 102 D. Lgs. n. 36/2023) e contrattuale (art. 27 CCNL Vigilanza Privata), persegue la finalità di garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati nei servizi pubblici di natura continuativa, imponendo al nuovo aggiudicatario di valutare il riassorbimento del personale già utilizzato, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico– organizzative. Come è noto, il tema del subentro nell'appalto e delle ricadute di tale vicenda circolatoria nei rapporti di lavoro sulle condizioni occupazionali del personale adibito all'appalto medesimo, trova la sua compiuta disciplina nella contrattazione collettiva, essendo rimessa all'autonomia collettiva, in alcuni settori ed a determinate condizioni, attribuire ai lavoratori il diritto al passaggio alle dipendenze della società subentrante. Ebbene, nella specie, nei confronti della società la , attualmente operativa CP_2 sull'appalto in questione, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 e segg. del CCNL di categoria, per i dipendenti delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, secondo cui l'azienda subentrante deve assumere il personale dell'appaltatore uscente (alle stesse condizioni economiche e normative del nuovo contratto collettivo applicato dall'impresa subentrante). Invero, per avere diritto all'assunzione da parte della nuova azienda, il lavoratore deve avere un rapporto di lavoro attivo e non interrotto con l'appaltatore uscente al momento del cambio appalto. Nel caso in esame, alla data del 25 maggio 2024, quando la iniziava CP_2
l'esecuzione del servizio appaltato sottosoglia, tanto il quanto il Parte_1
erano ancora dipendenti della PO S.r.l., quindi non dell'operatore Parte_2 economico immediatamente antecedente la nell'affidamento diretto. CP_2
Dagli estratti contributivi dei lavoratori risulta invero che , alla data Parte_2 del 28.02.2025 era alle dipendenze della PO S.r.l; risulta aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della PO sino al 05.06.2024, per poi beneficiare, dal 14.06.2024, del trattamento Naspi, ancora conseguito alla data del 30.04.2025. Ne consegue che, alla data del 25.05.2024, mancava la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa immediatamente cessante che costituisce il Controparte_1 presupposto di fatto necessario affinché si possa configurare il diritto di assunzione dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa subentrante la Ed in effetti CP_2 non sussisteva proprio la costituzione del rapporto di lavoro con la Controparte_1
(precedente aggiudicataria non più operativa), risultando gli odierni ricorrenti ancora dipendenti della PO s.r.l.. Né peraltro sono state allegate specifiche circostanze da cui desumere le modalità della procedura relativa al precedente cambio appalto ed un'eventuale condotta inadempiente. Dalla risposta del alla diffida del Parte_4 procuratore degli istanti (in atti), si evince piuttosto l'applicazione della clausola sociale e l'impegno della subentrante ( ad assumere secondo i Controparte_1 contratti di lavoro e di categoria le unità lavorative effettivamente operanti sull'appalto. E del resto, la permanenza in servizio alle dipendenze della PO s.r.l. (tuttora sussistente per il , come dallo stesso dichiarato in sede di libero Pt_2 interrogatorio) ha di per sé garantito, al momento del cambio appalto con la CP_1
ai lavoratori odierni ricorrenti la stabilità lavorativa.
[...]
In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta le domande e compensa le spese.
Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 27.11.25
IL GIUDICE
Dott. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione nell' udienza del 27.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3033/2024 R.G. (ivi riunito fascicolo n. 3036/2024 R.G.)
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2 Pt_3
, come in atti
[...]
RICORRENTI E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore CONTUMACE NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuliano Edmondo e Danilo Della Rocca, come in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso della violazione della clausola sociale da parte della nuova società appaltatrice per la mancata assunzione e per aver utilizzato proprio personale in luogo dei dipendenti precedentemente impiegati nell'appalto, dichiarare il diritto del ricorrente alla sua assunzione, senza periodo di prova, con lo stesso inquadramento e mansioni e trattamento economico dell'azienda cessata presso la società subentrante, “ ; Controparte_1
2. per l'effetto, condannare “ , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla costituzione del rapporto di lavoro e, quindi, all'immediata assunzione del ricorrente nella sua postazione di lavoro, senza periodo di prova, con lo stesso inquadramento e mansioni e trattamento economico dell'azienda cessata, a norma del citato accordo;
3. dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima ed ingiustificata mancata assunzione da parte della società convenuta pari al mancato guadagno, in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito, pari ad
€ 1.800,00 lordi mensili, oltre gli importi maturandi, e del TFR cui avrebbe avuto diritto in caso di assunzione o nella eventuale diversa misura che dovesse eventualmente risultare di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di detta somma;
4. in ogni caso, dichiarare che il ricorrente ha subito danni non patrimoniali e conseguentemente condannare “ , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ad una somma ritenuta equa dal Giudice;
5. pronunciare tutti gli altri provvedimenti che appaiono più idonei;
6. vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo;
” Nello specifico, hanno dedotto: di aver lavorato per l'Istituto di Vigilanza “PO s.r.l.” con mansione di guardia giurata armata ed inquadrati al livello 5° del CCNL Vigilanza Privata;
in particolare: è stato assunto in data 16.02.2023 Parte_1 con un contratto di lavoro a tempo determinato full time, trasformato poi in contratto a tempo indeterminato in data 30.11.2023, mentre è stato assunto in Parte_2 data 13.02.2023 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
di essere stati addetti al servizio di pattugliamento, ispezione e protezione del patrimonio degli Scavi di Pompei in particolare presso Porta Esedra o presso Ingresso Anfiteatro, in virtù di contratto di appalto della PO s.r.l. con la Sovrintendenza Archeologica di Pompei;
di aver prestato la propria attività lavorativa per cinque giorni alla settimana, dalle ore 08:30 alle ore 16:00; di aver percepito entrambi la retribuzione mensile lorda quali dipendenti della “PO s.r.l.” pari ad €. 1.800,00; a far data dal 01.01.2024, per cambio appalto, alla “PO s.r.l.” era subentrata la società
[...] , per la gestione del servizio di vigilanza con Controparte_1 guardia armata e fiduciaria presso i varchi di accesso al Sito Archeologico di Pompei;
in virtù della “clausola sociale” di cui al punto 09.09 della lettera di invito- disciplinare finalizzata all'affidamento diretto inviata dal Parte_4 ed indirizzata a , si sarebbe dovuto
[...] Controparte_1 procedere all'assunzione di tutti i dipendenti dell'ex appaltatore in servizio presso il;
tuttavia, “ non aveva Parte_5 Controparte_1 assorbito tutto il personale in forza alla precedente società appaltata “PO s.r.l.”, assorbendo solamente cinque dei sette dipendenti totali, ed escludendo dunque i ricorrenti;
gli istanti con comunicazioni del 10.04.2024 ( ), Parte_1
27.03.2024 e 12.04.2024 ( ) chiedevano la continuità del Parte_2 rapporto di lavoro nei confronti de , con Controparte_1 specifica disponibilità immediata all'immissione in servizio. La sebbene ritualmente citata, non si è costituita Controparte_1 in giudizio. All'esito dell'udienza del 13.02.2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' attuale impresa Controparte_2 subentrata a “ nella gestione del servizio di Controparte_1 vigilanza con guardia armata e fiduciaria presso i varchi di accesso al
[...]
di Pompei, così come richiesto dalla difesa di parte ricorrente. Parte_5
L' si è costituito in giudizio impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti, rilevando il difetto di legittimazione passiva e l'inoperatività della “clausola sociale” nei termini evocati dagli istanti, concludendo per il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti in quanto infondata, con vittoria di spese;
in subordine, nel caso di accoglimento della richiesta di assunzione dei ricorrenti alle dipendenze della ha chiesto che CP_2 la stessa sia individuata dal momento della pronuncia giudiziale e sino al successivo ingresso di nuovo operatore economico, concludendo altresì per il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Sostiene parte attrice che è documentalmente provato che i ricorrenti abbiano prestato l'attività lavorativa alle dipendenze dell' con stabile Controparte_3 assegnazione ai varchi di accesso del di Pompei, sino alla Parte_4 cessazione dell'appalto e al successivo subentro delle società Parte_6
a cui susseguiva Sussisterebbero, pertanto, tutti gli elementi per
[...] Controparte_2 riconoscere il diritto dei ricorrenti al riassorbimento presso la società subentrante
[...] ovvero per accertare la responsabilità solidale di quest'ultima e della CP_2 società per la violazione della clausola sociale e la Parte_6 conseguente lesione del diritto dei ricorrenti alla continuità lavorativa. Ciò in quanto la clausola sociale, di fonte legale (artt. 57 e 102 D. Lgs. n. 36/2023) e contrattuale (art. 27 CCNL Vigilanza Privata), persegue la finalità di garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati nei servizi pubblici di natura continuativa, imponendo al nuovo aggiudicatario di valutare il riassorbimento del personale già utilizzato, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico– organizzative. Come è noto, il tema del subentro nell'appalto e delle ricadute di tale vicenda circolatoria nei rapporti di lavoro sulle condizioni occupazionali del personale adibito all'appalto medesimo, trova la sua compiuta disciplina nella contrattazione collettiva, essendo rimessa all'autonomia collettiva, in alcuni settori ed a determinate condizioni, attribuire ai lavoratori il diritto al passaggio alle dipendenze della società subentrante. Ebbene, nella specie, nei confronti della società la , attualmente operativa CP_2 sull'appalto in questione, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 e segg. del CCNL di categoria, per i dipendenti delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, secondo cui l'azienda subentrante deve assumere il personale dell'appaltatore uscente (alle stesse condizioni economiche e normative del nuovo contratto collettivo applicato dall'impresa subentrante). Invero, per avere diritto all'assunzione da parte della nuova azienda, il lavoratore deve avere un rapporto di lavoro attivo e non interrotto con l'appaltatore uscente al momento del cambio appalto. Nel caso in esame, alla data del 25 maggio 2024, quando la iniziava CP_2
l'esecuzione del servizio appaltato sottosoglia, tanto il quanto il Parte_1
erano ancora dipendenti della PO S.r.l., quindi non dell'operatore Parte_2 economico immediatamente antecedente la nell'affidamento diretto. CP_2
Dagli estratti contributivi dei lavoratori risulta invero che , alla data Parte_2 del 28.02.2025 era alle dipendenze della PO S.r.l; risulta aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della PO sino al 05.06.2024, per poi beneficiare, dal 14.06.2024, del trattamento Naspi, ancora conseguito alla data del 30.04.2025. Ne consegue che, alla data del 25.05.2024, mancava la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa immediatamente cessante che costituisce il Controparte_1 presupposto di fatto necessario affinché si possa configurare il diritto di assunzione dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa subentrante la Ed in effetti CP_2 non sussisteva proprio la costituzione del rapporto di lavoro con la Controparte_1
(precedente aggiudicataria non più operativa), risultando gli odierni ricorrenti ancora dipendenti della PO s.r.l.. Né peraltro sono state allegate specifiche circostanze da cui desumere le modalità della procedura relativa al precedente cambio appalto ed un'eventuale condotta inadempiente. Dalla risposta del alla diffida del Parte_4 procuratore degli istanti (in atti), si evince piuttosto l'applicazione della clausola sociale e l'impegno della subentrante ( ad assumere secondo i Controparte_1 contratti di lavoro e di categoria le unità lavorative effettivamente operanti sull'appalto. E del resto, la permanenza in servizio alle dipendenze della PO s.r.l. (tuttora sussistente per il , come dallo stesso dichiarato in sede di libero Pt_2 interrogatorio) ha di per sé garantito, al momento del cambio appalto con la CP_1
ai lavoratori odierni ricorrenti la stabilità lavorativa.
[...]
In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta le domande e compensa le spese.
Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 27.11.25
IL GIUDICE
Dott. Rosa Molè