Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 41
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per violazione delle regole fondanti il sistema dell'imposizione sui redditi

    La Corte ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2025, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 cit. relativamente al regime di deducibilità al 20% dell'IMU sui beni strumentali dall'IRES.

  • Rigettato
    Rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    La Corte ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2025, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 cit. relativamente al regime di deducibilità al 20% dell'IMU sui beni strumentali dall'IRES.

  • Accolto
    Eccezione di tardività dell'istanza di rimborso

    L'eccezione risulta fondata attesi i termini e le date indicate dall'Ufficio per cui il ricorso introduttivo verso il silenzio-rifiuto va dichiarato inammissibile ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 41
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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