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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD LB CE, Presidente
DR PI, OR
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societ? Cooperativa Di Consumo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 840 del 9.7.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 Soc. Coop. di Consumo avverso il silenzio-rifiuto formatosi in ordine alla istanza di rimborso IRES, presentata in data 19.7.2021 per il periodo d'imposta 2016, versata a causa della parziale indeducibilità dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile ai fini IRES.
Compensava le spese.
Ricorreva in appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1. Sull'illegittimità del diniego, per violazione delle regole fondanti il sistema dell'imposizione sui redditi (artt.
75 e 99, Tuir) e, ancor più in generale, dei principi sottesi all'ordinamento tributario nel suo complesso, laddove non è stata riconosciuta l'integrale deducibilità – dalla base imponibile Ires – dell'IMU assolta sugli immobili strumentali, nonostante la stessa costituisca un costo inerente all'esercizio dell'attività d'impresa.
2. Sulla permanente necessità – a fortiori, in seguito alla Sentenza Cost. n. 21/2024 – di rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Così concludeva: “Si chiede a codesto Giudice, contrariis reiectis, di riformare l'impugnata pronuncia e, per tale effetto, declarare l'integrale illegittimità del silenzio-rifiuto qui opposto.
In via subordinata, si chiede la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, Dlgs 23 nella versione vigente ratione temporis.
Con vittoria si spese, compensi ed onorari”.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, richiamando integralmente, anche ai fini devolutivi, quanto già esposto, argomentato e documentato nelle difese di primo grado e avanzando appello incidentale “condizionato” col quale ripropone l'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso e ribadisce la mancanza della prova della natura strumentale dei beni immobili.
Così conclude: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia tributaria di secondo grado:
- in via principale, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n. 840/2024 depositata il 23.09.2024 dalla seconda sezione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova e, per l'effetto, la conferma del diniego tacito impugnato;
- in via (subordinata) e ) incidentale – nel denegato caso in cui fossero ritenuti fondati i motivi di impugnazione contenuti nell'appello di controparte e/o non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma regolatrice – l'accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dall'Ufficio, con declaratoria d'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e/o per mancanza di idonea prova documentale, in violazione dell'art. 2697 c.c., del diritto alla restituzione dell'importo richiesto;
- con condanna della ricorrente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, come da nota spese depositata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto la domanda di rimborso è stata presentata oltre il termine, previsto dall'art. 38, comma 1, del DPR n. 600/73, di 48 mesi dalla data del versamento: ciò in quanto l'Ires era stata versata il 30.11.2016 e l'istanza di rimborso parziale
è stata presentata il 19.7.2021. La sentenza appellata nulla ha statuito circa tale eccezione. La Società ha dato atto nell'atto di appello dell'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso ma nulla ha replicato alla domanda avanzata con l'appello incidentale dall'Ufficio.
L'eccezione risulta fondata attesi i termini e le date indicate dall'Ufficio per cui il ricorso introduttivo verso il silenzio-rifiuto va dichiarato inammissibile ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
Comunque, anche nel merito, la domanda di rimborso risulta infondata. La stessa è basata essenzialmente sull'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 nella versione applicabile nell'anno
2016. All'epoca il tributo era dovuto nella misura in cui fu versato.
La domanda avanzata dalla Società di riproposizione della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 cit. risulta superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75, depositata il 27.5.2025 che, decidendo su analoghe questioni sollevate da altre Corti di Giustizia Tributaria ha dichiarato ammissibili le questioni sollevate ma le ha respinte considerando che la successione di norme che tra il 2013 e il 2022 ha portato alla deducibilità totale dell'Imu, appare quale frutto di un contemperamento non irragionevole fra esigenze di bilancio e di coerenza del sistema tributario complessivo, senza trascurare quelle proprietarie di immobili strumentali.
Secondo la Corte “la disposizione censurata rappresenta, infatti, il primo passo di un adeguamento graduale effettivamente compiuto dal legislatore per ovviare agli effetti distorsivi di una articolata riforma del sistema impositivo degli Enti locali”.
Ha pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 cit. relativamente al regime di deducibilità al 20% dell'Imu sui beni strumentali dall'Ires.
L'appello va pertanto respinto.
L'appello incidentale dell'Ufficio relativo all'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza dalla domanda di rimborso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 Società Cooperativa di Consumo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.500,00 oltre oneri accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD LB CE, Presidente
DR PI, OR
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societ? Cooperativa Di Consumo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 840 del 9.7.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 Soc. Coop. di Consumo avverso il silenzio-rifiuto formatosi in ordine alla istanza di rimborso IRES, presentata in data 19.7.2021 per il periodo d'imposta 2016, versata a causa della parziale indeducibilità dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile ai fini IRES.
Compensava le spese.
Ricorreva in appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1. Sull'illegittimità del diniego, per violazione delle regole fondanti il sistema dell'imposizione sui redditi (artt.
75 e 99, Tuir) e, ancor più in generale, dei principi sottesi all'ordinamento tributario nel suo complesso, laddove non è stata riconosciuta l'integrale deducibilità – dalla base imponibile Ires – dell'IMU assolta sugli immobili strumentali, nonostante la stessa costituisca un costo inerente all'esercizio dell'attività d'impresa.
2. Sulla permanente necessità – a fortiori, in seguito alla Sentenza Cost. n. 21/2024 – di rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Così concludeva: “Si chiede a codesto Giudice, contrariis reiectis, di riformare l'impugnata pronuncia e, per tale effetto, declarare l'integrale illegittimità del silenzio-rifiuto qui opposto.
In via subordinata, si chiede la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, Dlgs 23 nella versione vigente ratione temporis.
Con vittoria si spese, compensi ed onorari”.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, richiamando integralmente, anche ai fini devolutivi, quanto già esposto, argomentato e documentato nelle difese di primo grado e avanzando appello incidentale “condizionato” col quale ripropone l'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso e ribadisce la mancanza della prova della natura strumentale dei beni immobili.
Così conclude: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia tributaria di secondo grado:
- in via principale, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n. 840/2024 depositata il 23.09.2024 dalla seconda sezione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova e, per l'effetto, la conferma del diniego tacito impugnato;
- in via (subordinata) e ) incidentale – nel denegato caso in cui fossero ritenuti fondati i motivi di impugnazione contenuti nell'appello di controparte e/o non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma regolatrice – l'accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dall'Ufficio, con declaratoria d'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e/o per mancanza di idonea prova documentale, in violazione dell'art. 2697 c.c., del diritto alla restituzione dell'importo richiesto;
- con condanna della ricorrente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, come da nota spese depositata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto la domanda di rimborso è stata presentata oltre il termine, previsto dall'art. 38, comma 1, del DPR n. 600/73, di 48 mesi dalla data del versamento: ciò in quanto l'Ires era stata versata il 30.11.2016 e l'istanza di rimborso parziale
è stata presentata il 19.7.2021. La sentenza appellata nulla ha statuito circa tale eccezione. La Società ha dato atto nell'atto di appello dell'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso ma nulla ha replicato alla domanda avanzata con l'appello incidentale dall'Ufficio.
L'eccezione risulta fondata attesi i termini e le date indicate dall'Ufficio per cui il ricorso introduttivo verso il silenzio-rifiuto va dichiarato inammissibile ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
Comunque, anche nel merito, la domanda di rimborso risulta infondata. La stessa è basata essenzialmente sull'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 nella versione applicabile nell'anno
2016. All'epoca il tributo era dovuto nella misura in cui fu versato.
La domanda avanzata dalla Società di riproposizione della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 cit. risulta superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75, depositata il 27.5.2025 che, decidendo su analoghe questioni sollevate da altre Corti di Giustizia Tributaria ha dichiarato ammissibili le questioni sollevate ma le ha respinte considerando che la successione di norme che tra il 2013 e il 2022 ha portato alla deducibilità totale dell'Imu, appare quale frutto di un contemperamento non irragionevole fra esigenze di bilancio e di coerenza del sistema tributario complessivo, senza trascurare quelle proprietarie di immobili strumentali.
Secondo la Corte “la disposizione censurata rappresenta, infatti, il primo passo di un adeguamento graduale effettivamente compiuto dal legislatore per ovviare agli effetti distorsivi di una articolata riforma del sistema impositivo degli Enti locali”.
Ha pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 cit. relativamente al regime di deducibilità al 20% dell'Imu sui beni strumentali dall'Ires.
L'appello va pertanto respinto.
L'appello incidentale dell'Ufficio relativo all'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza dalla domanda di rimborso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 Società Cooperativa di Consumo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.500,00 oltre oneri accessori.