Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 28/01/2026, n. 1396
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa adozione di provvedimento e motivazione

    Il Collegio ha condiviso l'orientamento maggioritario secondo cui il provvedimento di rigetto parziale in autotutela è impugnabile, in quanto una diversa lettura contrasterebbe con principi costituzionali a tutela del contribuente.

  • Accolto
    Violazione di norme su crediti d'imposta e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto sussistenti gli elementi per considerare l'obbligazione solidale tra le sorelle beneficiarie, l'unitarietà del fatto generatore e l'identità della prestazione. Non sono emersi profili di rischio che giustifichino il diniego del credito, data la documentazione fornita e l'assenza di comportamenti illeciti.

  • Accolto
    Violazione della tutela dell'affidamento e della buona fede

    Il Collegio ha ritenuto che l'erronea intestazione della fattura non costituisce violazione sostanziale ostativa al pagamento integrale dei lavori, poiché non vi è stata evasione dell'imposta o elusione della ratio legis sul controllo, sanata dall'evidenza postuma del contenuto della fattura contestata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 14, ha esaminato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. avverso il diniego parziale di accoglimento della propria istanza di autotutela, relativa alla revoca di agevolazioni e rateizzazioni in materia di credito d'imposta. La società ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria impugnazione, l'omessa adozione di un provvedimento motivato e la violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale, lamentando l'assenza di un avviso bonario o di una comunicazione dei motivi ostativi. Ha altresì invocato la violazione degli articoli 121-122 bis del D.L. 34/2020 per difetto di istruttoria e dell'articolo 119 ter del medesimo decreto, unitamente all'articolo 10 dello Statuto del contribuente, in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Napoli, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della società e, nel merito, chiedendo il rigetto, argomentando che, per beneficiare del Superbonus, i documenti di spesa devono essere integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e la relativa percentuale, integrazioni non effettuate fin dal primo anno di fruizione. L'Ufficio ha pertanto accolto l'istanza di autotutela solo per le parti comuni, escludendo le prestazioni eseguite sulla porzione di bene di titolarità esclusiva di un condomino.

Il Collegio ha preliminarmente condiviso l'orientamento maggioritario sulla suscettibilità di impugnazione del provvedimento di rigetto parziale in autotutela, ritenendo sussistente la legittimazione ad agire della società ricorrente, in quanto destinataria del diniego. Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi per considerare l'obbligazione dedotta come solidale, data la pluralità di debitori (le due sorelle beneficiarie), l'unitarietà del fatto generatore (contratto di appalto e inscindibilità dell'intervento), e l'identità della prestazione (incarico unitario senza distinzione tra parti comuni ed esclusive, con impegno economico unico). Ha altresì escluso che dall'operazione sostanziale realizzata dai contribuenti fossero emersi profili di rischio ostativi al riconoscimento del credito, evidenziando che l'impresa ricorrente non aveva posto in essere comportamenti illeciti, avendo documentato i lavori e trasmesso la documentazione per i controlli. Pur riconoscendo che l'art. 122 bis del D.L. 34/2020 mira a individuare profili di rischio, ha ritenuto che nel caso specifico non emergessero elementi di rischio legati a comportamenti quali la mancata fatturazione, regolarmente adempiuta. Pertanto, l'erronea intestazione della fattura non è stata considerata una violazione sostanziale ostativa al pagamento integrale dei lavori, non essendovi stata evasione d'imposta o elusione della ratio legis sul controllo. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e le spese processuali compensate, data la complessità delle questioni giuridiche affrontate.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 28/01/2026, n. 1396
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1396
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo