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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 28/01/2026, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1396/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22635/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan Nn 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 197031 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20519/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Ricorrente_1 S.r.l. avverso il provvedimento di “accoglimento parziale istanza di autotutela avverso comunicazione rifiuto del credito” deducendo:
- omessa adozione di provvedimento – omessa motivazione. Violazione degli artt. 31-36 ter e 37 DPR
600/73 non essendo stato il provvedimento impugnato preceduto né da un avviso bonario, né della comunicazione di motivi ostativi, né da alcuna forma di garanzia del contraddittorio procedimentale;
- violazione degli art. 121 – 122 bis del D. L. 34/2020 e difetto di istruttoria;
- violazione dell'art. 119 te del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente “tutela dell'affidamento e della buona fede”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Napoli DP1 rilevando l'inammissibilità del ricorso con riferimento all'atto impugnato ed al difetto di legittimazione della società ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso. Ciò in quanto al fine di beneficiare del "Supebonus" di cui all'art.122 bis D.L. 34/2020 ove non sia stato richiesto, perchè non obbligatorio, il codice fiscale del Condominio, i documenti di spesa devono essere appositamente integrati col nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi di imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta, fermo restando che è "necessario comunque che gli interventi sono effettuati su parti comuni dell'edificio".
Pertanto l'Ufficio, alla luce della documentazione esibita, aveva accolto l'istanza di autotutela solo per le comunicazioni relative alle parti comuni del condominio escludendo, per le prestazioni eseguite sulla porzione di bene rientrante nella titolarità esclusiva di un condomino, la possibilità escutere l'altro condomino.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio, quanto alla dedotta inammissibilità, che va condiviso l'orientamento maggioritario secondo cui il provvedimento di rigetto parziale in autotutela è suscettibile di impugnazione (cfr. Corte di
Giustizia di Napoli, sez. XVI, sentenza n. 9470/2024, del 17.05.2024)poichè una diversa lettura si porrebbe in contrasto con principi costituzionali, in particolare con le norme a tutela del contribuente.
Allo stesso modo deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della società ricorrente;
in proposito l'AGE eccepisce che solo le sorelle Nominativo_1 avrebbero potuto lamentarsi del mancato riconoscimento del credito d'imposta, sebbene quest'ultimo fosse stato ceduto alla Ricorrente_1. L'eccezione è infondata, perché anche colui che è danneggiato dal provvedimento può ricorrere all'A.G. ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e, nel caso di specie, la Ricorrente_1 S.r.l. è stata destinataria del diniego e quindi ben può azionare i rimedi previsti a tutela dei suoi diritti
Nel merito l'Ufficio ritiene che la società ricorrente non ha diritto ad ottenere il riconoscimento del credito d'imposta, in quanto sarebbe stata erroneamente compilata la fattura per le opere seguite dalla Ricorrente_1, relativamente ai lavori realizzati sulle proprietà esclusive delle sorelle Nominativo_1 ed effettivamente compiuti, per quantità e qualità. Secondo la tesi dell'Ufficio, la fattura, essendo stata intestata a Nominativo_1 avrebbe potuto essere utilizzata solo per il riconoscimento di crediti per i lavori relativi alle parti comuni , ma non anche per i crediti relativi alla proprietà esclusiva di Nominativo_2 poichè l'obbligazione gravante sulle sorelle LI non poteva ritenersi solidale non evincendosi neppure dal contratto di appalto.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi per ritenere l'obbligazione dedotta come solidale. In primo luogo vi è la pluralità di debitori, costituiti dalle due sorelle Nominativo_1, beneficiarie dell'intervento di efficientamento energetico.
Sussiste l'unitarietà del fatto generatore dell'obbligazione costituito dal contratto di appalto e dall'inscindibilità dell'intervento tra lavori trainanti e trainati.Infine vi è identità della prestazione, in quanto entrambe le sorelle hanno conferito un incarico unitario alla società ricorrente, senza alcuna distinzione tra parti comuni, parti esclusive e quindi assumendo un impegno economico di pagamento unico, per una somma a corpo e non a misura.
In ogni caso, dall'operazione sostanziale realizzata dai contribuenti non è emerso alcuno dei profili di rischio che la norma indica come ostativi al riconoscimento del credito.
Ed infatti, premesso che lo scopo dell'art. 122 bis del D.L. 34/2020 è quello di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti, per cui l'ente è chiamato a porre in essere un'attività di controllo piena e certa al fine discongiurare comportamenti illeciti, non v'è chi non veda che l'impresa ricorrente non ha posto in essere alcun comportamento illecito, documentando i lavori svolti e trasmettendo tutta la documentazione al fine di consentire alla Pubblica
Amministrazione di svolgere i dovuti controlli, che si sono conclusi positivamente.
Volendo verificare se la condotta tenuta sia conforme alle prescrizioni formali dell'art. 122 del D.L. 34/2020 occorre ricordare che la sig.ra Nominativo_2 e la sig.ra Nominativo_1 hanno inviato comunicazioni di cessione, relativamente alle unità immobiliari di cui sono titolari esclusive, distinte e separate;
la sig.ra
Nominativo_1 ha trasmesso anche quella relativa ai lavori per le parti comuni, così come la sorella. La società appaltatrice ha fatto un'unica fattura per tutti i lavori eseguiti a seguito del collaudo integrale, indicando come destinatario la sig.ra Nominativo_1 (delegata, e non potendo inserire nelle piattaforme telematiche di trasmissione allo SDI due destinatari) ma specificando che la prestazione si riferiva alle parti comuni ed ai lavori eseguiti anche presso l'immobile all'altra sorella Nominativo_2. Condiviso il fatto che l'art. 122 bis del Decreto-Legge 34/2020 ha l'obiettivo di individuare profili di rischio e prevenire abusi, nel caso specifico, non emergono elementi di rischio legati a comportamenti quali la mancata fatturazione, che è stata, invece, regolarmente adempiuta. Pertanto, a giudizio del Collegio,non sussistendo ragioni per considerare la comunicazione di cessione del credito come irregolare o sospetta,
l'erronea intestazione della fattura non costituisce violazione sostanziale che non consente il pagamento integrale dei lavori svolti non essendoci stata evasione dell'imposta e\o elusione della ratio legis sul controllo, sanato con l'evidenza postuma del contenuto della fattura contestata.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le innumerevoli questioni giuridiche affrontate legittimano una compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22635/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan Nn 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 197031 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20519/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Ricorrente_1 S.r.l. avverso il provvedimento di “accoglimento parziale istanza di autotutela avverso comunicazione rifiuto del credito” deducendo:
- omessa adozione di provvedimento – omessa motivazione. Violazione degli artt. 31-36 ter e 37 DPR
600/73 non essendo stato il provvedimento impugnato preceduto né da un avviso bonario, né della comunicazione di motivi ostativi, né da alcuna forma di garanzia del contraddittorio procedimentale;
- violazione degli art. 121 – 122 bis del D. L. 34/2020 e difetto di istruttoria;
- violazione dell'art. 119 te del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente “tutela dell'affidamento e della buona fede”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Napoli DP1 rilevando l'inammissibilità del ricorso con riferimento all'atto impugnato ed al difetto di legittimazione della società ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso. Ciò in quanto al fine di beneficiare del "Supebonus" di cui all'art.122 bis D.L. 34/2020 ove non sia stato richiesto, perchè non obbligatorio, il codice fiscale del Condominio, i documenti di spesa devono essere appositamente integrati col nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi di imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta, fermo restando che è "necessario comunque che gli interventi sono effettuati su parti comuni dell'edificio".
Pertanto l'Ufficio, alla luce della documentazione esibita, aveva accolto l'istanza di autotutela solo per le comunicazioni relative alle parti comuni del condominio escludendo, per le prestazioni eseguite sulla porzione di bene rientrante nella titolarità esclusiva di un condomino, la possibilità escutere l'altro condomino.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio, quanto alla dedotta inammissibilità, che va condiviso l'orientamento maggioritario secondo cui il provvedimento di rigetto parziale in autotutela è suscettibile di impugnazione (cfr. Corte di
Giustizia di Napoli, sez. XVI, sentenza n. 9470/2024, del 17.05.2024)poichè una diversa lettura si porrebbe in contrasto con principi costituzionali, in particolare con le norme a tutela del contribuente.
Allo stesso modo deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della società ricorrente;
in proposito l'AGE eccepisce che solo le sorelle Nominativo_1 avrebbero potuto lamentarsi del mancato riconoscimento del credito d'imposta, sebbene quest'ultimo fosse stato ceduto alla Ricorrente_1. L'eccezione è infondata, perché anche colui che è danneggiato dal provvedimento può ricorrere all'A.G. ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e, nel caso di specie, la Ricorrente_1 S.r.l. è stata destinataria del diniego e quindi ben può azionare i rimedi previsti a tutela dei suoi diritti
Nel merito l'Ufficio ritiene che la società ricorrente non ha diritto ad ottenere il riconoscimento del credito d'imposta, in quanto sarebbe stata erroneamente compilata la fattura per le opere seguite dalla Ricorrente_1, relativamente ai lavori realizzati sulle proprietà esclusive delle sorelle Nominativo_1 ed effettivamente compiuti, per quantità e qualità. Secondo la tesi dell'Ufficio, la fattura, essendo stata intestata a Nominativo_1 avrebbe potuto essere utilizzata solo per il riconoscimento di crediti per i lavori relativi alle parti comuni , ma non anche per i crediti relativi alla proprietà esclusiva di Nominativo_2 poichè l'obbligazione gravante sulle sorelle LI non poteva ritenersi solidale non evincendosi neppure dal contratto di appalto.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi per ritenere l'obbligazione dedotta come solidale. In primo luogo vi è la pluralità di debitori, costituiti dalle due sorelle Nominativo_1, beneficiarie dell'intervento di efficientamento energetico.
Sussiste l'unitarietà del fatto generatore dell'obbligazione costituito dal contratto di appalto e dall'inscindibilità dell'intervento tra lavori trainanti e trainati.Infine vi è identità della prestazione, in quanto entrambe le sorelle hanno conferito un incarico unitario alla società ricorrente, senza alcuna distinzione tra parti comuni, parti esclusive e quindi assumendo un impegno economico di pagamento unico, per una somma a corpo e non a misura.
In ogni caso, dall'operazione sostanziale realizzata dai contribuenti non è emerso alcuno dei profili di rischio che la norma indica come ostativi al riconoscimento del credito.
Ed infatti, premesso che lo scopo dell'art. 122 bis del D.L. 34/2020 è quello di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti, per cui l'ente è chiamato a porre in essere un'attività di controllo piena e certa al fine discongiurare comportamenti illeciti, non v'è chi non veda che l'impresa ricorrente non ha posto in essere alcun comportamento illecito, documentando i lavori svolti e trasmettendo tutta la documentazione al fine di consentire alla Pubblica
Amministrazione di svolgere i dovuti controlli, che si sono conclusi positivamente.
Volendo verificare se la condotta tenuta sia conforme alle prescrizioni formali dell'art. 122 del D.L. 34/2020 occorre ricordare che la sig.ra Nominativo_2 e la sig.ra Nominativo_1 hanno inviato comunicazioni di cessione, relativamente alle unità immobiliari di cui sono titolari esclusive, distinte e separate;
la sig.ra
Nominativo_1 ha trasmesso anche quella relativa ai lavori per le parti comuni, così come la sorella. La società appaltatrice ha fatto un'unica fattura per tutti i lavori eseguiti a seguito del collaudo integrale, indicando come destinatario la sig.ra Nominativo_1 (delegata, e non potendo inserire nelle piattaforme telematiche di trasmissione allo SDI due destinatari) ma specificando che la prestazione si riferiva alle parti comuni ed ai lavori eseguiti anche presso l'immobile all'altra sorella Nominativo_2. Condiviso il fatto che l'art. 122 bis del Decreto-Legge 34/2020 ha l'obiettivo di individuare profili di rischio e prevenire abusi, nel caso specifico, non emergono elementi di rischio legati a comportamenti quali la mancata fatturazione, che è stata, invece, regolarmente adempiuta. Pertanto, a giudizio del Collegio,non sussistendo ragioni per considerare la comunicazione di cessione del credito come irregolare o sospetta,
l'erronea intestazione della fattura non costituisce violazione sostanziale che non consente il pagamento integrale dei lavori svolti non essendoci stata evasione dell'imposta e\o elusione della ratio legis sul controllo, sanato con l'evidenza postuma del contenuto della fattura contestata.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le innumerevoli questioni giuridiche affrontate legittimano una compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese.