CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 983/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5764/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1561/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1561/5/2022 depositata l'8.4.2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso dei coniugi Resistente_1 e Resistente_2 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle ritenute Irpef dagli stessi subite negli anni 1991 e 1992 presentata in quanto residenti in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Ufficio a rifondere ai predetti ricorrenti il complessivo importo di 35.294,00 €, oltre gli interessi dalla domanda di rimborso del 22.4.2008 al soddisfo.
Si costituivano in giudizio, controdeducendo, la Resistente_1 ed il Resistente_2.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Superata l'eccepita discordanza tra le somme chieste in rimborso con il ricorso introduttivo del giudizio e quelle indicate nell'istanza con il fatto che l'Agenzia delle Entrate ha comunque corrisposto al Res._1 ed al Res._2, in corso di causa, il 50 % delle somme da costoro richieste con il ricorso, evidentemente avendo esatta contezza a quanto il rimborso ammontasse nell'intero, deve evidenziarsi che alcuna incidenza assume, sull'entità del rimborso richiesto, la disciplina introdotta dal legislatore con l'art. 1, comma 665, della l. 190/2014, nel testo risultante a seguito dell'art. 16-octies del d.l. 91/2017, convertito dalla l. 123/2017. Invero, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione specificamente formatasi nei giudizi di ottemperanza, alla quale questa Corte ritiene di doversi uniformare, condividendone le argomentazioni: "nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, - come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29, - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati" (Cass., VI, 1.9.2022, nn. 25738, 25739 e 25740; Cass., sez. trib., 9.6.2022, n. 18683; Cass., sez. trib., 7.6.2022, nn. 18351 e 18358; Cass., sez. trib., 4.6.2022, nn. 17912 e 17920; Cass., sez. trib., 24.5.2022, n. 16829 e 16830; Cass., sez. trib., 19.5.2022, nn. 16289 e 16290 e, più di recente, cass. sez. trib., 16.1.2023 n. 1159). Il rimborso, pertanto, spetta per l'intero - con ciò volendosi intendere il 90% delle imposte versate - e non per il 50% invocato dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese della presente fase possono trovare compensazione tra le parti, inducendo in tal senso l'intenso dibattito giurisprudenziale sulla percentuale delle imposte spettanti in rimborso susseguente allo ius superveniens sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5764/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1561/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1561/5/2022 depositata l'8.4.2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso dei coniugi Resistente_1 e Resistente_2 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle ritenute Irpef dagli stessi subite negli anni 1991 e 1992 presentata in quanto residenti in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Ufficio a rifondere ai predetti ricorrenti il complessivo importo di 35.294,00 €, oltre gli interessi dalla domanda di rimborso del 22.4.2008 al soddisfo.
Si costituivano in giudizio, controdeducendo, la Resistente_1 ed il Resistente_2.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Superata l'eccepita discordanza tra le somme chieste in rimborso con il ricorso introduttivo del giudizio e quelle indicate nell'istanza con il fatto che l'Agenzia delle Entrate ha comunque corrisposto al Res._1 ed al Res._2, in corso di causa, il 50 % delle somme da costoro richieste con il ricorso, evidentemente avendo esatta contezza a quanto il rimborso ammontasse nell'intero, deve evidenziarsi che alcuna incidenza assume, sull'entità del rimborso richiesto, la disciplina introdotta dal legislatore con l'art. 1, comma 665, della l. 190/2014, nel testo risultante a seguito dell'art. 16-octies del d.l. 91/2017, convertito dalla l. 123/2017. Invero, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione specificamente formatasi nei giudizi di ottemperanza, alla quale questa Corte ritiene di doversi uniformare, condividendone le argomentazioni: "nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, - come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29, - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati" (Cass., VI, 1.9.2022, nn. 25738, 25739 e 25740; Cass., sez. trib., 9.6.2022, n. 18683; Cass., sez. trib., 7.6.2022, nn. 18351 e 18358; Cass., sez. trib., 4.6.2022, nn. 17912 e 17920; Cass., sez. trib., 24.5.2022, n. 16829 e 16830; Cass., sez. trib., 19.5.2022, nn. 16289 e 16290 e, più di recente, cass. sez. trib., 16.1.2023 n. 1159). Il rimborso, pertanto, spetta per l'intero - con ciò volendosi intendere il 90% delle imposte versate - e non per il 50% invocato dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese della presente fase possono trovare compensazione tra le parti, inducendo in tal senso l'intenso dibattito giurisprudenziale sulla percentuale delle imposte spettanti in rimborso susseguente allo ius superveniens sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO