Art. 4.
E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.
E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.