Art. 1.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualita delle merci Scopo per il quale e concessa l'importazione temporanea Quantita minima ammessa alla import. temp. Termine massimo per la riespor- tazione
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualita delle merci Scopo per il quale e concessa l'importazione temporanea Quantita minima ammessa alla import. temp. Termine massimo per la riespor- tazione