Articolo 1791 del Codice civile
Articolo 1790Articolo 1751 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 1791.

(Nota di pegno).

Alla fede di deposito e' unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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