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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2100/2024, in materia di interdizione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
nata ad [...], il [...], entrambi con gli Avv.ti Maria Teresa Semeria e Pt_2
Andrea Medicina
- attore -
contro
C.F. , nata ad [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Intervento del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Conclusioni dell'attore: “svolti gli opportuni accertamenti, voglia, ai sensi dell'art. 473-bis 52 e ss
c.p.c., dichiarare l'interdizione della SI.ra nata ad [...] il [...], ivi Controparte_1 residente in [...], con ogni conseguenza di legge”.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 2.10.2024, i SI.ri e hanno Parte_1 Parte_2 rappresentato: che sono genitori della SI.ra la quale, “a far data dal Controparte_1
19.12.2022, come concordemente deciso da entrambi i genitori, è inserita presso la struttura il “Il Piccolo Cottolengo Don Orione” in Tortona, Corso Don Orione 68”; che “ , risulta CP_1 affetta da “encefalopatia secondaria” per sofferenza perinatale da prematurità”; che “in particolare, come certificato dagli operatori sanitari della struttura ospitante […], la figlia dei ricorrenti presenta il seguente quadro clinico: “tetraparesi spastica, impossibilità alla stazione eretta ed alla deambulazione, grave ritardo psicomotorio, difficoltà alla nutrizione, assente il controllo degli sfinteri. Utilizza sedia a rotelle per gli spostamenti. Necessità di una assistenza continua per tutte le attività della vita quotidiana””; che “ è stata Controparte_1 dichiarata non autosufficiente e riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità”; che “si trova in uno stato di infermità mentale abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive”; che “risulta evidente come la figlia degli odierni ricorrenti non sia in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali né tantomeno compiere autonomamente i più semplici atti della vita di relazione e che sia necessario assicurare alla interdicenda una adeguata protezione ed un agevole supporto” e che sono rispettivamente disponibili la SI.ra a essere nominata tutore e il SI. a Parte_2 Parte_1
essere nominato protutore.
2. All'udienza del 6.2.2025, il GOP, Dott.ssa Giuseppina Vitellaro e il Pubblico Ministero, Dott.
hanno proceduto all'esame dell'interdicenda. All'esito, il Pubblico Persona_1
Ministero si è associato alla domanda di interdizione e il GOP ha reso parere favorevole all'interdizione.
3. All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Orbene, dalla documentazione in atti, risulta che l'interdicenda, “è stata sottoposta alla nascita a rianimazione primaria e successivamente ricoverata in Terapia Intensiva Pediatrica fino al 31/01/2007 […]. Alla nascita, ai controlli ecografici, si è riscontrato un quadro encefalico di sofferenza perinatale e di gravissima emorragia cerebrale […]. La grave prematurità, associata alla presenza di danno encefalico, hanno portato ad un grave quadro di sofferenza neurologica con paralisi spastica, grave ritardo psicomotorio associato ad ipovisione […]. Non è in grado di eseguire spostamenti neanche a terra, assente la deambulazione […]. Assente il controllo degli sfinteri. Presenta una minima comprensione
2 verbale, ma non è in grado di verbalizzare […]. Insufficienza respiratoria cronica moderata
[…]. Dipende per tutte le attività di vita quotidiana da un caregiver” (così il certificato medico in data 23.10.2024, a firma Dott.ssa , in atti). Persona_2
5. Alla luce di quanto precede, è accertato che l'interdicenda si trova in uno stato di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi;
situazione che giustifica la pronuncia di interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c.
6. Quanto alla possibilità di tutelare la persona mediante l'amministrazione di sostegno, anziché
l'interdizione, premettendo di condividere il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per
l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (in questo senso, ex multis, Cass. n. 9628/2009, Cass. n.
22332/2011 e Cass. n. 17962/2015), occorre tuttavia osservare, con riferimento al caso di specie, come l'amministrazione di sostegno presupponga, pur sempre, una gestione collaborativa (tra amministratore e beneficiario), che non pare essere in alcun modo possibile da parte della SI.ra L'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe, Controparte_1
quindi, idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla SI.ra la quale Controparte_1 non sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, né di esplicare la propria capacità d'agire in determinati ambiti.
7. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, essendo necessaria la pronuncia di interdizione, sì da attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
8. Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili, in assenza di opposizione della resistente e in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'interdizione della SI.ra (C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2
Alessandria, il 27.9.2006;
3 - spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, nonché per gli incombenti conseguenti, inclusi quelli di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso in Alessandria, il l'11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2100/2024, in materia di interdizione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
nata ad [...], il [...], entrambi con gli Avv.ti Maria Teresa Semeria e Pt_2
Andrea Medicina
- attore -
contro
C.F. , nata ad [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Intervento del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Conclusioni dell'attore: “svolti gli opportuni accertamenti, voglia, ai sensi dell'art. 473-bis 52 e ss
c.p.c., dichiarare l'interdizione della SI.ra nata ad [...] il [...], ivi Controparte_1 residente in [...], con ogni conseguenza di legge”.
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 2.10.2024, i SI.ri e hanno Parte_1 Parte_2 rappresentato: che sono genitori della SI.ra la quale, “a far data dal Controparte_1
19.12.2022, come concordemente deciso da entrambi i genitori, è inserita presso la struttura il “Il Piccolo Cottolengo Don Orione” in Tortona, Corso Don Orione 68”; che “ , risulta CP_1 affetta da “encefalopatia secondaria” per sofferenza perinatale da prematurità”; che “in particolare, come certificato dagli operatori sanitari della struttura ospitante […], la figlia dei ricorrenti presenta il seguente quadro clinico: “tetraparesi spastica, impossibilità alla stazione eretta ed alla deambulazione, grave ritardo psicomotorio, difficoltà alla nutrizione, assente il controllo degli sfinteri. Utilizza sedia a rotelle per gli spostamenti. Necessità di una assistenza continua per tutte le attività della vita quotidiana””; che “ è stata Controparte_1 dichiarata non autosufficiente e riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità”; che “si trova in uno stato di infermità mentale abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive”; che “risulta evidente come la figlia degli odierni ricorrenti non sia in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali né tantomeno compiere autonomamente i più semplici atti della vita di relazione e che sia necessario assicurare alla interdicenda una adeguata protezione ed un agevole supporto” e che sono rispettivamente disponibili la SI.ra a essere nominata tutore e il SI. a Parte_2 Parte_1
essere nominato protutore.
2. All'udienza del 6.2.2025, il GOP, Dott.ssa Giuseppina Vitellaro e il Pubblico Ministero, Dott.
hanno proceduto all'esame dell'interdicenda. All'esito, il Pubblico Persona_1
Ministero si è associato alla domanda di interdizione e il GOP ha reso parere favorevole all'interdizione.
3. All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Orbene, dalla documentazione in atti, risulta che l'interdicenda, “è stata sottoposta alla nascita a rianimazione primaria e successivamente ricoverata in Terapia Intensiva Pediatrica fino al 31/01/2007 […]. Alla nascita, ai controlli ecografici, si è riscontrato un quadro encefalico di sofferenza perinatale e di gravissima emorragia cerebrale […]. La grave prematurità, associata alla presenza di danno encefalico, hanno portato ad un grave quadro di sofferenza neurologica con paralisi spastica, grave ritardo psicomotorio associato ad ipovisione […]. Non è in grado di eseguire spostamenti neanche a terra, assente la deambulazione […]. Assente il controllo degli sfinteri. Presenta una minima comprensione
2 verbale, ma non è in grado di verbalizzare […]. Insufficienza respiratoria cronica moderata
[…]. Dipende per tutte le attività di vita quotidiana da un caregiver” (così il certificato medico in data 23.10.2024, a firma Dott.ssa , in atti). Persona_2
5. Alla luce di quanto precede, è accertato che l'interdicenda si trova in uno stato di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi;
situazione che giustifica la pronuncia di interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c.
6. Quanto alla possibilità di tutelare la persona mediante l'amministrazione di sostegno, anziché
l'interdizione, premettendo di condividere il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per
l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (in questo senso, ex multis, Cass. n. 9628/2009, Cass. n.
22332/2011 e Cass. n. 17962/2015), occorre tuttavia osservare, con riferimento al caso di specie, come l'amministrazione di sostegno presupponga, pur sempre, una gestione collaborativa (tra amministratore e beneficiario), che non pare essere in alcun modo possibile da parte della SI.ra L'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe, Controparte_1
quindi, idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla SI.ra la quale Controparte_1 non sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, né di esplicare la propria capacità d'agire in determinati ambiti.
7. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, essendo necessaria la pronuncia di interdizione, sì da attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
8. Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili, in assenza di opposizione della resistente e in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'interdizione della SI.ra (C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2
Alessandria, il 27.9.2006;
3 - spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, nonché per gli incombenti conseguenti, inclusi quelli di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso in Alessandria, il l'11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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