Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2024, proposto da
Kosmos Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 548/2020, emesso dal Tribunale di Crotone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. TO CH e presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 31 luglio 2020, n. 548, il Tribunale di Crotone ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore della Kosmos Hospital S.r.l., della somma di euro 294.287,25, oltre interessi come da domanda, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, nonché al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in euro 2.500,00, per compensi, ed euro 634,00, per esborsi, oltre accessori di legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria;
- il titolo, munito di formula esecutiva (detratta la somma di euro 162.465,78, corrisposta in data 18 settembre 2020, 6 novembre 2020 e 13 novembre 2020), è stato notificato all’ASP di Crotone in data 27 novembre 2020, per il pagamento della somma residua di euro 131.821,47;
- parte ricorrente rappresenta che, successivamente, l’amministrazione ha provveduto ad effettuare ulteriori pagamenti, sicché, ad oggi, la somma residua dovuta alla ricorrente è pari ad euro 9,247,09;
- con ricorso notificato in data 5 giugno 2024, depositato nella Segreteria il 19 giugno 2024, la società ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme residue, pari ad euro 9,247,09, oltre accessori maturati e maturandi e tassa di registrazione del decreto ingiuntivo già versata;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio, nonostante il rinnovo della notificazione (effettuato per il tramite dell’ufficiale giudiziario), a seguito dell’ordinanza di questo TAR n. 1084 del 19 giugno 2025;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
- non può invece trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo TAR sul punto (cfr., da ultimo, TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025) la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2022;
- l’amministrazione è, invece, tenuta al pagamento della tassa di registrazione del decreto ingiuntivo, trattandosi di spese funzionali alla soddisfazione del credito;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere respinta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle residue somme (inclusi interessi e tassa di registrazione del decreto ingiuntivo già versata);
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CH | VO RR |
IL SEGRETARIO