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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14104 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - in persona del giudice dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I grado iscritta al n° 2809/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 7.10.2025, vertente tra
-) , (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiana Di Rocco giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione (C.F. – PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_1
studio in Roma, via C.F. di Cambiano, 82; - attori -;
e
-) (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore sig. rappresentato e difeso in virtù di CP_2
delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Gianfranco Castorino
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (C. e C. & C.F._4
) in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 131, PEC: Controparte_3
; - convenuto - Email_2
E CONTRO
-) (C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di CP_2 C.F._5
delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianfranco Castorino
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (C. e C. & C.F._4
Partners- ) in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 131, PEC: Controparte_3
; - convenuto – Email_2 E CONTRO
-) con sede legale e direzione in Bologna, Via Controparte_4
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore speciale, Dott. Controparte_5
munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 28.05.2021 a rogito Notaio Dr. di Bologna, rep. n.95130, racc. n. 11214, Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma Via della Meloria n.52 presso lo studio dell'Avv.
RA VI (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._6
giusta procura su foglio separato da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta (PEC ) Email_3
- terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti depositavano le memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 7.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Controparte_6
.
[...]
Esponevano gli attori che:
- nei giorni del 29.8.2023 e del 15.9.2023, a seguito di precipitazioni insistenti su Roma
Nord, si verificavano diverse rotture di rami di varie dimensioni dell'albero di alto fusto che si trova all'interno del Condominio di Via Marostica 30, che si abbattevano rovinosamente sui mezzi di proprieta' dei Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
parcheggiati regolarmente nei propri posti auto all'interno del Condominio di
[...]
Via Flaminia, 735/a;
- in particolare, nell'evento del 29/8/2023 andavano danneggiati l'autovettura Toyota, targata GG556DA di proprieta' della Sig.ra e l'autovettura Lexus, Parte_2
targata GG 295 RH, di proprieta' della con noleggio a lungo termine Parte_3
in capo al Dott. Parte_1 - nell'evento del 15.9.2023 il distacco di un ramo enorme del colpiva in Parte_4
maniera piu' severa i due precedenti veicoli unitamente alla moto Ducati Scrambler, targata ET 44698 di proprieta' del Dott. Parte_1
- per effetto di ciò gli attori subivano ingenti danni patrimoniali quantificati nelle rispettive carrozzerie di riferimento come segue: la Toyota, Aygo, targata GG 556 DA di proprieta' della Sig.ra riparata presso Carrozzeria Auto Royal Company Srl, Pt_2
subiva danni inerenti entrambi gli eventi, pari ad € 8.694,74 e la moto
[...]
targata ET 44698, di proprieta' del subiva danni preventivati in CP_7 Parte_1
complessivi € 2.106,06 e riparata parzialmente dalla con riserva di Controparte_8
ordinare sella e serbatoio per un importo di € 1.270,00, mentre i danni subiti dalla
Lexus, targata GG 295 RH verranno richiesti direttamente dalla Parte_3
proprietaria del mezzo in questione, avendo il esborsato unicamente € Parte_1
500,00 a titolo di franchiglia di € 250,00 per ciascun evento in qualita' di conduttore in virtu' del contratto a lungo termine stipulato con la Parte_3
- la Sig.ra inoltre vedeva danneggiato il telone copri auto per un importo di € Pt_2
37,02 ed il dott. era costretto a prendere un'auto sostitutiva durante la Parte_1
riparazione della propria autovettura eborsando ulteriori € 143,00;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte al Controparte_1
e al Sig. proprietario dell'area verde sulla quale insiste l'albero di alto CP_2
fusto, nonché alla assicuratrice del condominio e del Sig. in proprio, CP_4 CP_2
malgrado la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; così concludevano gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere:
- accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a seguito dei
[...]
sinistri occorsi ascrivibili ad esclusiva responsabilita' del Condominio di Via
Marostica, 30 e del Sig. ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, CP_2 condannare i medesimi, alla refusione di detti danni in favore degli attori nella misura pari ad € 8.731,76 in capo alla Sig.ra e di € 2.749,06 in Parte_2
capo al Sig. oltre alla rifusione delle spese di lite e di tutta Parte_1
l'attivita' stragiudiziale compiuta dal giorno del sinistro al di' del soddisfo (inclusa la procedura di mediazione).
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi su tutte le circostanze di fatto indicate nel presente atto qui da intendersi ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “e' vero che” indicando a teste il Sig. residente in [...], alla Tes_1
Via Flaminia, 735/a.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre agli onorari della fase stragiudiziale non corrisposti oltre Cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva il Condominio di via Marostica 30 in Roma, contestando le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e comunque sfornite di prova, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'albero, dal quale si staccavano i rami, che avrebbero danneggiato le automobili e la motocicletta degli odierni attori non è sito nell'area condominiale, bensì all'interno della proprietà esclusiva del sig. , come peraltro dedotto CP_2
dagli stessi attori, conseguendone la totale estraneità del esponente ai fatti CP_1
per cui è causa e, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo peraltro alcun obbligo di custodia e manutenzione sull'albero in questione, rivestendo la qualità di custode responsabile ex art. 2051 c.c. il proprietario dell'area nella quale insisteva l'albero che provocava il sinistro per cui è causa, invocando in ogni caso l'esistenza del fortuito, ossia delle forti precipitazioni che hanno interessato la città di Roma e, in particolare, il luogo del sinistro, rilevando che l'albero del si trovava in CP_2
perfetto stato, essendo accuratamente manutenuto e privo di alcuna malattia che ne abbia determinato il crollo/la caduta dei rami, trattandosi di un esemplare di Cedrus
(alto circa 25 m, con un diametro di 80,57 cm e una circonferenza di 253 cm) il quale è oggetto di costanti interventi di manutenzione affidati alla Controparte_9 ”, tra cui la potatura dei rami che viene eseguita periodicamente e
[...]
in conformità con la normativa comunale in materia, evidenziando che gli interventi di manutenzione dell'arbusto, quali la potatura e l'eliminazione dei rami sporgenti, vengono effettuati ogni 2 o 3 anni, trattandosi di un albero sano che non richiede interventi continui, sottolineando che lo stato di salute del è comunque monitorato dalla Pt_5
citata ditta, incaricata anche della manutenzione e della cura dell'area verde di
[...]
, evidenziando come il buono stata manutentivo dell'albero fosse Controparte_1
confermato dalla relazione agroforestale a firma dell'agronomo dott.
[...]
nella quale vengono collaudate le potature da ultimo svolte e ne viene Persona_2
attestata l'esecuzione a regola d'arte, contestando anche il quantum della pretesa attorea, per mero tuziorismo chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa con polizza n. 1/60509/48/168814946 per Controparte_4
la responsabilità civile, avente a oggetto l'intero fabbricato, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza anche parziale, così da ultimo concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui tutti in narrativa e per quelli ritenuti di giustizia:
I) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto
e/o comunque l'infondatezza della domanda e, per l''effetto, rigettare la domanda attorea;
II) in via subordinata, rigettare le domande svolte dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto e comunque sfornite di prova;
III) in via ulteriormente subordinata e salvo il rispettoso gravame, nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, stante la chiamata di terzo in causa, condannare la Controparte_4
a pagare ovvero a manlevare o rimborsare il , di Controparte_1
tutte le somme che, a qualunque titolo, venisse condannato a pagare ai sig.ri
e Parte_1 Pt_2
IV) con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge”. Si costituiva anche , anch'egli contestando gli assunti attorei in quanto CP_2
infondati, eccependo il caso fortuito quale causa del lamentato evento, essendo, la caduta dei rami, esclusiva conseguenza (come riconosciuto dagli stessi attori) delle forti precipitazioni che avevano interessato la città di Roma e, in particolare, il luogo del sinistro, di carattere imprevedibile e di portata eccezionale, rilevando che l'albero si trovava in perfetto stato, essendo accuratamente manutenuto e privo di alcuna malattia che ne potesse determinare il crollo/la caduta dei rami, essendo sottoposto a costanti interventi di manutenzione affidati alla “ ”, CP_9 Controparte_9
tra cui la potatura dei rami che viene eseguita periodicamente e in conformità con la normativa comunale in materia, contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo in ogni caso l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia
(polizza denominata casa e servizi n. Controparte_4 CP_4
1/60509/148/185491021 per la responsabilità civile, avente a oggetto l'immobile sito in
, per essere da questa manlevata in caso di soccombenza, così infine Controparte_1
concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui tutti in narrativa e per quelli ritenuti di giustizia:
I) rigettare le domande svolte dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto e comunque sfornite di prova;
II) in via subordinata e salvo il rispettoso gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, stante la chiamata di terzo in causa, condannare la a pagare ovvero a Controparte_4
manlevare o rimborsare il sig. , di tutte le somme che, a qualunque CP_2
titolo, venisse condannato a pagare ai sig.ri e Parte_1 Pt_2
III) con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Le chiamate in causa erano autorizzate. Si costituiva la eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_4
attorea e l'assenza di responsabilità del custode del bene per evento fortuito, evidenziando come la difesa attorea aveva riconnesso gli eventi dannosi alle precipitazioni insistenti su Roma Nord nei giorni 29.8.2023 e 15.9.2023, attribuendo al sig. quale proprietario del terreno su cui si erge il grosso cedro libanese, CP_2
la responsabilità ex art. 2051 c.c. per omessa custodia ed omesso controllo manutentivo, evidenziando come la situazione fosse nella realtà dei fatti, ben diversa da come semplicisticamente prospettata, rilevando che nella giornata del 29.8.2023, dopo che
Regione Lazio e avevano diramato l'allerta meteo anche per rovesci CP_10
temporaleschi, grandinate e forti raffiche di vento, si verificavano fenomeni ben più intensi di piogge insistenti, cadevano centinaia di rami ed alberi in tutta la città e si contavano cento interventi dei Vigili del fuoco ed ottanta della polizia locale di Roma
Capitale, analogamente, nella giornata del 15 settembre 2023, era stato diramato allerta meteo per piogge e nubifragi, che, provenienti dal nord, andavano ad interessare le regioni centrali, il da parte sua, aveva provato con apposita documentazione, CP_2
che il suo aveva ricevuto costanti interventi di manutenzione e di continua Pt_4
osservazione dalla ”, l'ultimo dei quali, a CP_9 Controparte_9
quella data, a fine 2021, nella perizia effettuata dalla compagnia, accertava che “ …
l'albero di cui trattasi è stato oggetto di manutenzione nelle seguenti date: marzo 2012, giugno 2016, anno 2019, anno 2021 e nel mese di settembre 2023, a seguito dell'evento di cui al sinistro occorso durante il mese di settembre 2023 …”, evidenziando come, nonostante l'emanazione di allerta meteo, il proprietario/custode dell'albero nulla di più avrebbe potuto fare, oltre alla ordinaria manutenzione della pianta, che aveva sempre curato, per fronteggiare i possibili eventi metereologici particolarmente violenti ed incontrastabili, evidenziando come la ratio dei bollettini di allerta meteo rilasciati dagli enti preposti è proprio quello di avvertire la collettività della possibilità che si verifichino situazioni potenzialmente pericolose, lasciando alla responsabilità dei singoli di bilanciare l'assolvimento delle proprie esigenze con l'aumentato pericolo in atto e pertanto i proprietari dei posti auto confinanti erano quindi avvertiti che lasciare i propri veicoli parcheggiati all'aperto, in condizioni meteorologiche così straordinarie, li esponeva al rischio di eventi dannosi, sottolineando che la presenza di condizioni di forte maltempo, secondo criteri di generale apprezzamento, può comportare la caduta di rami senza che sia possibile intervenire tempestivamente, a meno di non eliminare del tutto le alberature, non essendo possibile individuare ex ante quali rami siano destinati a soccombere alla violenza del vento, evidenziando, in punto di quantum debeatur, la super-valutazione delle voci di danno, in quanto, con riferimento alla vettura Toyota, il fiduciario della compagnia aveva stimato il danno in € 5.960,00, essendo anche i preventivi del ccessivi e relativi a somme mai spese, mancando anche la prova Parte_1
che egli avesse sostenuto le spese di franchigia, così da ultimo concludendo:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi in espositivo:
- in via preliminare, rigettare la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
e per assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c.;
[...] Parte_2
- rigettare la domanda formulata da e , Parte_1 Parte_2
perché infondata in fatto e in diritto in ordine al quantum preteso;
- in via subordinata, limitare il risarcimento alla minore somma che risulterà di giustizia, tenuto conto dell'effettiva entità dei lamentati ed accertati danni;
- con condanna degli attori al pagamento di spese e compensi di giudizio ex
d.m.n.147/2022 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.”
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale e per testi e all'esito era fissata udienza di rimessione della causa in decisione al
7.10.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ed in detta udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, risultando pacificamente in atti che lo stesso non era CP_1
proprietario nè custode del cedro da cui, in occasione delle precipitazioni atmosferiche abbattutesi sulla città di Roma, cadevano i rami che danneggiavano i mezzi sottostanti,
a nulla valendo, evidentemente, la circostanza che l'amministratore del condominio fosse il sig. proprietario del suolo ove il cedro insisteva, trattandosi di soggetti CP_2
diversi, uno dei quali, il terzo rispetto alla proprietà del detto suolo privato CP_1
e alla custodia del relativo albero.
Ciò posto, nel merito si osserva che la circostanza della caduta di rami dal
[...]
del nelle due occasioni indicate dalle parti attrici, non risulta Pt_4 CP_2
contestata.
Sul luogo non è stato sollecitato alcun intervento e pertanto, non è in atti alcun rapporto formale e tuttavia appare pacifico che alcuni rami dell'albero del finirono, in CP_2
due occasioni, sulle due vetture e la moto indicate in atti, danneggiandole.
Ciò posto, il custode custode dell'essenza arborea in questione, va CP_2
condannato a risarcire il danno occorso agli attori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., mancando idonea prova del caso fortuito, considerato che gli eventi atmosferici, in sé, non possono ritenersi imprevedibili e tali da non consentire ogni più opportuno accorgimento al fine di evitare danni a cose o a persone.
Nessun dubbio circa l'applicabilità, nel caso di specie, della citata norma, che stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salva la prova del fortuito, considerato che la norma trova applicazione ogni qualvolta, come nel caso di specie, non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo del custode sul bene in custodia, tale da evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Il disposto di cui all'art. 2051 c.c. impone al custode non già un generico dovere di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi, bensì uno specifico obbligo di attivarsi affinchè dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi.
Benchè sia risultato provato che il sottoponesse il cedro a controlli e CP_2
manutenzione, non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale fra cosa in custodia ed evento di danno e, cioè, un fattore esterno (coincidente anche col fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e della eccezionalità, tale non potendosi intendere l'evento atmosferico sia pure di notevole intensità, che di per sé non può in alcun modo giustificare la caduta dei rami ed il danneggiamento di beni altrui.
Ciò posto, in punto di quantum si osserva.
A comprova dei danni riportati dai mezzi a seguito dei due eventi, le parti attrici hanno depositato soltanto delle fotografie, in sè non idonee a consentire una valutazione degli effettivi danni riportati a seguito dell'evento, nonché una fattura di riparazione e il preventivo di spesa che, di per sé, non dimostrano il collegamento eziologico fra i danni derivanti dall'evento e le riparazioni effettuate, la fattura, la stima effettiva del danno, il preventivo, che è atto proveniente da un terzo.
Tuttavia, quanto al danno occorso alla vettura della appare equo, anche alla Pt_2
luce della valutazione effettuata dal fiduciario della compagnia assicurativa, esaminata la fattura di riparazione, con la indicazione degli interventi effettuati, riconoscere l'importo fatturato di € 8.694,74.
Al convenuto va riconosciuto l'importo, sostenuto, pari ad € Parte_1
1.270,00 per la riparazione della moto.
Quanto agli ulteriori danni, non risultano adeguatamente provati il danno al telone copri- auto (acquistato su per l'importo di € 37,02), né il pagamento della franchigia CP_11
né è risultato provato che, a causa dell'evento, il si sia trovato a dover Parte_1
noleggiare una auto sostitutiva, non avendo la parte allegato alcuna circostanza se non il pagamento per il detto noleggio, relativo peraltro al periodo 10.10.2023-21.10.2023. va pertanto condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della CP_2
somma di € 8.694,74 in favore di e della somma di € 1.270,00 in favore Parte_2
di oltre interessi dalla data della domanda sino a quella Parte_1
dell'effettivo soddisfo. In accoglimento della domanda di manleva spiegata da in forza di polizza CP_2
assicurativa vigente e operativa e riguardante la copertura di eventi come quello per cui
è causa, la va inoltre condannata a rivalere l'assicurato Controparte_4
di quanto tenuto a corrispondere agli attori, in virtù della presente CP_2
decisione, tenuto conto dei limiti e franchigie eventualmente pattuiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_12
e condanna gli attori al pagamento, in favore del predetto convenuto, delle spese
[...]
di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
-) accoglie la domanda formulata dagli attori nei confronti di e per CP_2
l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di e a titolo di Parte_2
risarcimento danni, della somma di € 8.694,06 oltre interessi come in motivazione e, in favore di della somma di € 1.270,00 oltre interessi come in Parte_1
motivazione;
-) condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che CP_2
liquida in € 260,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a.
e rimb. forf. come per legge;
-) condanna a manlevare e garantire di Controparte_4 CP_2
quanto tenuto a corrispondere agli attori in virtù della presente sentenza.
Così deciso in Roma, il 13.10.2025. Il Giudice